Trib. Bologna 2 maggio 2019 (ord.)
Nel
vigente quadro normativo – costituito dalla disciplina anagrafica e dall’art.
6, c. 8, del T.U. Immigrazione né il permesso di soggiorno per richiesta
asilo né nessun altro permesso di
soggiorno sono mai stati “titolo” per l'iscrizione anagrafica. [i permessi in
parola – aggiunge il Tribunale – “costituiscono invece prova del requisito del
regolare soggiorno, richiesto ai
cittadini stranieri dall’art. 6 citato”; ancora, “il richiedente asilo è regolarmente soggiornante
sul territorio ai sensi dell'art. 7 D Lvo 25/08, che prevede il diritto del
richiedente a rimanere nel territorio dello stato durante l'esame della
domanda, e dell'art. 11 DPR 394/99 che prevede il rilascio del permesso di
soggiorno per richiesta di asilo per la durata della procedura occorrente” e
“di tale regolarità del soggiorno dovrà dare prova ai fini dell'iscrizione all'
anagrafe della popolazione residente come previsto dal DPR 223/89 e dall'art. 6
, VII TU 286/98”]
Il
novellato art. 4 del D. Lgs 142/15 non contiene un divieto esplicito di
iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, ma evidenzia come il permesso di
soggiorno per richiesta asilo non vale a consentire l'iscrizione anagrafica del
richiedente in base a tale permesso
L’art. 4,
c. 1 bis del d. lgs. 142/2015, introdotto dal d. l. 113/2018 si inserisce nel
quadro normativo interno abrogando la modalità semplificata di iscrizione
anagrafica per richiedenti asilo prevista dall'art. 5 bis del d. lgs. 142/2015,
come introdotto dalla l. 46/2017, chiarendo che il permesso di soggiorno per
richiesta asilo non costituisce di per sé "titolo" per l'iscrizione
anagrafica automaticamente, basata sulla sola domanda di protezione ed
inserimento nella struttura di accoglienza.
OMISSIS
Con ricorso depositato il
27/3/19 … ha domandato in via d'urgenza l'accertamento del suo diritto alla
residenza ed alla iscrizione anagrafica, ordinando al Sindaco quale Ufficiale
d'Anagrafe la sua immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione
residente nel comune di Bologna.
Si è ritualmente
costituito il Comune di Bologna chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia fra le
parti riguarda il provvedimento emesso il 6/3/19 dall'ufficiale di anagrafe del
comune di Bologna, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di iscrizione
quale persona senza fissa dimora presentata da … il 4/2/19 per l'iscrizione
all'anagrafe della popolazione residente del comune di Bologna, a seguito
dell'abrogazione dell'art. 5 bis D. Lgs 142/13 e la conseguente ritenuta
impossibilità della iscrizione, come chiarito dalla circolare del Ministero
degli Interni n. 15 del 18/10/18.
L' azione cautelare
veniva istruita in base ai documenti depositati dalle parti.
Esaminati gli atti, si
osserva quanto segue.
Va premessa la posizione
di diritto soggettivo azionata dal ricorrente, che determina la giurisdizione
del G.O., come chiaramente espresso dalla sentenza Cass. SS. UU. 449/2000 : “L'ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente (...) configura uno strumento
giuridico-amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto
nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui.
Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una
relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione (come
afferma il Ministero ricorrente), ma anche l'interesse dei privati ad ottenere
le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti
civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di
famiglia (v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 136/58).
Inoltre, tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata dalle norme
sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di
discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del
citato regolamento (artt. 5 9) i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e
cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza
dei detti presupposti. Pertanto la regolamentazione qui considerata, per la
natura vincolata dell'attività amministrativa da essa disciplinata e perché è
dettata nell'interesse diretto della popolazione residente, non contiene norme
sull'azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che
disciplinano rapporti intersoggettivi. Tali norme non attribuiscono
all'amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi
attribuiti ai singoli individui. Merita, perciò, di essere condiviso
l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato (v., tra le altre, Sez. IV, 16
gennaio 1990, n. 14), secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione
nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto
soggettivo”
La ricorrente, titolare
di permesso di soggiorno per richiesta asilo ( doc. 1 allegato al ricorso),
allega di essere temporaneamente ospite nella struttura di accoglienza …in …
—ed in data 4/2/19 ha presentato dichiarazione al comune di Bologna di essersi
trasferita …sentendosi perseguitata a seguito della sparizione del proprio
marito e figlio e di non disporre in città di una sistemazione alloggiativa
stabile.
L'ufficiale di anagrafe
col provvedimento qui contestato attesta la regolarità del soggiorno del
ricorrente, dà atto che la richiesta di iscrizione quale persona senza fissa
dimora è una delle modalità di registrazione nell’anagrafe della popolazione
residente ma esclude la possibilità di iscrizione anagrafica dei richiedente
asilo in base alla attuale normativa sui registri anagrafici.
Il rilevante quadro
normativo di riferimento è dato dal nuovo art. 4 co I bis D. Lgs 142/15 , come
modificato dall'art. 13 D.L. 113/18 convertito nella L. 132/18.
Il D. Lgs 142/15 è la
norma interna di attuazione della direttiva UE 2013/33 relativa alla
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nel cui quadro va quindi
letta la disciplina interna che ne costituisce attuazione.
Il nuovo art. 4, come
riformato nel 2018, recita:
Art. 4 Documentazione
l. Al richiedente è rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di
soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
non costituisce titolo per I 'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell 'art. 6, comma 7,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (...)
La norma non contiene quindi un divieto esplicito
di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il
permesso di soggiorno per richiesta asilo non vale a consentire l'iscrizione
anagrafica del richiedente in base a tale permesso. La dizione " non
costituisce titolo per la iscrizione anagrafica" pone un immediato
problema interpretativo, poiché nel quadro normativo non si rinvengono
situazioni di fatto o titolarità di documenti che " costituiscano titolo"
per l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente . Tale
iscrizione anagrafica è invece l'esito di un procedimento amministrativo ben
descritto nel regolamento anagrafico della popolazione residente DPR 223/89,
richiamato espressamente nell'art. 4 co I bis sopra citato.
Il diritto soggettivo
alla iscrizione anagrafica è così disciplinato in via generale dall'art. I DPR
223/89 come successivamente modificato, che prevede:
Art. l. Anagrafe della popolazione residente ( )
2. L 'anagrafe è costituita da schede individuali,
di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate
le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli
accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
L' iscrizione anagrafica
avviene quindi in base alle dichiarazioni degli interessati, agli accertamenti
disposti dall'ufficio ed alle comunicazioni dello stato civile.
Le dichiarazioni
anagrafiche riguardano anche i trasferimenti dall'estero ( art. 13 lett. a) ed
in tale caso chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto
della dichiarazione la propria identità mediante con passaporto o documento
equipollente ( art. 14).
Gli accertamenti
avvengono successivamente: “L'ufficiale
d'anagrafe entro 45 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 13 accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente per la registrazione" ( art, 18 bis) e "
L'ufficiale d'anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della
dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica . Gli accertamenti
devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale
" ( art. 19).
Il diritto alla
iscrizione nei registri anagrafici dei residenti si attua quindi attraverso una
dichiarazione dell'interessato all'ufficiale di stato civile , con la quale si
dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell'intenzione di
abitarvi stabilmente ( elemento obiettivo e soggettivo della nozione
civilistica di residenza , Cass 1738/86), e con il successivo accertamento
della corrispondenza alla realtà di tale dichiarazione.
Completa il generale
quadro normativo interno la disposizione dell'art. 6 co VII del T.U. 286/98,
secondo cui:
“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità
da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
In questo quadro
normativo, pienamente vigente, il permesso di soggiorno per richiesta asilo -
né nessun altro permesso di soggiorno - sono mai stati “titolo” per
l'iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del requisito del
regolare soggiorno, richiesto ai
cittadini stranieri dall’art. 6 citato. Specificamente, il richiedente asilo è
regolarmente soggiornante sul territorio ai sensi dell'art. 7 D Lvo 25/08, che
prevede il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello stato
durante l'esame della domanda, e dell'art. 11 DPR 394/99 che prevede il
rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo per la durata della
procedura occorrente. Di tale regolarità del soggiorno dovrà dare prova ai fini
dell'iscrizione all' anagrafe della popolazione residente come previsto dal DPR
223/89 e dall'art. 6 , VII TU 286/98.
In questa generale
disciplina della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente,
era stata introdotta dalla L. 46/17 una speciale disciplina della iscrizione
anagrafica per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri di
accoglienza, per la quale veniva prevista una iscrizione semplificata, non
basata sulla dichiarazione del soggetto interessato e sui successivi
accertamenti d'ufficio bensì esclusivamente sulla comunicazione del
responsabile della struttura di accoglienza . La legge 46/17 aveva infatti
aggiunto l'art. 5 bis al D,. Lvo 142/15 , così prevedendo:
“Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica).
1. Il richiedente protezione internazionale
ospitato nei centri di cui agli articoli 9, Il e 14 e' iscritto nell'anagrafe
della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non
iscritto individualmente.
2. E' fatto obbligo al responsabile della
convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al
competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono
verificati i fatti”
Sulla base di questa
norma, oltre che con le consuete modalità di iscrizione anagrafica individuale
per i richiedenti asilo ospitati nel sistema di accoglienza veniva prevista una
nuova modalità di iscrizione anagrafica in base alla sola dichiarazione del
responsabile del centro d'accoglienza anche in deroga al termine di 3 mesi previsto
dal T.U.
E' su questa norma che ha
inciso l'art. 13 DL 113/18 sopra citato con due previsioni: abrogando alla lett
c) la modalità semplificata di iscrizione anagrafica recentemente introdotta
dall'art. 5 bis e chiarendo alla lett. a) n. 2 che il permesso di soggiorno per
richiesta asilo non costituisce "titolo" per l'iscrizione anagrafica.
Se l'art. 5 bis aveva previsto un automatismo nella iscrizione anagrafica,
scollegato sia dalla dichiarazione dell'interessato che dagli accertamenti
dell'ufficiale d'anagrafe e dipendente soltanto dalla comunicazione del
responsabile della struttura di accoglienza, l'art. 13 esclude questo
automatismo chiarendo che non vi è una speciale modalità di iscrizione
all'anagrafe dei residenti per i richiedenti protezione internazionale basata
sul solo “titolo” della domanda di protezione e dell' inserimento nella
struttura di accoglienza.
Non sono state infatti
modificate le altre norme relative alle regole generali della iscrizione
anagrafica ( DPR 223/89) ed alla parificazione di cittadini e stranieri
regolarmente soggiornanti relativamente alle iscrizioni e variazioni
anagrafiche ( art. 6, VII T.U. 286/98).
La lettura dell'art. 13,
inserito nel quadro normativo compiutamente ricostruito, definisce quindi gli
effetti del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, che
costituisce documento di identità ma non " dà titolo" di per sé alla
iscrizione anagrafica restando per lui vigente l'ordinario procedimento
amministrativo del DPR 223/89. Questa interpretazione della atipica
formulazione contenuta nell'art. 4 co I bis D. Lgs 142/15 secondo cui il
permesso di soggiorno per richiesta asilo "non
costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica" offre una lettura
della norma coerente col quadro normativo costituzionale e comunitario,
altrimenti di dubbia tenuta.
L'art, 2 Costituzione
riconosce i diritti inviolabili della persona e l'art. 2 T. U. 286/98 prevede
che allo straniero presente nel territorio " sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno,
dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti".
La sentenza 306/08 della Corte Costituzionale ha
conseguentemente chiarito che trovano copertura costituzionale ai sensi
dell'art. 10 " le norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute (...) che, nel garantire i diritti
fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate
entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri,
legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano
è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non
contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza
di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). È
possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di
determinate prestazioni non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza
- alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno
nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non
breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni
predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri,
stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei
diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini. "
La legittimazione al
soggiorno data dal permesso per richiesta asilo non è episodica né di breve
durata. Il requisito dell'abitualità della dimora necessaria per ottenere la
iscrizione nei registri di residenza come previsto dall'art. 6 co VII del testo
unico, ne parametra la durata ad almeno un trimestre nel centro di accoglienza.
La permanenza sul territorio per il tempo necessario alla decisione sulla
richiesta di asilo è ben più lunga durante i mesi nei quali si svolge
l'accertamento da parte delle commissioni , legislativamente previsto in un
mese ex art. 27 D Lvo 25/08 (ma nella prassi delle commissioni molto più lungo
), oltre il termine di 30 giorni per l'impugnazione , oltre i 4 mesi previsti
dall'art. 35 bis D Lvo 25/08( ma nella pratica dei tribunali molto più lungo)
per l'accertamento di primo grado , oltre l'eventuale giudizio di cassazione.
Durante questo periodo
non breve, in cui lo straniero è regolarmente soggiornante, il suo diritto
soggettivo alla iscrizione anagrafica a parità di condizioni col cittadino
corrisponde direttamente all' "interesse dei privati ad ottenere le certificazioni
anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici
" ( Cass SS.UU 449/00). Nel rispetto degli artt. 2 e 10 Costituzione, non
può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo
regolarmente soggiornanti che limiti il loro diritto alla iscrizione
anagrafica.
L'art.
117 Costituzione impone che la potestà legislativa dello stato debba essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Già l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici,
ratificato in Italia dalla L. 881/77 e qui entrato in vigore il 15/12/78
prevedeva che "Ogni individuo che si
trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di
movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio" .
Ma specificamente l'art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU ratificato in
Italia dal DPR 217/82, dispone che "Chiunque si trovi regolarmente sul
territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi
liberamente la sua residenza".
I vincoli previsti dalle
norme comunitarie , a cui deve conformarsi il legislatore interno , impongono
che il giudice attui una interpretazione costituzionalmente compatibile della
norma introdotta con l'art. 13 D.L. 1 13/18 convertito nella L. 132/18, nel
rispetto della disciplina eurounitaria costituzionalmente rilevante.
Sul punto, l'art. 14
della CEDU per costante giurisprudenza della Corte EDU sancisce il principio
della inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri
e stranieri regolarmente soggiornanti : "qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti
nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per
la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non
discriminazione di cui all 'art. 14 CEDU, avuto riguardo alla interpretazione
rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea" ( Sentenza C. Cost. n. 40
del 2013). La lettura costituzionale delle norme interne alla luce dell'art. 14
CEDU ha portato in più occasione la Corte Costituzionale
ad esiti abrogativi in relazione a norme interne che escludevano stranieri
regolarmente soggiornanti da diverse prestazioni assistenziali di base previste
per i cittadini ( oltre alla sentenza 40/13 citata, vedi anche le sentenze 187/10, 329/1 1 e 22/15).
Nel caso della iscrizione
ai registri anagrafici, peraltro, non si verte neppure in tema di erogazione di
prestazioni in favore del cittadino straniero bensì di una mera ricognizione
anagrafica, da cui però dipende la possibilità di esercitare una molteplicità
di diritti : eventuale iscrizione scolastica , sottoscrizione di un contratto di
lavoro , accesso alle misure di politica attiva del lavoro ex art. 11 co I lett
c D Lgs 150/15 , apertura di un conto corrente su cui il datore di lavoro possa
versare il salario, ottenimento della patente di guida ex art. 118 bis I cds,
determinazione valore ISEE per accedere a determinate prestazioni sociali ,
decorrenza dei termini sia per il rilascio del permesso per soggiornanti di
lungo periodo ex art. ), I ter D Lgs 286/98 sia per l'ottenimento della
cittadinanza italiana ex art. 9 1 lett f) L.91/92 ecc.
Alla limitazione dei
diritti individuali connessi alla residenza anagrafica non supplisce la
previsione contenuta nel nuovo terzo comma dell'art. 5 D. Lgs 142/15 secondo
cui " L'accesso ai servizi previsti
dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle
norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio: la locuzione servizi previsti dal presente decreto o erogati non esaurisce
infatti i diritti individuali fruibili dagli individui in connessione con la
loro residenza sul territorio e rende comunque ingiustificatamente più gravoso
il loro esercizio.
Se quindi ad una prima lettura l'attuale
previsione dell'art. 4 co I bis, come modificato dall'art. 13 DL 113/18, appare
poco chiara in quanto non coerente con la disciplina generale del regolamento
anagrafico della popolazione residente DPR 223/89 e di difficile comprensione
in relazione a ciò che ivi darebbe " titolo" per l'iscrizione
anagrafica, la sua comprensione all'interno del quadro costituzionale e eurounitario
di riferimento ne consente una interpretazione costituzionalmente orientata.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, l'art. 4 co I bis si inserisce nel
quadro normativo interno abrogando la modalità semplificata di iscrizione
anagrafica per richiedenti asilo prevista dall'art. 5 bis D. Lvo 142/15, come
introdotto dalla legge 46/17, e chiarendo conseguentemente che il permesso di
soggiorno per richiesta asilo non costituisce di per sé "titolo" per
l'iscrizione anagrafica automaticamente, basata sulla sola domanda di
protezione ed inserimento nella struttura di accoglienza.
Di diverso tenore è la
lettura della norma data dalla Circolare del Ministro degli Interni 15/18 del
18/10/18 che espressamente dispone : " dall'entrata in vigore delle nuove
disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione
internazionale di cui all'art. 4 , Ico D. Lgs 142/15 non potrà consentire
l'iscrizione anagrafica." Il passaggio lessicale dalla disposizione
normativa " non costituisce titolo" alla disposizione della circolare
" non potrà consentire" è fatto senza alcuna ulteriore spiegazione o
chiarimento e non è di ausilio a risolvere le complessità di compatibilità
costituzionale poste dalla introduzione della nuova norma ( doc. 5 convenuti) .
Complessità bene espresse
anche dalla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe ,
che nella nota depositata dal Comune convenuto ( doc. 6) evidenzia
espressamente come i problemi posti dall'introduzione della nuova norma si
prestino ad interpretazioni contrastanti. In particolare la nota rileva che se
il nuovo testo di legge non abroga il diritto alla iscrizione anagrafica del
richiedente asilo previsto dall'art. 6 co VII T.U. 286/98, la sua
interpretazione letterale lo renderebbe di fatto inesercitabile ed auspica
pertanto un intervento della Corte Costituzionale.
In sede giurisdizionale
appare però possibile la lettura costituzionalmente orientata della
disposizione in parola sopra chiarita, all'interno del quadro del quadro
normativo costituzionale e comunitario descritto .
Sussiste pertanto il
fumus boni iuris del diritto allegato dal ricorrente alla richiesta iscrizione
anagrafica nel registro della popolazione residente del comune di Bologna
secondo le regole generali previste dal DPR 223/89 , a cui dovrà quindi
provvedere l'ufficiale di anagrafe.
Sussiste anche il periculum in mora dedotto dal ricorrente poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l'esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi , quali solo ad esempio quello all'istruzione ed al lavoro. La lesione del diritto soggettivo dell'istante alla iscrizione anagrafica appare quindi insuscettibile di adeguata tutela nella successiva forma dell'equivalente monetario all'esito della causa di merito, costituendo pertanto un pregiudizio irreparabile.
Va pertanto accolta la
domanda cautelare della ricorrente, come proposta.
Alla soccombenza del
convenuto non consegue la sua condanna alle spese di lite in quanto il comune
ha agito , nella qualità di ufficiale del governo sottoordinato nella materia
al ministero degli interni, in ossequio alla circolare del ministero degli
interni 15/08.
P.Q.M.
La Giudice, in accoglimento del ricorso,
Visto l'art.700 cpc
Ordina Al Sindaco del
Comune di Bologna, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della
tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione di … nel registro anagrafico della
popolazione residente nel comune di Bologna con le modalità previste per le
persone senza fissa dimora
Spese compensate.
Si comunichi .
Bologna, 02/05/2019
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