mercoledì 3 dicembre 2014





Intervento della Corte di Giustizia su status di rifugiato e orientamento sessuale

Corte di Giustizia UE 2 dicembre 2014, (cause riunite) nn. C-148/13, C-149/13, C-150/13

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4 – Valutazione dei fatti e delle circostanze – Modalità di valutazione – Accettazione di taluni elementi di prova – Portata dei poteri delle autorità nazionali competenti – Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Differenze tra, da un lato, i limiti relativi alle verifiche delle dichiarazioni e delle prove documentali o di altro tipo quanto all’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo e, dall’altro, quelli che si applicano alle verifiche di tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Articolo 13 – Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 1 – Dignità umana – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare





L’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ambito dell’esame – effettuato dalle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice – dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette autorità, mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali.
L’articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito di tale esame, le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo.
L’articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito di tale esame, le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti.
L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 e l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ambito del predetto esame, le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione.





Dal sito http://curia.europa.eu

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