venerdì 2 febbraio 2018



Legge 11 gennaio 2018, n. 4, (G.U. 1° febbraio 2018, n. 26), Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di  procedura penale e altre  disposizioni  in  favore  degli  orfani  per  crimini domestici (stralcio: art. 13)



Art. 13
Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli  della  vittima  del  reato  di  cui  all'articolo  575, aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e secondo comma, del codice penale possono  chiedere  la  modificazione del  proprio  cognome,  ove  coincidente  con  quello  del   genitore condannato in via definitiva.   

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore e' presentata, a norma dell'articolo  89  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.   

3. Nel caso di persona  interdetta  in  via  giudiziale,  gli  atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente  articolo sono compiuti,  nell'interesse  della  persona,  dal  tutore,  previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone  se  tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di  sostegno  ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore  di  sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per  tali  atti  la  capacità  di agire.   

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  il prefetto,  ricevuta  la  domanda,  autorizza  il  richiedente  a  far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o  di  sua  attuale residenza un avviso contenente il sunto della  domanda.  L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi  i  quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.    5. Alla modificazione del cognome di cui al  presente  articolo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n. 396.  

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