Giurisprudenza elettorale in pillole:
l’autenticazione della (propria) firma in calce alla dichiarazione di
accettazione della candidatura
Il (consigliere comunale uscente e) candidato alle elezioni comunali
può autenticare la propria firma, in calce alla dichiarazione di accettazione
(della candidatura)?
Tra i
documenti, richiesti dalla legge per la presentazione delle candidature alle
elezioni comunali, figura la dichiarazione di accettazione della candidatura da
parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale [artt.
28, c. 4 e 32, c. 7, n. 2, d.P.R. 570/1960]. Tale atto deve contenere anche la
dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000 –
nella quale si attesta che il candidato, non si trova in alcuna delle cause di
incandidabilità previste dall’art. 10
del d.lgs. 235/2012.
La
dichiarazione de qua deve essere
sottoscritta dal candidato e autenticata – ai sensi dell’art. 21, c. 2, del
(citato) d.P.R. 445/2000 – da uno dei soggetti indicati dall’art. 14 della l.
53/1990, come modificata, da ultimo, dall’art. 6, c. 6, della l. 165/2017.
E’ sorta
questione sulla possibilità, da parte del candidato (e pubblico ufficiale
abilitato all’attività), di autenticare la sua firma in calce alla
dichiarazione in parola.
La risposta
della giurisprudenza non è univoca.
Illustriamo i
percorsi argomentativi delle cinque sentenze che – uniche, a quanto consta –
hanno affrontato la problematica: tre direttamente, le rimanenti (peraltro, fotocopia) di riflesso [=fattispecie
diversa (dichiarazione di collegamento della lista al candidato Sindaco), ma
osservazioni consone alla querelle]
Tar Sardegna 18 luglio 2000, n. 727
1. La massima
(autorale)
L’amministratore, candidato ad una carica
elettiva, può autenticare la propria firma in calce all’atto di accettazione
della candidatura
2. La vicenda
Nell’ambito
delle elezioni per il rinnovo del presidente della provincia e del consiglio
provinciale di Nuoro del 2000, l’Ufficio Centrale escludeva – tra le altre – una
candidatura alla carica di presidente, perché il candidato/pubblico ufficiale
aveva autenticato la propria firma sulla dichiarazione di accettazione (della
candidatura), violando il principio di terzietà (id est: ritenendo che “
nessuno, cui siano stati attribuiti poteri certificativi” possa “esercitare
tali poteri in proprio favore”)
Gli esclusi
impugnavano la ricusazione, evidenziando – sul punto – (eventualmente) la
(mera) “irregolarità” della’autentica, “comunque sanata nel corso del
procedimento” (così nel ricorso).
Il Collegio
cagliaritano ricorda come “la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile),
all’art. 28 individui in relazione al contenuto negoziale o meno della
dichiarazione le fattispecie nelle quali il notaio non può ricevere atti che
contengono disposizioni che interessano se stesso o suoi parenti in linea
retta” e che, alla luce di tale
disciplina, “il Consiglio di Giustizia Amministrativa (decisione n. 304 in data
16 aprile 1971) ha ammesso un pubblico ufficiale (in quell’occasione vice
conciliatore) ad autenticare le firme dei presentatori di una lista elettorale
nella quale erano ricompresi suoi parenti in linea retta”.
Non solo. Ad
avviso del Tar “la problematica deve essere ulteriormente rivista alla luce
della … legge 30 aprile 1999, n. 120, la quale ha consentito agli
amministratori locali di autenticare le firme dei presentatori dei candidati alle
elezioni del medesimo ente”; innovazione, questa, che “ammette esplicitamente
il pubblico ufficiale ad intervenire con i poteri certificativi attribuitigli
sulla firma di un atto del quale ben può essere beneficiario, nell’ipotesi
(certamente la più frequente nella pratica) nella quale egli sia uno dei
candidati di quella lista”. Acclarato ciò, si deve convenire “come la disposizione si presti ad abusi
nella sola ipotesi in cui l’amministratore sia chiamato a certificare la
sottoscrizione altrui”, perché in questo caso “può esservi l’interesse
dell’amministratore ad attestare falsamente l’autenticità di una firma, senza
la quale il numero dei presentatori della lista sarebbe insufficiente”, mentre
l’autenticante “ non ha alcun interesse a falsamente attestare l’autenticità
della propria firma”.
In
definitiva, il giudice territoriale non rinviene “alcun interesse attinente
alla salvaguardia della pubblica fede che impedisca all’amministratore locale,
pubblico ufficiale legittimato all’autentica di firme di soggetti che compiono
una dichiarazione della quale è beneficiario, ad attestare che la firma apposta
in calce all’accettazione della candidatura è effettivamente la propria”. Si
aggiunge, tra l’altro, come, nel caso deciso, l’interessato abbia “depositato
nuovo atto d’accettazione della candidatura, la cui firma è stata, questa
volta, autenticata da altro amministratore”, all’interno del “sub procedimento
disciplinato dall’art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1970, n. 570”;
cosicché, anche a non voler condividere le argomentazioni appena svolte, le
stesse valgano a far ritenere ammissibile il dubbio circa la legittimazione
dell’amministratore ad autenticare la propria firma”, con la conseguenza che “l’errore nel quale sarebbe incorso il
candidato in questione dovrebbe essere ritenuto scusabile, ed egli doveva
pertanto essere ammesso a sanare l’irregolarità riscontrata”.
Tar Campania. Napoli, 15 novembre
2011, n. 5352
1. La massima
(autorale)
Il pubblico ufficiale (nel caso deciso:
consigliere provinciale) può autenticare la propria firma in calce alla
dichiarazione di collegamento, ex art. 72, c. 2, T.U.E.L.
2. La vicenda
La vicenda
riguarda le elezioni comunali partenopee del 2011.
Tra gli altri
aspetti, è in contestazione la dichiarazione di collegamento, ex art. 72, c. 2,
d. lgs. 267/2000, del rappresentante di lista con il candidato sindaco, avendo
il consigliere provinciale (nell’occasione – anche – delegato di lista)
autenticato la propria firma in calce alla dichiarazione de qua, aspetto che configurerebbe la mancanza del “necessario
rapporto di terzietà, con conseguente nullità dell’autenticazione ed illegittimità
dell’ammissione della lista alla competizione elettorale”.
In disparte
l’assenza di una norma che prescriva “a pena di nullità l’autentica della
sottoscrizione della dichiarazione dei delegati di una lista di collegamento ad
una candidatura alla carica di Sindaco”, il collegio contesta la (supposta) “condizione
di terzietà – da intendersi, più propriamente, come alterità fisica – tra chi
appone la sottoscrizione e colui che procede all’autentica”, evocata dai
ricorrenti. In particolare,
-si ricorda come “a seguito
dell’abrogazione espressa della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ad opera dell’art.
77 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, la disciplina applicabile risulta quella
di cui al medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, che
definisce l’autenticazione di sottoscrizione come “l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (art. 1, primo
comma, lettera i)””;
-si rileva come “dalla evocata
disciplina emerge che la funzione generale di autenticazione, non resa diversa
ai fini della censura in esame dalla specialità del procedimento elettorale,
consta di due compiti specifici: il pubblico ufficiale attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza in luogo e data specificati da
parte di un soggetto di cui egli ha proceduto all’identificazione”; in sintesi,
si discute “dell’attestazione del compimento di un’attività materiale,
segnatamente l’apposizione della sottoscrizione, con immediata trasposizione
del risultato di tale percezione in un documento rappresentativo dell’accaduto
munito di fede privilegiata, come avviene per gli atti pubblici.”;
-si sottolinea che,“a parte la
considerazione che nemmeno in questo caso è dato rinvenire nella disciplina di
settore alcuna norma che ponga formalmente come limite all’attività di
autenticazione la necessaria alterità soggettiva tra chi autentica e chi
sottoscrive, è proprio all’essenza della funzione di autenticazione che non
osta la mancanza di un’indefettibile dualità fisica; invero, l’autenticazione
non rientra né si risolve in una funzione di controllo, attività, quest’ultima,
a cui in linea generale può ricondursi l’esigenza di una differenziazione soggettiva
tra controllore e controllato, che, assecondando logiche di trasparenza e di
imparzialità amministrativa, consente di giustificare il fatto che il titolare
del potere di controllo sia, in questi termini, “terzo”, ossia indipendente o
comunque svincolato da un punto di vista organizzativo e funzionale da chi ha
svolto l’attività di primo grado”; viceversa, nell’(attività di)
autenticazione, “non sussiste una finalità di controllo, essendovi unicamente
la certificazione da parte del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione in
sua presenza di una sottoscrizione da parte di un soggetto identificato, quindi
di un’attività materiale, magari in calce ad un’istanza o dichiarazione della
cui veridicità sotto il profilo ideologico egli non si pone nemmeno come
garante”;
-si conclude affermando che, in
mancanza dei “presupposti di applicazione del principio generale per cui
nessuno sarebbe idoneo a controllare se stesso – principio, tra l’altro, di
discutibile rigidità in diritto pubblico, in cui il dominio dei canoni
costituzionali di imparzialità e buon andamento sottendono piuttosto un
generale potere di revirement che si
risolve nella funzione di autotutela a cui non sono estranee finalità di
controllo successivo – nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che il
soggetto titolare del relativo potere non possa autenticare anche la propria
sottoscrizione, purché, ovviamente, l’attestazione contenga i requisiti minimi
prescritti dalla legge ossia l’identificazione di chi appone la sottoscrizione
(…? … ndA) e l’indicazione della data e del luogo in cui la stessa è stata
apposta”; ragionare diversamente “significherebbe introdurre una presunzione
assoluta di incompatibilità di cui manca ogni traccia in diritto positivo e che
non trova giustificazione nemmeno in esigenze sostanziali di certezza giuridica
ulteriori rispetto a quelli esigibili dall’attività di autentica della
sottoscrizione di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede”.
Tar Campania. Napoli, 18 novembre
2011, n. 5424
1. La massima
(autorale)
Si
veda Tar Campania. Napoli, 15 novembre 2011, n. 5352
2. La vicenda
Il ricorso,
proposto da altri soggetti, riguarda lo
stesso caso deciso dal medesimo Tar, con la sentenza 15 novembre 2011, n.
5352. Le argomentazioni e la soluzione sono – naturalmente – identiche.
Tar Lombardia, Brescia, 6 maggio
2014, n. 473
1. La massima
(autorale)
Il requisito della terzietà, normalmente
necessario in capo al soggetto investito della funzione autenticante, non opera
quando il consigliere uscente agisce contemporaneamente e contestualmente come
soggetto con compiti notarili e come soggetto politico interessato a presentare
la propria candidatura
2. La vicenda
In occasione
delle elezioni rinnovo degli organi comunali del 2014, la (sotto)commissione elettorale
circondariale ricusa una candidatura, avendo l’interessato – in qualità di
consigliere (comunale) uscente – autenticato la propria firma in calce alla
(dichiarazione di) accettazione della candidatura. Ad avviso dell’organo di
controllo, l’(auto)autenticazione de qua
violerebbe “il requisito della terzietà, caratteristica necessaria del potere
di creare certezza legale circa la provenienza di un atto”.
Contro
l’esclusione, insorge il candidato,
sostenendo, da un lato, la presenza di altro consigliere comunale (uscente)
durante l’ “operazione” (di autenticazione delle firme), dall’altro, l’identica
situazione verificatasi nelle precedenti elezioni comunali, senza
contestazioni, da ultimo, la mancanza di rilievi da parte della segreteria
comunale, rilievi che – ove manifestati – avrebbero consentito il deposito di
una nuova dichiarazione (di accettazione della candidatura), (con firma)
autenticata da un diverso pubblico ufficiale .
Il giudice
territoriale – mentre ‘ignora’ la prima argomentazione – riconosce un certo
pregio ai restanti rilievi, rimarcando sia il “legittimo affidamento”, posto
che “il precedente specifico del 2009
poteva infatti ragionevolmente far ipotizzare che nella prassi fossero ormai
accettate anche autenticazioni effettuate con le modalità seguite nel caso in
esame”, che “la presenza del filtro rappresentato dal segretario comunale (v.
art. 28 comma 12 e art. 32 comma 11 del DPR 570/1960) e l’obbligo di
collaborazione e interlocuzione che incombe sulla Commissione Elettorale
(principio desumibile ex art. 33 commi 2 e 3 del DPR 570/1960) consentono
inoltre ai presentatori delle liste di confidare in un contributo di supporto e
consulenza da parte dell’amministrazione, tenuto conto che i soggetti interessati
a partecipare alle competizioni elettorali locali non sempre dispongono di
strutture organizzative in grado di padroneggiare tutti i tecnicismi della
procedura”. Ma è sull’applicazione del principio di terzietà al caso in
discussione, che il Tar dissente dalla C.E.C.
Secondo il
collegio bresciano, premesso, per un vero,
che, “nella procedura elettorale occorre assicurare la massima tutela al
diritto di elettorato passivo, e dunque le norme contenenti adempimenti formali
devono essere interpretate in modo restrittivo, ossia esclusivamente in
relazione alla specifica finalità perseguita”, per l’altro, che “l’autenticazione
delle sottoscrizioni dei candidati (v. art. 28 comma 7 del DPR 16 maggio 1960
n. 570) è diretta a prevenire il rischio di abusi e contraffazioni, e pertanto
una volta che tale fine sia stato raggiunto, anche se con modalità diverse da
quelle ordinarie, l’atto sottoscritto deve essere considerato esistente ed
efficace”, il requisito della ‘terzietà’), “normalmente necessario in capo al
soggetto investito della funzione autenticante”, nel caso in contestazione può
“essere sostituito dalla certezza sui dati personali associata alla qualifica
di consigliere uscente, la quale è appunto il presupposto della funzione
autenticante”; ovvero: “quando il
consigliere uscente opera contemporaneamente e contestualmente come soggetto
con compiti notarili e come soggetto politico interessato a presentare la
propria candidatura, se non si dubita (come in effetti non si dubita) della
provenienza delle sottoscrizioni degli altri candidati autenticate da tale
consigliere, non è neppure possibile dubitare della genuinità della
sottoscrizione apposta dallo stesso sulla propria dichiarazione di accettazione
della candidatura”; viceversa, “esigere come requisito di validità l’intervento
di un diverso soggetto autenticatore implicherebbe non solo un formalismo
superfluo ma l’esistenza di un’aporia nella normativa elettorale”: “le
disposizioni sulla presentazione delle candidature risulterebbero
contraddittorie, perché attribuirebbero piena fede alla dichiarazione di
identità del consigliere uscente quando quest’ultimo autentica sottoscrizioni
di terzi e nessun rilievo alla medesima dichiarazione di identità quando la
stessa riguarda la candidatura dello stesso consigliere uscente”.
Tar Friuli Venezia Giulia 22 aprile
2014, n. 159
1. La massima
(autorale)
Anche rispetto alla dichiarazione di
accettazione della candidatura, vige il principio che il pubblico ufficiale
autenticante debba essere persona diversa
dal sottoscrittore
2. La vicenda
Anche il
ricorso portato all’attenzione del collegio triestino origina dall’esclusione –
questa volta di un candidato consigliere – dalle elezioni comunali (del 2014);
ed anche in questo caso la querelle concerne l’ammissibilità – o meno – della
(auto)autenticazione della (sua) firma da parte del (candidato e) consigliere
comunale uscente.
A sostegno
della correttezza nel procedimento di autenticazione, il ricorrente evoca il
silenzio – sul punto – della normativa, regionale e nazionale.
Diversamente
dai precedenti, illustrati supra, il
Tar friulano concorda con le valutazioni della sottocommissione elettorale
circondariale.
Dopo aver
premesso la specialità della materia
elettorale, in quanto tale refrattaria ai principi di semplificazione
amministrativa enunciati dal d.P.R. 445/2000 (1), il collegio rileva che “l'intera normativa citata da parte
ricorrente …, se da un lato non vieta in modo espresso un'autocertificazione
(…? …ndA), tuttavia deve essere interpretata alla luce dei principi che
disciplinano le autentiche, tra cui l'ovvia circostanza che l'autentica di una
firma e la certificazione dell'identità non può altro che provenire da un
soggetto diverso dal soggetto della cui autentificazione si tratta”; in altri
termini: “la certificazione relativa all'identità personale di un soggetto,
ovvero, il che è uguale, l'autentica di una firma, cioè la certificazione che
il soggetto che ha firmato corrisponde all'identità della firma, per sua stessa
natura non può che provenire da un pubblico ufficiale che sia diverso rispetto
al soggetto autenticato”. Che il pubblico ufficiale autenticante debba essere
persona diversa dal sottoscrittore lo si desume chiaramente anche dalla “stessa
normativa relativa alle autentiche di cui all’articolo 2703 del Codice civile”,
la quale “nel definire il concetto di autentificazione, parla di attestazione
da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata posta in sua
presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive”.
|
(1) Sul punto, il collegio sottolinea come non sia “ammessa
l'autocertificazione in sostituzione della dichiarazione con firma
autenticata relativa all'accettazione della candidatura a presidente della
provincia”, citando, a supporto, Tar Lazio, Roma, 20 maggio 2003, n. 4420; assunto
pacifico, tant’è che, nella sentenza richiamata, il giudice capitolino,
censurando la contestazione attorea, rileva “come la normativa elettorale
richieda nella fattispecie una dichiarazione della candidatura con firma
autenticata”, non comprendendosi, quindi,
“in che senso poteva essere prodotta una c.d. “autocertificazione”, se non
nel poco logico senso di una autocertificazione che autentica la firma!”.
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Rober PANOZZO
(2 maggio 2019)
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