Intervento della Corte di Giustizia su status di
rifugiato e orientamento sessuale
Corte di Giustizia UE 2 dicembre 2014, (cause riunite) nn.
C-148/13, C-149/13, C-150/13
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per
il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione
sussidiaria – Articolo 4 – Valutazione dei fatti e delle
circostanze – Modalità di valutazione – Accettazione di taluni
elementi di prova – Portata dei poteri delle autorità nazionali competenti –
Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Differenze
tra, da un lato, i limiti relativi alle verifiche delle dichiarazioni e delle
prove documentali o di altro tipo quanto all’asserito orientamento sessuale di
un richiedente asilo e, dall’altro, quelli che si applicano alle verifiche di
tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione – Direttiva
2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Articolo
13 – Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 1 – Dignità
umana – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita
familiare
L’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l’articolo
13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ambito
dell’esame – effettuato dalle autorità nazionali competenti, che agiscono
sotto il controllo del giudice – dei fatti e delle circostanze riguardanti
l’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è
fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le
dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di
altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una
valutazione, da parte di dette autorità, mediante interrogatori fondati
unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali.
L’articolo 4 della direttiva 2004/83, alla
luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito di tale esame,
le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle
pratiche sessuali di un richiedente asilo.
L’articolo 4 della direttiva 2004/83, alla
luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito di tale esame,
le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti
omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a
«test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte
dello stesso di registrazioni video di tali atti.
L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
2004/83 e l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85
devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ambito del predetto
esame, le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del
richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il
suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente
alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione.
Dal
sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento