Legge 11 gennaio 2018, n. 4,
(G.U. 1° febbraio 2018, n. 26), Modifiche
al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in favore degli
orfani per crimini domestici (stralcio: art. 13)
Art. 13
Cambio del cognome
per gli orfani delle vittime di crimini domestici
1. I figli della
vittima del reato
di cui all'articolo
575, aggravato ai sensi dell'articolo
577, primo comma,
numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere
la modificazione del proprio
cognome, ove coincidente
con quello del
genitore condannato in via definitiva.
2. Ai fini del comma 1, la
domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore e' presentata,
a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice
tutelare, dal tutore del figlio minorenne.
3. Nel caso di persona interdetta
in via giudiziale,
gli atti finalizzati
all'esercizio dei diritti previsti dal presente
articolo sono compiuti,
nell'interesse della persona,
dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice
tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti
dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi
per tali
atti la capacità
di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91
e 92 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
il prefetto, ricevuta la
domanda, autorizza il
richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di
nascita o di sua
attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi,
trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con
decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome. 5. Alla modificazione del cognome di cui
al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.
Nessun commento:
Posta un commento