La comunicazione di avvio del
procedimento nella giurisprudenza delle Corti superiori
-A) LE NORME.
-B) GLI ORIENTAMENTI DELLA
GIURISPRUDENZA
-B.1) RATIO
-B.2) (ATTO) ENDOPROCEDIMENTALE
-B.3) DESTINATARI
-B.4) ECCEZIONI (ALL’OBBLIGATORIETA):
ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI ET SIMILIA
(ART. 13);
-----B.4.1) ECCEZIONI …SEGUE …CONOSCENZA ALIUNDE;
-----B.4.2) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA
(IN GENERALE);
----------B.4.2.1) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … ANTIMAFIA;
----------B.4.2.2) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … ARMI;
----------B.4.2.3) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … D.A.S.P.O.;
----------B.4.2.4) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … AMMONIMENTO;
----------B.4.2.5) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … ELETTORALE;
---------- B.4.2.6) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … IMMIGRAZIONE E SICUREZZA PUBBLICA;
----------B.4.2.7) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … ORDINANZE SINDACALI;
----------B.4.2.8) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … PATENTE DI GUIDA;
----------B.4.2.9) ECCEZIONI …SEGUE
…URGENZA …SEGUE … SANZIONI DISCIPLINARI;
-----B.4.3) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI
PROFILI: PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO;
----------B.4.3.1) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI
PROFILI … SEGUE …PROCEDURE CONCORSUALI;
----------B.4.3.2) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI
PROFILI … SEGUE …RECUPERO CONTRIBUTI;
----------B.4.3.3) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI
PROFILI … SEGUE …SANZIONI AMMINISTRATIVE;
----------B.4.3.4) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI
PROFILI … SEGUE …TRASFERIMENTI;
----------B.4.3.5) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI
PROFILI … SEGUE …ISTANZE DI PARTE;
-B.5) ART. 21 OCTIES, C. 2.
-----B.5.1) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE
… ONERE PROBATORIO.
-----B.5.2) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … EDILIZIA (ET SIMILIA).
-B.6) MISCELLANEA
A)LE NORME
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove
norme sul procedimento amministrativo, e successive modificazioni ed
integrazioni (artt. 7 e 21 octies)
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Art. 7
Comunicazione
di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le
stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Art. 13.
Ambito
di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni contenute
nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si
applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti
ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti
dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni
Art. 21-octies
Annullabilità
del provvedimento
1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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B)LA
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI SUPERIORI
B.1) RATIO
Cass., Sez. un., 8 maggio 2007, n. 10367: La comunicazione prescritta dall'art.7 della
legge n.241 del 1990 costituisce attuazione del principio in forza del quale il
procedimento amministrativo, quando è preordinato all'emanazione di
provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei privati, deve essere
disciplinato in modo che i cittadini siano messi in grado di esporre le loro
ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione
nell'interesse pubblico, prima che sia assunta la determinazione da parte
dell'Amministrazione, sicché, ad eccezione dei procedimenti amministrativi
diretti all'emanazione di atti normativi, generali, di pianificazione e di
programmazione e dei procedimenti tributari, il principio di partecipazione ha
una portata generale, non ammettendo deroghe se non nei casi espressamente
previsti e che devono essere interpretati in modo rigoroso e dev'essere attuato
sin dall'inizio del procedimento, mentre la mancata comunicazione può essere
giustificata solo se l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 - octies della
citata legge, dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello adottato. (Nella specie, il Tribunale superiore delle
acque pubbliche aveva annullato le delibere di approvazione del progetto
preliminare di variante nonché di quello definitivo, relative alla costruzione
di un'opera pubblica, per violazione dell'art.7 della legge n.241 del 1990, sul
rilievo che la comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata ai
destinatari dopo l'approvazione del progetto preliminare, seppure in epoca
anteriore all'approvazione di quello definitivo; la S.C., nel confermare la
decisione, ha statuito che la mancata comunicazione ai soggetti interessati-che
era possibile individuare già dall'inizio della procedura-aveva comportato un
pregiudizio del principio del giusto procedimento, tenuto conto che i possibili
apporti dei privati dovevano essere presi in considerazione sin dalla fase di
avvio della progettazione preliminare e non quando le scelte di fondo erano
state ormai definite) [CED Cassazione]
Cons. di Stato, VI, 18
febbraio 2011, n. 1040: “…In primo luogo il Collegio ritiene che nel
caso di specie debba farsi puntuale applicazione (non rinvenendosi ragioni onde
discostarsene) il consolidato orientamento secondo cui l’art. 21 octies, l. 7
agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo non
è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, costituisce
disposizione di carattere processuale, applicabile anche ai procedimenti in
corso o già definiti alla data di entrata in vigore della cit. l. n. 15 del
2005. L’orientamento in questione poggia sistematicamente sull’evidente ratio
della disposizione da ultimo richiamata, volta a far prevalere gli aspetti
sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non
produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere
concreto di scelta da parte dell'Amministrazione (in tal senso –ex plurimis -: …).
Si è, altresì, osservato al riguardo che l’art. 21 octies comma 2, l. 241,
cit., è norma processuale in quanto non incide sulla configurazione sostanziale
della validità del provvedimento, ma concerne un atto processuale, cioè
l'accertamento ad opera del giudice circa il contenuto dispositivo dell'atto e
le altre condizioni previste dalla disposizione, il che la rende applicabile
anche ai giudizi pendenti su atti precedenti la l. n. 15 del 2005 (in tal
senso: …). Pertanto, non può in alcun modo essere condivisa la tesi
dell’appellante, la quale tenta di dequotare la portata della richiamata
disposizione ai fini della decisione affermando che nel caso in questione non
verrebbe in rilievo soltanto una lacuna di carattere procedimentale (connessa
al difetto partecipativo), bensì una lacuna di carattere sostanziale
conseguente al fatto che dapprima l’amministrazione avrebbe ritenuto di
coinvolgerla nel procedimento volto all’esclusione dalla procedura, salvo poi
rendere del tutto inutile tale coinvolgimento…”
Cons. di Stato, V, 13 giugno
2012, n. 3470: “…Osserva, in via
preliminare, la Sezione
che il rispetto delle regole partecipative cristallizzate dalla citata legge n.
241/1990 e della ratio che le anima, impone che la comunicazione di avvio del
procedimento venga effettuata in tempo e con modalità tali da consentire la
partecipazione influente ed efficace dei soggetti interessati al processo
decisionale destinato a sfociare nella determinazione finale potenzialmente
lesiva. Ne deriva che il rispetto formale della disciplina di legge non esclude
l’effetto invalidante sortito da una condotta amministrativa che, nel suo
complesso, finisca per impedire una partecipazione utile da parte del soggetto
portatore di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato …”
Cons. di Stato, VI, 1 febbraio
2013, n. 617: “…Per quanto riguarda …
in primo luogo, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990
(come successivamente modificata ed integrata), che nella pronuncia appellata
si afferma illegittimamente omesso, va ricordato che l’adempimento in
questione, come la parallela comunicazione di avvio del procedimento –
prevista, per le procedure iniziate d’ufficio, ai sensi dell’art. 7 della
medesima legge – costituiscono espressione formale della dimensione
garantistica e partecipativa, che dette disposizioni legislative hanno inteso
dare al procedimento amministrativo, sia pure col temperamento, introdotto
dall’art. 21 octies del testo normativo in questione (che limita
l’annullabilità dei provvedimenti per vizi formali, sostanzialmente,
all’adozione di atti discrezionali)…”
Cons. di Stato, V, 16 aprile
2013, n. 2099: Per rispondere allo scopo cui è finalizzata, che è quello di consentire
al destinatario dell’azione amministrativa di contribuire al suo corretto
sviluppo, facendo presenti situazioni di fatto o ipotesi di soluzione che
consentono di risolvere il problema affrontato dall’Amministrazione con il
minor sacrificio per gli interessi contrapposti, la comunicazione di avvio del
procedimento deve contenere l’indicazione delle problematiche sottese alla
posizione di vantaggio di cui gode il privato (il Collegio ritiene che, nel
caso in contestazione, lo scopo non sia stato raggiunto, essendosi
l’Amministrazione limitata ad una mera
richiesta di produzione documentale il cui contenuto non consente,
all’interessato, di comprendere quali siano i problemi relativi alla
collocazione dell’impianto) [massima autorale]
Cons. di Stato, IV, 30
settembre 2013, n. 4855: “… il
Collegio ribadisce – concordando sul punto con il contenuto della sentenza
impugnata – che le norme dettate in tema di partecipazione al procedimento
amministrativo non devono essere applicate in via del tutto meccanica e a fini
meramente strumentali, essendo esse deputate non solo ad una funzione difensiva
a favore del destinatario dell’atto conclusivo del procedimento, ma anche a
formare nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e
dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall’omissione di
comunicazione non sussista nei casi in cui lo scopo della partecipazione del
privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità della comunicazione
all’azione amministrativa …Segue dunque ciò, anche in dipendenza dei principi
stabiliti dall’art. 21-octies della L. 241 del 1990, che non può configurarsi
la violazione di tale obbligo di comunicazione nel caso in cui il soggetto
inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove fosse stato
reso edotto dell’avvio del procedimento , sarebbe stato in grado di fornire
elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le
scelte dell’Amministrazione procedente dell’azione amministrativa …”
Cons. di Stato, V, 7 settembre
2015, n. 4140: Com’è noto, l’obbligo
incombente sull’amministrazione di inoltrare all’interessato la comunicazione
dell’avvio del procedimento amministrativo, prevista dall’art. 7 della legge n.
241 del 1990, ha la funzione strumentale, in attuazione dei principi di
legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della
Costituzione, proprio attraverso la partecipazione procedimentale dei soggetti
coinvolti ed incisi dall’esercizio concreto della funzione amministrativa, di
addivenire all’emanazione di provvedimenti (almeno tendenzialmente) “giusti”,
cioè non solo astrattamente, ma anche e soprattutto concretamente conformi alla
legge e pertanto effettivamente idonei a perseguire l’interesse pubblico con il
minor sacrificio possibile degli interessati. In questo senso è stato più volte
ribadito che il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in
senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso
sostanziale, in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una
funzione difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma sono
finalizzate anche a consentire all'amministrazione l’acquisizione di eventuali
(ulteriori e diversi, rispetto a quelli già posseduti) elementi di valutazione
adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata. La comunicazione
di avvio del procedimento postula pertanto necessariamente che l’amministrazione
abbia già assunto, in ordine ad determinata materia o su di una determinata
questione, sulla base degli elementi in suo possesso, una certa decisione
meramente interna, ritenuta astrattamente idonea a perseguire l’interesse
pubblico, tuttavia non definitiva, suscettibile cioè di essere non solo
modificata, ma addirittura ritirata o revocata a seguito dell’acquisizione,
proprio attraverso la partecipazione dei soggetti direttamente interessati, di
ulteriori elementi di valutazione [massima autorale]
B.2) (ATTO) ENDOPROCEDIMENTALE
Cons. di Stato, VI, 19 ottobre
2004, n. 6775: “…Il Collegio,
esaminati all’esito dell’istruttoria gli atti relativi alla procedura in esame,
non ravvisa motivo per discostarsi dal consolidato orientamento pretorio a
guisa del quale la comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti
infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco
con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in
ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di
definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato .. Il
principio non è infirmato nella specie dall’insistito accento posto sulla
caratterizzazione provvedimentale dell’atto, asseritamente desumibile dalla
formulazione, in sede di avvio, di convincimenti dimostrati piuttosto che di
ipotesi da sottoporre a verifica. La contestazione di addebiti posta a base di
una procedura sanzionatoria o disciplinare è ex se basata su di una prodromica
valutazione di non infondatezza delle circostanze addebitate, non qualificabile
tuttavia in termini di definitiva e lesiva espressione del giudizio
dell’amministrazione, in quanto destinata a vaglio critico, con esito non
predeterminato, alla luce degli elementi forniti in sede difensiva e degli
sviluppi istruttori..”
Cons. di Stato, V, 16 febbraio
2015, n. 791: “…Va richiamata dunque la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
per la quale la comunicazione di avvio del procedimento non è un atto autonomamente
impugnabile, in quanto emesso nell'ambito di un iter che è "suscettibile
di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell'interessato …”
Cons. di Stato, IV, 12 gennaio
2016, n. 67: “…Ne consegue che
l’adozione di un provvedimento di autotutela con riguardo all’aggiudicazione
provvisoria, proprio in quanto atto endoprocedimentale, non richiede l’inoltro
agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento … e
quindi non postula la loro partecipazione al relativo procedimento, essendo
sufficiente la comunicazione del provvedimento finale, nella specie costituito
dall’aggiudicazione definitiva in favore della società X, regolarmente
comunicata a Y …”.
Cass., Sez. Un., 19 aprile
2016, n. 7702: In tema di procedimento
amministrativo, il provvedimento finale a rilevanza esterna è impugnabile quale
atto direttamente e immediatamente lesivo, mentre non sussiste l'interesse ad
impugnare un atto privo di effetti immediati e diretti in quanto meramente
endoprocedimentale (nella specie, "presa d'atto" di parere tecnico su
istanza di concessione idroelettrica) [CED Cassazione]
Cons. di Stato, IV, 16
febbraio 2017, n. 602: “…E’ infondato
il primo motivo dell’appello, con il quale il Comune sostiene l’inammissibilità
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in considerazione della
natura di atto endoprocedimentale della nota impugnata. ..Vero è che, in linea
di massima, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, in
quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile
all'atto che conclude il procedimento (giurisprudenza costante: v. da ultimo
…). ..Tuttavia questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in
relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile
il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori
che comportino un arresto procedimentale (cfr. …)….Questo è precisamente quanto
si è verificato nel caso di specie, in cui la nota (che si conclude con
l’invito al responsabile dell’ufficio competente al non prosieguo della
pratica) ha prodotto un arresto a tempo indeterminato dei procedimenti avviati
dalla società appellata, ledendone immediatamente l’interesse e legittimandola
a impugnarla….”
Cons. di Stato, VI, 28 luglio
2017, n. 3789: “…la sentenza
impugnata è corretta e va confermata anzitutto laddove ha ritenuto
inammissibile la impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di
repressione di abuso edilizio, datata 16 febbraio 2015, trattandosi di un atto
endoprocedimentale, privo di efficacia esterna e non lesivo della sfera
giuridica della ricorrente. Le considerazioni svolte nell’atto d’appello sulla
ammissibilità di una impugnazione per dir così “unitaria” del provvedimento finale
e dell’avviso di avvio del procedimento sono prive di fondamento atteso che,
per la giurisprudenza amministrativa pacifica, il che esime dal compiere
citazioni specifiche, l’avviso di avvio del procedimento costituisce atto endoprocedimentale
non immediatamente e direttamente lesivo dell’interesse del destinatario,
adottato a tutela del medesimo, il quale potrà presentare osservazioni che
l’autorità emanante è tenuta a prendere in considerazione ove pertinenti
all’oggetto del procedimento (v. articoli da 7 a 10 della l. n. 241 del 1990)….”
B.3) DESTINATARI
Cass., Sez. Un., 28
novembre 2001, n. 15140: “…l’art.
7 della l. 241/1990 esclude l'obbligo di comunicazione dell'inizio del
procedimento ai soggetti indirettamente pregiudicati solo nel caso dì loro
difficile individuazione, e non anche per la semplice circostanza che tale
individuazione sia mancata, pur se sarebbe stato facile conseguirla …”
Cons. di Stato, VI, 31 maggio
2008, n. 2626: “…la comunicazione di
avvio del procedimento destinato a concludersi con un provvedimento favorevole
a terzi deve essere operata nei confronti di altri potenziali interessati da
esso incisi solo nel caso in cui dai contenuti dell’emanando provvedimento
emerga con immediatezza il carattere potenzialmente preclusivo della sfera
giuridica di questi ultimi…”
Cons. di Stato, V, 8 marzo
2011, n. 1445: “…il disposto
dell’articolo 8, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove
riserva al soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista la legittimazione
a fare valere la violazione non si riferisce, sul piano letterale e sul
versante teleologico, al soggetto vittima dell’omissione ma al soggetto
portatore dell’interesse sostanziale coinvolto dall’esercizio del potere, come
tale titolato a fare valere la violazione delle regole procedurali che possa
riflettersi negativamente sulla sua sfera giuridica a seguito di determinazione
finale frutto di una non ottimale gestione della procedura….”
Cons. di Stato, VI, 9 marzo
2011, n. 1468: “…L’ art. 7 della
legge n. 241 del 1990 non reca una disciplina tipica delle forme e delle regole
procedurali con le quali deve aver luogo la comunicazione dell’ avvio del
procedimento. Ove non sia possibile la comunicazione diretta in mani del
destinatario dell’ avviso di avvio del procedimento l’ Amministrazione può
avvalersi del servizio postale e, diversamente da quanto prospettato dal primo
giudice, non deve necessariamente osservare il sistema di notificazione degli
atti giudiziari a mezzo di ufficiale giudiziario…”
Cons. di Stato, VI, 30 agosto
2011, n. 4854: “…Quanto alla
comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio – pur non ignorando un
orientamento del Consiglio di Stato, favorevole all’individuazione del vizio
formale sopra specificato – ritiene condivisibile la tesi secondo cui i fini,
perseguiti attraverso l’obbligo di comunicazione, di cui all’art. 7 della legge
n. 241/90, possano trovare realizzazione anche con mezzi equipollenti di
comunicazione….”
Cons. di Stato, III, 30 maggio
2017, n. 2557: “…Questa Sezione ha
affermato che, in presenza dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica, non
trova applicazione l’art. 7 della legge 241/1990, in quanto i farmacisti già
titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari “diretti” del provvedimento
da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia indirettamente,
si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di quelli (cfr. …); e
che, per altro verso, l’apertura di una nuova sede farmaceutica costituisce un
atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, della legge 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento
possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella
relativa all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti
dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti (cfr. …)…”
Cons. di Stato, V, 22 novembre
2017, n. 5440: “…Va infine rigettato
anche l’ultimo motivo del ricorso incidentale, con il quale la C. lamenta la violazione delle
garanzie procedimentali, per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex
art. 7 della legge n. 241 del 1990. In particolare, la sentenza appellata
sarebbe contraddittoria laddove ha riconosciuto “la legittimazione attiva e
l’interesse (legittimo e ad agire) della società ricorrente, sicuramente incisa
(nella posizione differenziata e qualificata di cui è titolare) dal rilascio
dei provvedimenti impugnati”, ma nel contempo ha negato che la C. dovesse ricevere la
comunicazione di avvio del procedimento relativo all’adozione dei provvedimenti
stessi. Al riguardo, vale la considerazione della non perfetta coincidenza tra
la sfera dei soggetti legittimati ad agire in giudizio avverso un
provvedimento, per far valere un controinteresse qualificato, concreto e
attuale, e la sfera dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” ai
quali l’Amministrazione sia tenuta a fornire notizia dell’inizio del
procedimento, qualora dall’adottando provvedimento possa derivare loro un
pregiudizio. Appare al Collegio che sul punto il sistema normativo del processo
amministrativo e della legge n. 241 del 1990 vada ricostruito nel senso che fra
le due sfere non vi sia (possa non esservi) perfetta coincidenza, nel senso che
la prima sia (possa essere) più ampia della seconda. In altre parole, se a
tutti i soggetti aventi titolo a ricevere dall’Amministrazione notizia
dell’avvio del procedimento, perché dall’adottando provvedimento può derivare
loro un pregiudizio, sono da ritenere legittimati ad impugnare il provvedimento
stesso, non sempre può predicarsi la verità del reciproco. E’ cioè pensabile la
situazione in cui un soggetto, pur portatore di un interesse qualificato,
concreto ed attuale avverso un provvedimento e quindi legittimato ad agire per
il suo annullamento, non per ciò avesse titolo a ricevere la comunicazione di
avvio del procedimento relativo alla sua adozione (cfr. …). …”
B.4) ECCEZIONI (ALL’OBBLIGATORIETA): ATTI
AMMINISTRATIVI GENERALI ET SIMILIA
(ART. 13)
Cons. di Stato, V, 4 marzo
2010, n. 1272: “…La norma che esclude
gli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione
dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ha carattere di stretta
interpretazione e la eventuale volontà espressa dall'ente deputato
all'emanazione di tali atti, di voler estendere la comunicazione del contenuto
degli atti di sua competenza ad altri enti o associazioni, deve intendersi non
già come autolimitazione procedurale nell'emanazione dell'atto ma come mero
mezzo strumentale volontario volto ad acquisire apporti collaborativi da parte
degli enti esponenziali del territorio…”
Cons. di Stato, VI, 15 luglio
2010, n. 4567: Il d.P.C.M. 18.9.1995
e l’allegato schema generale di riferimento, denominato “carta dei servizi del
settore del gas” sono atti amministrativi di carattere generale, come tali
esclusi, ai sensi dell’art. 13 della l. 241/1990, dall’applicazione delle norme
sulla comunicazione di avvio del procedimento e sulla partecipazione allo
stesso [massima autorale]
Cons. di Stato, IV, 10 luglio
2013, n. 3674: “…Va escluso, ai sensi
dell'art. 13 comma 1, l. n. 241 del 1990, l'obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento di localizzazione di un impianto industriale, posto che ai PIP
sono inapplicabili le norme in materia di partecipazione al procedimento in
quanto si tratta di attività diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione (cfr. …)….”
Cons. di Stato, III, 19 marzo
2014, n. 1363: “…Secondo tale tesi il Comune di X, allorquando ha inteso convalidare,
con la delibera del Consiglio comunale, il provvedimento già gravato in via
principale e cioè la delibera della Giunta comunale, avrebbe omesso di dare
avviso preventivo al ricorrente, interessato al relativo procedimento
amministrativo… La tesi dell’appellante è destituita di fondamento. …Non vi è
dubbio, infatti, che l’apertura di una nuova sede farmaceutica costituisca un
atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, della l. n. 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento,
quand’anche esso sia di secondo grado perché relativo alla convalida di atto
emesso da organo (asseritamente) incompetente, possano applicarsi le norme
sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all’obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi
farmaceutiche già esistenti….Né tale obbligo, escluso in via generale dall’art.
13, comma 1, cit. in relazione ad un atto pianificatorio, quale può
considerarsi l’istituzione di una nuova sede farmaceutica anche ai sensi della
nuova disciplina dettata dalla l. n. 27/2012, doveva essere assolto dal Comune
di X nei confronti dell’odierno appellante sol perché questi aveva impugnato
con l’originario ricorso la delibera della Giunta comunale, poi appunto
convalidata dal Consiglio, non bastando certo la proposizione del ricorso a
conferire in capo al ricorrente la titolarità di un interesse procedimentale
che deve necessariamente precedere, e non certo seguire con una inammissibile
inversione causale, l’esperimento del rimedio giurisdizionale; interesse
partecipativo, dunque, che, per la ragione evidenziata, deve invece ex lege
negarsi…”
Cons. di Stato, V, 27 gennaio
2016, n. 267: “…La titolarità di un
pubblico ufficio, se è idonea ad abilitare il titolare ad impugnare gli atti di
organizzazione che incidono negativamente sull'assetto e sulle funzioni
dell'ufficio rivestito, non implica per ciò solo anche il diritto
dell’interessato di partecipare, ai sensi della generale previsione di cui
all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, al procedimento volto all'adozione degli
atti organizzatori stessi, dovendo, l'eventuale apporto collaborativo del titolare
dell'ufficio interessato dalle modifiche organizzative essere strutturato ed
incardinato all'interno della disciplina posta dall'ordinamento generale o da
fonti interne all'ente, che prevede e regola il procedimento stesso. Quindi, ai
sensi dell'art. 13 della l. n. 241 del 1990, il principio di partecipazione
procedimentale, di cui all'art. 7 della medesima legge, non trova applicazione
nei confronti degli atti amministrativi generali, fra i quali vanno compresi
anche quelli di organizzazione degli uffici della Pubblica amministrazione ed i
criteri generali d'inquadramento del personale dipendente…”
Cons. di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1914: “…a termini dell'art. 13 della legge n. 241
del 1990 l'adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto
provvedimento di pianificazione non deve essere preceduta dalla comunicazione
di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati ..”
Cons. di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1917: “…Il denunciato vizio procedimentale non
sussiste, tenuto conto che si è in presenza di una normativa di carattere
generale , valida erga omnes e recata da un atto di pianificazione territoriale
l’adozione del quale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio di
procedimento ( cfr ex multis …)…”
Cons. di Stato, III, 30 maggio
2017, n. 2557: “…Questa Sezione ha
affermato che, in presenza dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica, non
trova applicazione l’art. 7 della legge 241/1990, in quanto i farmacisti già
titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari “diretti” del
provvedimento da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia
indirettamente, si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di
quelli (cfr. …); e che, per altro verso, l’apertura di una nuova sede
farmaceutica costituisce un atto di pianificazione e di programmazione, sicché,
ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 241/1990, deve escludersi che al
relativo procedimento possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in
particolare, quella relativa all’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti
(cfr. …)…”
Cons. di Stato, V, 30 ottobre
2017, n. 4988: “…Le censure su indicate sono infondate. Il Collegio condivide l’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale “l’emanazione di atti di
natura regolamentare non necessita degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 della
Legge 241/90.” Detta interpretazione è infatti conforme al consolidato
orientamento di questo Consiglio in base al quale "Il principio di
comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7 L. 7 agosto 1990
n. 241, non trova applicazione nei confronti degli atti amministrativi
generali, tra cui va certamente compreso quello di organizzazione degli uffici
della p.a. Ciò perché il principio della massima partecipazione procedimentale
deve essere contemperato con l'esigenza dell'amministrazione di concludere
procedimenti di tipo organizzatorio e di portata generale senza rallentamenti e
paralisi imposti dal generico obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento. " (Consiglio di Stato, …)…”
B.4.1) ECCEZIONI …SEGUE …CONOSCENZA ALIUNDE
Cons. di Stato, IV, 16
febbraio 2010, n. 888: Dal principio che nega un’accezione puramente
formale all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ex artt. 7 e
8 l. 241/1990, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a
favore del destinatario dell’atto conclusivo, ma anche a formare
nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà, deriva: a)
che il vizio derivante dall’omissione della comunicazione de qua non sussiste nei casi in cui lo scopo della
partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità
della comunicazione all’azione amministrativa; b) che non può ritenersi
sussistente la violazione di tale obbligo di comunicazione nel caso in cui il
soggetto, inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove
fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di
fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo
diverso le scelte dell’Amministrazione procedente; c) che l’esigenza di
informazione del destinatario dell’azione amministrativa non sussiste ogniqualvolta
lo stesso destinatario ne abbia già avuto conoscenza aliunde [massima
autorale]
Cons. di Stato, IV, 2 marzo
2011, n. 1305: “…Il Collegio giudica anche
corretto il giudizio reso nella sentenza di primo grado rispetto all’asserito
vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento, condividendo,
anzitutto, l’interpretazione non formalistica dell’art. 7 della legge n. 241
del 1990, convalidata da costante giurisprudenza, per cui il vizio non sussiste
se all’interessato sia stata comunque data aliunde nozione dell’avvio del
procedimento, con la conseguente possibilità di rappresentarvi le proprie
valutazioni….”
Cons. di Stato, IV, 8 gennaio
2013, n. 32: “…le norme in materia di
partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate in via
meramente formale, ma debbono essere interpretate in base a un criterio di
realistica valutazione sull’effettiva conoscenza o conoscibilità di una
sequenza e dei suoi probabili effetti lesivi (così, ad es., …) e che il
principio di democraticità del procedimento amministrativo, cui sono
preordinati l’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, va assicurato dal “sistema”
nella sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che ogni
qualvolta l’interessato sia stato informato dell’esistenza di un procedimento
diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato messo in
condizione di utilmente rappresentare le sue deduzioni, così da integrare la
nozione di partecipazione, non può ritenersi violato alcun canone del giusto
procedimento. (cfr. sul punto …)...”
Cons. di Stato, VI, 31 maggio
2013, n. 3015: “… osserva il Collegio
che, in base ad un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale,
“le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non
vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare
ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto
interpretare nel senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei
principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, […] tutte le
volte che la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto
in concreto lo scopo cui tende” la comunicazione prevista dall'art. 7 della
legge n. 241 del 1990 (ex plurimis: …), ciò che può pure rilevarsi quando il
richiedente abbia avuto notizia delle ragioni ostative all’accoglimento di una
istanza….”
Cons. di Stato, IV, 4 giugno
2013, n. 3086: “…Come la Sezione ha più volte avuto
modi di sottolineare, le norme sulla partecipazione del privato al procedimento
amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente. Pertanto
quando l'interessato sia venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento
con effetti lesivi nei suoi confronti, si deve dare prevalenza ai principi di
economicità e speditezza dell'azione amministrativa. Quello che rileva
procedimentalmente è che la comunicazione di avvio di cui all’art. 7, L. 7
agosto 1990 n. 241 vi sia stata concretamente effettuata al destinatario (cfr.
..)….”
Cons. di Stato, IV, 13 giugno
2013, n. 3289: “…rammenta il Collegio
che le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo
non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra
annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi
piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con
prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa
- quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che
conducono comunque all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi
confronti. In materia di comunicazione di avvio prevalgono, quindi, canoni
interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché
l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7
l. 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e,
conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del
cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere -
in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento –
neppure la totale omissione di tale formalità (comunque per le già chiarite
ragioni non riscontrabile nel caso di specie) non vizierebbe il procedimento
tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere
già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione. ( si veda,
già in passato …)….”
Cons. di Stato, V, 21 giugno
2013, n. 3402: “… La giurisprudenza
ha univocamente sottolineato che le norme in materia di partecipazione al
procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e
formalisticamente, dovendo essere invece essere interpretate in senso
sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di
legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e
speditezza dell’azione amministrativa, così che la mancata comunicazione di
avvio del procedimento ed anche la mancata nomina del responsabile del
procedimento non possono determinare sic et simpliciter l’annullamento del
provvedimento, allorquando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza dei
fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed
abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni (tra le
più recenti, …); ciò senza contare che ai sensi dell’art. 21 octies non è
annullabile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato (…)…”
Cons. di Stato, IV, 25 giugno
2013, n. 3458: Poiché l'obbligo di
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto
1990, n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente,
di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui
sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli
sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale
formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia
interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché
tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere
già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione [massima
autorale]
Cons. di Stato, IV, 10 luglio
2013, n. 3674: “…In linea generale si
osserva che il principio di democraticità del procedimento amministrativo, cui
sono preordinati l'art. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, va assicurato nella
sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che, ogni qualvolta il
privato sia comunque informato dell'esistenza di un procedimento diretto ad
incidere sulla propria sfera giuridica, le norme in materia di partecipazione al
procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e
formalisticamente. Pertanto non ogni procedimento in cui sia mancata una fase
formalmente partecipativa deve ex se essere annullato, qualora la comunicazione
possa ritenersi superflua in base ai principi di economicità e di speditezza,
dai quali è retta l’attività amministrativa, ovvero quando nemmeno in sede
giurisdizionale la parte indica con precisione gli elementi di fatto che,
qualora fossero stati introdotti nel procedimento, avrebbero astrattamente
potuto portare anche ad un risultato differente (cfr. …)….”
Cons. di Stato, V, 13
settembre 2013, n. 4532: “…Come ha
più volte convincentemente ricordato la giurisprudenza, il principio di
democraticità del procedimento amministrativo, cui sono preordinati gli artt. 7
e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed il conseguente rispetto delle
garanzie partecipative, devono essere assicurati nella sostanza e non già nella
mera forma, con la conseguenza che ogni qualvolta l'interessato sia stato
informato dell'esistenza di un procedimento diretto ad incidere sulla propria
sfera giuridica e sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le
sue deduzioni, così da integrare la nozione di partecipazione, non può
ritenersi violato alcun canone del giusto procedimento (ex multis, …).
Pertanto, la comunicazione (di avvio del procedimento) è da ritenersi
(addirittura) superflua, riprendendo rilievo i principi di economicità e di
speditezza dai quali è retta l’attività amministrativa, quando l’interessato è
venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura, conducono
necessariamente all'adozione di provvedimenti obbligati (C.d.S., …); ciò senza
contare che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 21 octies, l. 7 agosto
1990 n. 241, i rilievi procedurali afferenti al mancato previo avviso d'inizio
del procedimento non possono portare all'annullamento giurisdizionale del
provvedimento impugnato ove questo non avrebbe potuto comunque avere un
contenuto diverso (C.d.S., ..)…”
Cons. di Stato, V, 26
settembre 2013, n. 4764: “…E’ stato
affermato che il principio di democraticità del procedimento amministrativo,
cui sono preordinati gli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ed il conseguente rispetto delle garanzie partecipative, devono essere
assicurati nella sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che
ogni qualvolta l'interessato sia stato informato dell'esistenza di un
procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato
messo in condizione di utilmente rappresentare le proprie osservazioni e
deduzioni, che integrano la partecipazione procedimentale, non può ritenersi
violato alcun canone del giusto procedimento (ex multis, …); la comunicazione
(di avvio del procedimento) è da ritenersi (addirittura) superflua, riprendendo
rilievo i principi di economicità e di speditezza dai quali è retta l’attività
amministrativa, ogni qualvolta l’interessato è venuto comunque a conoscenza di
vicende che, per la loro natura, conducono necessariamente all'adozione di
provvedimenti obbligati (C.d.S., ..); d’altra parte, ai sensi dell'art. 21
octies, della legge n. 241 del 1990, i vizi procedurali relativi al mancato
previo avviso d'inizio del procedimento non possono portare all'annullamento
giurisdizionale del provvedimento impugnato ove questo non avrebbe potuto
comunque avere un contenuto diverso (C.d.S., ….)…”
Cons. di Stato, IV, 30
settembre 2013, n. 4855: “…Il
Collegio non sottace che l’anzidetto provvedimento recante la pronuncia di
decadenza della concessione si configura come provvedimento c.d. “di secondo
grado”, in ordine al quale la regola generale di per sé impone l’inoltro
dell’avviso dell’avvio del relativo procedimento in quanto incidente su
posizioni giuridiche del suo destinatario originate da un provvedimento
precedentemente adottato in suo favore (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato,
Sez. V, 29 luglio 2003 n. 3169); ma anche in tale evenienza l’inoltro medesimo
non è ritenuto necessario se risulta che l’interessato ha comunque avuto
aliunde la relativa informazione (cfr. al riguardo, ex plurimis, …)…”
Cons. di Stato, V, 27 maggio
2014, n. 2703: “…l'omissione della
formalità appena detta non infici la validità dell’azione amministrativa tutte
le volte in cui una conoscenza dell’avvio del procedimento sia comunque
intervenuta, sì da ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui la comunicazione
tendeva (cfr. a puro titolo esemplificativo ..)…”
Cons. di Stato, V, 8 giugno
2015, n. 2796: “…Infatti l'obbligo di
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo non deve essere
osservato in maniera meccanicistica ed il mancato adempimento da parte
dell'Amministrazione delle formalità partecipative non inficia la validità
della sua azione amministrativa ove la conoscenza dell'inizio del procedimento
sia comunque intervenuta, con la conseguenza che è risultato concretamente
raggiunto lo scopo al quale la previa comunicazione tendeva (Consiglio di
Stato, …); non può infatti l’inerzia della parte in precedenza intimata ad evidenziare
all’Amministrazione le circostanze che a suo avviso ostavano all’adozione e
all’esecuzione del pregresso provvedimento comportare la violazione della
disposizione di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, la cui ratio è
ravvisabile nell’intento di consentire la partecipazione del privato al
procedimento amministrativo che lo riguarda, all’atto dell’adozione del
successivo provvedimento con il quale, preso atto della mancata esecuzione del
primo, ne viene sostanzialmente disposta l’ottemperanza…”
Cons. di Stato, V, 15 giugno
2015, n. 2928: “…la comunicazione (di avvio del procedimento) è da ritenersi
(addirittura) superflua, riprendendo rilievo i principi di economicità e di
speditezza dai quali è retta l’attività amministrativa, ogni qualvolta
l’interessato è venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro
natura, conducono necessariamente all’adozione di provvedimenti obbligati
(Cons. Stato, …)…”
Cons. di Stato, III, 8 giugno
2016, n. 2450: “…L’esclusione da una
gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito
di partecipazione, come quello di cui qui si controverte, non postula la previa
comunicazione di avvio del procedimento, per costante giurisprudenza di questo
Consiglio, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui
pendenza l’interessato è già necessariamente a conoscenza (cfr., ex multis, …)…”
B.4.2) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA (IN GENERALE)
Cons. di Stato, VI, 13
febbraio 2004, n. 580: “…Al riguardo appare condivisibile ed
assorbente la censura, con la quale l’istante lamenta la violazione dell’art. 7
della legge 8 agosto 1990, n. 241, per avere l’Amministrazione, in sede di
decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo dell’interessato circa
la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto a disporre la
revisione della patente di guida….Come la giurisprudenza ha avuto modo di
sottolineare, la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma
citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilità
all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall’altro, di
garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase
istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l’acquisizione
anche delle ragioni esposte da quest’ultimo, l’amministrazione sia posta in
condizione (anche nell’interesse pubblico) di esercitare il proprio potere con
la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto….Ed invero,
alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione il legislatore ha
consentito di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerità
(delle quali l’amministrazione dia espressamente conto o che siano insiti nella
fattispecie concreta), che non permettano di attendere, per l’emanazione del
provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso alle osservazioni del
privato….In assenza di tale presupposto, il mancato rispetto del principio
sancito dall’art. 7 della legge n. 241/90 vizia ineluttabilmente il provvedimento
finale, con il solo temperamento (introdotto dalla giurisprudenza) per i casi
in cui l’omissione si riveli, in concreto, irrilevante, giacché il procedimento
non potrebbe avere esito diverso anche con l’intervento dell’interessato,
ovvero quest’ultimo sia stato, comunque, posto in condizione di partecipare per
avere avuto conoscenza “aliunde” del procedimento stesso….”
Cons. di Stato, VI, 28 ottobre
2009, n. 6653: “…In conclusione - pur
se la giurisprudenza della Sezione ( cfr., tra le tante, n….) ha ritenuto che,
ai fini dell’osservanza del disposto di legge di cui all’art. 7 cit., la
comunicazione di avvio del procedimento può anche essere omessa, a condizione
che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità
che giustificano detta omissione - deve osservare il Collegio, che nel particolare caso in esame, la situazione
descritta nel provvedimento impugnato in prime cure non delineava un’obiettiva
urgenza di provvedere, tale da imporre all’Autorità amministrativa di
emanare immediatamente il divieto in questione, per cui l’omessa menzione, nella motivazione del
provvedimento, di tali specifiche ragioni d’urgenza - idonee a consentire di
prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento ed obiettivamente esistenti
- appare determinare indubbiamente la
invalidità procedimentale come sopra denunciata dall’interessato…”
Cons. di Stato, IV, 23
dicembre 2010, n. 9379: L’esimente
contenuta nell’art. 7 della l. 241/1990 (sussistenza di ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento) può ritenersi
correttamente interpretata ed applicata soltanto se venga puntualmente indicato
il concreto e determinante motivo ostativo all’invio della comunicazione di
avvio del procedimento, dalla cui indicazione l’Amministrazione può prescindere
soltanto nel caso in cui peculiari interessi pubblici rendano essi stessi
palese ed oggettiva “l’urgenza di provvedere”, come ad esempio nel caso in cui
siano coinvolti interessi relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica,
ovvero nel caso in cui il procedimento persegua finalità cautelari [massima
autorale]
Cons. di Stato, IV, 3 maggio
2011, n. 2630: L’imminente scadenza
di un termine oltre il quale la posizione dell’amministrazione procedente diviene
illecita, costituisce logico motivo esimente dall’onere della comunicazione di
avvio del procedimento [massima autorale]
Cons. giust. Amm. Reg. Sic. 13
settembre 2011, n. 543: Tra le ipotesi in cui ragioni di urgenza
consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio, ex art. 7 della l.
241/1990, rientrano i casi in cui l’Amministrazione agisce a tutela di valori
primari [quali, come nel caso deciso,
quelli connessi al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie nella
preparazione e somministrazione al pubblico degli alimenti] [massima
autorale]
Cons. di Stato, III, 5 luglio
2013, n. 3581: La cogenza
dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento recede rispetto alle
opposte esigenze di celerità, laddove sussistano ragioni di impedimento che
richiedano, in concreto, l'immediata adozione della determinazione
amministrativa, o qualora il contributo partecipativo del privato non sarebbe
stato comunque idoneo a determinare un esito diverso [nel caso deciso,
l’urgenza di provvedere è stata ravvisata dall’Amministrazione, nella
necessità, per la particolare gravità della condotta criminosa, di allontanare
urgentemente dal servizio il dipendente, a causa della natura particolarmente
grave dei fatti-reato a suo carico e del grave pregiudizio per
l’Amministrazione di P.S. derivante dalla vicenda penale] [massima
autorale]
Cons. di Stato, V, 12 gennaio
2015, n. 37: “…le misure di carattere
cautelare, quali possono ritenersi i provvedimenti di sospensione impugnati, in
base all'art. 7, comma 1, della l. n. 241 del 1990 (che consente l'emanazione
di provvedimenti cautelari senza necessità di comunicazione di avvio, prima
dell'inizio, del procedimento), sono ritenute di norma di per sé assistite da
ragioni di urgenza, atte ad esonerare l'Amministrazione dalla comunicazione
all'interessato dell'avvio del procedimento. Inoltre, ex art. 33, comma 1, del
d. lgs. n. 228 del 2001, il provvedimento di sospensione adottato era vincolato
e ciò escludeva pure, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, la
doverosità della comunicazione dell’avvio del procedimento, atteso che, in tali
ipotesi, in nessun caso l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto
incidere sul contenuto dispositivo dell'atto stesso che, comunque, non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”
Cons. di Stato, V, 25 gennaio
2016, n. 243: “…La
Sezione ritiene che
tali censure vadano respinte, poiché non occorre la preventiva comunicazione
dell'avvio del procedimento, se emergano ragioni di celerità nel provvedere,
connesse all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica. E tali ragioni di
celerità sussistevano senz’altro, una volta che vi era stata la segnalazione
del Corpo di Polizia municipale…”
Cons. di Stato, IV, 8 febbraio
2016, n. 477: “…Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990,
fermo restando che l’adozione del provvedimento di sospensione facoltativa dal
servizio di un dipendente pubblico (civile o militare), sottoposto a
procedimento penale, non è subordinata alla preventiva comunicazione di avvio
del procedimento, data la natura cautelare della misura (…), occorre rilevare,
con specifico riguardo al caso di specie, che contrariamente a quanto
l’appellante afferma, la determinazione di sospenderlo dall’impiego, è intervenuta
celermente, atteso che, come emerge dall’impugnato decreto ministeriale,
l’amministrazione ha acquisito notizia della richiesta di rinvio a giudizio in
data 9 aprile 2013, mentre il citato decreto è stato emanato il successivo 11
giugno…”
Cass. 13 febbraio 2017, n.
3736: “…in merito al provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio
va, innanzi tutto, precisato che non è configurabile alcuna violazione
dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, che detta l'obbligo per la P.A. di comunicare
all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda, perché
tale norma, benché rechi un principio generale, non è applicabile quando
sussistano comprovate esigenze di celerità che, di regola, devono essere
esplicitate, ma che possono ritenersi implicite nella finalità cautelare
propria della sospensione dal servizio del pubblico dipendente, come affermato
dalla giurisprudenza amministrativa…”
B.4.2.1) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
ANTIMAFIA
Cons. di Stato, VI, 7 novembre
2006, n. 6555: “…Alla prima censura
con la quale si deduce la violazione delle disposizioni in tema di
comunicazione dell’avvio del procedimento è sufficiente replicare con il
richiamo del consolidato e condivisibile orientamento interpretativo alla
stregua del quale l’amministrazione è esonerata dall'onere di comunicazione di
cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 relativamente all'informativa antimafia
ed al successivo provvedimento di revoca delle autorizzazioni al subappalto
rilasciate nei confronti della società ricorrente, atteso che si tratta di
procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato da
riservatezza ed urgenza (vedi Cons. Stato, sez. IV, …)…”
Cons. di Stato, V, 2 marzo
2009, n. 1148: “…In ordine alla
censura tesa a stigmatizzare la violazione delle guarentigie partecipative
cristallizzate dagli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sufficiente osservare che, sulla scorta di motivazione congrua e non illogica, il provvedimento impugnato, dopo avere evidenziato
la peculiarità dell’appalto e del servizio (“ la cui interruzione rischia di
creare particolari disagi igienico-ambientali”- ragione per la quale si
procedeva all’avvio tempestivo del servizio con la R.T.I. con decorrenza …), ha
chiarito di non poter procedere alla comunicazione dell’avvio del
procedimento in forza delle esigenze di
celerità connesse all’adozione della misure conseguenti all’informativa
prefettizia nell’ottica della non
rinunciabile assicurazione della
continuità del servizio pubblico essenziale. Si deve soggiungere che,
secondo il consolidato indirizzo di
questo Consiglio, l’amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione
di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente all'informativa
antimafia ed al successivo provvedimento di revoca un’aggiudicazione
rilasciata, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela
antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza
(Consiglio Stato , …)…”
Cons. di Stato, IV, 14 aprile
2010, n. 2078: “…In materia (…di informative prefettizie antimafia … ndA), non si
applica l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con la connessa partecipazione
procedimentale, poiché il "carattere spiccatamente cautelare della misura
in parola, nella quale sfocia l'accertamento indagatorio in tema di
collegamenti con la criminalità organizzata, in uno con i particolari interessi
pubblici coinvolti e la connessa riservatezza, consentono di ravvisare in re
ipsa quelle esigenze di celerità che giustificano l'omissione della
comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7" (CdS, …)…”
Cons. di Stato, III, 24 luglio
2015, n. 3653: “…Secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio, anzitutto,
l’Amministrazione è esonerata dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7
della l. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente all’informativa antimafia e al
successivo provvedimento di revoca un’aggiudicazione rilasciata, atteso che si
tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale
intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza (v., ex plurimis, …)..”
Cons. di Stato, III, 9 maggio 2016, n. 1851: “…L’adempimento procedurale stabilito
dall’art.7 della legge n.241 del 1990 dev’essere, infatti, escluso per tutti i
procedimenti conseguenti alle (e vincolati dalle) informative antimafia (anche
atipiche, quando l’Amministrazione destinataria ne rilevi il carattere
preclusivo), siccome intrinsecamente connotati dal carattere della doverosità
dell’atto applicativo, oltre che della sua urgenza (cfr. ex multis …)…”
Cons. di Stato, III, 7 luglio
2016, n. 3009: “…In primo luogo, va
richiamata la giurisprudenza per la quale i procedimenti in materia antimafia
sono intrinsecamente caratterizzati da riservatezza ed urgenza, sicché non è
necessaria la comunicazione di avvio del procedimento – cfr. …”
Cons. di Stato, III, 24
ottobre 2016, n. 4454: “…Per il consolidato indirizzo di questo
Consiglio, anzitutto, l’Amministrazione è esonerata dall’obbligo di
comunicazione di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, relativamente
all’informativa antimafia e al successivo provvedimento di revoca
un’aggiudicazione rilasciata, atteso che si tratta di procedimento in materia
di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di
urgenza (v., ex plurimis, …)…”
Cons. di Stato, III, 28
ottobre 2016, n. 4555: “…In proposito
va richiamato il consolidato indirizzo di questo Consiglio, per il quale
l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di cui all' art. 7
della L. 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'informativa antimafia, nonché
da altre procedure partecipative, atteso che si tratta di procedimento in
materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da
profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da
finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure
partecipative, nonchè da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza (v., ex
plurimis, …). ..”
Cons. di Stato, III, 27 marzo
2017, n. 1378: “…Parimenti deve escludersi che l’Amministrazione avesse un obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento – ex art. 7 della l. 7 agosto 1990 n.
241-, atteso che trattasi, nella specie, di procedimento in materia di tutela
antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza
(cfr., ex plurimis, …)…”
Cons. di Stato, III, 28 giugno
2017, n. 3171: “…Nel procedimento
volto all’adozione dell’interdittiva antimafia non è dovuta la comunicazione di
cui all’art. 7 della legge 241/90, trattandosi di procedimenti intrinsecamente
caratterizzati da “particolari esigenze di celerità”….”
Cons. di Stato, III, 30
novembre 2017, n. 5623: “…Al riguardo
va richiamato il consolidato indirizzo di questo Consiglio, secondo cui in
questo tipo di procedimenti non sono previsti né la comunicazione di avvio, di
cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, né le altre ordinarie garanzie
partecipative atteso che si tratta di procedimenti in materia di tutela
antimafia, come tali intrinsecamente caratterizzati da profili del tutto specifici
connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da
presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e
intrinseche ragioni di urgenza (così …)…”
B.4.2.2) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
ARMI
Cons. di Stato, VI, 7 febbraio 2007, n. 509: “Ed invero - posto che ai fini
dell’osservanza del disposto di legge di cui all’art. 7 cit., la comunicazione
di avvio del procedimento può anche essere omessa, a condizione che vengano
rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità che
giustificano detta omissione - deve osservare il Collegio che nella situazione in esame, l’Autorità di
P.S., ha considerato che i fatti e le circostanze descritte nel decreto
impugnato costituissero già di per sé fonte di concreto pericolo per l’ordine
pubblico e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l’adozione immediata
del divieto impugnato, per l’esigenza di evitare il verificarsi di avvenimenti
pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’urgenza, quindi, è qualificata dal pericolo della compromissione dell’ordine
pubblico che caratterizza la misura preventiva con la quale l’Autorità di
Polizia, ha disposto il divieto di detenzione di cui trattasi; dette ragioni
integrano pertanto quelle particolari esigenze di celerità del procedimento
amministrativo in presenza delle quali l’Amministrazione è sollevata
dall’obbligo della comunicazione previsto dal citato art.7…”
Cons. di Stato, III, 19 aprile 2011, n. 2392: “…i
provvedimenti in materia di detenzione e utilizzo di armi e di revoca del porto
d'armi per uso caccia, in quanto rimedi finalizzati a salvaguardare la
collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si
ritiene capace di abusarne, possono avere (per la loro natura) il carattere
dell'urgenza, con la conseguenza che si può prescindere, ai sensi dell'art. 7,
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla previa comunicazione di avvio del
procedimento (Consiglio Stato, …)..”
Cons. di Stato, III, 31 marzo 2014, n. 1521: “…Col secondo motivo di appello, il sig.
Poli denuncia la violazione delle norme sul procedimento che garantiscono la
partecipazione del destinatario del provvedimento, a nulla valendo, a suo dire,
le invocate esigenze di celerità. Invero, correttamente il primo giudice ha
affermato che le esigenze di celerità palesate nell’atto impugnato sono
corroborate dallo svolgimento dei fatti: il provvedimento prefettizio è stato,
di fatto, adottato nell’immediatezza, in data 28 ottobre, appena cinque giorni
dopo l’episodio accaduto ai danni del sig. …. Sussistevano, pertanto, le
ragioni di celerità, a tutela dell’interesse pubblico, per adottare il
provvedimento cautelativo nell’immediatezza del fatto, omettendo la
comunicazione di avvio del procedimento…”
Cons. di Stato, III, 12 giugno 2014, n. 2987:“…Con il primo motivo di ricorso si è
denunziata violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990: dalla violazione
irrimediabile del contradditorio deriverebbe l’illegittimità del provvedimento
impugnato, posto che non sono state neanche comunicate le ragioni giustificanti
l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell’istanza
relativa al porto d’armi. Il motivo non è fondato poiché i provvedimenti in
materia di detenzione e utilizzo di armi tendono a salvaguardare la
collettività dal pericolo dell’uso delle armi da parte di un soggetto che si
ritiene capace di abusarne e hanno dunque di per sé il carattere dell’urgenza,
in considerazione della situazione di pericolo che mirano a prevenire. Essi
rientrano pertanto fra gli atti per i quali l’art. 7 della l. n. 241/1990
consente di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento
(T.A.R. Piemonte …)….”
Cons. di Stato, III, 14 luglio
2014, n. 3609: “…Un provvedimento prefettizio
di divieto di detenzione di armi e munizioni, ex art. 39, T.U.L.P.S., può
essere adottato senza la previa dalla comunicazione di avvio del procedimento ,
in quanto rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di
celerità – in quanto finalizzato a salvaguardare la collettività dal pericolo
dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne –
per i quali può esser omessa la
comunicazione predetta….”
Cons. di Stato, III, 12 luglio
2016, n. 3087: “…nessuna valenza invalidante deriva dalla mancata comunicazione
d’avvio del procedimento poi sfociato nella revoca della licenza già
rilasciata, poiché essa – a seguito della emanazione del divieto ex art. 39 del
testo unico del 1931 – va qualificata come atto vincolato, dovendosi applicare
l’art. 21 octies della legge n. 241/90, in quanto il provvedimento di revoca
non sarebbe potuto essere diverso anche in caso di partecipazione
dell’interessato…”
B.4.2.3) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
D.A.S.P.O.
Cass. pen. 16 giugno 2005 (ud.
12 dicembre 2002), n. 3759: Nel procedimento amministrativo che si
conclude con l'adozione del provvedimento del questore di interdizione
dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi
dell’art. 6 della l. 401/1989, non sussiste l'obbligo di comunicare l’avvio del
procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990, date le particolari
esigenze di necessità e di urgenza connaturate con tale tipo di procedimento [massima
autorale]
Cass. pen. 8 giugno 2005 (ud.
7 aprile 2005), n. 21405: Nel procedimento amministrativo che si
conclude con il provvedimento del questore di interdizione a taluno
dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma
dell'art. 6 della l. 401/1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di
dare avviso all'interessato del suo avvio, a norma dell'art. 7 dell’art. 7
della l. 241/1990, in quanto tale norma non si applica ai procedimenti che
hanno disciplina speciale e derogatoria, come quella introdotta con la citata
legge 401/1989 [CED Cassazione]
Cons. di Stato, VI, 15 giugno
2006, n. 3532: “…Il provvedimento che inibisce l’accesso a tali luoghi – mirando alla
più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei
comportamenti vietati – non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio
del procedimento…”
Cons. di Stato, VI, 16 ottobre
2006, n. 6128: “…Il provvedimento che inibisce l’accesso a tali luoghi – mirando alla
più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei
comportamenti vietati – non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio
del procedimento. Per evitare che tali comportamenti siano reiterati in una
successiva competizione sportiva, è del tutto ragionevole che il Questore
disponga misure immediate, volte alla tutela dell’ordine pubblico….”
Cass. pen. 12 settembre 2006
(ud. 6 luglio 2006), n. 29923: La
disposizione dell'art. 7 della l. 241/1990, secondo la quale, ove non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità, l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti, non è
applicabile al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive previsto dal primo comma dell'art. 6 della l. 401/1989 [CED
Cassazione]
Cons. di Stato, VI, 2 maggio
2011, n. 2569: Le ragioni di urgenza
che caratterizzano il provvedimento contemplato dall’art. 6 della l. 401/1989
(c.d. d.a.spo.), consentono all’Amministrazione di omettere la comunicazione di
avvio del procedimento [massima autorale]
Cass. pen. 21 marzo 2012 (ud.
23 febbraio 2012), n. 10984: L'obbligo di preventiva comunicazione
dell'avvio del procedimento previsto dall’art. 7 della l. 241/1990, il cui presupposto
è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del
provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della l. 401/1989, essendo
quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza
[CED Cassazione]
B.4.2.4) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
AMMONIMENTO
Cons. di Stato, III, 19 luglio
2011, n. 4365: “…il Collegio deve osservare che il provvedimento in questione
(…ammonimento, di cui all’art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009 … ndA) (del
quale non possono disconoscersi gli effetti particolarmente lesivi, dal momento
che esso comporta non solo la procedibilità d’ufficio, ma anche l’aumento di
pena, per il delitto previsto dall’art.612-bis C.P.) assolve ad una funzione
tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinato a che gli “atti
persecutori” posti in essere contro la persona non siano più ripetuti, e non
abbiano a cagionare esiti irreparabili. Queste essendo le finalità proprie del
provvedimento questorile, è del tutto palese l’esigenza che la sua adozione
avvenga in tempi rapidi, in ragione della necessità di interrompere con
immediatezza l’azione persecutoria. E del resto è lo stesso legislatore a
configurare l’”ammonimento” come provvedimento caratterizzato da “esigenze di
celerità”, laddove ne ha previsto la esternazione in forma orale (art. 8, 2°
comma), ed ha stabilito che la richiesta della sua emissione sia trasmessa al
Questore “senza ritardo” (art.8, 1° comma). Si può aggiungere che la generalità
degli atti del Questore è suscettibile di ricorso gerarchico ed è dunque questa
la via attraverso la quale il destinatario di tali atti può esporre quelle
deduzioni di merito che non ha avuto modo di formulare in precedenza. Peraltro
nel sistema della legge n. 241/1990 si può ritenere implicito che quando
l’avviso di procedimento viene legittimamente omesso per ragioni di urgenza, la
parte interessata, qualora non sia ammesso il ricorso gerarchico ovvero anche
in alternativa a questo, possa presentare una motivata richiesta di riesame che
l’autorità sarà tenuta a prendere in considerazione. Queste considerazioni non
sono direttamente rilevanti nella fattispecie in esame, ma sono utili a far
intendere che la giusta tutela delle ragioni del privato non postula
necessariamente una interpretazione rigorosamente restrittiva del concetto di
“urgenza” ai fini di cui si discute. Ciò posto, deve ritenersi che nella
fattispecie in esame ricorrano esattamente quelle “particolari esigenze di
celerità del procedimento” che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.7, 1°
comma, l. n.241/1990 esonerano l’Amministrazione dal dare la comunicazione
dell’avvio del procedimento al soggetto destinato a subirne gli effetti. Deve
essere pertanto condiviso il motivo di gravame con cui l’appellante Ministero
censura la sentenza di primo grado per la ritenuta violazione del citato art.
7, 1° comma…”
Cons. di Stato, III, 23
febbraio 2012, n. 1069: “…la Sezione ha già osservato,
in un precedente dello scorso anno, come il provvedimento di ammonimento
assolva ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto
preordinato a che gli “atti persecutori” posti in essere contro la persona non
siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Cons. St., III, … e, già in precedenza, Tar …), con la
conseguenza che, ricorrendo particolari esigenze di celerità, potrebbe essere
omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento...”
Cons. Giust. Amm.. Reg. Sic.
11 marzo 2013, n. 322: “…È certamente vero, come sostenuto dalla
difesa erariale, che il c.d. ammonimento, nella configurazione che gli ha dato
la legge n. 38/2009, assolve ad una funzione tipicamente cautelare e
preventiva, allo scopo di far desistere il destinatario da comportamenti
altrimenti giudicati persecutori e vessatori verso i soggetti ai quali sono
rivolti. E che, a tale stregua, la adozione di tale provvedimento debba
avvenire in tempi rapidi, in ragione della necessità di interrompere con
immediatezza l’azione persecutoria. Proprio in ragione delle finalità che lo
ispirano, allora, sia la sua emissione sia, a fortiori, l’omissione delle
garanzie rappresentate dall’avviso di avvio del procedimento prescritto
dall’art. 7 della legge n. 241/1990 possono giustificarsi soltanto quando,
nella fattispecie concreta, è dato riscontrare oggettivamente una situazione
nella quale gli “atti persecutori” denunciati presentano caratteristiche tali
da non consentire, o da rendere superfluo, ogni ulteriore accertamento circa la
loro natura e consistenza: dovendosi altrimenti, anche in vista di una più
efficace prevenzione del rischio e dei danni che tali comportamenti possono
prefigurare, procedere piuttosto, con sollecitudine, a coinvolgere tutte le
controparti interessate. In termini diversi, ciò significa che l’omissione
dell’avviso di avvio del procedimento, nei casi genericamente riconducibili
alle fattispecie oggetto di provvedimento di ammonizione, può al massimo
rappresentare l’extrema ratio, giustificabile in presenza di situazioni che non
lasciano alcun margine di dubbio sulla pericolosità della situazione
denunciata. Ma non può costituire la “regola” di condotta di una
amministrazione che, come è accaduto nella fattispecie de qua, ha basato la
propria decisione soltanto sulla narrazione offerta dal denunciante, per
questioni relative nella sostanza a “beghe familiari”, come efficacemente
qualificate dal primo giudice: le quali, anche in questa sede, seppure appaiono
di sgradevole contenuto materiale e morale, non sembrano tuttavia di gravità
tali da manifestare quelle “esigenze di celerità” che secondo la difesa
dell’Amministrazione possono giustificare l’adozione di un provvedimento
gravido di conseguenze particolarmente lesive per i destinatari, al di fuori
delle garanzie procedimentali assicurate dall’art. 7 della legge n. 241/1990…”
Cons. di Stato, III, 5 marzo
2014, n. 1067: “…si ricorda in
diritto che l’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. con mod. dalla
legge 23 aprile 2009 n.38, sulla richiesta di ammonimento nei confronti della
persona autore della condotta di reiterate minacce o molestie, il questore
provvede “assunte se necessario informazioni degli organi investigativi e
sentite le persone informate dei fatti”. La Sezione ha già avuto modo di affermare che il
provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e
preventiva, sicché potrebbe essere omessa la comunicazione dell’avvio del
procedimento nella ricorrenza di particolari esigenze di celerità (cfr. Cons.
St., Sez. III, …)…”
Cons. di Stato, III, 7
settembre 2015, n. 4127:
“…Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia i fatti che hanno
indotto ad emettere l’ammonimento orale, nonché l’arco temporale di svolgimento
dell’ istruttoria portano ad escludere l’esistenza dei presupposti di
particolare celerità del procedimento che, ai sensi dell’art. 7, co. 1, della
legge n. 241 del 1990, possano esimere dall’obbligo di preventiva comunicazione
dell’avvio del procedimento. Né, alla stregua della tipologia delle condotte
reputate lesive ascritte al ricorrente, emergono estremi di imminente e non
evitabile periculum, tali da indurre l’ Autorità di p.s. a non procedere alla
dovuta interlocuzione con il soggetto inciso dal provvedimento di prevenzione…”
Cons. di Stato, III, 6 giugno
2016, n. 2419: “…Il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare
il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere
titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare
senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze
consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di
avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990…”
B.4.2.5) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
ELETTORALE
Cass. 12 novembre 2003, n. 17020: Le
esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento elettorale, allo scopo
di garantire il regolare funzionamento degli organi elettivi, fanno escludere
che nel caso di sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale
conseguente dalla condanna non definitiva per uno dei reati previsti dall'art.
15, comma quarto-bis, della l. 55/1990, all'interessato debba essere comunicato
l'avvio del procedimento, ex art. 7 l. 241/1990 [CED Cassazione]
Cons. di Stato, V, 21 gennaio
2009, n. 280: “…La revoca in questione (..dall’incarico di assessore comunale … ndA)
esula dall’attività amministrativa della p.a. e dai procedimenti
amministrativi, ricollegandosi a valutazioni di opportunità politico-amministrativa
rimesse in via esclusiva al Sindaco, sicché non occorre la previa contestazione
degli addebiti né è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento a norma
dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990…”
Cons. di Stato, VI, 28 ottobre
2009, n. 6657: Con il primo motivo viene riproposta la questione della asserita
violazione dell'articolo 7 della legge 241/90, sull'assunto che, ad avviso
degli appellanti, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali,
disciplinati dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si sottrarrebbero alla disciplina generale contenuta nella legge n. 241 del
1990 concernente la partecipazione al procedimento dei destinatari del
provvedimento conclusivo. La tesi non può essere condivisa, in primo luogo per
le argomentazioni già esposte dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero
103 del 1993, che ha appunto esaminato la questione sotto il profilo della
costituzionalità delle leggi, osservando in particolare che "la mancanza
[della previsione di una preventiva contestazione degli addebiti e della
possibilità di dedurre in ordine ad essi del procedimento di scioglimento
appare giustificata dalla loro peculiarità,] essendo quelle misure
caratterizzate dal fatto di costituire la reazione dell'ordinamento all'ipotesi
di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica. Una evenienza dunque che
esige interventi rapidi e decisi". La Corte aggiunge più avanti come "la
disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del
legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi
costituzionali, fra i quali non è compreso quello del giusto procedimento
amministrativo dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque
assicurata in sede giurisdizionale dagli articoli 24 e 113 della
Costituzione." D'altro canto, non si vede quale utilità avrebbe potuto
avere la partecipazione al procedimento degli interessati posto che "gli
atti, documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata all'adozione
dei provvedimenti di scioglimento degli organi" rientrano tra le
"categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza
pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità"…”
Cons. di Stato, III, 14
febbraio 2014, n. 727: “…La
prevalente giurisprudenza di questo Consiglio afferma che, in ordine alla
fattispecie in oggetto, la comunicazione dell’avvio del procedimento non è
necessaria, trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la
quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di
interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la
complessiva rappresentazione operativa dell’ente locale e, quindi, in ultima
analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale (v., sul punto, Cons.
St., …)…Rileva infatti, al riguardo, il carattere straordinario della misura
che, nell’ipotesi di una concreta minaccia ai beni primari appartenenti a tutta
la collettività, quali quelli rappresentati dall’ordine e dalla sicurezza
pubblica, che lo scioglimento ex art. 143 del d. lgs. 267/2000 è volto a
tutelare, giustifica una immediata reazione dell’ordinamento, mediante un
intervento rapido e deciso (v., inter multas, Cons. St., …)….In altre parole,
nel vigente sistema normativo, lo scioglimento dell’organo elettivo – che, di
fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, ha non
finalità repressive nei confronti di singoli, bensì di salvaguardia
dell’amministrazione pubblica (Cons. St., …) – si connota quale “misura di
carattere straordinario” per fronteggiare “una emergenza straordinaria” (Corte
cost., …; Cons. Stato, …)…La stessa natura dell’atto di scioglimento dà,
quindi, ragione dell’esistenza, oltre che della gravità, dell’urgenza del provvedere,
alla quale non può non correlarsi l’affievolimento dell’esigenza di
salvaguardare in capo ai destinatari, nell’avvio dell’iter del procedimento di
scioglimento, le garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla
comunicazione di avvio del procedimento….Occorre pertanto ribadire, anche in
questa sede, che per l’attività amministrativa in questione, stante la sua
ratio di straordinarietà, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento previsto in via generale dall’art. 7 della l.
241/1990 (cfr., ex plurimis, Cons. St., …)….”
Cons. di Stato, III, 20
gennaio 2016, n. 197: “…Questo Consiglio ha più volte chiarito che
il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per condizionamento
dalla criminalità organizzata non deve essere necessariamente preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività di natura
preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di partecipazione,
anche per il tipo di interessi coinvolti che non concernono, se non
indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell’ente
locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività
comunale….Rileva, quindi, il carattere straordinario della misura che, nell’ipotesi
di una concreta minaccia ai beni primari appartenenti a tutta la collettività,
quali quelli rappresentati dall’ordine e dalla sicurezza pubblica, che lo
scioglimento di cui all’art. 143 del d. lgs. 267/2000, è volto a tutelare,
giustifica una immediata reazione dell’ordinamento, mediante un intervento
rapido e deciso (v., inter alias, …)….In altre parole, nel vigente sistema
normativo, lo scioglimento dell’organo elettivo – che, di fronte alla pressione
e all’influenza della criminalità organizzata, ha non finalità repressive nei
confronti di singoli, bensì di salvaguardia dell'amministrazione pubblica
(Cons. St., sez. VI, 13.5.2010, n. 2957) – si connota quale “misura di
carattere straordinario” per fronteggiare “una emergenza straordinaria” (Corte
cost., …; Cons. Stato, …)….La stessa natura dell’atto di scioglimento dà,
quindi, ragione dell’esistenza, oltre che della gravità, dell’urgenza del
provvedere, alla quale non può non correlarsi l’affievolimento dell’esigenza di
salvaguardare in capo ai destinatari, nell’avvio dell’iter del procedimento di
scioglimento, le garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla
comunicazione di avvio del procedimento…”
Cons. di Stato, III, 15 marzo
2016, n. 1038: “…Ciò detto, il
Collegio, riguardo alla censura di natura procedimentale, osserva che il
provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per condizionamento dalla
criminalità organizzata non deve essere necessariamente preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività di natura
preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di partecipazione,
anche per il tipo di interessi coinvolti che non concernono, se non
indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente
locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività
comunale (cfr., in ultimo, …)…”
B.4.2.6) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
IMMIGRAZIONE E SICUREZZA PUBBLICA
Cass. pen. 13 ottobre 1999
(ud. 20 settembre 1999), n. 11716: “…Dal
breve excursus di cui sopra si evince che, fermo restando il principio generale
in base al quale la pubblica amministrazione ha il dovere di dare comunicazione
agli interessati dell'avvio di qualsiasi procedimento - ivi compreso quello
relativo alla emissione del provvedimento di rimpatrio, regolato dall' art.
2 della Legge n. 1423 del 1956 - va
tenuto presente, per un verso, che tale obbligo non sussiste in presenza di
"particolari esigenze di celerità", e, per l'altro, che, poiché il
rimpatrio con foglio di via obbligatorio è da considerare indubbiamente
provvedimento inerente alla prevenzione della criminalità, il diritto di
accesso ai documenti relativi è in tali casi escluso, e la partecipazione al
procedimento dovrebbe restare assicurata dalla sola comunicazione dell'avvio
del procedimento stesso…”
Cass. 9 novembre 2001, n. 13874: “ ..In
relazione, poi, al secondo motivo, va osservato, come già sostenuto da questa
Corte, che la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo di cui
alla L. 241/1990 non si estende alla procedura di espulsione dello straniero
stante la "specialità" di quest'ultima, in quanto, tra l'altro,
avente ad oggetto motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato e
presentando la stessa i caratteri della celerità e speditezza, e, a maggior
ragione, nel caso in esame (mancata richiesta del permesso di soggiorno nel
termine prescritto) di cui al secondo comma, lett. B dell'art. 13 del D.l.vo n.
286/98, prevedendo la relativa disciplina il decreto di espulsione come provvedimento
obbligatorio e vincolato da parte del Prefetto…”
Cass. 19 dicembre 2001, n. 16030: “…L'
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare la fase preliminare
del procedimento amministrativo in genere, prevede la comunicazione all'interessato
del suo avvio, ponendo come unico limite a tale obbligo la presenza di
"ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento" medesimo. Orbene dal complesso delle norme previste dagli
artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 si desume che il procedimento
amministrativo di espulsione dello straniero risulta connotato in linea di
principio, vale a dire al di là delle singole concrete situazioni, da
particolari esigenze di celerità. Va infatti in primo luogo sottolineato che,
proprio in considerazione di tali esigenze, la legge non prevede alcuna
partecipazione od interferenza dell'interessato nella fase che precede
l'emissione del provvedimento da parte del Prefetto, il cui compito del resto è
solo quello di verificare documentalmente l'esistenza di una delle ipotesi di
cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'art. 13. Alle stesse esigenze
inoltre sono ispirate sia l'immediata efficacia del provvedimento, da eseguirsi
- qualora non sia addirittura necessario l'accompagnamento alla frontiera ai
sensi dell'art. 13, comma 5 - entro il termine di quindici giorni, scaduto il
quale inutilmente l'accompagnamento è disposto dal Questore, e sia la mancata
previsione di una sospensione della sua efficacia in via cautelare da parte dell'Autorità
Giudiziaria nel caso di ricorso al Tribunale. È oltremodo significativo
peraltro che tale mancata previsione sia stata ritenuta costituzionalmente
legittima dalla Corte Costituzionale (c.c. 161/00) proprio in considerazione
della particolare speditezza cui è improntato il procedimento giudiziario,
caratterizzato da termini brevissimi non solo per il suo promuovimento (entro
cinque giorni dalla notifica del provvedimento) ma anche per la sua definizione
(entro dieci giorni dalla formulazione della domanda). Né tali considerazioni,
riguardanti in modo precipuo il procedimento giudiziario, possono considerarsi
ultronee nell'ipotesi in esame relativa alla fase precedente in quanto, se
dette ragioni di speditezza, che giustificano la previsione di termini tanto
brevi, sono individuabili nel procedimento giudiziario caratterizzato per
principio da maggiori garanzie, le stesse esigenze devono ritenersi presenti
nella fase amministrativa e configurano così l'ipotesi eccezionale di cui
all'art. 7 in esame che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del
procedimento. Pertanto il decreto del Tribunale, se legittimamente ha ritenuto
che ai fini dell'omissione della comunicazione è irrilevante la distinzione fra
atti vincolati ed atti discrezionali in quanto non prevista dalla legge e non
estensibile quindi detta possibilità di omissione agli atti della prima
categoria (vedi in tal senso Sez. Un., n. 82/100), non ha però fatto corretta
applicazione della legge laddove ha escluso per motivi contingenti nel
procedimento in esame le esigenze di celerità, da riconoscersi invece in linea
di principio. L'impugnato provvedimento deve essere pertanto cassato con
rinvio, anche per le spese, allo stesso Tribunale di Roma in altra composizione
il quale, nell'uniformarsi all'esposto principio, valuterà nel merito gli altri
motivi dell'originario ricorso, non indicati nel decreto ma la cui deduzione è
desumibile dall'inciso "tra l'altro" rilevabile dal decreto medesimo
laddove viene riportato il motivo esaminato….”
Cass. 9 aprile 2002, n. 5050: “…Il
D.Lgs. n. 286 del 1998 , come novellato nel 1999, prevede l'espulsione
amministrativa, collegandola all'ingresso e al soggiorno irregolare di cui
all'art. 13, secondo comma, lett. a), b) e c), per il quale la legge sancisce
l'esigenza di motivazione del provvedimento relativo solo per identificare
quali delle ipotesi predeterminate di necessaria espulsione dello straniero sia
stata applicata dal prefetto, con controllo differito e successivo della
validità e legittimità dell'atto dall'A.G.O., a seguito di ricorso
dell'interessato. La stessa norma prevede pure l'espulsione ad opera del
Ministro dell'interno per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che è disposta
con atto discrezionale, impugnabile dinanzi al T.A.R. per il quale deve essere
comunicato l'avvio del procedimento se non vi siano particolari ragioni
d'urgenza; esistono infine, in sede penale, l'espulsione come misura di
sicurezza e come sanzione sostitutiva della detenzione, per la quale il diritto
di difesa garantito al destinatario del provvedimento è giurisdizionale. Nel
caso di specie, la natura del provvedimento vincolato e da emettere in presenza
di circostanze di fatto predeterminate per legge, esclude l'esigenza del
contraddittorio in sede amministrativa, potendo lo stesso differirsi in sede
giurisdizionale tra il destinatario del provvedimento amministrativo e chi lo
emette, come parti in posizione paritaria rispetto al giudice; nel caso, oltre
al carattere vincolato dell'atto deve anche tenersi presente l'esigenza di
celerità del procedimento, riguardando l'espulsione un soggetto che aveva
dichiarato un indirizzo inesistente ed era senza una dimora certa., per cui
poteva facilmente divenire irreperibile (così Cass. …)….”
Cass. 26 novembre 2002, n. 16661: “…Neppure
poi sussiste la dedotta violazione dell'art. 7 della legge sul procedimento
amministrativo, n. 241 del 1990, poiché, in tema di espulsione amministrativa
dello straniero, l'autorità procedente non ha alcun obbligo, ai sensi della
predetta norma, di comunicare al medesimo l'avvio del correlativo procedimento,
in quanto, trattandosi di procedimento improntato ad indubbie esigenze di
celerità (come è dato evincere dalle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/98), l'atto che va a formarsi
(e cioè, appunto, il decreto di espulsione) non presuppone alcuna procedura
amministrativa, ma si forma nel momento stesso in cui l'autorità verifica la
sussistenza dei correlativi presupposti (cfr. Cass. …)….”
Cass. 15 ottobre 2003, n. 15390: “…Con
il I motivo il ricorrente lamenta Violazione ed omessa applicazione dell' art.
7 della legge n. 241 del 1990, dolendosi del fatto di non avere ricevuto
comunicazione alcuna dell'avvio, nei suoi confronti, del procedimento di
espulsione.
Conformemente a consolidata giurisprudenza di questa Corte, il nativo
non può trovare alcun accoglimento, rendendosi del tutto estranea al complesso
di esigenze sottese alla procedura di espulsione, qualsivoglia operatività
dell'obbligo contemplato dall' art. 7 della legge n. 241 del 1990…”
Cass. pen. 16 giugno 2004 (ud.
19 maggio 2004), n. 27053: “…Deve
invero ribadirsi l'orientamento già espresso da questa corte m analoghe
occasioni circa la derogabili del disposto dell' art. 7 l. n. 241/1990 in caso
di adozione dei provvedimenti di cui all' art. 2 L. n. 1423/1956, sia in
relazione alla estrema semplicità del relativo procedimento, esaurendosi esso
sostanzialmente nell'emissione del provvedimento terminativo previa
consultazione degli atti di ufficio senza il compimento di atti istruttori
implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato (v. Cass., …) sia
in relazione alle particolari esigenze di celerità (correttamente esposte nella
sentenza impugnata) che fisiologicamente connotano il procedimento medesimo (v
da ultimo, Cass., …), a nulla rilevando la loro assimilabilità ai presupposti
legittimanti l'adozione del provvedimento, essendo di tutta evidenza
l'improcrastinabihtà dell'intervento dell'Autorità in presenza di soggetti
pericolosi per la sicurezza pubblica ed accompagnantisi ad altri pregiudicati,
sì da rendere concreta ed attuale la probabilità di imminente commissione di
reati…”
Cass. 18 giugno 2004, n. 11397: “…che con l'impugnazione l'Amministrazione si duole, nella sostanza,
del fatto che il procedimento espulsivo, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di merito, non è regolato dalla legge n. 241 del 1990 ; che questa
Corte, ha già aderito a tale interpretazione e ha affermato (sent. n…) il
principio di diritto secondo il quale la necessità di dare comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di
espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima, in relazione
sia ai motivi di ordine di pubblico e di sicurezza dello Stato ad essa sottesi
sia ai caratteri di celerità e speditezza che ne connotano l'iter; tali
ragioni, ostative alla detta comunicazione, sono tanto più ricorrenti allorchè
il procedimento di espulsione derivi dalla mancata richiesta nel termine
prescritto del permesso di soggiorno da parte dello straniero, configurandosi
in tal caso il decreto di espulsione come un provvedimento obbligatorio e
vincolato da parte del prefetto; che tale indirizzo è stato ribadito in altre
pronunce (sentt. …) e poi ulteriormente affermato da Cassazione n. … del …, la
quale ha enunciato il principio secondo cui la necessità di dare comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'
art. 7. della legge 7 agosto 1990, n. 241., non si estende alla procedura di
espulsione dello straniero; che, pertanto, il provvedimento impugnato, avendo
affermato l'opposto principio va cassato e la causa rinviata al Tribunale di
Rieti, per l'esame dei motivi non scrutinati, e per le spese di questa fase….”
Cass. 29 dicembre 2005, n.
28858: “…Anche il terzo motivo non
può essere accolto: per costante indirizzo giurisprudenziale (tra le altre
Cass. …), pienamente condivisibile, la necessità di dare comunicazione
all'interessato dall'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della L.
7 agosto 1990, n. 241, art. 7, non si estende alla procedura di espulsione
dello straniero, stante la specialità di quest'ultima, in relazione sia ai
motivi di ordine di pubblico e di sicurezza dello Stato ad essa sottesi, sia ai
caratteri di celerità e speditezza che ne connotano l’ iter…”
Cass. pen. 6 dicembre 2005
(ud. 23 novembre 2005), n. 44403: “…Quanto
al primo motivo, non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità
procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine,
previsto dall’art. 7, comma 1, della l.
241/1990, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a
propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte
dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del
giusto procedimento amministrativo, costituendo un criterio generale di
orientamento cui la
Pubblica Amministrazione si deve comunque adeguare, non può considerarsi
un principio assistito in assoluto da garanzia di difesa (vedi a tal proposito
sentenze nn. 57/1995 e 210/1995 della Corte Costituzionale in materia di
applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990)
Pertanto in presenza di procedimenti particolari - come quelli diretti
alla espulsione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno,
che sono regolati da norme che assicurano comunque il rispetto del principio
del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della
procedura - si deve escludere che sussista l'obbligo da parte dell'Autorità
Amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990. Infatti nella materia in
esame l'onere di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento
deve ritenersi escluso, in quanto l'attività interna svolta dall'Autorità
Amministrativa ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il
provvedimento prefettizio, che è soggetto a reclamo a seguito del quale si
instaura un procedimento di natura giurisdizionale, ove l'interessato potrà
svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa…”
Cass. pen. 22 giugno 2006 (ud.
1 giugno 2006), n. 21916: L'obbligo
di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del
1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del
questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per
esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere
all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso [CED
Cassazione]
Cass. pen. 8 luglio 2008 (ud.
25 giugno 2008), n. 27773: “…che è
assolutamente pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'inoperatività dell’art.
7 della l. 241/1990, nell'ambito del
procedimento di espulsione di cittadini extracomunitari privi di permesso di
soggiorno, caratterizzato da esigenze di celerità e regolato nella sede
giurisdizionale propria secondo le garanzie del giusto processo..”
Cass. 25 giugno 2012, n. 10546:
In tema di protezione internazionale, il
provvedimento amministrativo della Commissione territoriale deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso l'espresso richiamo ad esso operato
dall'art. 18 del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.La violazione di tale obbligo
determina la invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del
provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente
accettato le acquisizioni procedimentali lesive dei diritti di difesa, senza
procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa: detta iniziativa, se
può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente
protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può
essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso
dell'inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente
formulare nessuna produzione o deduzione [CED Cassazione]
Cass. 28 febbraio 2013, n.
5080: “…in ordine al terzo motivo
l'adempimento L. n. 241 del 1990 , ex artt. 7 e 8 è stato riconosciuto non
dovuto nei procedimenti di espulsione alla luce della consolidata
giurisprudenza di legittimità (Cass. …) …”
Cass. 17 maggio 2013, n. 12123:
“…Il motivo è infondato, atteso che per
il decreto di accompagnamento alla frontiera, atto esecutivo di per sè urgente
(e le esigenze di celerità sono espressamente fatte salve dalla L. n. 241 del
1990, art. 7 cit.) del decreto di espulsione, non è prevista dalla legge la
comunicazione di cui trattasi….Ove, poi, l'omissione della comunicazione fosse
dal ricorrente riferita al procedimento di espulsione, si tratterebbe di
questione relativa alla legittimità in primo luogo del decreto espulsivo, non
proponibile, dunque, in sede di convalida, ove sono ammesse solo questioni
relative alla esistenza ed efficacia del medesimo (Cass. …)….”
B.4.2.7) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
ORDINANZE SINDACALI
Cons. di Stato, V, 9 febbraio
2001, n. 580: “…Il collegio è
consapevole che proprio in materia di ordinanza contingibile ed urgente questo
Consiglio ha ritenuto non necessario l'avviso di avvio del procedimento, in
considerazione dell'eccezione normativa relativa alle esigenze di particolare
celerità (Cons. Stato, ..). Però tali concrete esigenze, come dimostrato, non
ricorrono nel caso di specie, sicché vale il principio più sopra affermato,
secondo cui l'ordinanza contingibile ed urgente dev'essere assistita da tutte
le garanzie che siano effettivamente compatibili con i presupposti e gli
effetti dell'atto e, tra di esse, non può che essere assorbita anche la
fondamentale garanzia di partecipazione al procedimento… L'inciso iniziale
dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, relativo alla sussistenza di ragioni
derivanti da particolari esigenze di celerità, non ha l'effetto di esentare una
categoria astratta di provvedimenti amministrativi, quelli la necessità ed
urgenza, dall'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento, ma impone solo
la verifica delle effettive e peculiari ragioni di ogni singolo caso. Oltretutto, come anticipato, la partecipazione
del destinatario era necessaria rispetto ad un procedimento che si prefiggeva
di provvedere in via definitiva alla situazione denunciata dall'Amministrazione
comunale. La varietà degli interessi coinvolti, l'obiettiva difficoltà di
individuare le concrete misure tecniche e la specificazione del soggetto
obbligato avrebbero non solo richiesto la partecipazione del destinatario, ma
anche favorito l'adozione di moduli procedimentali fondati sul contatto diretto
se non addirittura sull'accordo tra interessati”
Cons. di Stato, V, 19
settembre 2012, n. 4968: “…Neppure può trovare ingresso la censura
relativa alla violazione delle garanzie procedimentali, ex art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, queste essendo incompatibili con l’urgenza di
provvedere...”
Cons. di Stato, V, 27 ottobre
2014, n. 5308: “…L’appello in esame deve essere accolto, considerato che la giurisprudenza
di questo Consiglio ha da tempo ritenuto che non sussista l’obbligo di avviso
di avvio del procedimento quando l’ordinanza contingibile ed urgente non possa
tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a pena di svuotamento di
quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in
questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali
quello della tutela della salute (Cons. St., …)..”
Cons. di Stato, V, 14 novembre
2017, n. 5239: “…La portata generale del principio partecipativo non consente di
desumere dalla norma, da intendersi riferita a peculiari esigenze di speditezza
sussistenti in concreto, che l’amministrazione possa omettere la comunicazione
di avvio per categorie astratte di provvedimenti (cfr. Cons. Stato, …). A
proposito delle ordinanze contingibili e urgenti peraltro, nella considerazione
che l’urgenza risulti intrinsecamente connessa alla natura dell’atto, se
adottato in presenza effettiva dei relativi presupposti, la giurisprudenza
afferma che non sussiste l’obbligo della comunicazione di avvio del
procedimento (cfr. già Cons. Stato, …) e del preventivo contraddittorio con
l’interessato, a pena di svuotamento di effettività e particolare rapidità cui
la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato, V, …). In senso parzialmente
contrario, va tuttavia dato seguito all’orientamento (di cui a Cons. Stato, V…)
che esclude che le esigenze di celerità del procedimento siano presupposte
dalla mera adozione dell’ordinanza da parte del Sindaco, mediante il richiamo
dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, e dei relativi presupposti,
in termini generali ed astratti. Queste ordinanze vanno assistite da tutte le
garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell’atto,
compresa la partecipazione al procedimento; dunque vanno precedute dalla
comunicazione di avvio prevista dall’art. 7 l. n. 241 del 1990 quando
costituiscono l’atto conclusivo di un procedimento con questa compatibile. L’art.
7 va dunque interpretato nel senso che le ragioni di impedimento derivanti
dalla particolare celerità del procedimento devono sussistere in concreto e
devono essere rappresentate nel provvedimento o comunque desumibili dalle
motivazioni e dalla tipologia di intervento specificamente ordinato (come in
Cons. Stato, … cit.). Pertanto, si è
negato che fosse caratterizzata da urgenza qualificata, atta a consentire la
deroga alle garanzie partecipative, l’ordinanza adottata all’esito di una
procedura in concreto articolata in più fasi o in più atti istruttori (cfr.
Cons. Stato; … cit.)…Le situazioni legittimanti la deroga in concreto vanno
esternate in motivazione dell’ordinanza per dimostrare che, nel caso concreto,
la comunicazione potrebbe compromettere il soddisfacimento dell’interesse
pubblico cui il provvedimento è rivolto, senza arrestarsi a generiche
affermazioni di urgenza di provvedere, non supportare da elementi concreti che
dimostrino l’esigenza di celerità…”
B.4.2.8) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
PATENTE DI GUIDA
Cass. 27 settembre 2001, n. 12106: Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di
guida prevista dall'art. 218 del d. lgs 285/1992, in correlazione alla
violazione di cui all'art. 142, comma 9, dello stesso d. lgs., consistente nel
superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle
"ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità" che, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990, giustificano la
deroga all’obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento
[massima autorale]
Cass. 5 marzo 2002, n. 3117: “…La censura - infatti - non può in realtà trovare alcun accoglimento,
e ciò alla luce del ribadendo principio - già affermato di recente da questa
Corte in relazione alle ipotesi previste dall'art. 218 del D.Lgs. n. 295 del
1992 (vedi Cass., …), ma da ritenersi valido anche nelle ipotesi disciplinate
dall'art. 223 - secondo il quale, nel procedimento di irrogazione della
sospensione della patente di guida siano naturalmente ravvisabili quelle
ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi
dell’art. 7 della l. 241/1990, giustificano la deroga alla regola che impone
che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei
cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti…”
Cons. di Stato, IV, 24 giugno
2003, n. 3813: “…Passando all’esame
del merito del gravame, la
Sezione rileva che la questione controversa consiste nello
stabilire se il provvedimento prefettizio con il quale viene disposta la revoca
della patente nei confronti di colui chi sia sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in un determinato comune, debba
essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241…Ciò chiarito, la Sezione ritiene che nel
caso di specie, come sostenuto dall’amministrazione appellante, non sussisteva
l’obbligo di comunicare al sig. B.R. l’avvio del procedimento di revoca della
patente. Infatti, non solo l’interessato era perfettamente a conoscenza del
decreto in data … del Tribunale di …, che aveva disposto nei suoi confronti
l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,
con obbligo di soggiorno nel Comune di …, per la durata di anni uno mesi e mesi
sei, per quanto, per un verso l’articolo 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, non attribuiva all’autorità prefettizia alcuna discrezionalità circa il
ritiro (o meno) della patente nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, mentre, per altro verso, non era necessaria
alcuna partecipazione dell’interessato neppure ai fini istruttori, per chiarire
cioè se ricorressero o meno, nel caso concreto, i presupposti di fatto e di
diritto ai quali del legittimo esercizio del potere di revoca…”
Cons. di Stato, VI, 13
febbraio 2004, n. 580: “…Al riguardo appare condivisibile ed
assorbente la censura, con la quale l’istante lamenta la violazione dell’art. 7
della legge 8 agosto 1990, n. 241, per avere l’Amministrazione, in sede di
decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo dell’interessato circa
la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto a disporre la
revisione della patente di guida….Come la giurisprudenza ha avuto modo di
sottolineare, la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma
citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilità
all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall’altro, di
garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase
istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso
l’acquisizione anche delle ragioni esposte da quest’ultimo, l’amministrazione
sia posta in condizione (anche nell’interesse pubblico) di esercitare il
proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di
diritto….Ed invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione
il legislatore ha consentito di derogare solo in presenza di particolari
ragioni di celerità (delle quali l’amministrazione dia espressamente conto o
che siano insiti nella fattispecie concreta), che non permettano di attendere,
per l’emanazione del provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso
alle osservazioni del privato….In assenza di tale presupposto, il mancato
rispetto del principio sancito dall’art. 7 della legge n. 241/90 vizia
ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento (introdotto
dalla giurisprudenza) per i casi in cui l’omissione si riveli, in concreto,
irrilevante, giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con
l’intervento dell’interessato, ovvero quest’ultimo sia stato, comunque, posto
in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza “aliunde” del
procedimento stesso….”
Cass. 31 ottobre 2006, n. 23502: In tema di violazioni delle norme del codice
della strada, con riferimento alla sospensione provvisoria della patente di
guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 223 del d.lgs. 30 aprile
1992 n.285 (nuovo codice della strada), l'applicazione al relativo procedimento
della disposizione dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
– che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti
cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli
interessati -, è giustificata dalla natura cautelare del provvedimento di
sospensione provvisoria della patente, strumentalmente e teleologicamente teso
a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò
stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. È
pertanto legittimamente esclusa la necessità di dare ingresso (e risposta), nel
procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti
sussistente alla stregua delle regole generali dell'articolo 18 della legge 24
novembre 1981 n.689, dell'articolo 204 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e degli
articoli 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge 7 agosto 1990 n.241.
(Nella specie, la S.C.
ha cassato la sentenza, con la quale il giudice di pace aveva accolto la
opposizione perché il prefetto aveva emesso il detto provvedimento ancora prima
della notifica dell'avviso di apertura del procedimento amministrativo, ed ha
quindi deciso nel merito rigettando la opposizione) [CED Cassazione]
Cons. di Stato, VI, 22 maggio
2008, n. 2434: “…L’Amministrazione
ricorrente sostiene, innanzitutto, con il profilo di censura sopra descritto al
punto 1.1 a), che il provvedimento di
revisione della patente di guida di cui all’art.128 del Codice della Strada avrebbe una finalità
cautelare con carattere ampiamente discrezionale, al fine di sottoporre a
visita sanitaria e/o ad esame di idoneità il titolare di patente di guida e
che, stante la natura cautelare del provvedimento di revisione stesso, non
potrebbe richiamarsi l’art.7 della legge n.241/1990, per il quale resta salva
la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di
cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. Tale profilo di censura non
può essere condiviso In primo luogo, in quanto l’art.128 cit. prevede
l’attivazione degli organi ritenuti competenti sulla base di un particolare
grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale,
psichico, fisico o idoneativo dell’interessato; sicchè il presupposto per il
nascere dei “dubbi sulla persistenza…dei requisiti fisici e psichici prescritti
o dell’idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro
dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti,
connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze
(illecite) dei fatti presi in esame.
Ne deriva che l’attivazione delle misure non è legata all’accertamento
giudiziale, penale o comunque civile della responsabilità del destinatario,
perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una
cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale. D’altra parte, tuttavia, la valutazione circa i dubbi sulla
“persistenza” dei requisiti e idoneità comporta una cognizione sommaria dei
fatti alla base dell’esercizio del potere dell’amministrazione, ma nello stesso
tempo anche estesa logicamente a tutti
gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze
contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di circolazione. Si tratta, dunque, di un’attribuzione
sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una
funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per
l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non
essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle
“particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione
della comunicazione di avvio del procedimento. (in tal senso, cfr. …)…”
Cons. di Stato, VI, 9 giugno
2008, n. 2760: “…Come rilevato dalla Sezione in un precedente analogo alla presente
fattispecie (cfr. la decisione 10 ottobre 2006 , n. 6013, dai cui contenuti non
vi è ragione di discostarsi) l’assunto dell’appellante muove da un duplice
presupposto nel modo di intendere la portata dell’art. 128 del codice della strada, D.lgs n. 285 del
1992, riassumibile nelle seguenti proposizioni:…le misure medesime non
avrebbero natura sanzionatoria, ma una finalità eminentemente cautelare, che
escluderebbe l’esigenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990. Entrambe dette allegazioni non
sono condivisibili.…Il grado di urgenza in questi ultimi sensi, in particolare,
sarà da riscontrare di volta in volta in relazione alle circostanze acquisite e
disponibili alla conoscenza dell’autorità amministrativa, che risultino
obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere, eventualmente,
l’apporto cooperativo del destinatario delle misure, risultando cioè, in
concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose
altamente probabili. Le misure applicabili, poi, sono da qualificarsi come
sanzionatorie, perché, come s’è visto, conseguono ordinariamente
all’accertamento di profili (per quanto sommari) di responsabilità da illecito
per violazione delle norme di circolazione, ma ciò risulta compatibile col
carattere anticipatorio e latamente cautelare cui assolve la funzione
essenzialmente interdittiva (ed anche ripristinatoria) delle misure
sanzionatorie stesse. Tuttavia, salva una pregnante motivazione connessa al
riscontro di fatti del genere sopra evidenziato (cioè evidenza immediata di
profili di responsabilità per comportamenti di particolare gravità e loro
probabile imminente reiterabilità), normalmente, al fine di pervenire alla
valutazione dell’esistenza dei dubbi del tipo prescritto dalla norma,
sussistono i tempi e le ragioni funzionali per acquisire l’apporto
collaborativo del destinatario e, pertanto, per procedersi alla comunicazione
di avvio del procedimento prima dell’adozione della misura finale e della
formazione del convincimento dell’autorità competente. Anzi, l’instaurazione
del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione propria del
procedimento applicativo delle misure in questione, può risultare preziosa per
la stessa Amministrazione, che può acquisire, così, maggiori elementi per
orientarsi correttamente non solo in ordine all’an dell’applicazione delle
misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure alternativamente
previste, sia più opportuno applicare…”
Cons. di Stato, IV, 20 giugno
2012, n. 3614: “…Se è necessario, nel procedimento preordinato alla revisione della
patente di guida (caratterizzato da ampia discrezionalità, ai sensi dell'art.
128 del Codice della Strada, potendo disporre i competenti uffici la revisione
della patente ogni volta che fatti correlati alla guida dell'autoveicolo
facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la
guida stessa), il rispetto degli oneri di comunicazione indicati nell'art. 7,
l. n. 241 del 1990 (Consiglio Stato sez. VI, …), la dimostrazione di tale
adempimento con la produzione della nota del 5 marzo 2008, debitamente
comunicata, porta a concludere per la legittimità del provvedimento finale…”
Cons. di Stato, IV, 6 maggio
2013, n. 2430: “…il Collegio ritiene che … nel caso come quello ora considerato, nel
quale sussistono articolati accertamenti da parte di organi della pubblica
amministrazione, non vi è esigenza di comunicazione di avvio del procedimento,
posto che l’interessato, fin dalla prima verbalizzazione dell’accaduto, è posto
in condizione di interloquire ed esprimere le proprie valutazioni, anche ai
fini di impedire l’avvio di procedimenti (quale quello di revisione della
patente), che costituiscono una possibile conseguenza normativamente
prevista….”
B.4.2.9) ECCEZIONI …SEGUE …URGENZA …SEGUE …
SANZIONI DISCIPLINARI
Cass., Sez. Un., 25 settembre
1997, n. 9432: Il procedimento di
cancellazione dall'albo professionale dei geometri a seguito di sentenza
dichiarativa del fallimento dell'iscritto non ha natura disciplinare e,
pertanto, non deve essere data all'interessato comunicazione dell'avvio del
procedimento. La comunicazione in parola non è dovuta all'interessato neppure
ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990,
tenuto presente che il procedimento in questione è caratterizzato da
particolari esigenze di celerità e rientra, quindi, tra quelli per i quali (a
norma del c. 2 dello stesso art. 7) la comunicazione - ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti - dell'avvio del procedimento non è dovuta [massima autorale]
Cass. 7 agosto 2001, n. 10898: “…L'ampia
formulazione della norma (…art. 7 l. 241/1990 … ndA) induce a ritenere che essa
riguardi indistintamente tutti i provvedimenti amministrativi, basati su accertamenti
semplici o complessi, discrezionali o vincolati, favorevoli o pregiudizievoli
per il destinatario. E che anche i provvedimenti vincolati siano inclusi tra
quelli cui la disposizione si riferisce, è confermato dal successivo, art. 13,
il quale esclude dall'applicazione della nuova disciplina soltanto
"l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i
quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione". Esiste
peraltro un'eccezione: che "non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento". Ed
infatti questa Corte, con riguardo ad un caso di cancellazione dall'albo
professionale dei geometri a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento
dell'iscritto, ha ritenuto che non trova applicazione la preventiva
comunicazione di cui all' art. 7 della L. n. 241 del 1990 cit., atteso che il
procedimento diretto alla cancellazione del geometra a seguito di fallimento,
per le incapacità (anche di diritto pubblico) automaticamente derivanti da
questo, deve considerarsi caratterizzato da particolari esigenze di
celerità" (Cass., Sez. Un., 25 settembre 1997 n. 9432). Ora, nel caso di
specie, l'impugnata sentenza, non avendo preso in considerazione la
sopravvenienza della legge n. 241 del 1990 , ha escluso la necessità della
previa comunicazione senza minimamente accennare all'esistenza di eventuali
ragioni di urgenza, tanto più necessarie stante la gravità ed importanza del
provvedimento adottato (cancellazione dall'albo professionale) e l'eventualità
che il professionista potesse, più o meno agevolmente, addurre argomenti od
iniziative idonee a contrastare tale cancellazione (si pensi, ad esempio, alla
legislazione sul lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti, entrata in
vigore prima del provvedimento "de quo", secondo la quale il divieto
di iscrizione in albi professionali non si applica ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale: art. 1,
comma 56, della L. 23 dicembre 1996 n. 662). Deve pertanto concludersi che,
nella specie, l'omessa comunicazione ha viziato fin dall'origine il
procedimento di cancellazione, derivandone la nullità del provvedimento finale
ed il terzo motivo va, pertanto, accolto, restando naturalmente assorbiti i
primi due. Segue la cassazione senza rinvio della decisione impugnata (art.
382, terzo comma, c.p.c.). Al fine di evitare che, a seguito di questa
statuizione, sopravviva, il provvedimento di cancellazione, il Collegio, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito (
art. 384, primo comma, c.p.c. ) e, per quanto sopradetto, annulla tale
provvedimento. Va da sé che trattandosi di annullamento per motivi processuali,
l'organo professionale competente potrà sempre adottare le iniziative ritenute
opportune, previo corretto avvio del relativo procedimento…”
Cass. 4 gennaio 2002, n. 68: L'art.
n. 7 della l. 241/1990, nel prescrivere che l'avvio del procedimento
amministrativo vada comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbono
intervenirvi, nonché agli altri soggetti - individuati o facilmente
individuabili - che possano subirne pregiudizio, postula poi, come (unica)
eccezione, il caso che sussistano “ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento”; pertanto, detto obbligo
(sussistente finanche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su
presupposti verificabili in modo immediato ed univoco) non può ritenersi
violato nell'ipotesi in cui, a carico di un architetto, sia stato avviato,
dinanzi al competente Consiglio dell'ordine, un procedimento disciplinare
funzionale alla declaratoria di cancellazione dall'albo del professionista per
mancato godimento dei diritti civili conseguente a sentenza dichiarativa di
fallimento, attesa, in tal caso, la evidente sussistenza di quelle “particolari
esigenze di celerità del procedimento” derivanti dalle particolari incapacità
immediatamente conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento
[massima autorale]
Cass. 23 gennaio 2002, n. 743. In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti, la
contestazione dell'addebito costituisce idonea comunicazione di avvio del
procedimento, ai sensi dell' art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non essendo
ipotizzabile una comunicazione antecedente, anteriore o contestuale all'inizio
dell'attività ispettiva, diretta o delegata, svolta dall'ordine professionale,
perché ciò vanificherebbe la facoltà – spettante ex lege agli ordini professionali – di vigilare sul
rispetto dei doveri inerenti alla professione [massima autorale]
Cass. 26 giugno 2012, n. 10595: Poiché
l’art. 155 della l. 89/2013 prevede che il notaio debba essere avvisato del
procedimento disciplinare una volta pervenuta alla Co. Re. Di. la richiesta di
procedere e, quindi, la fattispecie dell'inizio del procedimento agli effetti
dell'avviso al notaio è disciplinata espressamente con riferimento a detto
momento, deve escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell’art. 7
della l. 241/1990, quanto alle fasi precedenti e segnatamente quanto alle
attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte
dell'organo cui è riconosciuta dall'art. 153 l'iniziativa disciplinare, atteso
che l’art. 160 della citata l. 89/1913 prevede l’applicabilità della l.
241/1990, soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della
legge sul notariato e considerato che nella specie nell'art. 155 si rinviene
un'espressa disciplina [massima autorale]
Cass. 31 luglio 2012, n. 13617: In
materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la
comunicazione prescritta dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
allorché il Presidente del Consiglio notarile investa quest'ultimo del
promovimento della procedura, perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il
proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano "ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento", e, dall'altro, dette ragioni sono legislativamente
presupposte dall'art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito
dall'art. 39 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, il quale dispone che "il procedimento
è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di
un fatto disciplinarmente rilevante [CED Cassazione]
Cass. 14 febbraio 2013, n.
3715: “…Nè, d'altra parte, il ricorrente ha ragione di dolersi della
violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, avendo questa Corte già chiarito
che nella fase preliminare al promovimento dell'azione disciplinare nei
confronti di un notaio a quest'ultimo non deve essere data preventiva
comunicazione dell'avvio del procedimento: sia perché il citato art. 7 esclude
la propria applicabilità nei casi di particolari esigenze di celerità del
procedimento, le quali sono legislativamente presupposte dall'art. 153 della
legge notarile, che impone di promuovere il procedimento senza indugio, se
risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente
rilevante (Sez. Un., …); sia perché la materia è, in parte qua, integralmente
regolata dalla medesima legge notarile, il cui art. 155 dispone che al notaio
sia data comunicazione del procedimento solo dopo che l'azione disciplinare è
stata promossa mediante la relativa richiesta (Sez. VI-…)…”
Cass., Sez. Un., 29 novembre 2013, n. 26777: L’art. 155 della l. 89/1913, nella parte in
cui sancisce che il notaio deve essere avvisato del procedimento disciplinare
una volta pervenuta alla Co.Re.Di. la richiesta di procedere, esclude la
sussistenza di un onere di avviso al professionista, ai sensi dell’art. 7 della
l. 241/1990, quanto alle fasi precedenti e, segnatamente, quanto alle attività
accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte dell'organo
titolare dell'iniziativa disciplinare [massima autorale]
Cass. 23 gennaio 2014, n. 1437: “…Il
ricorrente non ha ragione di dolersi della violazione della legge n. 241 del
1990, avendo questa Corte già chiarito che nella fase preliminare al
promovimento dell'azione disciplinare nei confronti di un notaio a quest'ultimo
non deve essere data preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento: sia
perché il citato art. 7 esclude la propria applicabilità nei casi di
particolari esigenze di celerità del procedimento, le quali sono
legislativamente presupposte dall'art. 153 della legge notarile, che impone di
promuovere il procedimento senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi
costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante (Sez. Un., …); sia perché la
materia è, in parte qua, integralmente regolata dalla medesima legge notarile,
il cui art. 155 dispone che al notaio sia data comunicazione del procedimento
solo dopo che l'azione disciplinare è stata promossa mediante la relativa
richiesta (Sez. VI-…)….”
Cass. 3 giugno 2015, n. 11451: In tema
di procedimento disciplinare a carico di notai tale comunicazione non è
necessaria perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di
operatività, escludendola quando esistano "ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento", e,
dall'altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della
l. 89/1913 [massima autorale]
Cons. di Stato, IV, 11 luglio
2016, n. 3073: “…Con riguardo alla censura relativa alla mancata comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241 del 90, si ritiene di
dover aderire a quell’orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dal
giudice di prime cure, che qualifica il provvedimento di sospensione come
avente natura cautelare e non sanzionatoria e per il quale, dunque, tale
obbligo non sussiste….”
Cass. 13 febbraio 2017, n.
3736: “…in merito al provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio
va, innanzi tutto, precisato che non è configurabile alcuna violazione
dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, che detta l'obbligo per la P.A. di comunicare
all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda, perché
tale norma, benché rechi un principio generale, non è applicabile quando
sussistano comprovate esigenze di celerità che, di regola, devono essere
esplicitate, ma che possono ritenersi implicite nella finalità cautelare
propria della sospensione dal servizio del pubblico dipendente, come affermato
dalla giurisprudenza amministrativa…”
B.4.3) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI PROFILI:
PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO
Cons. di Stato, V, 16 giugno
2009, n. 3861: “…L’appello del Comune ritiene che la comunicazione di avvio del
procedimento non fosse dovuta in quanto il regolamento dettato dal Comune in
autolimite al fine di corrispondere il sussidio contestato prevedeva un
contributo annuale e rinnovabile, con conseguente rivedibilità ex officio
dell’azione amministrativa, in conseguenza della quale la comunicazione
di avvio del procedimento non sarebbe stata necessaria, in quanto la revoca
andava a qualificarsi come effetto proceduralmente previsto, ab origine , in
connessione a qualsiasi istanza di attribuzione del beneficio.…Ritiene il
Collegio che l’appello sia privo di fondatezza. Quanto al primo motivo giova
ricordare che per C. Stato, … l’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti, previsto dall’art. 7 l. 7
agosto 1990 n. 241 allo scopo di realizzare un vero e proprio contraddittorio
all’interno del procedimento amministrativo, ha valenza di carattere generale.
Pertanto esso si applica a tutti i procedimenti amministrativi , salve le
eccezioni previste dalla legge, ed, in particolare si applica, naturaliter, ai
procedimenti amministrativi di secondo grado, di riesame di precedenti
provvedimenti adottati dall’amministrazione, che possono essere particolarmente
incisivi per le posizioni giuridiche e gli affidamenti dei privati. La
rivedibilità dell’azione amministrativa a cadenze costanti, prioritariamente
canonizzata in atti di autolimite, non esclude la necessità di instaurare un
contraddittorio, nell’ambito del procedimento di rinnovo annuale del
contributo, sull’eventuale provvedimento sfavorevole al privato prima della sua
adozione in modo da rispettare i canoni costituzionali del giusto procedimento
( artt. 24 e 97 Cost. ). Inoltre va considerato principio pacifico e
comunemente accettato non solo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (si
veda in proposito …) quello per cui , ai sensi del combinato disposto degli
art. 7 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241, il soggetto nei cui confronti il
provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo è destinato a produrre
effetti diretti non solo deve essere destinatario della comunicazione di avvio
del procedimento stesso, ma ha diritto di prendere visione degli atti, e ciò in
quanto l’istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di
instaurazione del contraddittorio, bensì quale strumento attraverso il quale è
garantita una fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in
condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi
in cui l’amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti…”
Cons. di Stato, VI, 15 marzo
2010, n. 1484: “…Vertendosi, quindi, in tema di atto di ritiro, deve escludersi
l’applicabilità del disposto di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990,
relativo alla previa comunicazione di avvio del procedimento, quello di ritiro
essendo, per sua natura, atto endoprocedimentale che, come tale, non richiede
detta preventiva comunicazione…”
Cons. di Stato, V, 24 febbraio
2011, n. 1196: “…La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la comunicazione di
avvio del procedimento, salvi i casi di comprovate esigenze di celerità di cui
deve essere data contezza nel provvedimento, va sempre disposta quando
l’Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di
revoca o di decadenza (Cons. Stato, …).
Anche l’impugnato provvedimento di scioglimento del Consiglio di
Amministrazione, pur non potendosi annoverare tra quelli presi in esame dalla
giurisprudenza, va comunque ad incidere su delle posizioni soggettive
specificamente qualificate e meritevoli di tutela definite da precedenti
provvedimenti amministrativi ed in particolare, per quanto concerne la
posizione del ricorrente, esso va ad incidere sul precedente provvedimento di
nomina dello stesso in seno all’organo…”
Cons. di Stato, V, 6 maggio
2011, n. 2712: “…l’omissione della
comunicazione di avvio del procedimento non ha inciso in senso sostanziale
sull’esito della procedura di autotutela , e ciò specie se si considera
l’avvenuta integrazione sostanziale del contraddittorio dimostrata dal
carteggio tra interessato ed amministrazione originato dalle contestazioni e
segnalazioni del ricorrente…”
Cons. di Stato, IV, 24 maggio
2011, n. 3120: “…La comunicazione dell'avvio del procedimento
di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, finalizzata, come noto, a consentire la
migliore composizione degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa
attraverso la partecipazione al procedimento del destinatario dell'atto da
adottare, assume particolare rilevanza nei provvedimenti di secondo grado che
incidono negativamente sulle posizioni scaturite dal provvedimento di primo
grado; pertanto, è illegittima la revoca della approvazione di un progetto di
variante al Pip, adottata senza la previa comunicazione dell'avvio del
procedimento al soggetto che aveva presentato il progetto medesimo e che
dall'atto revocato aveva ottenuto effetti favorevoli. ..”
Cons. Giust. Amministr. Reg.
Sic. 3 maggio 2013, n. 433: “…Costituisce … principio giurisprudenziale
consolidato che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti ha carattere generale. Pertanto, esso si applica a
tutti i procedimenti amministrativi, salve le eccezioni previste dalla legge e,
in particolare, si applica ai procedimenti amministrativi di secondo grado, di
riesame di procedenti provvedimenti amministrativi adottati dall’Amministrazione,
che possono essere particolarmente incisivi per le posizioni giuridiche e gli
affidamenti dei privati (cfr. C.d.S., ..)…”
Cons. Giust. Amministr. Reg.
Sic. 12 dicembre 2013, n. 929: “… a giudizio del Consiglio, la stazione
appaltante avrebbe dovuto far precedere ogni determinazione al riguardo dalla
comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla revoca in autotutela del
provvedimento di aggiudicazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è
infatti pacifica nel senso di richiedere l’avviso di avvio ex articolo 7 l.
241/1990 perché occorre sempre dare la possibilità all’interessato di
intervenire nel procedimento e prospettare all’amministrazione fatti e
circostanze rilevanti affinché questi possano poi essere oggetto del giudizio di
comparazione voluto dalla legge («al procedimento amministrativo, di riesame e
revisione del provvedimento di base, vanno applicate le garanzie di
partecipazione procedimentale di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241. In
particolare, va applicata la previsione dell'art. 7 della medesima legge in
ordine all'avviso di avvio del procedimento, al fine di consentire al soggetto
interessato di poter contraddire in ordine alle questioni poi tenute in
considerazione nell'atto di autotutela», Cons. St., …) anche per evitare gli
automatismi stigmatizzati in sede comunitaria…”
Cons. di Stato, IV, 30
settembre 2013, n. 4855: “…Il Collegio non sottace che l’anzidetto
provvedimento recante la pronuncia di decadenza della concessione si configura
come provvedimento c.d. “di secondo grado”, in ordine al quale la regola
generale di per sé impone l’inoltro dell’avviso dell’avvio del relativo
procedimento in quanto incidente su posizioni giuridiche del suo destinatario
originate da un provvedimento precedentemente adottato in suo favore (cfr. sul
punto, ad es., Cons. Stato, …); ma anche in tale evenienza l’inoltro medesimo
non è ritenuto necessario se risulta che l’interessato ha comunque avuto
aliunde la relativa informazione (cfr. al riguardo, ex plurimis, …)...”
Cons. di Stato, VI, 20
febbraio 2014, n. 845: “…Risultano condivisibili, inoltre, le
ragioni di ravvisata illegittimità dell’atto impugnato in primo grado, con il
quale l’Amministrazione universitaria intendeva rimuovere un contratto – già in
via di risoluzione per inadempimento della stessa – procedendo ad
autoannullamento degli atti prodromici alla relativa stipula: seguendo un
ordine logico di trattazione, infatti, il Collegio rileva in primo luogo
l’obbligatorietà – ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990
– della comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, che
l’Amministrazione intendesse promuovere in via di autotutela, presentando
sempre detta autotutela connotati discrezionali, connessi ad esigenze di
bilanciamento fra interessi pubblici e privati, tali da corrispondere in pieno
a quella utilità dell’apporto dei destinatari dell’atto, che costituisce
“ratio” specifica degli istituti partecipativi, preclusi invece per atti emessi
su istanza di parte o a carattere vincolato….”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 27
febbraio 2015, n. 157: “…Secondo l’indirizzo cui ha aderito il TAR
infatti – a parte l’eventualità dell’urgenza espressamente enunciata o al
limite ravvisabile in re ipsa – la natura di secondo grado del procedimento impone
sempre la comunicazione di avvio. ( ad es. VI Sez. …). Secondo altro indirizzo, invece, la natura eventualmente vincolata
dell’atto di autotutela da adottare consente all’Amministrazione di prescindere
dalla partecipazione del privato al relativo procedimento ( ad es. V Sez. …). A
fronte di tale contrapposizione il Collegio per parte sua aderisce ad un
indirizzo per così dire intermedio, alla stregua del quale l'obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento non sussiste in occasione dell'adozione
di provvedimenti vincolati, ma a condizione che per essi non si renda
necessario un apporto istruttorio inteso a chiarire se ricorrano o meno i
presupposti di fatto e di diritto ai quali si riconnette il legittimo esercizio
del potere amministrativo . ( cfr. ad es. IV Sez. …)…”
Cons. di Stato, IV, 12 gennaio
2016, n. 67: “…Ne consegue che
l’adozione di un provvedimento di autotutela con riguardo all’aggiudicazione
provvisoria, proprio in quanto atto endoprocedimentale, non richiede l’inoltro
agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento (cfr, ex
multis, …) e quindi non postula la loro partecipazione al relativo
procedimento, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale…”
Cons. di Stato, V, 31 agosto
2016, n. 3751: “…come correttamente
rilevato dai primi Giudici, l’adozione nell’ambito delle pubbliche gare di
provvedimenti sfavorevoli – anche in autotutela – in sede di verifica e
comprova dei requisiti di ordine soggettivo e oggettivo di partecipazione non
richiede l’inoltro di una distinta comunicazione di avvio, rientrando il
sub-procedimento di verifica e comprova nell’ambito del più complessivo
procedimento di gara, sulla base di scansioni sostanziali e procedimentali ben
note ai partecipanti…”
Cons. di Stato, III, 14
settembre 2016, n. 3872: “…Al riguardo, osserva la Sezione che il Prefetto –
allorquando esercita i propri poteri di autotutela e dispone la revoca di una
licenza – ben può ravvisare una specifica ragione d’urgenza ed emettere una
tale misura senza la comunicazione di avvio del procedimento. Una tale
determinazione – che va autonomamente motivata – può essere contestata in sede
giurisdizionale, con una specifica censura che deduca l’inadeguata motivazione
ovvero l’obiettiva insussistenza dell’urgenza (sul rilievo della determinazione
di emanare un provvedimento, senza trasmettere la comunicazione ex art. 7 per
ragioni d’urgenza, cfr. Sez. III, …)…”
Cons. di Stato, III, 14
settembre 2016, n. 3876: “…La ratio dell'art. 7, l. n. 241 del 1990 è
quella di consentire la partecipazione ad un procedimento suscettibile di
concludersi con un provvedimento lesivo. La partecipazione svolge dunque, nella
sostanza, una funzione conoscitiva a vantaggio di ambedue le parti, pubblica e
privata, atteso che consente all’interessato un’anticipata tutela delle proprie
ragioni e permette all’Amministrazione di ridurre i margini di errori, nei
quali potrebbe eventualmente incorrere. Né nel caso in esame risulta
applicabile l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, poiché la scarna motivazione
dell’impugnato decreto del Questore di Bergamo non consente infatti di
verificare se la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata
utile. Nel caso in esame la partecipazione al procedimento avrebbe potuto
consentire all’interessato di comprendere le ragioni che hanno portato a
ritenere viziato il titolo rilasciato, motivazione esplicitata col mero
richiamo alla disposizione ritenuta erroneamente applicata (art. 9, comma 19,
d.l. n. 76 del 2013)….”
Cons. di Stato, V, 2 maggio
2017, n. 1987: “…Ciò detto, risulta
dagli atti che le aggiudicazioni in questione fossero meramente provvisorie, di
talché non solo non davano ancora origine ad un affidamento positivamente
tutelabile in sede giudiziaria, ma neppure imponevano (trattandosi di meri atti
endoprocedimentali) la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela.
In questi termini, ex multis, Cons. Stato, …: “non è fondata la censura
con la quale si contesta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio
del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, in quanto, alla
stregua di un consolidato e condivisibile indirizzo assunto da questo Consiglio
(vedi, da ultimo, sez. V, …), la stazione appaltante che si determini al
ritiro, in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne
previa comunicazione, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, al destinatario
dell’aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale interno
alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario
dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della
vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone
l’instaurazione del contraddittorio procedimentale”…”
Cons. di Stato, VI, 7 agosto
2017, n. 3929: “..quanto alle questioni sulle garanzie procedimentali in sede
d’autotutela, va rammentato il ben noto principio secondo cui, per un verso, in
materia d’autotutela decisoria, le relative potestà sono pacificamente
discrezionali, occorre dar avviso dell'avvio del procedimento di ritiro,
essendo l’autotutela decisoria pur sempre un’attività di secondo grado,
incidente su situazioni giuridiche già delineate e tali comunque da
consolidarsi (cfr. Cons. St., VI, …). Per altro verso, di regola le garanzie di
partecipazione procedimentale ex l. 241/1990 (in particolare, quelle di cui
all'art. 7 sulla comunicazione d'avvio del procedimento in autotutela),
affinché l’interessato sia posto in grado di contraddire sulle questioni poi
prese in esame nell'atto di autotutela (cfr. Cons. St.,VI, …). Non sfugge al
Collegio che, in tema di partecipazione degli interessati al procedimento, le
previsioni contenute nel citato art. 7 non possano esser interpretate ed
applicate secondo una logica formale e meramente strumentale. Ma esse vanno
lette in coerenza con la loro finalità sostanziale, rivolta all'emanazione d’un
provvedimento "giusto" e cioè conforme ai principi costituzionali di
cui all'art. 97 Cost. Appunto per
questo, va ripudiata la tesi del TAR, secondo cui nella specie la conoscenza,
da parte dell’appellante, di opere in tutto o in parte abusive esima la P.A. dal comunicargli l’avvio
del procedimento in autotutela. Invero detta consapevolezza al più l’indusse a
chiedere l’accertamento di conformità per le opere de quibus, ma si tratta di
cosa ben diversa e non confondibile con una sorta d’esenzione, da parte della
P.A., dalla notizia da fornire mediante l’avviso ex art. 7. Questo in pratica
sarebbe stato necessario, proprio perché avrebbe dovuto manifestargli l’intento
della P.A. stessa d'usare tali dati per annullare i titoli edilizi, soprattutto
se tal risultato non sarebbe, come si può evincere dalla verificazione,
automatico o ineluttabile. Non si riscontra alcun automatismo nel caso
dell’appellante, il quale, avendo ricevuto i pareri istruttori favorevoli alla
sanatoria e l’invito al pagamento dell’oblazione, certo non poteva vantare un
affidamento consolidato su tal esito per lui favorevole. Egli ebbe pur sempre
un contatto qualificato con la P.A.,
tale, cioè, da imporre a questa, una volta mutato l’orientamento sulla
sanatoria, di rendergli noto le relative ragioni, preordinate alla rimozione
dei titoli stessi…”
B.4.3.1) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI PROFILI …
SEGUE …PROCEDURE CONCORSUALI
Cons. di Stato, V, 27 aprile
2011, n. 2456: “…Alla stregua di consolidate e condivisibili coordinate
giurisprudenziali, il perfezionamento della procedura di evidenza pubblica,
segnato dall’ adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, vale a
differenziare e qualificare la posizione dell’aggiudicatario ai fini
dell’applicazione dei canoni partecipativi cristallizzati dagli articoli 7e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 onde consentire allo stesso la
difesa della posizione di vantaggio acquisita rispetto all’eventualità
dell’esercizio del potere di riesame con esito di ritiro (cfr. , ex multis,
Cons. St, sez. …, secondo cui, quando l'amministrazione intenda procedere al
riesame in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il
quale si sia concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici deve
adempiere alla prescrizione imposta dall'art. 7 della legge n. 241/1990
provvedendo alla comunicazione dell'avvio del procedimento quantomeno nei
confronti dell'aggiudicatario la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa
dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca;
Cons.giust.amm. Sicilia , …, secondo cui la riapertura di una gara già conclusa
con un provvedimento di aggiudicazione definitiva implica "ex se" la revoca
di esso, indipendentemente da quali potranno essere i successivi esiti del
riaperto procedimento di gara, con conseguente obbligo di invio dell'avviso di
avvio del procedimento di autotutela all'originario aggiudicatario ai sensi del
citato art. 7 l. n. 241 del 1990)…”
Cons. di Stato, V, 27 novembre
2015, n. 5381: “…in materia di
concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego, l'esclusione del
candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è
provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia
e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla
selezione dei vincitori, sicché l'amministrazione si riserva sempre la facoltà
di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti
nel bando. Pertanto, anche l'eventuale evoluzione del procedimento selettivo
verso la fase delle prove d'esame, e il superamento delle stesse da parte del
candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti
di ammissione, operazione che può essere postergata fino all'approvazione della
graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione di avvio del
procedimento può profilarsi, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla
esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un
requisito partecipativo (Cons. Stato, …)…”
Cons. di Stato, IV, 12 gennaio
2016, n. 67: “…Ne consegue che l’adozione di un provvedimento di autotutela con
riguardo all’aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto
endoprocedimentale, non richiede l’inoltro agli interessati di specifica
comunicazione di avvio del procedimento (cfr, ex multis, Consiglio di Stato,
sez. III, 18/06/2013, n. 3328) e quindi non postula la loro partecipazione al
relativo procedimento, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento
finale ..”
Cons. di Stato, III, 8 giugno
2016, n. 2450: “…L’esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo
circa il possesso di un requisito di partecipazione, come quello di cui qui si
controverte, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, per
costante giurisprudenza di questo Consiglio, attenendo ad un segmento
necessario di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già
necessariamente a conoscenza (cfr., ex multis, …)…”
Cons. di Stato, V, 31 agosto
2016, n. 3746: “…Innanzitutto, al
pari di ogni altra manifestazione provvedimentale di volontà
dell’amministrazione l’aggiudicazione provvisoria è comunque suscettibile di
revoca, ancorché si tratti di provvedimento ad effetti interinali. La revoca
incide infatti sull’atto, nel senso del suo ritiro, e non già sugli effetti con
esso prodottisi. Per altro verso, in
base alla pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non
vi sono ragioni per discostarsi, il carattere meramente interinale e non
conclusivo del procedimento di gara dell’aggiudicazione provvisoria comporta la
non applicabilità delle garanzie partecipative tipiche del potere di autotutela
di cui alla legge n. 241 del 1990 (solo per citare le più recenti pronunce
espressive di questo indirizzo: …)…”
Cons. di Stato, IV, 14
febbraio 2017, n. 629: “…non vi è
alcuna garanzia procedimentale per il provvedimento di decadenza, atto
interamente vincolato (cfr. ex plurimis …) e, del resto, dipendente dal
riscontro di circostanze oggettive, di talché l’eventuale partecipazione del
privato non potrebbe aggiungere alcun elemento utile; per altro verso,
l’esclusione da un pubblico concorso, lungi dal costituire una fattispecie
strutturalmente separata dalla procedura concorsuale pur se ad essa
funzionalmente connessa, si iscrive senza alcuna autonomia procedimentale nel
relativo ambito, rappresentandone un mero segmento e, come tale, non abbisogna
di una separata comunicazione di avvio; né rileva la mancanza del preavviso di
rigetto di cui all’art. 10 bis della l. 241/1990, non applicabile in subiecta
materia…”
Cons. di Stato, V, 2 maggio
2017, n. 1987: “…Ciò detto, risulta
dagli atti che le aggiudicazioni in questione fossero meramente provvisorie, di
talché non solo non davano ancora origine ad un affidamento positivamente
tutelabile in sede giudiziaria, ma neppure imponevano (trattandosi di meri atti
endoprocedimentali) la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela. In
questi termini, ex multis, Cons. Stato, …: “non è fondata la censura con la
quale si contesta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, in quanto, alla
stregua di un consolidato e condivisibile indirizzo assunto da questo Consiglio
(vedi, da ultimo, sez. V, …), la stazione appaltante che si determini al
ritiro, in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne
previa comunicazione, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, al destinatario
dell’aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale interno
alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario
dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della
vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone
l’instaurazione del contraddittorio procedimentale”…”
Cons. di Stato, V, 4 dicembre
2017, n. 5689: “…La possibilità che all’aggiudicazione provvisoria della gara
d’appalto non faccia seguito quella definitiva è un evento del tutto
fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 163 del 2006,
inidoneo ad ingenerare qualunque affidamento tutelabile (in termini, tra le
tante, Cons. Stato, ….). Proprio per tale ragione la revoca, come pure il
ritiro o l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, non richiede la previa
comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale
che si inserisce nell’ambito del procedimento di scelta del contraente come
momento necessario, ma non decisivo. Solamente l’aggiudicazione definitiva
attribuisce in modo stabile il bene della vita ed è pertanto idonea ad
ingenerare un legittimo affidamento in capo all’aggiudicatario, sì da imporre
l’instaurazione del contraddittorio procedimentale (Cons. Stato, V, …)…”
B.4.3.2) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI PROFILI …
SEGUE …RECUPERO CONTRIBUTI
Cons. di Stato, VI, 17 giugno
2009, n. 3950: “…Riguardo al recupero
di somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione questo Consiglio ha
infatti chiarito che si tratta di atto dovuto, essendo l’interesse pubblico
alla loro ripetizione prevalente rispetto alla posizione del percipiente, del
quale non rileva, inoltre, la buona fede, che può essere considerata soltanto
ai fini delle modalità di esecuzione del recupero, per non incidere con
eccessiva onerosità sulle sue esigenze di vita, ed ha altresì specificato che
la mancata comunicazione di avvio del procedimento non è, in questo quadro,
motivo di illegittimità. Al riguardo è stato in
particolare precisato (Cons. Stato, Sez. VI, …): -quanto al provvedimento, che “la natura
vincolata del recupero esclude che il relativo atto possa essere afflitto da
vizi sintomatici di eccesso di potere, quali il travisamento dei fatti e
l’illogicità manifesta, incombendo semmai al ricorrente di specificare con
esattezza i fatti in base ai quali il credito non risultasse insorto ovvero
fosse diversamente quantificabile rispetto alla misura analiticamente indicata
dall’Amministrazione”; -quanto alla omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento, che, riguardando l’emissione dell’atto, vincolato
e non autoritativo, il recupero di somme erroneamente corrisposte
dall’Amministrazione, “pur costituendo infrazione al generale dovere di
trasparenza, non costituisce causa di illegittimità dell’atto stesso, ferma
restando la possibilità per l’interessato di contestare errori di conteggio o
la sussistenza dell’indebito, nonché di chiedere, nel termine di prescrizione,
la restituzione di quanto trattenuto (VI, …); -quanto
alla buona fede del percipiente, che non è opponibile “atteso che la
giurisprudenza altrettanto consolidata di questo Consiglio ha chiarito che, nel
caso di indebita erogazione di denaro a un pubblico dipendente, la stessa buona
fede non è di ostacolo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del diritto
di ripetere le relative somme ai sensi dell’art.2033 c.c., essendo il recupero
un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto nell’adozione di
detti atti di recupero l’Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica
motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali
il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma che, invece, per
errore, gli è stata corrisposta”…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 17
gennaio 2012, n. 74: “..La materia in oggetto è disciplinata
dall’art. 33 del decr. leg.vo n. 228/2001. A tenore di tale norma “I
procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori .. .sono sospesi
riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi
di accertamento e di controllo notizie circostanziate di indebite percezioni …
finché i fatti non siano definitivamente accertati. I procedimenti sospesi …
sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei
beneficiari”. Come appare evidente, la “sospensione” (provvedimento dunque per
natura “provvisorio”) è subordinata alla “circostanziata notizia” di indebite
percezioni ed è prevista per una durata indeterminabile a priori (“finché i
fatti non siano definitivamente accertati”), insuscettibile perciò
dell’apposizione di un termine (fatto che sarebbe stato esso stesso vizio di
legittimità del provvedimento), ma che proprio per questo potrebbe rendere
opportuna una sua revoca anche durante la fase istruttoria (in relazione alla
eventuale complessità di essa). Si tratta di un provvedimento che ha pertanto
tutti i caratteri del provvedimento cautelare (“sospetto” fondato, ma non
“certezza” del fatto; “revocabilità” anche prima del definitivo accertamento,
ma su “presentazione di idonea garanzia”). A tale natura cautelare si
accompagna la doverosità della sua adozione e la conseguente esigenza anche
della sua tempestività. Un’adozione ritardata potrebbe solo aggravare le conseguenze
dannose per l’Amministrazione. Nessun dubbio dunque sul fatto che ricorressero
– nella fattispecie – i presupposti di cui all’art. 7 comma 2 della legge
241/1990 e che l’Amministrazione potesse perciò provvedere – fermi i
presupposti di merito (rilevanza e provenienza della notizia di indebite
percezioni) – anche senza avviso di avvio del procedimento…”
Cons. di Stato, III, 3 luglio
2012, n. 3874: “… In primo luogo l’A. non ha
inviato l’’avviso di avvio del procedimento di sospensione delle erogazioni in
violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, mentre, proprio in considerazione del
fatto che all’appellante venivano addebitate una serie di attività criminose in
relazione a liquidazione di contributi S. fuori termine, sarebbe stato
necessario acquisire chiarimenti e giustificazioni adeguatamente dettagliate al
fine di confrontarle con gli ulteriori dati in proprio possesso. Come, infatti,
si deduce nell’appello, l’interessato, se fosse stato avvisato, avrebbe potuto
rappresentare che tra gli atti contrapposti acquisiti nel giudizio penale non
ve ne era nessuno a suo firma e che gli erano state corrisposte somme per
contributi “S. fuori termine” e che non aveva mai presentato istanza a tale
scopo. Né le esigenze cautelari avrebbero giustificato (come invece ritiene la
sentenza) la deroga all’obbligo di comunicazione, visto che le vicende in
questione si riferivano a situazioni processuali penali di definizione non
rapita e con esito incerto. Quanto meno l’A., ove avesse considerato
prioritarie le esigenze cautelari, avrebbe potuto differire le erogazione,
eventualmente in scadenza in quel periodo, fino alla acquisizione e valutazione
dei chiarimenti forniti dall’interessato, contemperando in tal guisa l’esigenza
della partecipazione del privato al procedimento e la necessità di osservare
l’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, che prescrive la sospensione delle
erogazioni in presenza di “notizie circostanziale di indebite percezioni di
erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale”…”
Cons. di Stato, III, 4
settembre 2013, n. 4429: “…l’anzidetta
doverosità esclude, inoltre, che l'omissione della comunicazione di avvio del
procedimento configuri causa di illegittimità del recupero, sia ex art. 21
octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 perché, trattandosi di atto
completamente vincolato e non autoritativo, il suo contenuto non sarebbe stato
diverso, sia in quanto l’eventuale mancanza del preavviso non influisce sulla
debenza delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario perché
questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare/avere
(paritetico), può sempre far valere le sue eccezioni nell'ordinario termine di
prescrizione….”
Cons. di Stato, V, 12 gennaio
2015, n. 37: “…Con il secondo motivo
d’appello, con riguardo alle censure di violazione degli artt. 7 ed 8 della l.
n. 241 del 1990 nonché di erroneità dei presupposti, per difformità delle somme
indebitamente percepite rispetto a quelle superiori indicate nei provvedimenti
impugnati, è stata criticata la tesi del T.A.R. che non era necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento per la natura cautelare dei
provvedimenti ed era irrilevante la diversa consistenza dell’importo
contestato, che non faceva venir meno il presupposto delle adottate misure cautelari,
non incidendo sulla loro legittimità. Non sarebbe, infatti, stato adeguatamente
considerato che la comunicazione dell’avvio del procedimento, oltre ad essere
obbligatoria ex artt. 7 ed 8 della l. n. 241 del 19900, sarebbe stata anche
opportuna, perché avrebbe consentito l’esposizione delle ragioni per le quali
non doveva essere comminata la sospensione de qua. Comunque i provvedimenti
impugnati non sarebbero stati atti vincolati e non sarebbe sussistita urgenza
della loro adozione idonea a giustificare l’omissione. L’errore di
quantificazione degli addebiti sarebbe stato comunque sintomatico di una
erronea, non corretta e superficiale valutazione dei presupposti. Osserva la Sezione che le misure di
carattere cautelare, quali possono ritenersi i provvedimenti di sospensione
impugnati, in base all'art. 7, comma 1, della l. n. 241 del 1990 (che consente
l'emanazione di provvedimenti cautelari senza necessità di comunicazione di
avvio, prima dell'inizio, del procedimento), sono ritenute di norma di per sé
assistite da ragioni di urgenza, atte ad esonerare l'Amministrazione dalla
comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento. Inoltre, ex art. 33,
comma 1, del d. lgs. n. 228 del 2001, il provvedimento di sospensione adottato
era vincolato e ciò escludeva pure, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n.
241 del 1990, la doverosità della comunicazione dell’avvio del procedimento,
atteso che, in tali ipotesi, in nessun caso l'apporto partecipativo del privato
avrebbe potuto incidere sul contenuto dispositivo dell'atto stesso che,
comunque, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
(Consiglio di Stato, …)….”
Cons. di Stato, III, 17 marzo
2017, n. 1209: “…Il Collegio rileva
che la più recente e prevalente giurisprudenza del giudice d’appello afferma
che il provvedimento di sospensione ex art. 33, comma 1, cit., avendo carattere
cautelare, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento
(cfr. …). Da tale prevalente
orientamento, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, anche
considerando che la immediatezza degli effetti giustificata dalle finalità
cautelari della sospensione - volta ad evitare erogazioni indebite e a
consentire che eventuali obblighi di recupero scaturenti dall’accertamento
circa la natura indebita delle sovvenzioni già erogate possano essere assistiti
in via utile dalla garanzia di una possibile compensazione con erogazioni
ancora in itinere – è, secondo quanto previsto dal comma 2, dell’art. 33,
bilanciata dalla possibilità di ottenere che i procedimenti di erogazione
sospesi siano “riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte
dei benefìciari” (cfr. Cons. Stato, …)….”
B.4.3.3) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI PROFILI …
SEGUE …SANZIONI AMMINISTRATIVE
Cass. 7 agosto 2012, n. 14210:
“…A conclusione del motivo la ricorrente
formula il seguente quesito di diritto: La violazione delle norme sul
procedimento amministrativo dinnanzi al Ministero e/o la mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento della fase di valutazione della proposta
sanzionatoria della CONSOB da parte del Ministero comportano l’illegittimità
del decreto emesso?...Il motivo è infondato, trovando applicazione il principio
per cui nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative,
disciplinati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, non trovano applicazione le
disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento
amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8 le quali
configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto
idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al minimum
prescritto dall’anzidetta normativa generale (Cass. …)…”
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3143: “…La
censura è infondata, giacché nei procedimenti per l'irrogazione di sanzioni
amministrative non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione
degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241 del
1990, artt. 7 e 8, le quali configurano una normativa generale su cui prevale
la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione
non inferiori al minimun prescritto dall'anzidetta normativa generale (Cass.,
…)…”
Cons. di Stato, IV, 15 maggio
2017, n. 2258: “Quanto al primo di
essi (sub lett. a1), con il quale si censura la mancanza di comunicazione di
avvio del procedimento e, dunque, di ogni modalità partecipativa coinvolgente
il privato, occorre osservare che tale violazione non sussiste nel caso di
specie. E ciò non perché nel caso di
procedimenti sanzionatori tale comunicazione non sia dovuta (anzi le esigenze
partecipative appaiono semmai ancor più forti in tali procedimenti), ovvero
perché, trattandosi di atto vincolato, l’amministrazione non avrebbe potuto
determinarsi diversamente, con la conseguente applicazione dell’art. 21-octies
l. n. 241/1990. Occorre, invece,
escludere la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, poiché, in via generale,
l’interessato riceve sostanziale comunicazione dell’avvio dei procedimenti
sanzionatori a suo carico con la redazione del verbale di accertamento del
fatto costituente illecito amministrativo, che è redatto in contraddittorio (o
alla presenza) dell’interessato e che costituisce il primo atto di avvio di
detti procedimenti. Né, d’altra parte,
può ricostruirsi la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 in termini meramente
formali, e cioè per il solo difetto di invio, dovendosi in concreto verificare
se sia stato comunque raggiunto lo scopo di rendere edotto il privato
dell’avvio di un procedimento amministrativo che lo coinvolge, costituendo poi
una sua autonoma scelta il parteciparvi o meno…”
B.4.3.4) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI PROFILI …
SEGUE …TRASFERIMENTI
Cons. di Stato, VI, 18
febbraio 2010, n. 944: “…Quanto alle
ritenute violazioni procedimentale, rileva il collegio che, in base ad un
rigoroso indirizzo di questo Consiglio, viene addirittura meno la necessità
della comunicazione di avvio di procedimento, allorquando venga in
contestazione un trasferimento per incompatibilità ambientale, non sussistendo
la possibilità, né sul piano della logica né sotto il profilo di esigenze
garantistiche, di un coinvolgimento dell’interessato ai sensi dell’art. 7, l.
n. 241 del 1990 nella determinazione che l’amministrazione deve assumere,
atteso che in tale situazione le circostanze oggettive, pur riferibili al
funzionario interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali
il medesimo debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a
rimuovere con la partecipazione al procedimento (cfr. sez. V, …)…”
Cons. di Stato, IV, 13 maggio
2010, n. 2929: “…Posto, invero, che,
secondo un orientamento pacifico ed assai risalente nella giurisprudenza di
questa Sezione (v. sent. ..), i provvedimenti di trasferimento dei militari,
rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul
procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e,
pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse
pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è
prevalente su altri eventuali interessi del subordinato (v., sent. ..), non può
non essere osservato, con specifico riguardo al caso di specie, che la pretesa
del ricorrente, secondo cui al posto di … avrebbe dovuto essere assegnato il
luogotenente A. A. contrasta con il pacifico carattere ampiamente discrezionale
del potere riconosciuto all’Amministrazione in tema di modalità di
utilizzazione del personale dipendente, che va esercitato in coerenza con le
esigenze istituzionali del servizio di volta in volta coinvolto. Questo potere,
predicabile per ogni pubblica amministrazione, assume connotati peculiari
quando si riferisce alle amministrazioni delle forze di polizia e della difesa,
che, in quanto preposte ad attività di primario interesse per lo Stato, devono
potere organizzare i proprii servizii, utilizzando il personale secondo
modalità e nelle sedi, che, a giudizio degli organi competenti, appaiono, sotto
ogni profilo, i più idonei a perseguire gli obiettivi prefissati (cfr. Cons.
Stato, ...); personale, le cui esigenze familiari, delle quali
l’Amministrazione deve pure tener conto, recedono rispetto a quelle di servizio
(almeno quando, come appunto accade nel caso all’esame, non appaiono esorbitare
dal normale svolgimento o sviluppo della vita familiare e di coppia), ogni
censura basata sulle quali si risolve nella contestazione del mèrito
amministrativo, non suscettibile di esame da parte del Giudice della
legittimità dell’azione amministrativa…”
Cons. di Stato, IV, 4 aprile
2012, n. 1992: “…Rammenta il Collegio
la propria costante e consolidata giurisprudenza – dalla quale non si ravvisano
motivi per discostarsi- secondo cui “i provvedimenti di trasferimento dei
militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale
sul procedimento amministrativo dettata dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 e,
pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse
pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è
prevalente su altri eventuali interessi del militare.”(Consiglio Stato , sez.
IV, …). La costante giurisprudenza amministrativa infatti, ha sempre ritenuto
che i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini,
rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede
piuttosto che in un'altra assume, di norma, una "rilevanza di mero
fatto", che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari
garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7 l. n.
241/1990.(Consiglio Stato , sez. IV, …)…”
Cons. di Stato, IV, 4 luglio
2012, n. 3921: “…La necessità della
comunicazione di avvio di procedimento non può essere seguita allorquando si
tratti di pervenire ad un trasferimento per incompatibilità ambientale, non sussistendo
la possibilità, né sul piano della logica né sotto il profilo di esigenze
garantistiche, di un coinvolgimento dell'interessato ai sensi dell'art. 7, l.
n. 241/1990 nella determinazione che l'amministrazione deve assumere; ed invero
in tale situazione le circostanze oggettive, pur riferibili al funzionario
interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali il medesimo
debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a rimuovere con la
partecipazione al procedimento (cfr. sez. V, 28 giugno 2002, n. 3560). Questo
orientamento, dal quale il Collegio ritiene di non doversi discostare, si
colloca all'interno di un più ampio indirizzo ermeneutico che valorizza gli
aspetti sostanziali dell'obbligo di avviso di procedimento, in forza del quale
la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 non dà luogo all'annullamento
dell'atto conclusivo ove risulti che l'esito del procedimento non sarebbe stato
differente anche se vi fosse stata la partecipazione dell'interessato, il che
accade quando il quadro normativo non presenti margini di incertezze
sufficientemente apprezzabili e l'eventuale annullamento del provvedimento
finale non priva l'amministrazione del potere di riadottarlo (cfr. Cons. di
Stato, …)…”
Cons. di Stato, IV, 4 febbraio
2013, n. 664: “…Si è anche precisato (Cons. Stato, …) che “i provvedimenti di
trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti
alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in
quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento
del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato”…”
Cons. di Stato, VI, 17
settembre 2013, n. 4586: “…In tale
scia ricostruttiva si deve inquadrare la pregressa, consolidata ed univoca
giurisprudenza della Sezione, per cui i provvedimenti di trasferimento
d'autorità di militari -- ivi compresi quelli assunti per ragioni di
incompatibilità ambientale -- sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai
quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede
assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari
garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7
agosto 1990, n. 241 (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV …).
In conseguenza, i trasferimenti d' autorità per ragioni di
incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare
motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed
allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del
subordinato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV …)…”
Cons. di Stato, IV, 8 novembre
2013, n. 5350: “Non appare
condivisibile il primo motivo, sulla riferita non necessità di un avviso di
avvio del procedimento. La consolidata giurisprudenza richiamata sul punto dal
Ministero (ex multis, CDS, sez.IV, …) non tiene conto che il trasferimento in
questione non risulta costituire un normale trasferimento d'autorità, vale a
dire disposto per sopperire ad esigenze di servizio dell'amministrazione, ma è
in realtà un trasferimento per comportamenti ritenuti causa di incompatibilità
ambientale, sulla base di una mera richiesta di rinvio a giudizio. Tenendo
conto che l'istituto dell'avviso assolve sia a finalità collaborative che
difensive, nella specie il Collegio osserva che i fatti contestati in sede
penale al Rotolo (e che hanno determinato la richiesta di rinvio a giudizio ed
il suo conseguente trasferimento per incompatibilità) non sono stati oggetto di
alcun valutazione ai fini delle misure di carattere interno adottabili a carico
del militare, ma sono stati del tutto automaticamente ritenuti idonei a
giustificarne il trasferimento. Questo “modus procedendi” trova sicuramente
cittadinanza allorquando il fatto commesso sia non solo incontestabilmente
accertato ma abbia natura oggettivamente idonea a pregiudicare la serenità
dell'ambiente di lavoro nella sede di servizio dell'incolpato e giustifica quindi
l'ordine di movimento del militare per urgenti ragioni, in quanto
evidentemente, riconducibili all'incompatibilità ambientale . Alle stesse
conclusioni, tuttavia, ritiene il Collegio non si possa pervenire nel diverso
caso in cui, in mancanza di qualsiasi tipo di valutazione sulla cause della
incompatibilità ambientale, il trasferimento venga nei fatti ad assumere una
valenza sostanzialmente disciplinare; in tal caso, infatti, deve riconoscersi
l'applicabilità di tutte le garanzie procedimentali poste dalla legge a favore
del destinatario del procedimento amministrativo. In questa ipotesi, dunque,
proprio la possibilità di dare al provvedimento un contenuto diverso ( in forza
della valutazione che è invece mancata) esclude in radice che venga in rilevo l'invocato
art. 21 octies , ove impedisce di annullare il provvedimento per omesso avviso
della procedura avviata…”
Cons. di Stato, IV, 15 gennaio
2016, n. 103: “…In disparte l’omissione delle formalità partecipative – delle quali,
in effetti, la prevalente giurisprudenza nega l’applicabilità ai trasferimenti
disposti anche per ragioni d’incompatibilità ambientale, in quanto ricondotti
pur sempre alla species dei trasferimenti di autorità, e quindi degli ordini
(cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, …), benché un minoritario indirizzo ne
valorizzi l’accostamento, in qualche misura, a quelli disciplinari (vedi Sez.
IV, …) - è indubbio che la valutazione della situazione soggettiva che, anche
in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa
funzionale del trasferimento, debba fondarsi su una compiuta e complessiva
considerazione dell’episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità
concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il
prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in
modo significativo….”
Cons. di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1909: “…i provvedimenti di trasferimento
d'autorità di militari - ivi compresi quelli assunti per ragioni di
incompatibilità ambientale - sono qualificabili come "ordini",
rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una
determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non
abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella
di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. anche Consiglio di Stato …)…”
B.4.3.5) ECCEZIONI …SEGUE …ALTRI PROFILI …
SEGUE …ISTANZE DI PARTE
Cons. di Stato, VI, 8 marzo
2010, n. 1304: “..La censura procedimentale fondata sull’asserito malgoverno dell’art.
7 della legge n. 241/1990 è certamente infondata (a prescindere da ogni
valutazione in ordine alla incidenza sul procedimento in oggetto della avvenuta
dequotazione del predetto vizio ad opera dello jus superveniens di cui alla
legge n.15/2005) avuto riguardo al costante orientamento giurisprudenziale –
pienamente condiviso dal Collegio- secondo cui “la previa comunicazione di
avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non è
richiesta quando il procedimento è stato attivato su istanza di
parte.”(Consiglio Stato , …)…”
Cons. di Stato, IV, 22 giugno
2011, n. 3782: “…Per quanto attiene
alla asserita violazione delle norme dettate a garanzia della partecipazione al
procedimento di cui agli artt.7 e ss della legge n.241/90, vale qui richiamare
l’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di
discostarsi, secondo cui non occorre la comunicazione dell’avvio del
procedimento attivato ad istanza di parte in quanto in tal caso l’autonoma
comunicazione realizzerebbe una evidente duplicazione di attività con aggravio
dell’Amministrazione non compensato da particolari utilità per i soggetti
destinatari del provvedimento da emettere , atteso che essi sono già informati
dei fatti ( cfr, ex multis, …)…”
Cons. di Stato, VI, 17
febbraio 2012, n. 861: “…Va, in primo
luogo, disatteso quello con cui si deduce l’omessa comunicazione di avvio del
procedimento conclusosi con il provvedimento di non ammissione impugnato in
primo grado; è sufficiente considerare, al riguardo, che in contestazione sono
gli esiti di un procedimento amministrativo ad istanza di parte….”
Cons. di Stato, VI, 23
febbraio 2012, n. 1023: “…La violazione dell’art. 7 legge n. 241 del
1990, per la mancata comunicazione dell’atto di avvio del procedimento di
esclusione, non determina l’annullabilità del provvedimento in quanto, da un
lato, venendo in considerazione un procedimento ad istanza di parte, può
ritenersi che tale vizio risulti sanato per effetto del conseguimento dello
scopo cui la comunicazione di avvio del procedimento è preordinata (l’istanza
di parte assicura, infatti, che la ricorrente sia a conoscenza dell’esistenza
del procedimento e le consente, quindi, di partecipare ad esso); dall’altro
lato, nel caso di specie opera anche la speciale sanatoria prevista dall’art.
21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento ha natura
vincolata e risulta palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso (l’esclusione è atto dovuto una volta accertata la carenza del
titolo di studio)…”
Cons. di Stato, VI, 4 novembre
2013, n. 5289: “…Non sussiste un obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso
di procedimento promosso su istanza di parte e culminato in un provvedimento
vincolato, come è quello in esame, finalizzato a superare canoni risalenti e da
adeguare invece, secondo una ragione di bilanciamento dei valori più attuale,
alla capacità di reddito e alla utilità economica del bene, che comunque è e
resta un bene pubblico, per il concessionario, secondo i criteri, i parametri e
gli importi a metro quadrato direttamente predeterminati dalla richiamata legge
finanziaria…”
Cons. di Stato, III, 9 aprile
2014, n. 1687: “…la comunicazione di
avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/90, non era necessaria,
in quanto il procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno ha avuto inizio ad
istanza di parte, né è richiamabile l’art. 10 bis. della legge n. 241/90 atteso
che esso risulta introdotto dalla l. n. 15/05, successiva all’adozione del
provvedimento impugnato…”
Cons. di Stato, V, 23 giugno
2014, n. 3147: “…la comunicazione
dell'avvio del procedimento non era necessaria, trattandosi di procedimento
(…richiesta concessione edilizia in sanatoria .. ndA) a istanza di parte (cfr.
per tutte Cons. Stato, …) e di provvedimento a contenuto vincolato, rispetto al
quale l'interessata non avrebbe potuto apportare alcun contributo partecipativo
(cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. …)…”
Cons. di Stato, IV, 27 ottobre
2016, n. 4508: “…neppure questo motivo
ha pregio perché, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di
Stato, le garanzie partecipative hanno una funzione sostanziale e non formale,
anche per non costituire un inutile aggravamento procedimentale (da ultimo sez.
V, ..). L’obbligo di dare avviso
dell’avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990,
viene appunto meno quando: a) lo scopo della partecipazione del privato è stato
comunque raggiunto; b) manca l’utilità della comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo perché il provvedimento adottato non poteva avere altro
contenuto, trattandosi di atto completamente vincolato; c) il soggetto inciso
sfavorevolmente dal provvedimento non ha fornito alcuna prova che, ove fosse
stato reso edotto dell’avvio del procedimento, l’esito sarebbe stato diverso; d)
il procedimento sia avviato su istanza di parte…”
Cons. di Stato, VI, 26 maggio
2017, n. 2500: “…Risulta
condivisibile anche la statuizione con cui il TAR ha evidenziato che –
trattandosi di un procedimento unitario ad istanza di parte (.. richiesta di
condono edilizio concluso con un provvedimento finale del Comune, emesso dopo
l’emanazione del parere negativo della Soprintendenza…ndA), le cui fasi sono
state predeterminate dalla legge - non occorreva formalmente consentire la
formulazione di osservazioni, dopo la proposizione della istanza….”
Cons. di Stato, IV, 7 agosto
2017, n. 3958: “…Orbene, nella
vicenda de qua (…richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione
convenzionata … ndA) non si ravvisa la lamentata violazione degli artt. 7 e 8,
della legge n. 241/1990, che impongono la comunicazione dell'avvio del
procedimento e del preavviso di rigetto ai destinatari del provvedimento
finale, perché se la ratio legis è quella di rendere edotti gli interessati
dell'esistenza di un procedimento che li riguarda, è di tutta evidenza che la
norma si riferisce ai procedimenti che vengono avviati su iniziativa d'ufficio,
ovvero comunque da soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale. Non riveste invece alcuna utilità pratica
effettuare tali comunicazioni ai soggetti che, con la loro istanza, a quel
procedimento hanno dato avvio e dunque sono già a conoscenza del procedimento
medesimo e dei suoi sviluppi, perché in tal caso vengono meno le esigenze di
conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa…”
Cons. di Stato, IV, 24 agosto
2017, n. 4060: “..Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in
ragione del carattere vincolato dell’atto, non occorre alcun avviso di avvio
del procedimento per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui
l’ordine di demolizione della costruzione abusiva (es.: …); così come, nel caso
di diniego di concessione in sanatoria su istanza di condono, la successiva
ordinanza di demolizione non è viziata per violazione dell’art. 7 della l. n.
241 del 1990 in quanto, essendo stata adottata all’esito del procedimento
avviato con istanza di condono dell’interessato, non si verte nell’ambito di
applicazione dello stesso art. 7 (Cons. Stato, …). Inoltre, è stato affermato
(Cons. Stato, sez. IV, ..) che occorre escludere la violazione dell’art. 7 l.
n. 241/1990, laddove l’interessato riceve sostanziale comunicazione dell’avvio
dei procedimenti sanzionatori a suo carico, previsti obbligatoriamente dalla
legge, con la redazione del verbale di accertamento del fatto costituente
illecito amministrativo, che è redatto in contraddittorio (o alla presenza)
dell’interessato e che costituisce il primo atto di avvio di detti
procedimenti. Allo stesso modo, occorre escludere la necessità della
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tutte le volte che
quest’ultimo è oggetto di avvio su istanza dell’interessato. Ed infatti, la
comunicazione di avvio è funzionale ad assicurare la partecipazione
dell’interessato al procedimento, ove questi lo voglia; partecipazione che
sarebbe altrimenti frustrata laddove il destinatario del provvedimento finale
ed i controinteressati non fossero a conoscenza dell’avvio. Tuttavia, nel caso
in cui il procedimento venga avviato su istanza dell’interessato, quest’ultimo
non può dirsi ignaro dell’avvio (peraltro, doveroso ai sensi dell’art. 2 l. n.
241/1990) e ben può quindi parteciparvi. Né può giungersi a conclusione diversa
argomentando dall’art. 8, co. 2, lett. c-ter l. n. 241/1990, il quale prevede,
in relazione agli elementi da indicarsi nella comunicazione di avvio, che vada
inserita “nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza”. L’articolo in esame disciplina, in via generale, il
contenuto della comunicazione di avvio e, poiché la stessa deve essere inviata
anche ai controinteressati, prevede che li si informi della data di
presentazione dell’istanza nei procedimenti ad istanza di parte, data che
corrisponde al dies a quo di avvio del procedimento. Per un verso, dunque, tale
indicazione non può riferirsi al destinatario finale dell’atto, essendo nei
suoi confronti un adempimento inutile, poichè questi è certamente a conoscenza
della data di presentazione della propria istanza; per altro verso, ancor meno
da tale indicazione può conseguirne una generale doverosità erga omnes di invio
della comunicazione di avvio del procedimento..”
Cons. di Stato, V, 7 dicembre
2017, n. 5785: “…Con il primo motivo
l’appellante torna a lamentare il mancato inoltro, da parte del comune, della
comunicazione di avvio del procedimento. Il mezzo è infondato in quanto il
procedimento di condono è, ovviamente, avviato ad istanza di parte e il
relativo provvedimento finale, anche se emanato a distanza di anni, non deve
essere preceduto dalla comunicazione. Peraltro il c.d. preavviso di rigetto nei
procedimenti ad istanza di parte è stato introdotto nell’ordinamento in epoca
successiva all’adozione dell’atto impugnato…”
B.5) ART. 21 OCTIES, C. 2.
Cons. di Stato, IV, 15 maggio
2009, n. 3029: “…Un primo profilo di
censura, comune ad entrambi i ricorsi, riguarda la dedotta violazione di legge
per errata e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione dell’art. 7 della L.
n. 241 del 1990. La censura va respinta. Va, invero,
considerato: il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di
comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività vincolata, sul
presupposto che la partecipazione sia fruttuosa soltanto quando sia possibile
effettuare una scelta discrezionale (Cons. Stato, …); l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui si è riconosciuto l’obbligo di procedere alla
comunicazione di avvio di procedimento in caso di provvedimenti di demolizione,
ancorché con l’ammissione di una sostanziale equivalenza tra la previa adozione
dell’ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione de qua(Cons. Stato …);
l’ innovazione apportata dalla L. n. 15 del 2005 che, nel modificare la L. n. 241 del 1990, ha
introdotto l’art.21 octies che, al comma 2, prescrive che “Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile
per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione
dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”…”
Cons. di Stato, IV, 15
dicembre 2011, n. 6618: “…Poiché
l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza
effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da
parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad
incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del
provvedimento - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando
il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai
presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque
intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende
siffatta comunicazione. Alla luce di questa linea interpretativa si può
affermare che la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare
superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che
vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano
assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non
presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale
annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo
formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o
addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico
contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).”.
(Consiglio Stato , …)…”
Cons. di Stato, III, 16
gennaio 2012, n. 148: “…Infatti, una
volta appurato che vi era stata l’erronea ed illegittima pretermissione di
alcune ditte che pure avevano ritualmente chiesto di essere invitate, a quel
punto l’annullamento della gara era un atto dovuto ed appare realizzata
l’ipotesi prevista dall’art. 21-octies della legge 241/1990: ossia quella
dell’atto che non poteva essere diverso da quello concretamente emanato, e che
pertanto non può essere annullato per vizi di ordine meramente formale, inclusi
quelli relativi alle regole sulla partecipazione. E’ vero che questa
disposizione è stata introdotta nel testo della legge solo nel 2005, vale a
dire dopo l’emanazione dell’atto impugnato e altresì dopo la definizione del
giudizio in primo grado. Essa però non ha fatto altro che recepire un
orientamento giurisprudenziale già consolidato, basato sulla considerazione che
gli istituti partecipativi di cui alla legge n. 241/1990 (primo fra tutti
l’avviso del procedimento) hanno la funzione di consentire ai privati di
rappresentare all’autorità procedente tutti quei fatti e quelle argomentazioni
che potrebbero orientarne la decisione in senso favorevole agli interessati.
Pertanto, ove si tratti di atti dovuti e vincolati (tali cioè che non sia
neppure ipotizzabile un esito diverso, quali che siano le eventuali
argomentazioni degli interessati) l’omessa partecipazione non dà luogo a vizio,
o se si preferisce le relative doglianze sarebbero inammissibili per difetto
d’interesse…”
Cons. di Stato, IV, 17
settembre 2012, n. 4925: “…Ha dato
luogo a contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, la risposta al quesito
relativo alla possibilità che la fase procedimentale indicata possa essere
omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento a
contenuto vincolato. Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza
ha affermato la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento
anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla
scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda
anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve
comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. CdS …). Secondo tale
tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o
giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di
rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati
dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa
delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in
sede giudiziaria. In definitiva, quello che rileva è la complessità
dell’accertamento da effettuare (V. CdS, sez. VI …). Secondo altra
prospettazione, invece, “le norme sulla partecipazione del privato al
procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente,
nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase
partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione
è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza
dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a
conoscenza di vicende che conducono comunque all'apertura di un procedimento
con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio
prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e
teleologico, non formalistico. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad
esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione
all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica
l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di
influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non
vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente
vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte
in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in
concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione. Alla luce di questa linea
interpretativa si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento
dovrebbe diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è
doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali
dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo
di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente
apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata
violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe
l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo
provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei
suoi effetti giuridici).”. (Consiglio Stato , sez. IV, …). Tale orientamento da
ultimo esposto appare al Collegio condivisibile, in quanto rispettoso delle
garanzie procedimentali avulse da meccanicistiche applicazioni a natura
essenzialmente formalistica…”
Cass., Sez. Un., 5 aprile
2012, n. 5445: A norma dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'annullabilità di un provvedimento
amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa: a) quanto
ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte
dell'Amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
anche in caso di intervento di detti interessati, essendo al riguardo
sufficiente la mera eccezione dell'Amministrazione o dei controinteressati per
consentire la prova che l'intervento partecipativo del privato non avrebbe
potuto avere alcuna influenza sul contenuto del provvedimento; b) quanto ai
provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre
norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento
dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro
contenuto. A tale riguardo, un provvedimento vincolato è configurabile allorché
non soltanto la scelta dell'emanazione o meno dell'atto, ma anche il suo
contenuto siano rigidamente predisposti da una norma o da altro provvedimento
sovraordinato, sicché all'Amministrazione non residui alcuna facoltà di scelta
tra determinazioni diverse, non essendo invece ravvisabile nel caso in cui
l'emanazione del provvedimento sia collegata ad un atto negoziale proveniente
da soggetti privati estranei all'apparato amministrativo, avente forza di legge
esclusivamente tra le parti che lo hanno stipulato [CED Cassazione]
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28
febbraio 2013, n. 301: “…Si è
discusso, in dottrina ed in giurisprudenza, sulla risposta che deve darsi al
quesito relativo alla possibilità che la fase procedimentale indicata possa
essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento
a contenuto vincolato. Deve rilevarsi in proposito che parte della
giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio
del procedimento anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente
vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del
privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui
quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. Cons. di
Stato, …). Secondo tale tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio
di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un
atto vincolato, di rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei
presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano
amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe
costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria. Secondo altra
prospettazione, invece, "le norme sulla partecipazione del privato al
procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente,
nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase
partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione
è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza
dell'azione amministrativa - allorché l'interessato sia venuto comunque a
conoscenza di vicende che conducono in ogni caso all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In
materia di comunicazione di avvio del procedimento prevalgono, quindi, canoni
interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Orbene,
il Collegio ritiene condivisibile quest’ultimo orientamento, in quanto
rispettoso delle garanzie procedimentali avulse da meccanicistiche applicazioni
di natura essenzialmente formalistica. Tuttavia, posto che l'obbligo di
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto
1990 n. 241 è stru-mentale ad esigenze di conoscenza effettiva e,
conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del
cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere -
in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - si
rileva che l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento solamente
quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con
riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza
sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui
tende siffatta comunicazione…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 16
aprile 2013, n. 408: “…nella
giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia è ormai consolidato
l’orientamento secondo cui ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 legge n. 241
del 1990 (a norma del quale il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato) si applica non soltanto
ai provvedimenti cc.dd. "vincolati" ma anche a quelli a contenuto discrezionale,
quali quelli di ritiro (cfr. ex multis …)…”
Cons. di Stato, IV, 26
novembre 2013, n. 5615: “…Tutte le
volte in cui il provvedimento, di natura discrezionale, sia annullato per la
mancata comunicazione d’avvio del relativo procedimento l’amministrazione ha
l’obbligo di riavviare il procedimento comunicandolo all’interessato ed
esaminando i suoi contributi, impregiudicato il tenore del provvedimento finale
che rimane nella piena disponibilità dell’amministrazione. E’ pur vero che, in applicazione dell’art. 21
octies l. 241/90, il giudice può verificare, con prognosi ex post, quale sia la
potenziale incidenza del contributo negato, ma ciò è necessario unicamente per
discriminare i vizi formali non invalidanti da quelli invalidanti. Una volta
appurata la potenziale incidenza del contributo procedimentale sul tenore
dell’atto conclusivo, e la conseguente sussistenza di un vizio formale
invalidante come tale giustificante l’annullamento giurisdizionale, l’effetto
della pronuncia demolitoria non può travalicare i limiti proprio del vizio
dedotto, né elidere la discrezionalità amministrativa, se non nei limiti, del
resto già previsti dalla legge, derivanti dalla meritevolezza delle deduzioni
procedimentali dell’interessato. In
sintesi, in caso di attività discrezionale, le considerazioni sostanziali
compiute dal giudice hanno un oggetto interno al vizio procedimentale e sono
strumentali alla verifica della natura invalidante dello stesso, esulando dalle
stesse ogni profilo relativo all’accertamento del rapporto…”
Cass., Sez. Un., 17 febbraio
2015, n. 3105: “…In forza della
previsione dell’art. 21 octies della l. 241 del 1990 e in particolare del
relativo comma 2, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per
violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento,
prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è, tuttavia, esclusa: a) in
relazione a provvedimenti a carattere vincolato (sia in merito all'an della sua
emanazione sia in merito al relativo contenuto), essendo, in tal caso, palese l'impermeabilità
dell'atto all'intervento dei soggetti cui è riconosciuto l'interesse ad
interloquire; b) in relazione a provvedimenti di natura non vincolata, per i
quali l'Amministrazione fornisca prova rigorosa che il contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello adottato anche in caso di intervento dei
soggetti interessati (cfr. Cass. …)…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 27
febbraio 2015, n. 157: “…Secondo l’indirizzo cui ha aderito il TAR
infatti – a parte l’eventualità dell’urgenza espressamente enunciata o al
limite ravvisabile in re ipsa – la natura di secondo grado del procedimento
impone sempre la comunicazione di avvio. ( ad es. VI Sez. …). Secondo altro
indirizzo, invece, la natura eventualmente vincolata dell’atto di autotutela da
adottare consente all’Amministrazione di prescindere dalla partecipazione del
privato al relativo procedimento ( ad es. V Sez. ..). A fronte di tale
contrapposizione il Collegio per parte sua aderisce ad un indirizzo per così
dire intermedio, alla stregua del quale l'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento non sussiste in occasione dell'adozione di provvedimenti
vincolati, ma a condizione che per essi non si renda necessario un apporto
istruttorio inteso a chiarire se ricorrano o meno i presupposti di fatto e di
diritto ai quali si riconnette il legittimo esercizio del potere amministrativo
. ( cfr. ad es. IV Sez. …). Dal momento che nel caso all’esame si trattava di
verificare – alla stregua di una clausola contenuta in una fonte entrata in
vigore successivamente al rilascio dell’autorizzazione – se sussistessero gravi
e comprovati motivi ostativi all’inizio dei lavori, la comunicazione di avvio
era dunque doverosa…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 2
marzo 2015, n. 181: “…In primo luogo,
occorre osservare che il provvedimento impugnato è stato adottato
dall’Amministrazione regionale d’ufficio e non in seguito ad una richiesta di
parte. Trattasi, infatti, di un provvedimento con cui l’Amministrazione ha
inteso negare all’odierna appellante il riconoscimento del diritto a percepire
i contributi, già in parte concessi ed erogati in seguito ad una specifica
istanza, sul presupposto dell’intervenuto fallimento della ditta richiedente.
Ne consegue che la censura è infondata in relazione al richiamato articolo 11 bis
l.r. 10/1991 perché quest’ultima norma si applica unicamente “nei procedimenti
ad istanza di parte” e non anche in quelli, come nel caso di specie, avviati
d’ufficio. Anche a riqualificare la
censura come violazione della norma sulla comunicazione di avvio del
procedimento questo Collegio reputa che correttamente il giudice di prime cure
abbia fatto applicazione, nel caso di specie, dell’istituto di cui all’art. 21
octies, comma 2, l. n. 241/1990. In base alla ratio sottesa a questa
disposizione, le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo non
possono essere applicate meccanicamente e formalisticamente (Consiglio di
Stato, sez. IV, …), sicché la mancata comunicazione di avvio del procedimento
di cui all’art. 7 L. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento al
suo esito adottato qualora “per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello concretamente adottato”. Nella fattispecie in esame, venendo in rilievo
un’attività vincolata nell’an e nel contenuto (il diniego della erogazione dei
contributi sulla base del venire meno del presupposto primario fondante
l’originario provvedimento di concessione), trova pienamente applicazione
l’istituto di cui all’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, L. 241/1990, con
conseguente affermazione della “legittimità sostanziale” del provvedimento
impugnato….”
Cons. di Stato, VI, 4 marzo
2015, n. 1060: “..L’art. 21-octies,
comma 2, della l. 241/1990, distingue
due diverse fattispecie. La prima è generale e riguarda il caso in cui
l’attività amministrativa sia vincolata e l’amministrazione abbia violato una
norma che contempla un requisito formale o procedimentale. La seconda ha
carattere particolare e riguarda il caso in cui è violata la norma che
contempla il requisito procedimentale della comunicazione di avvio del
procedimento. Tale ultima fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal
primo giudice, si applica in presenza di attività sia vincolata che discrezionale
(e anche quando, come nella specie, si tratta di una valutazione di
discrezionalità tecnica)…”
Cons. di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1915: “…L'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo non deve essere osservato, infatti, in maniera
meccanicistica e la validità dell'azione amministrativa non è inficiata se la
conoscenza dell'inizio del procedimento sia comunque intervenuta e si sia
concretamente raggiunto lo scopo al quale in via generale la previa
comunicazione tende. In particolare, la mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento non pregiudica il provvedimento conclusivo, qualora il contenuto
di questo sia vincolato e non possa essere modificato sulla base di eventuali
osservazioni del destinatario (Cons. Stato, sez. V, …)…”
Cons. di Stato, III, 12 luglio
2016, n. 3087: “…nessuna valenza invalidante deriva dalla mancata comunicazione
d’avvio del procedimento poi sfociato nella revoca della licenza già
rilasciata, poiché essa – a seguito della emanazione del divieto ex art. 39 del
testo unico del 1931 – va qualificata come atto vincolato, dovendosi applicare
l’art. 21 octies della legge n. 241/90, in quanto il provvedimento di revoca
non sarebbe potuto essere diverso anche in caso di partecipazione
dell’interessato …”
Cons. di Stato, IV, 1 agosto
2016, n. 3478: “…Infondata è anche la doglianza di violazione dell’art. 7 della legge
7 agosto 1990, nr. 241, potendo anzi prescindersi da ogni approfondimento del
tema se la richiesta dell’Amministrazione dovesse essere o meno preceduta dalla
comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, stante il
carattere vincolato e doveroso della richiesta di indennizzo, il cui computo
peraltro discende da meccanismi automatici stabiliti dalla legge …”
Cons. di Stato, III, 22 marzo
2017, n. 1310:
“…La seconda ha carattere particolare e riguarda il caso in cui sia
violata la disposizione che contempla il requisito procedimentale della
comunicazione di avvio del procedimento… Tale ultima fattispecie,
contrariamente a quanto assume l’appellante, si applica in presenza di attività
sia vincolata che discrezionale (e anche quando, come nel caso di specie, si
tratta di una valutazione di discrezionalità tecnica)…”
Cons. di Stato, IV, 28 marzo
2017, n. 1407: “…Pur tenendo conto che, ordinariamente, ai sensi dell'art. 21 octies
comma 2, L. n. 241 del 1990, non sono esentati dall'obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento gli atti vincolati, tuttavia, non sono da ritenersi
annullabili i provvedimenti vincolati che, nonostante la partecipazione del
privato, non avrebbero potuto avere diverso contenuto dispositivo rispetto a
quello dell'atto in concreto adottato. Tale articolo toglie rilevanza alla
violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell'atto, per il fatto
che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello
adottato. ..”
Cons. di Stato, V, 23 maggio
2017, n. 2403: “…E’ noto infatti che,
ai sensi del comma 2, ultimo periodo della richiamata disposizione, “il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato”. E’ altresì noto che, ai sensi della richiamata
disposizione, la non annullabilità del provvedimento adottato in (ritenuta)
violazione della disciplina in tema di comunicazione di avvio opera anche in
caso di attività discrezionale e non soltanto in caso di attività vincolata -
come invece ritenuto dall’appellante – (in tal senso – ex multis -: …)…”
Cons. di Stato, VI, 24
novembre 2017, n. 5482: “…Ciò premesso in particolare, in linea
generale è peraltro inequivocabile la giurisprudenza consolidata di questo
Consiglio, secondo la quale: a) l’art. 21-octies, co. 2, l. n. 241 del 1990
distingue due diverse fattispecie. La prima è generale e riguarda il caso in
cui l’attività amministrativa sia vincolata e l’Amministrazione abbia violato
una disposizione che contempla un requisito formale o procedimentale. La
seconda ha carattere particolare e riguarda il caso in cui sia violata la
disposizione che contempla il requisito procedimentale della comunicazione di
avvio del procedimento. Tale ultima fattispecie si applica in presenza di
attività sia vincolata che discrezionale (Cons. Stato Sez. III, …); b) il
suddetto articolo, che ha introdotto un'eccezione alla invalidità comminata
dall'art. 7 della medesima legge n. 241, relativamente ai provvedimenti non
preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, prevede che anche il
provvedimento amministrativo che non abbia natura vincolata non è, comunque,
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato Sez.
III, …); c) la mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento,
prevista dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non conduce all'annullabilità
del provvedimento quando si tratti di un atto di natura vincolata, il cui
contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
(Cons. Stato Sez. IV, …)…”
B.5.1) ART.
21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … ONERE PROBATORIO
Cass., Sez. un., 8 maggio 2007, n. 10367: La
comunicazione prescritta dall'art.7 della legge n.241 del 1990 costituisce
attuazione del principio in forza del quale il procedimento amministrativo,
quando è preordinato all'emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni
agli interessi dei privati, deve essere disciplinato in modo che i cittadini
siano messi in grado di esporre le loro ragioni, sia a tutela dei propri
interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico, prima che sia
assunta la determinazione da parte dell'Amministrazione, sicché, ad eccezione
dei procedimenti amministrativi diretti all'emanazione di atti normativi,
generali, di pianificazione e di programmazione e dei procedimenti tributari,
il principio di partecipazione ha una portata generale, non ammettendo deroghe
se non nei casi espressamente previsti e che devono essere interpretati in modo
rigoroso e dev'essere attuato sin dall'inizio del procedimento, mentre la
mancata comunicazione può essere giustificata solo se l'Amministrazione, ai
sensi dell'art. 21 - octies della citata legge, dimostri che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. (Nella
specie, il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva annullato le
delibere di approvazione del progetto preliminare di variante nonché di quello
definitivo, relative alla costruzione di un'opera pubblica, per violazione
dell'art.7 della legge n.241 del 1990, sul rilievo che la comunicazione di
avvio del procedimento era stata inviata ai destinatari dopo l'approvazione del
progetto preliminare, seppure in epoca anteriore all'approvazione di quello
definitivo; la S.C.,
nel confermare la decisione, ha statuito che la mancata comunicazione ai
soggetti interessati-che era possibile individuare già dall'inizio della
procedura-aveva comportato un pregiudizio del principio del giusto
procedimento, tenuto conto che i possibili apporti dei privati dovevano essere
presi in considerazione sin dalla fase di avvio della progettazione preliminare
e non quando le scelte di fondo erano state ormai definite) [CED
Cassazione]
Cons. di Stato, VI, 19 giugno
2009, n. 4101: “..Premesso quanto
sopra, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, in quanto – pur
essendo nel caso di specie emersi elementi indiziari, evidenziati nella
sentenza appellata, in ordine al venir meno dei requisiti di buona condotta e
affidabilità dell’attuale parte appellante – non appare superabile la censura
di omessa comunicazione di avvio del procedimento, a norma dell’art. 7 della
legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata. Alla
violazione della disposizione in esame, infatti, deve considerarsi
corrispondente un vizio non meramente formale ma sostanziale, in rapporto ai
principi del “giusto procedimento”, in presenza di atti che siano espressione
di discrezionalità – amministrativa o tecnica –
dell’Amministrazione, ove quest’ultima non dimostri in giudizio che la
partecipazione del soggetto interessato alla fase istruttoria non avrebbe
potuto influire sul contenuto del provvedimento emesso (principio oggi statuito
dall’art. 21 octies, comma 2 L. n. 241/90 cit., nel testo introdotto dall’art.
14 della legge n. 15/2005, ma già in precedenza affermato dalla giurisprudenza:
cfr., fra le tante, ..)…”
Cons. di Stato, V, 18 gennaio
2011, n. 283: “…Ritiene la Sezione
che la anzidetta disposizione abbia introdotto un principio generale in base al
quale perché possa ritenersi priva di efficacia invalidante l'omissione
dell'avviso di avvio del procedimento di adozione di atti di autotutela (quindi
anche di revoca) si rende necessario che emerga in giudizio che il contenuto
del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello effettivamente
adottato. Nel caso che occupa la revoca de qua era pienamente giustificata dal
mutamento della situazione di fatto e di diritto che aveva comportato
l’assegnazione dell'alloggio de quo (essendo stato il dipendente con compiti di
custodia che lo occupava trasferito ad altre mansioni) e dalla ritenuta
prevalenza dell’interesse pubblico alla utilizzazione di tutti i locali della
Direzione didattica di cui trattasi per le esigenze della Direzione su quello
del privato, che faceva affidamento al mantenimento delle posizioni
consolidatesi in capo ad esso in base all'atto da revocare, sicché il contenuto
del provvedimento di revoca assegnazione dell’alloggio n. 3915/BP del 2006 non
poteva essere diverso da quello adottato e conseguentemente è da considerare
irrilevante il mancato rispetto della normativa attinente alla partecipazione
del privato al procedimento ed il mancato riferimento alla delibera n. 808 del
1999, peraltro ininfluente perché relativa ad altri dipendenti e non avente
carattere generale …”
Cons. di Stato, VI, 30 maggio
2011, n. 3209: “…In caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento, sia per
l’ipotesi di atto vincolato che per quella di atto discrezionale,
l’amministrazione può infatti dimostrare in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato,
e così superare la censura di carattere formale (cfr. Cons. Stato, VI, …). La
norma è applicabile in astratto ratione temporis anche alle controversie
pendenti, stante la sua natura processuale. Sennonché risulta evidente che, per
quanto si è detto, non ricorre quell’ipotesi perché l’appellata Amministrazione
avrebbe dovuto fornire gli elementi necessari a dimostrare l’inutilità pratica
dell’annullamento e perché- se anche si fosse ritenuto che il decreto del 2002
poteva essere posto a base dell’atto di autotutela - l’Amministrazione medesima
avrebbe dovuto vagliare la rispondenza al vero dell’avvenuto espletamento dei
compiti promozionali da parte della società appellante, se fosse ravvisabile un
tutelabile affidamento sull’erogazione del contributo, e la rilevanza della
circostanza soggettiva che la stessa società, quando domandò il contributo ed
avviò il programma promozionale, non aveva ancora mutato veste giuridica…”
Cons. di Stato, III, 4 giugno
2013, n. 3048: “…quand’anche si volesse ritenere l’art. 21-octies, comma 2, della l.
241/90 norma di carattere processuale e pertanto, in quanto tale, applicabile
anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore
della l. n. 15 del 2005, aderendo a quell’orientamento che privilegia la ratio
della disposizione, volta a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli
formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero
comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta
da parte dell’amministrazione (v., per tale orientamento, Cons. St., ..), la
conclusione non muterebbe. Deve infatti rilevarsi che la disposizione in parola
non avrebbe potuto essere applicata d’ufficio dal giudice, come erroneamente
fatto dal T.A.R., ma solo ope exceptionis da parte dell’amministrazione, alla
quale incombeva l’onere, invero non assolto, di dimostrare che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso…”
Cons. di Stato, IV, 30
settembre 2013, n. 4855: “…Innanzitutto,
per quanto attiene ai motivi dedotti da X. in ordine all’asseritamente avvenuta
violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990 sia con riguardo al difetto
di motivazione della sentenza impugnata per quanto attiene alla valutazione
delle relative censure formulate nel primo grado di giudizio, sia sotto il
profilo della violazione dei principi di diritto che assistono l’annullamento
degli atti di secondo grado, il Collegio ribadisce – concordando sul punto con
il contenuto della sentenza impugnata – che le norme dettate in tema di
partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate in
via del tutto meccanica e a fini meramente strumentali, essendo esse deputate
non solo ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto
conclusivo del procedimento, ma anche a formare nell’Amministrazione procedente
una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il
vizio derivante dall’omissione di comunicazione non sussista nei casi in cui lo
scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi
l’utilità della comunicazione all’azione amministrativa (cfr. sul punto, ex
plurimis, …). Segue dunque ciò, anche in dipendenza dei principi stabiliti
dall’art. 21-octies della L. 241 del 1990, che non può configurarsi la
violazione di tale obbligo di comunicazione nel caso in cui il soggetto inciso
sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove fosse stato reso
edotto dell’avvio del procedimento , sarebbe stato in grado di fornire elementi
di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le scelte
dell’Amministrazione procedente dell’azione amministrativa (cfr. ibidem)…”
Cons. di Stato, V, 16 aprile
2014, n. 1936: “…Secondo un ormai
consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi,
le previsioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, circa la
partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, non possono
essere interpretate ed applicate secondo una logica formale e meramente strumentale,
bensì coerentemente con la loro finalità sostanziale, volta all’emanazione di
un provvedimento “giusto” e cioè conforme ai principi costituzionali di cui
agli articoli 97 della Costituzione, così che alla loro violazione (o
omissione) non consegue necessariamente l’illegittimità del provvedimento
emanato quando il suo contenuto non sarebbe stato diverso, anche con la
partecipazione degli interessati, ovvero anche quando questi ultimi non provino
ovvero non forniscano elementi, ancorché indiziari, ma certi, precisi ed
inequivoci che quella violazione o omissione non ha consentito la completa
emersione degli interessi privati in gioco ed il conseguente corretto, adeguato
e completo accertamento del substrato materiale (e giuridico) su cui avrebbe
spiegato i propri effetti il provvedimento amministrativo….”
Cons. di Stato, III, 21
gennaio 2015, n. 203: “…Del resto, come affermato più volte da
questo Consiglio di Stato in relazione a vizi non invalidanti attinenti alla
partecipazione al procedimento amministrativo, poiché l’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7
della legge 241/90, è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e,
conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del
cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere,
in modo che egli sia in grado d’influire sul contenuto del provvedimento, si è
frequentemente rilevato che l’omissione di tale formalità non vizia il
procedimento nelle ipotesi in cui il contenuto di quest’ultimo sia interamente
vincolato, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta,
sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta
comunicazione (v., da ultimo …). Corollario di tale impostazione è che ove il
privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio del
procedimento, senza essere in grado di allegare le circostanze che intendeva
sottoporre all’amministrazione per contestare detto vincolo, il motivo con cui
si lamenta la mancata comunicazione è inammissibile…”
Cons. di Stato, VI, 4 marzo
2015, n. 1060: “…Questa norma (… art. 21 octies l. 241/1990 … ndA) distingue due
diverse fattispecie. La prima è generale e riguarda il caso in cui l’attività
amministrativa sia vincolata e l’amministrazione abbia violato una norma che
contempla un requisito formale o procedimentale. La seconda ha carattere
particolare e riguarda il caso in cui è violata la norma che contempla il
requisito procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento. Tale
ultima fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si
applica in presenza di attività sia vincolata che discrezionale (e anche
quando, come nella specie, si tratta di una valutazione di discrezionalità
tecnica). La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, facendo
riferimento – per ragioni di efficienza e speditezza - a un’accezione
sostanzialistica della violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, ha affermato
che l’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e dimostrare che,
grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione
elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella
che invece ha assunto. Infatti«è vero che tale norma pone in capo
all’Amministrazione (e non del privato) l’onere di dimostrare, in caso di
mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non poteva
essere diverso. E tuttavia, onde evitare di gravare la p.a. di una probatio
diabolica (quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale
contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del
procedimento), risulta preferibile interpretare la norma in esame nel senso che
il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio,
ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi
conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la
comunicazione. Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di
allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà
gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli
elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non
sarebbe mutato. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la
mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che
intendeva sottoporre all’Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la
mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile» (Cons. Stato, … nello
stesso senso Cons. Stato, … che ha posto in rilievo come l’art. 21-octies deve
essere interpretato «nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in
giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il
provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i
possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a
carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione
processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se
previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una
decisione diversa da quella assunta»…).
Vi si aggiunge che l’onere di allegazione del privato deve consistere
nella prospettazione di elementi che, implicando valutazioni di merito
(amministrativo o tecnico), possono trovare ingresso esclusivamente nel corso
del procedimento sostanziale e non anche nel processo davanti al giudice. Gli
elementi di legittimità possono, invece, essere allegati anche nel solo
processo, con la conseguenza che il giudizio sul vizio procedimentale, se
fondatamente lamentato, assorbe il giudizio sulla fondatezza della domanda
giudiziale. Se invece la domanda, basata su un siffatto motivo, è infondata, il
vizio di mancata comunicazione procedimentale non rileva perché la
comunicazione, ove effettuata, comunque non avrebbe potuto condurre
all’adozione di un provvedimento diverso – a proposito di una tale doglianza -
da quello in concreto adottato. In definitiva, il giudice deve verificare
l’eventuale incidenza sostanziale dell’omessa partecipazione procedimentale sul
contenuto dell’atto finale…”
Cons. di Stato, VI, 25 marzo
2015, n. 1583: “…È infatti principio consolidato che l’obbligo previsto dal citato
art. 7 non opera in maniera formalistica, essendo volto non solo ad assolvere
ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma
anche a consentire all'Amministrazione di avere elementi di valutazione
adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata. Il vizio
dell'omissione, pertanto, non sussiste quando in realtà manchi una qualche
possibile utilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo:
sia perché il provvedimento adottato non poteva avere altro contenuto,
trattandosi di atto completamente vincolato; sia perché il soggetto inciso
sfavorevolmente dal provvedimento non ha in giudizio fornito alcuna prova che,
ove allora fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, l'esito dello
stesso avrebbe potuto essere anche in parte diverso (per tutte, Cons. Stato, …)..”.
Cons. di Stato, VI, 27 aprile
2015, n. 2127: “…Tale norma (… art. 21 octies, c. 2, l. 241/1990 … ndA) distingue due diverse
fattispecie.La prima è generale e riguarda il caso in cui l’attività
amministrativa è vincolata e l’amministrazione ha violato una norma che
contempla un requisito formale o procedimentale. La seconda ha carattere
particolare e riguarda il caso in cui è violata la norma che contempla il
requisito procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento. Tale
ultima fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si
applica in presenza di attività sia vincolata che discrezionale. Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di
affermare, con riferimento alla medesima fattispecie che viene in rilievo in
questa sede, che l’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e
dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, egli avrebbe
potuto sottoporre all’amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a
una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (sentenza…; Cons.
Stato, V, …, che ha posto in rilievo come l’art. 21-octies deve essere
interpretato «nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in
giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il
provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i
possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a
carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione
processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se
previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una
decisione diversa da quella assunta»). ..”
Cons. di Stato, IV, 9 dicembre
2015, n. 5577: “…Cionondimeno, il
Collegio condivide quell’orientamento giurisprudenziale, più volte espresso
dalla Sezione, in base al quale la comunicazione di avvio del procedimento, non
può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva
del buon andamento dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi
a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione
della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare
gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale,
avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, …)…”
Cons. di Stato, V, 11 gennaio
2016, n. 58: “…Quanto alla mancata comunicazione di avvio di procedimento, osserva la Sezione che anche nel
corso del giudizio la società appellante non ha fornito alcun elementi tale da
indurre a ritenere che la partecipazione avrebbe consentito la prospettazione
di rilevanti elementi istruttori..”
Cons. di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1915: “…L'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo non deve essere osservato, infatti, in maniera
meccanicistica e la validità dell'azione amministrativa non è inficiata se la
conoscenza dell'inizio del procedimento sia comunque intervenuta e si sia
concretamente raggiunto lo scopo al quale in via generale la previa
comunicazione tende. In particolare, la mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento non pregiudica il provvedimento conclusivo, qualora il contenuto
di questo sia vincolato e non possa essere modificato sulla base di eventuali
osservazioni del destinatario (Cons. Stato, …)…”
Cons. di Stato, III, 20
settembre 2016, n. 3913: “…In secondo
luogo perché, anche a volere considerare la seconda parte dell’art. 21 octies
secondo comma, che in relazione a tutti i provvedimenti, e quindi anche a
quelli discrezionali, stabilisce che “il provvedimento amministrativo non è
comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”,
ed a volere equiparare, com’è ragionevole che sia, la mancata comunicazione
dell’avvio procedimentale al preavviso di diniego avente analoga funzione
nell’area degli interessi pretensivi, è dirimente la constatazione che: a)
l’amministrazione non si è preoccupata di dimostrare in giudizio la sicura
inefficacia della partecipazione pretermessa; b) il giudice amministrativo, in
assenza di espressa richiesta e di correlata dimostrazione, non può, a
differenza di quanto previsto nell’area dei provvedimenti vincolati, valutare
d’ufficio la rilevanza in concreto della partecipazione negata, poiché ciò si
tradurrebbe in una invasione della sfera di valutazione discrezionale riservata
all’amministrazione...”
Cass. 11 gennaio 2017, n. 511:
“…Se è vero che - secondo l'orientamento di una parte
della giurisprudenza amministrativa - l'articolo 21 octies, comma 2, della
legge 241/1990 - oltre a riprendere orientamenti già vigenti, che consideravano
il principio ivi espresso come immanente nel sistema - è norma di carattere
processuale e pertanto, in quanto tale, applicabile anche ai procedimenti in
corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 2005,
la medesima giurisprudenza, tuttavia, ha
avuto cura di precisare che, con riferimento alla mancata comunicazione di
avvio, la disposizione in parola non può comunque, anche per fattispecie
anteriori, essere applicata d'ufficio dal giudice, ma solo "ope
exceptionis" da parte dell'amministrazione, alla quale incombe altresì
l'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso L’annullamento in autotutela presuppone, oltre all'illegittimità
dell'atto, valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico ed il
provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e previa
valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere.
L'autotutela non può essere, invero, finalizzata al mero ripristino della
legalità violata, dovendo essere il risultato di un'attività istruttoria
adeguata, che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello
del privato che ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto..”
Cons. di Stato, V, 28 febbraio
2017, n. 930: “…In linea con un
condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene, infatti, che
la comunicazione di avvio del procedimento, non possa ridursi a mero rituale
formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento
dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciarne la
mancanza o l’incompletezza con la conseguente lesione della propria pretesa
partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali
o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto
influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, V, …)…”
Cons. di Stato, III, 22 marzo
2017, n. 1310: “…Questa disposizione
(… art. 21octies, c. 2, l. 241/1990 .. ndA)
distingue due diverse fattispecie. La prima è generale e riguarda il
caso in cui l’attività amministrativa sia vincolata e l’Amministrazione abbia
violato una disposizione che contempla un requisito formale o procedimentale. La
seconda ha carattere particolare e riguarda il caso in cui sia violata la
disposizione che contempla il requisito procedimentale della comunicazione di
avvio del procedimento. Tale ultima fattispecie, contrariamente a quanto assume
l’appellante, si applica in presenza di attività sia vincolata che
discrezionale (e anche quando, come nel caso di specie, si tratta di una
valutazione di discrezionalità tecnica). La più recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato, facendo riferimento – per ragioni di efficienza e
speditezza – a un’accezione sostanzialistica della violazione dell’art. 7 della
l. n. 241 del 1990, ha affermato che l’interessato che lamenta la violazione
dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di
allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto
sottoporre all’Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una
diversa determinazione da quella che invece ha assunto… «È vero che tale norma
pone in capo all’Amministrazione (e non del privato) l’onere di dimostrare, in
caso di mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non
poteva essere diverso», ma «onde evitare di gravare la p.a. di una probatio
diabolica (quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale
contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del
procedimento), risulta preferibile interpretare la norma in esame nel senso che
il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio,
ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi
conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la
comunicazione», sicché «solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere
di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà
gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli
elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non
sarebbe mutato» e che «ove il privato si limiti a contestare la mancata
comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva
sottoporre all’Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione
deve ritenersi inammissibile» (Cons. St., …)…Nello stesso senso altre pronunce
– Cons. St., … – hanno posto in rilievo come l’art. 21-octies debba essere
interpretato nel senso di «evitare che l’amministrazione sia onerata in
giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il
provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i
possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a
carico del privato l’onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione
processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se
previamente comunicatogli, onde indirizzare l’amministrazione verso una
decisione diversa da quella assunta». L’onere di allegazione del privato deve
consistere nella prospettazione di elementi che, implicando valutazioni di
merito (amministrativo o tecnico), possono trovare ingresso esclusivamente nel
corso del procedimento sostanziale e non anche nel processo davanti al giudice.
Gli elementi di legittimità possono, invece, essere allegati anche nel solo
processo, con la conseguenza che il giudizio sul vizio procedimentale, se
fondatamente lamentato, assorbe il giudizio sulla fondatezza della domanda
giudiziale. Se invece la domanda, basata su un siffatto motivo, è infondata, il
vizio di mancata comunicazione procedimentale non rileva perché la
comunicazione, ove effettuata, comunque non avrebbe potuto condurre
all’adozione di un provvedimento diverso – a proposito di una tale doglianza –
da quello in concreto adottato (v., ex plurimis, Cons. St., …)….”
Cons. di Stato, IV, 28 marzo
2017, n. 1407: “…Pur tenendo conto
che, ordinariamente, ai sensi dell'art. 21 octies comma 2, L. n. 241 del 1990,
non sono esentati dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento gli
atti vincolati, tuttavia, non sono da ritenersi annullabili i provvedimenti
vincolati che, nonostante la partecipazione del privato, non avrebbero potuto
avere diverso contenuto dispositivo rispetto a quello dell'atto in concreto adottato.
Tale articolo toglie rilevanza alla violazione delle norme sul procedimento o
sulla forma dell'atto, per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello adottato. Pertanto, considerato che
l'Amministrazione ha dimostrato, come si è detto, che il contenuto dispositivo
dell'atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato, l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della
sentenza impugnata…”
Cons. di Stato, VI, 10 aprile
2017, n. 1666:
“…L’art. 21-octies, secondo comma, secondo inciso, prevede che «Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato». Parte
della giurisprudenza amministrativa, con orientamento che la Sezione condivide, assume
che venendo in rilievo elementi conoscitivi nella disponibilità del privato,
spetta a quest’ultimo indicare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe
introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Solo dopo che
la parte ha adempiuto a questo onere l’amministrazione «sarà gravata dal ben
più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero
stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato».
La tesi opposta porrebbe a carico della p.a. una probatio diabolica «quale
sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo
partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del procedimento» (Cons.
stato, sez. …)…”
Cons. di Stato, III, 12 maggio
2017, n. 2218: “…Questo Consiglio deve al riguardo ribadire quanto ha già, sul punto,
di recente chiarito (v., ex plurimis, …)….L’art. 21-octies, comma secondo,
della l. n. 241 del 1990 prevede, nel primo periodo, che «non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato» e, nel secondo periodo, che «il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato»….Questa disposizione distingue due diverse fattispecie….La prima è
generale e riguarda il caso in cui l’attività amministrativa sia vincolata e
l’Amministrazione abbia violato una disposizione che contempla un requisito
formale o procedimentale… La seconda ha carattere particolare e riguarda il
caso in cui sia violata la disposizione che contempla il requisito
procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento…Tale ultima
fattispecie, contrariamente a quanto sembra presupporre l’appellante
principale, si applica in presenza di attività sia vincolata che discrezionale
(e anche quando, come nel caso di specie, si tratta di una valutazione di
discrezionalità tecnica)….La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato,
facendo riferimento – per ragioni di efficienza e speditezza – ad un’accezione
sostanzialistica della violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, ha
affermato che l’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e
dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre
all’Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa
determinazione da quella che invece ha assunto….«È vero che tale norma pone in
capo all’Amministrazione (e non del privato) l’onere di dimostrare, in caso di
mancata comunicazione dell’avvio, che l'esito del procedimento non poteva
essere diverso», ma «onde evitare di gravare la p.a. di una probatio diabolica
(quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo
partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del procedimento), risulta
preferibile interpretare la norma in esame nel senso che il privato non possa
limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche
quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe
introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione», sicché «solo
dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma
implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà gravata dal ben più consistente
onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il
contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato» e che «ove il
privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno
allegare le circostanze che intendeva sottoporre all’Amministrazione, il motivo
con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile»
(Cons. St., sez. …)…”…Nello stesso
senso altre pronunce – … – hanno posto in rilievo come l’art. 21-octies debba
essere interpretato nel senso di «evitare che l’amministrazione sia onerata in
giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il
provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i
possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a
carico del privato l’onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione
processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se
previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione
diversa da quella assunta»….L’onere
di allegazione, da parte del privato, deve consistere nella prospettazione di
elementi che, implicando valutazioni di merito (amministrativo o tecnico),
possono trovare ingresso esclusivamente nel corso del procedimento sostanziale
e non anche nel processo davanti al giudice….Gli elementi di legittimità possono, invece, essere allegati anche nel
solo processo, con la conseguenza che il giudizio sul vizio procedimentale, se
fondatamente lamentato, assorbe il giudizio sulla fondatezza della domanda
giudiziale….Se invece la domanda,
basata su un siffatto motivo, è infondata, il vizio di mancata comunicazione
procedimentale non rileva perché la comunicazione, ove effettuata, comunque non
avrebbe potuto condurre all’adozione di un provvedimento diverso – a proposito
di una tale doglianza – da quello in concreto adottato (v., ex plurimis, …)…”
Cons. di Stato, IV, 12 giugno
2017, n. 2855: “…La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è stabilizzata
nell’affermare che le garanzie procedimentali sono poste a tutela di concreti
interessi e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali. Poiché
dunque l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non deve essere
inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto
collaborativo da parte dell'interessato, esso viene meno qualora nessuna
effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto
alla portata non discrezionale del provvedimento finale, come del resto prevede
l'art. 21 octies, comma 2, della stessa legge n. 241/1990 (cfr. da ultimo Cons.
Stato, …)….Nel caso di specie, l’appellante, oltre alla generica doglianza
sopra riferita, non allega in alcun modo elementi che, se considerati,
avrebbero potuto portare all’adozione di un provvedimento dal tenore diverso di
quello impugnato. E non può nemmeno dolersi che l’ordinanza contestata sia
stata una “sorpresa” posto che - come illustra il Comune, non contraddetto,
nella sua memoria difensiva (pag. 3) - egli ha partecipato all’istruttoria
condotta dalla Soprintendenza e ha avuto notizia dell’accertamento delle
irregolarità riscontrate come pure delle iniziative assunte al riguardo dalla
Soprintendenza medesima…”
Cons. di Stato, VI, 23
novembre 2017, n. 5472: “…L’art.
21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 7 agosto 1990 n. 241 ‒ nel disporre che
il mancato avviso di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità del
provvedimento conclusivo ove l’Amministrazione sia in grado di comprovare, in
giudizio, che il provvedimento non poteva avere un contenuto dispositivo
diverso ‒ non ha inteso onerare quest’ultima di una ‘prova diabolica’, e cioè
della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto
diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili. Pertanto, si deve comunque porre previamente a
carico del privato l’onere di indicare quali elementi conoscitivi avrebbe
introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare
l’Amministrazione verso una determinazione diversa da quella assunta (Consiglio
di Stato, …)…”
B.5.2) ART.
21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … EDILIZIA (ET SIMILIA)
Cass., Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12266: La
regola procedimentale dettata dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto
nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti (e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri
soggetti, individuabili o facilmente individuabili, che possano subirne
pregiudizio), deve essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda
procedimentale, tenendo conto dei criteri generali che governano lo svolgimento
dell'attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del
rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione delle
parti interessate. Ne consegue che, essendo l'occupazione d'urgenza meramente
attuativa dei provvedimenti presupposti, l'adozione di essa non richiede il
preventivo avviso di inizio del procedimento allorché l'interessato abbia avuto
modo, anche spontaneamente ed indipendentemente da ogni comunicazione di avvio,
di introdurre i propri interessi nel precedente momento (nella specie: in sede
di adozione di variante del Piano Regolatore Generale) in cui è stata definita
la volontà della Pubblica Amministrazione relativa alla progettazione
dell'opera pubblica, per la cui realizzazione è stata poi disposta
l'occupazione d'urgenza, e alla sua localizzazione in quel certo luogo [CED
Cassazione]
Cass., Sez. un., 30 marzo 2005, n. 6643: Qualora, nel corso del procedimento di
espropriazione per pubblica utilità (nella specie finalizzato alla costruzione
di un'opera idraulica), il titolare del fondo soggetto ad ablazione trasferisca
a terzi la proprietà del bene espropriando o di parte di esso, la comunicazione
di avvio del procedimento medesimo effettuata nei confronti dell'originario
intestatario spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'avente causa a
titolo particolare, al quale, quindi, non è necessario l'invio di una nuova
analoga comunicazione [CED Cassazione]
Cass., Sez. un., 30 marzo 2007, n. 7881: La P.A. ha l'obbligo di comunicare agli interessati
l'avvio del procedimento diretto alla approvazione di un progetto per l'esecuzione
di opere pubbliche (nella specie, idrauliche) con conseguente dichiarazione di
pubblica utilità e autorizzazione dell'occupazione preordinata al necessario
esproprio; per le fattispecie cui non sono applicabili "ratione
temporis" gli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327 del 2001, tale obbligo rinviene
la sua fonte nell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 tenuto conto del rilievo
che l'art. 5 della legge n. 2359 del 1865 dà alla facoltà degli interessati di
presentare osservazioni sui progetti delle opere di pubblica utilità (nella
specie, la S.C.
ha confermato la sentenza del TSAP che aveva affermato l'illegittimità della
procedura esproprio per omesso avviso) [CED Cassazione]
Cass., Sez. un., 27 febbraio 2008, n. 5080: L'obbligo
di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art.
7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel procedimento
relativo alla dichiarazione di pubblica utilità - non costituente un
subprocedimento dell'espropriazione per pubblica utilità, ma un procedimento
autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile - e
non è assolto nel caso in cui l'amministrazione procedente dia pubblicità
(nella specie mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e sul
bollettino regionale) ad atti anteriori al procedimento ablatorio (conferenza
di servizi ed altro). Né il fatto che i proprietari abbiano inviato
osservazioni in relazione all'approvazione della variante al piano regolatore
generale che preveda la destinazione urbanistica prodromica all'espropriazione,
esclude l'obbligo di comunicazione, atteso che la progettazione definitiva ed
esecutiva dell'opera pubblica e con essa la relativa localizzazione, sono
oggetto di potere amministrativo nell'ambito del quale il contraddittorio con
gli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini
della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa [CED
Cassazione]
Cons. di Stato, V, 2 febbraio
2009, n. 541: “…Secondo la prevalente
giurisprudenza, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art.
7, l. 7 agosto 1990 n. 241, è richiesta anche in relazione all’adozione di atti
vincolanti ogni qualvolta i presupposti del provvedimento da adottare
implichino un accertamento imprescindibile sotto il profilo della valutazione
del fatto (Cons. Stato, IV, n. 395/04; V, n. 36/2007; VI n. 2516/2002).
L’ordinanza di sgombero relativa ad una area demaniale abusivamente occupata
costituisce senz’altro un atto vincolato, ma, nel caso di specie, è in
contestazione proprio il presupposto del carattere demaniale, o meno,
dell’area. Di conseguenza, in base alle corrette modalità dell’esercizio
dell’azione amministrativa l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere tale
accertamento in contraddittorio con la parte privata, previa comunicazione
dell’avvio del procedimento (strumentale, appunto, a consentire tale
contraddittorio). In assenza di tale comunicazione, l’impugnato provvedimento è
illegittimo e deve essere annullato, senza che possa applicarsi l’art. 21-
octies de4lla legge 241/90, introdotto dalla legge n. 15/2005 (norma
processuale applicabile anche alle controversie pendenti, relative a
provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore). Infatti, le
contestazioni mosse dal ricorrente circa la demanialità dell’area e la
documentazione da questa prodotta determinano che non si possa ritenere che sia
“palese” che il contenuto dell’atto non sarebbe stato diverso in assenza
dell’illegittimità…”
Cons. di Stato, VI, 13
febbraio 2009, n. 771: “…il Collegio
riconosce che, nel sistema successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 42 del
2004, cit., la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato
all’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente Organo
statale non richieda più la previa comunicazione ex art. 7, l. 241 del 1990…”
Cons. di Stato, IV, 3 marzo
2009, n. 1207: “…Il motivo, argomentato unicamente sull’asserita imprescindibilità
della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge
7 agosto 1990, nr. 241, prima dell’adozione del provvedimento dichiarativo
della pubblica utilità dell’intervento, non può essere condiviso. Ed invero,
costituisce jus receptum che la norma testé citata vada interpretata non in
modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio concreta, che è quella di
assicurare la partecipazione procedimentale del privato interessato al
procedimento amministrativo; con la conseguenza che l’eventuale omissione
dell’adempimento non determina illegittimità dell’azione amministrativa,
laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque e aliunde
conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi (cfr. ex
plurimis …)…”
Cons. di Stato, IV, 31 marzo
2009, n. 2004: “…Quanto, infine, al profilo di mancata comunicazione di avvio del
procedimento la Sezione
è ben consapevole dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui
nell'ipotesi di reazione ad interventi di lottizzazione abusiva è necessaria la
comunicazione dell'avvio del procedimento, presupponendosi, in tale
fattispecie, l'accertamento di una pluralità di elementi con riferimento sia
alla lottizzazione cartolare che a quella materiale, per cui i soggetti
interessati potrebbero con le loro osservazioni e deduzioni utilmente cooperare
con la P.A.
(Cons. St., sez. V, …). Tuttavia, nella specie, quella presunzione di
complessità cui fa riferimento la citata giurisprudenza non può invocarsi,
stante la finalità certamente edificatoria della lottizzazione ed il suo
carattere non autorizzato ed abusivo. In questi casi, l'obbligo in parola -
sancito dall'art. 7 della legge n. 241/1990 e preordinato a garantire una reale
e concreta opportunità di interlocuzione istruttoria da parte dei destinatari
dei provvedimenti amministrativi, con finalità dialettico - partecipativa, ma
anche in funzione oppositiva, su tutti gli aspetti delle azioni intraprese
dalla P.A. – sarebbe un inutile orpello procedimentale…”
Cons. di Stato, IV, 15 maggio
2009, n. 3029: “…Un primo profilo di censura, comune ad entrambi i ricorsi, riguarda
la dedotta violazione di legge per errata e/o falsa applicazione e/o mancata
applicazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990. La censura va respinta.
Va, invero, considerato: il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo
di comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività vincolata, sul
presupposto che la partecipazione sia fruttuosa soltanto quando sia possibile
effettuare una scelta discrezionale (Cons. Stato, …); l’orientamento giurisprudenziale secondo cui
si è riconosciuto l’obbligo di procedere alla comunicazione di avvio di
procedimento in caso di provvedimenti di demolizione, ancorché con l’ammissione
di una sostanziale equivalenza tra la previa adozione dell’ordinanza di
sospensione dei lavori e la comunicazione de qua(Cons. Stato n.n. ..); l’ innovazione apportata dalla L. n. 15 del
2005 che, nel modificare la L.
n. 241 del 1990, ha introdotto l’art.21 octies che, al comma 2, prescrive che
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento qualora l’Amministrazione dimostri che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”. Nelle fattispecie in esame, è
incontestato che le opere siano state eseguite in assenza di idoneo titolo
edilizio, tant’è che per le stesse nel 1987 venne presentata dagli
interessati domanda di condono, respinta dal Comune….”
Cons. di Stato, VI, 15 giugno
2009, n. 3807: “..Al riguardo, il Collegio riconosce che, nel sistema successivo
all’entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004, cit., la comunicazione di avvio
del procedimento finalizzato all’annullamento del nulla osta paesaggistico da
parte del competente Organo statale non richieda più la previa comunicazione ex
art. 7, l. 241 del 1990. Tanto, in base al disposto di cui al comma 1
dell’art. 159, d.lgs. 42, cit. il quale (innovando in parte quā rispetto al
previgente disposto di cui all’art. 151 del d.lgs. 490 del 1999) stabilisce in
modo espresso che la comunicazione relativa all’avvenuto rilascio del nulla
osta da parte dell’Ente a ciò competente “costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”. In
verità, il superamento dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
in caso di annullamento del nulla osta paesistico risale ad un periodo ancora
anteriore rispetto all’entrata in vigore del testo unico del 2004….”
Cass., Sez. Un., 2 dicembre
2009, n. 25345: L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo,
previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel
procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità (il quale non
costituisce un subprocedimento, ma un procedimento autonomo che si conclude con
un provvedimento immediatamente impugnabile) e, quindi, anche in caso di
dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di
opera pubblica, svolgendo la funzione di assicurare la partecipazione degli interessati
prima dell'approvazione del progetto definitivo e, quindi, prima che diventino
efficaci eventuali vincoli preordinati all'esproprio [CED Cassazione]
Cass. pen. 7 gennaio 2010 (ud.
11 novembre 2009), n. 81: L'ordine di
demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di
condanna per reato edilizio, non necessita del preventivo avviso di avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetta legge
sul procedimento amministrativo), in quanto l'ingiunzione a demolire, pur
avendo natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, si caratterizza per
la natura giurisdizionale dell'organo emanante e si inserisce in un
procedimento giurisdizionale disciplinato dal cod. proc. pen.. [CED
Cassazione]
Cons. di Stato, VI, 27 agosto
2010, n. 5980: “…Al riguardo il
Collegio premette che, nel sistema successivo all’entrata in vigore del d.lgs.
42 del 2004, cit., la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato
all’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente Organo
statale non richieda più la previa comunicazione ex art. 7, l. 241 del 1990.
Tanto, in base al disposto di cui al comma 1 dell’art. 159, d.lgs. 42, cit. il
quale (innovando in parte quā rispetto al previgente disposto di cui all’art.
151 del d.lgs. 490 del 1999) stabilisce in modo espresso che la comunicazione
relativa all’avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell’Ente a ciò
competente “costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”. In realtà, il superamento
dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di annullamento
del nulla osta paesistico risale ad un periodo ancora anteriore rispetto
all’entrata in vigore del testo unico del 2004 (un periodo tale – si osserva -
da includere anche la vicenda all’origine del presente giudizio). Ed infatti,
l’art. 2 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, modificando la previsione di cui
all’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 (‘Regolamento concernente disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e
i responsabili dei procedimenti’) ha espressamente stabilito che la
comunicazione in questione non sia dovuta (inter alia) a fronte del complessivo
procedimento – ad istanza di parte – volto al rilascio del nulla osta
paesaggistico. L’approccio in questione è stato confermato da un condiviso
orientamento di questo Consiglio, il quale ha appunto avuto modo di chiarire
che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento approvato col d.m. 19
giugno 2002 n. 165 (il quale ha aggiunto il comma 1-bis dell'art. 4 del
regolamento approvato con D.M. 13 giugno 1994 n. 495), il provvedimento
ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di
una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, …)…”
Cons. di Stato, IV, 22
settembre 2010, n. 7035: “.. è
fondata e assorbente la censura di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto
1990, nr. 241, con riferimento alla mancata comunicazione all’interessato
dell’avvio del procedimento culminato nell’approvazione del progetto
comportante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Sul punto, è quasi
superfluo richiamare l’ormai granitica giurisprudenza che – a partire dalla
decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nr. 14 del 15
settembre 1999 – afferma l’illegittimità, per violazione delle necessarie
garanzie partecipative dell’interessato, della procedura espropriativa laddove
al proprietario espropriando non sia stata notificata la comunicazione di avvio
del procedimento prima della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento
(cfr. ex plurimis …)….”
Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 25394: Le regole partecipative al procedimento di
espropriazione per pubblica utilità sono rivolte a tutelare l'interesse
soggettivo dell'espropriando ad opporsi all'approvazione del progetto
dell'opera e alla localizzazione della stessa e, quindi, all'espropriazione
come programmata dalla dichiarazione di p.u., con la conseguenza che il
risarcimento del danno per la loro violazione presuppone una lesione effettiva,
in termini di attualità e concretezza, della posizione giuridica tutelata.
(Nella specie, la S.C.
ha escluso il risarcimento in quanto l'espropriato, pur mancando la
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e del piano di esecuzione ex artt. 16 e segg. della legge
25 giugno 1865, n. 2359 - poi 10 e segg. della legge 22 ottobre 1971, n. 865 -,
venuto a conoscenza, in occasione del sopralluogo e dell'immissione in
possesso, dell'approvazione del progetto di opera pubblica contenente la
dichiarazione di p.u., aveva omesso di impugnarla ed aveva partecipato ai
successivi atti della procedura, concordando con l'amministrazione espropriante
prima l'accesso di quest'ultima nell'immobile e, poi, l'ammontare
dell'indennità di esproprio, sicchè la lamentata violazione delle dette regole
procedimentali partecipative era risultata priva di efficacia costitutiva
rispetto al pregiudizio lamentato e non aveva inciso nella sfera giuridica del
ricorrente [CED Cassazione]
Cons. di Stato, IV, 31
dicembre 2010, n. 9613: “…la
Sezione rileva che,
come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza , da cui non ha motivo di
discostarsi, la comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce una
regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi
compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera , sia esplicita che implicita ( cfr questa Sezione … ). In
particolare, l’approvazione del progetto di un’opera pubblica che valga come
dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente
dell’art.1 della legge n.1 del 3 gennaio 1978 ( come nel caso di specie ) deve
essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento in quanto
l’art.7 della legge n.241/90 è applicabile come regola generale a tutti i
procedimenti espropriativi ( cfr Cons Stato Ad.Pl. …). La ratio di un siffatto
principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere
pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni
relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando
verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento
dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l’apporto di opportuni
elementi di valutazione da parte degli interessati….”
Cons. di Stato, V, 8 febbraio
2011, n. 840: “…il primo motivo è
infondato, dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve
ritenersi non richiesta ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli
abusi edilizi, trattandosi di procedimenti tipizzati, in quanto compiutamente
disciplinati da legge speciale e da questa strettamente vincolati, i quali
presuppongono meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere
abusivo delle opere realizzate, sicché non richiedono l’apporto partecipativo
del destinatario…”
Cons. di Stato, VI, 30 maggio
2011, n. 3223: “…va ribadito il
costante principio giurisdizionale, condiviso dal Collegio, secondo il quale
nel sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004 la
comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del nulla
osta paesaggistico da parte del competente organo statale non richieda più la
previa comunicazione ex art. 7 legge n. 241 del 1990. Tanto, in base al
disposto di cui al comma 1 dell'art. 159, d.lgs. 42, cit. il quale (innovando
in parte qua rispetto al previgente disposto di cui all'art. 151 del d.lgs. 490
del 1999) stabilisce in modo espresso che la comunicazione relativa
all'avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell'Ente a ciò competente
“costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241” (per tutte, Cons. Stato, ..)…per consolidato
arresto giurisprudenziale (da cui non vi è motivo di discostarsi) non sussiste
l'obbligo per l'amministrazione di provvedere alla comunicazione prevista
dall'art. 7 della legge 241 del 1990 in materia di irrogazione di sanzioni per
abusi edilizi, poiché il procedimento sanzionatorio non prevede la possibilità
di valutazioni discrezionali, ma si risolve in un mero accertamento tecnico
sulla esistenza delle opere abusivamente realizzate (per tutte, Cons. Stato, …)…”
Cons. di Stato, IV, 6 giugno
2011, n. 3398: “…in materia di repressione degli abusi edilizi, la Pubblica Amministrazione
è titolare di poteri vincolati, il cui esercizio è fondato unicamente sul
previo accertamento dell’abuso, senza che, quindi, possa essere richiesta una
particolare motivazione (risolvendosi quest’ultima nel predetto accertamento
dell’abusività dell’opera), e senza che possa assumere rilievo l’eventuale
difetto di comunicazione di avvio del procedimento…”
Cons. di Stato, VI, 4 luglio
2011, n. 3962: “…a seguito dell'entrata in vigore del regolamento approvato col d.m.
19 giugno 2002 n. 165 (il quale ha aggiunto il comma 1 bis dell'art. 4 del
regolamento approvato con d.m. 13 giugno 1994 n. 495), il provvedimento
ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di
una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento. Tale scelta normativa (dapprima
operata in via regolamentare e successivamente - con l'art. 159 d.lg. 22
gennaio 2004, n. 42- ribadita anche in via primaria) si giustifica in ragione
della considerazione che, una volta rilasciato il nulla osta da parte della
Regione (o dell'Ente locale subdelegato), che per di più richiama il
presupposto normativo per l’acquisizione della sua efficacia, la successiva
fase di riesame del nulla osta da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e
complesso procedimento (volto al riscontro della possibilità giuridica di
mutare lo stato dei luoghi) avviato ad istanza di parte con la richiesta di
autorizzazione paesaggistica (per tutte, Consiglio Stato , …)..”
Cons. di Stato, IV, 2 agosto
2011, n. 4597: “…è assolutamente
pacifico in giurisprudenza l’orientamento per cui la comunicazione di avvio del
procedimento, di cui all’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è necessaria nel
caso di approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica, ma occorre
nel caso in cui sia stato approvato il progetto definitivo, dal quale
implicitamente deriva anche la dichiarazione di pubblica utilità. Tale
articolazione della partecipazione non è scalfita dalla circostanza che, nel
caso in specie, la progettazione preliminare fosse assistita da un impianto
documentale di maggior spessore, atteso che il diritto alla partecipazione è
collegato agli effetti dell’atto, e non al suo sostrato istruttorio…”
Cons. di Stato, IV, 16
febbraio 2012, n. 819: “…Il coinvolgimento nella procedura
espropriativa di un rilevante numero di proprietari consente
all'Amministrazione espropriante di sostituire la comunicazione personale di
avvio del procedimento con le forme di pubblicità alternative consentite
dall'art. 8 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, purché i destinatari di tale
comunicazione siano effettivamente messi in grado di percepire la portata per
essi lesiva del provvedimento, con la puntuale indicazione delle particelle
espropriate (Consiglio Stato , sez. IV, …)…”
Cons. di Stato, VI, 24 maggio
2013, n. 2873: “…A quanto esposto va,
peraltro, aggiunto che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale,
“l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce
manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i
relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti
vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di
avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del
destinatario dell'atto” (cfr. Cons. di Stato, …)…”
Cons. di Stato, III, 4 giugno
2013, n. 3048: “..Ciò posto e dato, quindi,
come per consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in
favore di un’interpretazione evolutiva dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990
anche prima della l. 15/2005, la stessa giurisprudenza ha però affermato,
altrettanto costantemente, che il corretto provvedimento espropriativo postula
un contraddittorio al quale la comunicazione di avvio del relativo procedimento
è indefettibilmente funzionale, sicché, in mancanza di comunicazione al privato
potenzialmente leso dal provvedimento finale, quest’ultimo si rivela
illegittimo e dev’essere annullato (v., inter alias, Cons. St., …). Non può che
discenderne, pertanto, l’illegittimità della nuova procedura espropriativa, non
preceduta da alcuna forma di comunicazione ai sensi del richiamato art. 7 della
l. 241/90 e/o dell’art. 10 della l. 865/71….”
Cons. di Stato, IV, 25 giugno
2013, n. 3471: “…Il Collegio non può
qui non ribadire quanto più volte precisato da questo Consiglio di Stato (cfr.
Cons. Stato, ) e cioè che nei procedimenti preordinati all'emanazione di
ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione
l'obbligo di comunicare l'avvio dell'iter procedimentale in ragione della
natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé
inconfigurabile un qualunque apporto partecipativo del privato. In questo
senso, e non in quello opposto, voluto dall’appellante, va così intesa la
ricorrente affermazione del medesimo Consiglio di Stato, secondo cui le norme
sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno
applicate meccanicamente e formalmente (così testualmente da ultimo, anche sez.
IV, …, proprio con riguardo all’ipotesi del provvedimento vincolato)…”
Cons. di Stato, IV, 21 agosto
2013, n. 4230: La procedura di espropriazione per pubblica non si sottrae all’obbligo
della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, istituto che
rappresenta un principio generale dell'agere amministrativo; ed anzi, un indirizzo giurisprudenziale ormai
consolidato dal quale non si ravvisano
ragioni per discostarsi, ha affermato il principio, generale ed inderogabile,
per cui al privato proprietario di un'area destinata all'espropriazione,
siccome interessata dalla realizzazione di un'opera pubblica, deve essere
garantita, mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del
procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente
sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi,
dell'approvazione del progetto definitivo [massima autorale]
Cons. di Stato, VI, 10 marzo
2014, n. 1079: “…In ogni caso, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività del tutto vincolata per la p.a. ed i relativi
provvedimenti, come in particolare l’ordinanza di demolizione, costituiscono
atti doverosi per la cui adozione non è necessario alcun preavviso
procedimentale, dato che la natura dovuta del procedimento elimina
completamente i margini per un utile contributo partecipativo da parte del
soggetto inciso e non è necessario acquisire ulteriori pareri di organi né si
rende indispensabile un’ulteriore fase istruttoria…”
Cons. di Stato, VI, 8 maggio
2014, n. 2363: “…Va respinto in quanto infondato il motivo con cui si lamenta la
violazione dei doveri partecipativi per omessa previa comunicazione di avvio
del procedimento tendente alla finale adozione di atti repressivi dell’abuso. Infatti,
per costante giurisprudenza (es. Cons. Stato, ….) l’adozione di misure
repressive edilizie non è assoggettata all’obbligo di comunicazione dell’avvio
del procedimento, attesa la natura vincolata del provvedimento finale, rispetto
al quale la partecipazione dell’interessato non può arrecare alcuna utilità…”
Cons. di Stato, IV, 31 marzo
2015, n. 1671: “…La giurisprudenza,
secondo un consolidato orientamento, ha affermato che nel caso in cui si
provveda ad approvare il progetto di un’opera pubblica alla quale è riconnessa,
anche per implicito, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa (
come esattamente avvenuto nella fattispecie) si rende necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art.7 della legge n.241
dell’8 agosto 1990( Cons. Stato …) …”
Cons. di Stato, III, 14 maggio
2015, n. 2411: “…Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'ordine di demolizione
conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come
tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l'ordinanza va
emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla
comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura
sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni
urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore
e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di
fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a
conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo ( cfr. sez. V,
…)…”
Cons. di Stato, VI, 4 giugno
2015, n. 2740: “…A ciò deve essere aggiunto che, per giurisprudenza condivisa dal
Collegio, il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico
per una costruzione in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione
di avvio del procedimento. In particolare, l'annullamento dell'autorizzazione
paesistica - pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 -
non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto costituisce
esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra
autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, di
un unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte (Cons. Stato, …).
Nella fattispecie in esame, in calce alla determinazione del 4 giugno 2004,
recante parere favorevole alla sanatoria richiesta, il Comune ha avvertito gli
interessati del successivo esame da parte dell’Autorità statale competente ad
esprimersi ai sensi del citato art. 159 ai fini dell’eventuale esercizio del
potere di annullamento: anche sul piano formale, perciò, deve ritenersi
adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio procedimentale….”
Cons. di Stato, VI, 15
settembre 2015, n. 4293: “…Quanto alle critiche, riproposte coi
motivi sub 2) e 4), riassunti sopra, in ordine all’asserita inosservanza delle
garanzie di partecipazione procedimentale, va ricordato anzitutto che
l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce atto dovuto
della p. a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza
dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle
fattispecie di illecito previste dalla legge, con la conseguenza che ai fini
dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l'invio della
comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti
partecipativi del destinatario dell’atto (v., “ex multis”, …)….”
Cons. di Stato, IV, 8 gennaio
2016, n. 26: “…Infondata è anche la doglianza, riprodotta in tutti gli appelli qui
riuniti (cfr. sub 2), i) e b) della narrativa in fatto), di violazione
dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, per non essere state le
ordinanze impugnate procedute dalla notifica agli interessati della
comunicazione di avvio del relativo procedimento. Sul punto può pienamente
convenirsi con la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto non viziante
l’omissione a cagione sia del carattere vincolato dell’esercizio dei poteri
repressivi a fronte di abusi edilizi conclamati, che dell’avere avuto comunque
gli interessati contezza del procedimento amministrativo avviato dal Comune, a
sèguito dei già richiamati sopralluoghi in occasione dei quali gli abusi
medesimi erano stati riscontrati; ed è appena il caso di evidenziare come a nulla
rilevi la circostanza, su cui insiste parte appellante, che taluni dei
proprietari dei suoli non fossero stati presenti in loco in occasione dei
predetti sopralluoghi, nella misura in cui – come risulta dalla documentazione
in atti – sia stata verbalizzata la presenza di persone della famiglia o
dell’azienda in grado di attestare l’intervenuta conoscenza formale delle
contestazioni elevate dall’Amministrazione….”
Cons. di Stato, VI, 7 marzo
2016, n. 906: “… si deve poi ricordare che, per giurisprudenza pacifica, i
provvedimenti repressivi di abusi edilizi non necessitano della previa
comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241
del 1990, trattandosi di atti a contenuto vincolato (da ultimo, Consiglio di
Stato, …)….”
Cons. di Stato, IV, 13 aprile
2016, n. 1465: “…Il Collegio ha ben presente che qualificata giurisprudenza di primo
grado (…) ha in passato ritenuto che l'atto ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327
del 2001 vada in ogni caso necessariamente preceduto dalla comunicazione di
avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire
attivamente con l'Autorità pubblica per l'esercizio dei propri diritti
partecipativi. Senonchè il Collegio ritiene che tale presidio partecipativo non
sia necessario allorché la possibilità di un provvedimento di acquisizione ex
art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 sia stata già stata prefigurata in sede
giudiziale, in quanto in simile ipotesi (che è, poi, quella ricorrente nel caso
di specie) il privato è reso edotto dell’eventuale avvio del relativo iter, con
conseguente possibilità di attivarsi facendo constare all’Amministrazione gli
elementi che – a suo dire- condizionerebbero negativamente l’esercizio di tale
facoltà, ovvero i parametri cui l’Amministrazione (sempre ad avviso del
privato) dovrebbe conformarsi…”
Cons. di Stato, VI, 13 maggio 2016, n. 1935: “… con riferimento ai lamentati vizi
procedimentali, si deve ricordare che, per principio pacifico, l’ordinanza di
demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del
procedimento prevista dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990…”
Cons. di Stato, VI, 12 agosto
2016, n. 3620: “…il Collegio si richiama a quanto più volte rilevato da questo
Consiglio di Stato (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, …) secondo cui – per
effetto della dequotazione introdotta dall’articolo 21 octies della medesima
legge n. 241 del 1990 - nei procedimenti preordinati all'emanazione di
ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive l’asserita violazione
dell’obbligo di comunicazione dell'avvio dell'iter procedimentale non produce
l’annullamento del provvedimento (Cons. Stato, IV, …), specie quando, come
nella vicenda in esame, emerga che il contenuto dell’ordinanza conclusiva del
procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in
concreto adottato (cfr., altresì, ex multis, …)…”
Cons. di Stato, IV, 12 ottobre
2016, n. 4205: “… il Collegio ritiene anzitutto infondata la censura sollevata
dall’appellante relativa alla violazione delle regole in tema di partecipazione
al procedimento per omessa comunicazione dell’atto di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 L. n. 241/90; trattandosi di ordine di demolizione di opere
edilizie abusive, infatti, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 7, L. n. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e
rigorosamente vincolato, in ordine al quale non sono richiesti apporti
partecipativi del destinatario (cfr. ex multis, Cons. St., …). Le opere oggetto
della sanzione della demolizione ricadono in zona vincolata; di qui la corretta
applicazione, nel caso di specie, dell’art. 27 del T.U. Edilizia. In presenza
di opere edificate senza titolo edilizio in zona vincolata l’ordinanza di
demolizione ai sensi dell’art. 27 DPR n. 380 del 2001 è da infatti ritenersi
provvedimento doveroso e rigidamente vincolato. Del resto, l’ordine di
demolizione in parola, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi
privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non vi è un
affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva
che il mero decorso del tempo non sana…”
Cons. di Stato, IV, 2 febbraio
2017, n. 445: “…Quanto al merito, il Collegio, sulla scorta della natura vincolata
dell’ordinanza di demolizione gravata, ritiene la superfluità della
comunicazione di avvio. Si premette che oramai consolidata giurisprudenza
esclude la necessità della partecipazione nei procedimenti di contrasto
all’abusivismo edilizio (ex multis C.d.S., IV, …), ovvero, sotto diversa
angolazione prospettica, nega al vizio de quo carattere invalidante; in ottica
più generale, inoltre, il diritto vivente richiede che il privato, il quale
lamenti il mancato coinvolgimento nell’azione amministrativa, indichi con
sufficiente precisione quegli elementi, specie di fatto, che avrebbe potuto
additare ai pubblici poteri ove fosse stato chiamato a partecipare: solo in tal
modo, infatti, la censura de qua si rivela espressione di un’istanza di tutela
sostanziale ed individuale (recte “soggettiva”) e non una mera critica di una
formale e generale (recte “oggettiva”) disfunzione amministrativa…”
Cons. di Stato, IV, 28
febbraio 2017, n. 908: “…È principio consolidato che la demolizione
degli abusi edilizi non richieda nessuna specifica motivazione, necessaria
invece in casi di contrarie determinazioni. L’ordine di demolizione di opera
edilizia abusiva è sufficientemente motivato, cioè, con l’affermazione
dell’accertata abusività del manufatto. La repressione degli abusi edilizi è
espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di
decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni
tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso.
Invero, l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che
conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione
dell’abuso è “in re ipsa”. L’interesse del privato al mantenimento dell’opera
abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico
all’osservanza della normativa urbanistico – edilizia e al corretto governo del
territorio. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un
provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto,
quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione
dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché
l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la
realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del
costruttore “contra legem”. Non può ammettersi cioè un affidamento meritevole
di tutela alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Colui che
realizza un abuso edilizio non può dolersi del fatto che l’amministrazione lo
abbia prima in un certo qual modo avvantaggiato, adottando solamente a notevole
distanza di tempo i provvedimenti repressivi dell’abuso non sanabile (v. “ex
plurimis”, Cons. St. , IV, …). Il Collegio non ignora che per un diverso
orientamento, più sensibile alle esigenze del privato, su cui v. Cons. St. ,
sez. V, …, “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso” e
“il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza”
potrebbero ingenerare un affidamento in capo al privato, rispetto al quale graverebbe
sul Comune un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”. Si ritiene, tuttavia, di non condividere
l’orientamento suddetto. Va invece accolta la tesi per cui, come si è già visto
(v., “ex multis”, Cons. St. , IV, …), “l’ordine di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una
comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati
né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed
attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva,
che il tempo non può giammai legittimare” (conf. Cons. St., sez. IV, ..,
secondo cui l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto della p.a.,
riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza
dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle
fattispecie di illecito previste dalla legge, con la conseguenza che il
provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo
sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell’opera
realizzata; né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico
alla repressione dell’abuso, che è in “re ipsa”, con l’interesse del privato
proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a
distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato
oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel
tempo”). (cfr da ultimo Cons. Stato, VI, …)…”
Cons. di Stato, VI, 4 aprile
2017, n. 1566: “..“in materia di repressione degli abusi edilizi [e specialmente
quando, come nel caso in esame, il provvedimento sia intervenuto in tempi
rapidi, sicché nessun ragionevole affidamento può ritenersi formato], la Pubblica Amministrazione
è titolare di poteri vincolati, il cui esercizio è fondato unicamente sul
previo accertamento dell’abuso, senza che, quindi, possa essere richiesta una
particolare motivazione (risolvendosi quest’ultima nel predetto accertamento
dell’abusività dell’opera), e senza che possa assumere rilievo l’eventuale
difetto di comunicazione di avvio del procedimento […] sia in quanto ricorre
l’ipotesi di cui all’art. 21-octies, comma 2, I periodo, l. n. 241/1990, sia in
quanto – nei casi in cui sussiste [come nella fattispecie all’esame del
Collegio] verbale di sopralluogo ed accertamento del manufatto abusivo in
contraddittorio con gli interessati – questo atto assolve di per sé agli
obblighi di informazione in ordine al successivo, doveroso avvio del
procedimento”; del pari non sussiste la violazione dell’art. 10-bis, legge n.
241/1990, “applicabile ai procedimenti ad istanza di parte e non ai
procedimenti sanzionatori” (Cons. di Stato, IV, …)….”
Cons. di Stato, IV, 5 maggio
2017, n. 2066: “… Secondo la pacifica
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “I provvedimenti di diniego del
condono edilizio non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio del
procedimento, perché i procedimenti finalizzati alla sanatoria degli abusi
edilizi sono avviati su istanza di parte” (Consiglio di Stato, sez. IV, …). Nel
caso di specie è circostanza pacifica e ammessa dalla stesse parte appellante
che il procedimento sia stato avviato ad istanza di parte il .. (v. pag. 4
dell’atto di appello). Ancora sul punto, è indirizzo parimenti incontrastato di
questo Consesso quello secondo cui la natura vincolata delle determinazioni in
materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria,
esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e,
conseguentemente, di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell’art. 21
octies comma 2 primo periodo, della l. n. 241 del 1990, secondo cui il mancato
preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove il Comune non avrebbe
comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati
(Consiglio di Stato, sez. IV…)…”
Cons. di Stato, IV, 20 luglio
2017, n. 3573: “..Va peraltro
precisato, dovendosi sul punto correggere la motivazione del primo giudice, che
non sussiste, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241, un obbligo di avviso
del procedimento di rilascio del titolo edilizio ai soggetti viciniori
dell’istante, che, pur essendo legittimati in quanto tali all’impugnazione,
oltre tutto nemmeno rivestono la qualifica di controinteressati in senso
tecnico ( conf. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2014 n. 1718, che ha
precisato che, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il
vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel
procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno
titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento; cfr. pure Cons. Stato,
sez. VI, …)…”
Cons. di Stato, IV, 11
settembre 2017, n. 4269: “..È poi
pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, che i provvedimenti di diniego
del condono edilizio non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio
del procedimento, perché i procedimenti finalizzati alla sanatoria degli abusi
edilizi sono avviati su istanza di parte (ci si limita a riportare l’ultimo
precedente specifico in argomento: Consiglio di Stato, sez. IV, …). Del pari,
altrettanto indiscusso, è che la natura vincolata delle determinazioni in
materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria,
esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e,
conseguentemente, di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento della relativa domanda. Ad ogni modo in applicazione del
successivo art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241 del 1990, il
mancato preavviso di diniego non produrrebbe, comunque, effetti vizianti ove il
comune, come nel caso di specie, per le considerazioni suesposte, non avrebbe
potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati, attesa
l’assoluta insanabilità delle opere sotto il profilo urbanistico e
paesaggistico…”
Cons. di Stato, IV, 29
novembre 2017, n. 5595: “…Come ha
avuto modo di rilevare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare
la recente Adunanza plenaria del …, l’ordine di demolizione è un atto vincolato
ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una
motivazione del concreto interesse pubblico. In sostanza, verificata la
sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo,
essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta
a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di
demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del
procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, …), né un’ampia motivazione
(nel caso di specie, il Comune ha fatto riferimento nell’ordinanza
all’abusività delle opere accertata con sopralluogo dei vigili urbani del …)…”
Cons. di Stato, VI, 13
dicembre 2017, n. 5860: “…Premesso che risulta corretta la
ricostruzione del quadro normativo succedutosi di tempo in tempo in materia di
autorizzazione paesaggistica, quale effettuata dai primi giudici a pp. 3-6
dell’impugnata sentenza, osserva il Collegio che per consolidato orientamento
di questo Consiglio di Stato, da cui non v’è motivo di discostarsi, l’art. 2
del d.m. 19 giugno 2002, n. 165 (Regolamento di modifica del D.M. 13 giugno
1994, n. 495, recante: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241».) – applicabile ratione
temporis alla fattispecie sub iudice –, modificando la previsione di cui
all’art. 4 del d.m. 13 giugno 1994, n. 495, ha espressamente chiarito che la
comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/1990 non sia dovuta (inter alia) a
fronte del complessivo procedimento, ad istanza di parte, vòlto al rilascio del
nulla-osta paesaggistico. L’approccio in questione è stato confermato da un
condiviso orientamento di questo Consiglio di Stato, il quale (così ribadendo
un orientamento che risultava pacifico sino al 1999 con riferimento al quadro
normativo precedente, come introdotto dalla legge n. 431/1985) ha appunto avuto
modo di chiarire che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento
approvato con il d.m. n. 165/2002 (con cui è stato aggiunto il comma 1-bis
dell’art. 4 del regolamento approvato con d.m. 13 giugno 1994 n. 495), il
provvedimento soprintendentizio che annulla il nulla-osta paesaggistico per la
realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (v. Cons. Stato, Sez.
VI, …)…”
B.6) MISCELLANEA
Cons. di Stato, IV, 21 maggio
2010, n. 3224: L’esigenza di un’interpretazione ed applicazione non meccanica né
formalistica delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
di cui agli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, giustificano l’annullamento
dell’atto, qualora tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione
dell’atto intercorrano tempi brevissimi (nel caso deciso 90 minuti),
insufficienti a consentire la concreta attivazione dell’interessato nell’ambito
della fase partecipativa [massima autorale]
Cons. di Stato, IV, 21 maggio
2010, n. 3224: “..l’’omissione della comunicazione di avvio
non può essere giustificata in relazione al solo svolgimento di precedente
contenzioso sulla vicenda. L’esecuzione commissariale, infatti, riveste una sua
autonomia procedimentale che, allorquando risulti non scevra da elementi di
variabilità, emergenti da natura e portata del giudicato da eseguire, rende
necessario l’apporto collaborativo previsto dall’art. 7, norma che opera anche
nel procedimento di attuazione del “dictum” giurisdizionale..”
Cass. 22 ottobre 2014, n.
22390: “…Il terzo motivo è infondato tenuto conto della consolidata
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di rapporto di lavoro
privatizzato […nel caso deciso: alle dipendenze di un’Amministrazione
provinciale …], gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai
fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati
secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro,
secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli
privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha
ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui
all'art. 97 Cost. (sentenze nn. …): ne consegue che, esclusa la presenza di
procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi
e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (in termini, da Cass. ..)….”
Cons. di Stato, IV, 15 luglio
2016, n. 3163: “..Il Collegio ritiene di non avere ragione per discostarsi
dall’orientamento consolidato (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, …), secondo
cui, in materia (…A seguito dell’avvio di un procedimento penale per
l’interramento di rifiuti speciali nel territorio comunale e degli accertamenti
operati in loco …), il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere
le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei
potenziali destinatari del provvedimento conclusivo. Di conseguenza, la preventiva,
formale comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce un adempimento
indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio
procedimentale con gli interessati, nemmeno soggetto al temperamento che l’art.
21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale posta
dall’art. 7 della stessa legge …”
Rober PANOZZO
(15 luglio 2018)
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