Le Sezioni Unite del S.C. sulla procreazione medicalmente assistita e
sul divieto di trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello
stato civile [Comunicato stampa della Corte e (link alla) sentenza]
Cass., Sez. Un., 8
maggio 2019, n. 12193 (decisione del 6 novembre 2018)
COMUNICATO STAMPA
“Sentenza in materia di procreazione medicalmente assistita”
Non può essere trascritto nei registri dello stato civile
italiano Il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il
rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla
maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto
biologico (c.d. genitore d'intenzione). Lo hanno deciso le Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la sentenza n. 12193, pubblicata in data odierna, la
quale ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'efficacia del predetto
provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una
coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a
disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione. La Corte ha ritenuto che il
riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia
si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità,
previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in
tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità
della gestante e dell'istituto dell'adozione.
In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con
l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss.
della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei
principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti
internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno
trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell'interpretazione
fornitane dalla giurisprudenza. E' stato tuttavia precisato che i valori
tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti
sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo
al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici,
quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett.
d), della legge n. 184 del 1983.
Roma, li 8 maggio 2019
Qui la sentenza
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