Corte di Giustizia UE 11 aprile 2019, n. C-483/17, Tarola
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera
circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri –
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori subordinati e
autonomi – Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) – Diritto di soggiorno
superiore a tre mesi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato
un’attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici
giorni – Stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della
qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Diritto
all’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance)
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un
cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera
circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di
lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale
direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa
da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di
trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di
lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni,
purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di
trovare un lavoro.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del
principio della parità di trattamento sancito all’articolo 24, paragrafo 1,
della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto
di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni
previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 aprile 2019
Nella causa C‑483/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of
Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 2 agosto 2017, pervenuta
in cancelleria il 9 agosto 2017, nel procedimento
Neculai Tarola
contro
Minister for Social Protection
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da M. Vilaras (relatore), presidente della
Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione,
J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby,
giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 6 settembre 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per
N. Tarola, da C. Stamatescu, solicitor, e D. Shortall, BL;
– per
l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge, A. Joyce e M. Tierney,
in qualità di agenti, assistiti da E. Barrington, SC, e D. Dodd, BL;
– per il governo
ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il
governo danese, da P.Z.L. Ngo, in qualità di agente;
– per il
governo tedesco, da D. Klebs, in qualità di agente;
– per il
governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti, M. Kellerbauer e J. Tomkin, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 15 novembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229,
pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Neculai Tarola e il Minister for Social Protection (ministro della
Protezione sociale, Irlanda) in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo,
della sua domanda di concessione dell’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s
allowance).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I
considerando 3, 9, 10 e 20 della direttiva 2004/38 enunciano:
«(3) La
cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera
circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli
strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori
subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di
semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di
tutti i cittadini dell’Unione.
(...)
(9) I
cittadini dell’Unione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato
membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità
o condizione che il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in
corso di validità, fatto salvo un trattamento più favorevole applicabile ai
richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia.
(10) Occorre
tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto
di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo
superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.
(...)
(20) In
conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni
cittadino dell’Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è
conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della
parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d’applicazione
del trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal
trattato e dal diritto derivato».
4 L’articolo
1 di tale direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva determina:
a) le modalità
d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli
Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
(...)».
5 L’articolo
7 della direttiva in argomento, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo
superiore a tre mesi», ai suoi paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante (...)
(...)
3. Ai sensi del
paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere
un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore
subordinato o autonomo nei seguenti casi:
a) l’interessato
è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio;
b) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo
aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio
di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
c) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al
termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o
venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato
presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In
tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un
periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
d) l’interessato
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito».
6 A
termini dell’articolo 14 della direttiva 2004/38, intitolato «Mantenimento del
diritto di soggiorno»:
«1. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui
all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
2. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli
articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
(...)».
7 L’articolo
24 della medesima direttiva, intitolato «Parità di trattamento», al paragrafo 1
dispone quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente
previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che
risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro
ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel
campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
Diritto irlandese
8 L’articolo
6, paragrafo 2, lettere a) e c), dello European Communities (Free Movement of
Persons) (n. 2) Regulations 2006 [regolamento relativo alle Comunità europee
(libera circolazione delle persone) (n. 2) del 2006; in prosieguo: il
«regolamento del 2006»], il quale ha trasposto nell’ordinamento giuridico
irlandese l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, prevede quanto
segue:
«a) Fatto
salvo l’articolo 20, un cittadino dell’Unione può soggiornare per un periodo
superiore a tre mesi nel territorio dello Stato a condizione di:
i) essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
(...)
c) Fatto salvo
l’articolo 20, una persona alla quale si applica il punto a), i), può restare
nello Stato al momento della cessazione dell’attività di cui a detto punto se
(...)
ii) essa,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al
termine di un periodo di occupazione superiore ad un anno, si sia registrata
presso l’ufficio competente del [Department of Social and Family Affairs
(ministero degli Affari sociali e familiari, Irlanda)] e del FÁS [Foras
Áiseanna Saothair (autorità per la formazione e l’impiego, Irlanda)] al fine di
trovare un lavoro (...);
iii) salvo il
disposto della punto d), essa, trovandosi in stato di disoccupazione
involontaria debitamente comprovata al termine del suo contratto di lavoro a
tempo determinato inferiore ad un anno, o venutasi a trovare in tale stato
durante i primi dodici mesi, si sia registrata presso l’ufficio competente del
ministero degli Affari sociali e familiari e del FÁS (...) al fine di trovare
un lavoro».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 Il
ricorrente nel procedimento principale è un cittadino rumeno arrivato per la
prima volta in Irlanda nel maggio del 2007, ove è stato impiegato dal 5 al 30
luglio 2007 e successivamente dal 15 agosto al 14 settembre 2007. Mentre non
risulta dimostrato che egli è rimasto in Irlanda tra il 2007 e il 2013, è
invece pacifico che egli è stato nuovamente impiegato in Irlanda dal 22 luglio
al 24 settembre 2013, poi dall’8 al 22 luglio 2014, e che egli ha percepito, in
forza di quest’ultimo impiego, una retribuzione pari a EUR 1 309.
Egli ha peraltro lavorato anche come subappaltatore in proprio dal 17 novembre
al 5 dicembre 2014.
10 Il
21 settembre 2013, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato al
ministro della Protezione sociale una domanda di concessione di un assegno per
persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance), che è stata
respinta in quanto egli non aveva fornito la prova né della sua residenza
abituale in Irlanda, né delle sue risorse economiche per il periodo dal 15 settembre
2007 al 22 luglio 2013.
11 Il
26 novembre 2013, egli ha quindi presentato una domanda di concessione
dell’assegno supplementare di assistenza sociale (supplementary welfare
allowance), che è stata anch’essa respinta poiché egli non era stato in
grado di presentare elementi atti a dimostrare il modo in cui avesse sopperito
alle proprie necessità e avesse pagato il canone di locazione dal mese di
settembre del 2013 al 14 aprile 2014.
12 Il
6 novembre 2014, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una
seconda domanda di concessione di un assegno per persone in cerca di impiego,
che è stata respinta il 26 novembre 2014 con la motivazione che, dal suo arrivo
in Irlanda, egli non aveva lavorato per un periodo superiore a un anno e che
gli elementi da lui prodotti non erano sufficienti a dimostrare che egli aveva
la sua residenza abituale in tale Stato membro.
13 Di
conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato dinanzi al
ministro della Protezione sociale un reclamo inteso ad ottenere la revisione
della decisione del 26 novembre 2014, che è stato respinto con la motivazione
che il breve periodo di lavoro da lui compiuto nel mese di luglio 2014 non era
tale da rimettere in discussione la constatazione che egli non aveva la sua
residenza abituale in Irlanda.
14 Il
10 marzo 2015, egli ha presentato al ministro della Protezione sociale
un’istanza di riesame della sua decisione del 26 novembre 2014, facendo
segnatamente valere che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c),
della direttiva 2004/38, egli aveva il diritto di risiedere in Irlanda come
lavoratore per un periodo di sei mesi successivo alla cessazione della sua
attività professionale, avvenuta nel luglio del 2014. Tale domanda è stata respinta
con decisione del 31 marzo 2015 con la motivazione che, dal suo arrivo in
Irlanda, egli non aveva lavorato per un periodo superiore a un anno e non
disponeva di risorse economiche proprie sufficienti a sopperire alle sue
necessità.
15 Avverso
tale decisione, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi
alla High Court (Alta Corte, Irlanda) un ricorso, che è stato respinto il 20
aprile 2016 con la motivazione che egli non soddisfaceva i requisiti di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, punto c), iii), del regolamento del 2006. La High Court (Alta Corte)
ha dichiarato che il ricorrente nel procedimento principale non poteva essere
considerato come un «lavoratore» e, di conseguenza, come residente abitualmente
in Irlanda, ai fini di poter esigere un’assistenza sociale a tali titolo. Essa
ha infatti considerato che tale disposizione riguardava unicamente le persone
che avevano lavorato in base a un contratto di lavoro a tempo determinato
inferiore a un anno. Essa ha altresì ritenuto che il periodo di lavoro svolto
dal ricorrente nel procedimento principale fra l’8 e il 22 luglio 2014 non
potesse essere considerato un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
di tale disposizione, e che quest’ultimo rientrava nella previsione di cui all’articolo
6, paragrafo 2, punto c), ii), del regolamento del 2006. Essa ha pertanto
concluso che il ricorrente nel procedimento principale non era stato in grado
di fornire la prova di avere lavorato senza soluzione di continuità per un
periodo di un anno prima della presentazione della sua domanda di assistenza
sociale, cosicché il ministro della Protezione sociale aveva a giusto titolo
respinto tale domanda.
16 Il
5 maggio 2016, il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello
contro il rigetto del suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Court of Appeal (Corte
d’appello, Irlanda), la quale ritiene che la questione centrale su cui verte il
procedimento principale sia quella di sapere se una persona che ha lavorato
meno di un anno conservi lo status di lavoratore ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.
17 Quest’ultima
rileva anzitutto che, nel diritto dell’Unione, le persone che dipendono da
prestazioni di previdenza sociale devono essere prese in carico nel loro Stato
membro di origine, come risulterebbe dal considerando 10 nonché dall’articolo
7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38. Infatti, le persone che
esercitano il loro diritto di soggiorno non dovrebbero rappresentare un onere
eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante
durante il periodo iniziale di soggiorno, e l’esercizio di tale diritto per un
periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a determinate
condizioni. Essa sottolinea, tuttavia, che l’articolo 7 della direttiva in
argomento attua l’articolo 45 TFUE, cosicché trova applicazione la
giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di lavoratore, che è sempre
stata interpretata in senso ampio.
18 Essa
si chiede, di conseguenza, se debba ritenersi che il ricorrente nel
procedimento principale abbia conservato la sua qualità lavoratore, ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, in virtù del
fatto di aver lavorato per un periodo di due settimane nel mese di luglio 2014,
cosicché egli avrebbe, in linea di principio, il diritto di percepire l’assegno
per persone in cerca di lavoro, in quanto egli si è trovato in stato di
disoccupazione involontaria e si è registrato al fine di trovare un lavoro.
19 Il
giudice del rinvio sottolinea a tal riguardo che il ricorrente nel procedimento
principale, anche se non fa più valere dinanzi ad esso, come aveva fatto
dinanzi alla High Court (Alta Corte), di aver lavorato sulla base di un
contratto a tempo determinato durante tale periodo, sostiene tuttavia che
l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, là dove
utilizza la congiunzione coordinativa disgiuntiva «o», copre due ipotesi
distinte. Infatti, la prima parte di tale disposizione («trovandosi in stato di
disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto
di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno») riguarderebbe la
cessazione di contratti di lavoro aventi una durata determinata inferiore a un
anno, mentre la seconda parte («venutosi a trovare in [stato di disoccupazione]
durante i primi dodici mesi») riguarderebbe non già la cessazione di contratti
di lavoro a tempo determinato, bensì la cessazione di contratti di lavoro
aventi una durata superiore a un anno che si verifica durante i primi dodici
mesi d’impiego della persona interessata. Tale differenza sarebbe corroborata
dal fatto che la prima parte della disposizione si riferisce alla
disoccupazione «debitamente comprovata», mentre la seconda parte richiede che
il lavoratore si sia «registrato presso l’ufficio di collocamento competente al
fine di trovare un lavoro». Orbene, non avrebbe senso imporre un simile
requisito nel caso di una persona in stato di disoccupazione «debitamente comprovata».
20 Il
giudice del rinvio nutre, tuttavia, dubbi in merito all’esattezza di tale
interpretazione. Esso rileva, anzitutto, che l’interpretazione sostenuta dal
ricorrente nel procedimento principale non consente di stabilire se
l’espressione «primi dodici mesi» riguardi il periodo successivo all’arrivo
nello Stato membro ospitante oppure il periodo di impiego in detto Stato
membro. Esso sottolinea, inoltre, che siffatta interpretazione mal si concilia
con uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38, vale a dire quello
di raggiungere un giusto equilibrio tra la tutela della libera circolazione dei
lavoratori, da un lato, e la garanzia che i sistemi di previdenza sociale dello
Stato membro ospitante non sopportino oneri eccessivi, dall’altro lato.
21 È
in tale contesto che la Court
of appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Qualora un cittadino di un altro Stato membro
dell’Unione entri nello Stato [membro] ospitante dopo aver esercitato i primi
dodici mesi del suo diritto di libera circolazione e lavori (con un contratto
diverso da un contratto a tempo determinato) per un periodo di due settimane,
per il quale è retribuito, e venga successivamente a trovarsi in stato di
disoccupazione involontaria, se detto cittadino conservi la qualità di
lavoratore subordinato per non meno di altri sei mesi, ai sensi degli articoli
7, paragrafo 3, lettera c) e 7, paragrafo 1, lettera a) della [direttiva 2004/38],
che gli consentirebbe di percepire prestazioni di assistenza sociale o, a
seconda dei casi, indennità di sicurezza sociale sulla stessa base di un
cittadino residente dello Stato [membro] ospitante».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con
la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della
direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno
Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che
abbia lavorato in un altro Stato membro per un periodo di due settimane, su
base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, prima di trovarsi
in stato di disoccupazione involontaria, conservi lo status di lavoratore per
non meno di altri sei mesi ai sensi di tali disposizioni e disponga, di
conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o,
eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino
dello Stato membro ospitante.
23 Occorre
ricordare che la direttiva 2004/38, come risulta dai suoi considerando da 1 a
4, mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il quale
è conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo
1, TFUE e che tale direttiva ha segnatamente l’obiettivo di rafforzare (v., in
tal senso, sentenze del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08,
EU:C:2008:449, punto 82, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16,
EU:C:2018:385, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).
24 L’articolo
7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 prevede, dunque, che
ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di
uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza per un
periodo superiore a tre mesi, purché abbia la qualità di lavoratore subordinato
o di lavoratore autonomo nello Stato membro ospitante.
25 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio,
che non ha interrogato la Corte
a tal riguardo, ritiene che il ricorrente nel procedimento principale abbia la
qualità di lavoratore ai sensi di quest’ultima disposizione, a motivo
dell’attività da lui esercitata nello Stato membro ospitante per un periodo di
due settimane.
26 L’articolo
7, paragrafo 3, di tale direttiva dispone, dal canto suo, che, ai fini
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, il
cittadino dell’Unione che ha cessato di essere un lavoratore subordinato o
autonomo nello Stato membro ospitante conserva comunque la qualità di
lavoratore, in determinate circostanze, che la Corte ha dichiarato non elencate in modo
esaustivo da detto paragrafo 3 (sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12,
EU:C:2014:2007, punto 38), e, in particolare, quando si trova in stato di
disoccupazione involontaria.
27 L’articolo
7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 prevede, a tal riguardo,
che il cittadino dell’Unione, «trovandosi in stato di disoccupazione
involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre
un anno» nello Stato membro ospitante, conserva la qualità di lavoratore, senza
limiti di durata, a condizione di essersi registrato presso l’ufficio di
collocamento competente al fine di trovare un lavoro.
28 Risulta
tuttavia dalla formulazione stessa della questione pregiudiziale e dalle
spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che tale questione verte unicamente
sull’attività esercitata dal ricorrente nel procedimento principale nello Stato
membro ospitante per un periodo di due settimane, sicché, in ogni caso, esso
non rientra nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3,
lettera b), della direttiva 2004/38.
29 L’articolo
7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, prevede, nondimeno, che il
cittadino dell’Unione, «trovandosi in stato di disoccupazione involontaria
debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici
mesi», conserva anche la qualità di lavoratore, per un periodo che non può
essere inferiore a sei mesi, a condizione di essersi registrato presso
l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.
30 Dalla
formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva
2004/38, in particolare dall’uso della congiunzione coordinativa «o», risulta
che tale disposizione prevede il mantenimento dello status di lavoratore,
subordinato o autonomo, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi,
in due ipotesi.
31 La
prima ipotesi riguarda la situazione del lavoratore che abbia svolto un impiego
in forza di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno e
che si trovi in stato di disoccupazione involontaria al termine di
quest’ultimo.
32 È
tuttavia pacifico che – come risulta dalla formulazione stessa della
questione pregiudiziale e dalle spiegazioni fornite dal giudice del
rinvio – il ricorrente nel procedimento principale non ha lavorato nello
Stato membro ospitante, durante il periodo di attività di cui trattasi nel
procedimento principale, in forza di un contratto di lavoro a tempo
determinato, sicché egli non rientra, in linea di principio, in tale prima
ipotesi.
33 Il
giudice del rinvio chiede, di conseguenza, se un lavoratore come il ricorrente
nel procedimento principale, che è stato occupato nello Stato membro ospitante
per un periodo di due settimane, su base giuridica diversa da un contratto di
lavoro a tempo determinato, prima di trovarsi in stato di disoccupazione
involontaria, rientri nella seconda ipotesi, riguardante la situazione di
qualsiasi lavoratore che si trovi «in stato di disoccupazione involontaria
(...) durante i primi dodici mesi».
34 Orbene,
come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni,
la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva
2004/38 non consente di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale
rientri in tale seconda ipotesi.
35 Infatti,
tale disposizione non precisa né se essa si applichi ai lavoratori subordinati
o ai lavoratori autonomi o, ancora, alle due categorie di lavoratori, né se
essa riguardi i contratti a tempo determinato di durata superiore a un anno, i
contratti a tempo indeterminato o, ancora, a qualsiasi tipo di contratto o di
attività, né, infine, se i dodici mesi ai quali essa si riferisce riguardino il
periodo di soggiorno o il periodo di occupazione del lavoratore interessato
nello Stato membro ospitante.
36 A
tal riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che, secondo una costante
giurisprudenza, tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il
principio di uguaglianza esigono che i termini in cui è formulata una
disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio
espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la
sua portata, devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione
autonoma e uniforme (sentenze del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10
e C‑425/10, EU:C:2011:866, punto 32, nonché del 19 settembre 2013, Brey,C‑140/12,
EU:C:2013:565, punto 49).
37 Si
deve poi ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del
diritto dell’Unione, occorre tenere conto non solo del suo tenore, ma anche del
contesto della disposizione stessa e degli obiettivi perseguiti dalla normativa
di cui essa fa parte (sentenza del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09,
EU:C:2010:592, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Anche la genesi di una
disposizione del diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la
sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, Pringle,
C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 135; del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami
e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50,
nonché del 24 giugno 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 58).
38 Infine,
tenuto conto del contesto in cui si inscrive la direttiva 2004/38 e delle
finalità perseguite da quest’ultima, le sue disposizioni non possono essere
interpretate restrittivamente e, comunque, non devono essere private della loro
efficacia pratica (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2007, Eind, C‑291/05,
EU:C:2007:771, punto 43; del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08,
EU:C:2008:449, punto 84, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16,
EU:C:2018:385, punto 39).
39 Nel
caso di specie, risulta anzitutto dal combinato disposto dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva
2004/38 che il beneficio del mantenimento dello status di lavoratore previsto
da quest’ultima disposizione è riconosciuto a qualsiasi cittadino dell’Unione che
abbia esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante,
indipendentemente dalla natura di quest’ultima, vale a dire che abbia
esercitato un’attività subordinata oppure autonoma (v., in tal senso, sentenza
del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punti 37 e 38).
40 La Corte ha giudicato, a tale
riguardo, che la possibilità per un cittadino dell’Unione – che abbia
temporaneamente cessato di esercitare un’attività lavorativa subordinata o
autonoma – di conservare il proprio status di lavoratore sulla base
dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, nonché il diritto di
soggiorno che gli spetta, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale
direttiva, si fonda sulla premessa che detto cittadino sia disponibile e idoneo
a rientrare nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante entro un
termine ragionevole (sentenza del 13 settembre 2018, Prefeta, C‑618/16,
EU:C:2018:719, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
41 Occorre
poi ricordare che la direttiva 2004/38, la quale, conformemente al suo articolo
1, lettera a), ha segnatamente lo scopo di fissare le modalità di esercizio del
diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da
parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, stabilisce una
graduazione della durata del diritto di soggiorno riconosciuto a ogni cittadino
nello Stato membro ospitante, prevedendo, tra il diritto di soggiorno inferiore
a tre mesi di cui al suo articolo 6 e il diritto di soggiorno permanente di cui
al suo articolo 16, un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
disciplinato dal suo articolo 7.
42 L’articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 garantisce così a qualsiasi lavoratore
subordinato o autonomo, in particolare, un diritto di soggiorno superiore a tre
mesi nello Stato membro ospitante.
43 L’articolo
7, paragrafo 3, della medesima direttiva garantisce, a sua volta, a qualsiasi
cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione di inattività temporanea
il mantenimento del suo status di lavoratore e, di conseguenza, del suo diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante, stabilendo al contempo una
graduazione nelle condizioni di detto mantenimento in funzione, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, da un lato, del
motivo della sua inattività, segnatamente a seconda che egli sia inabile al
lavoro per malattia o infortunio, in stato di disoccupazione involontaria
oppure in formazione professionale, e, dall’altro, della durata iniziale del
suo periodo di attività nello Stato membro ospitante, vale a dire a seconda che
tale durata sia superiore o inferiore a un anno.
44 Così,
il cittadino dell’Unione che ha esercitato un’attività lavorativa subordinata o
autonoma nello Stato membro ospitante conserva il suo status di lavoratore
senza limiti nel tempo, in primo luogo, se è colpito da un’incapacità
temporanea risultante da una malattia o da un incidente, conformemente
all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38, in secondo
luogo, se ha esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro
ospitante per oltre un anno prima di trovarsi in stato di disoccupazione
involontaria, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale
direttiva (sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punti
da 29 a 46), o, in terzo luogo, se segue un corso di formazione professionale,
conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), della medesima
direttiva.
45 Per
contro, il cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa
subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per un periodo di durata
inferiore a un anno beneficia del mantenimento del suo status di lavoratore
solo per un periodo di tempo in cui tale Stato membro è libero di fissare,
purché non sia inferiore a sei mesi.
46 Infatti,
la durata del mantenimento dello status di lavoratore del cittadino dell’Unione
che abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro
ospitante può essere limitata da quest’ultimo, senza tuttavia poter essere
inferiore a sei mesi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c),
della direttiva 2004/38, qualora tale cittadino si trovi in stato di
disoccupazione, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, prima di aver
potuto compiere un anno di attività.
47 Ciò
si verifica, secondo la prima ipotesi prevista da tale disposizione, quando la
cessazione dell’attività del lavoratore subordinato avvenga all’atto della
scadenza di un contratto a tempo determinato inferiore a un anno.
48 Ciò
si verifica anche, come previsto nella seconda ipotesi di cui a tale
disposizione, in tutte le situazioni in cui un lavoratore sia stato costretto,
per ragioni indipendenti dalla sua volontà, a cessare la sua attività nello
Stato membro ospitante prima che sia trascorso un anno, a prescindere dalla
natura dell’attività esercitata e dal tipo di contratto di lavoro concluso a
tal fine, vale a dire indipendentemente dal fatto che egli abbia esercitato
un’attività subordinata o autonoma e che abbia concluso un contratto a tempo
determinato di durata superiore a un anno, un contratto a tempo indeterminato o
qualsiasi altro tipo di contratto.
49 Tale
interpretazione è conforme alla principale finalità perseguita dalla direttiva
2004/38, che, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, consiste nel
rafforzare il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno di tutti i
cittadini dell’Unione nonché all’obiettivo specificamente perseguito dal suo
articolo 7, paragrafo 3, consistente nel garantire, attraverso il mantenimento
dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano
cessato di esercitare la loro attività professionale a causa di una mancanza di
lavoro dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà (v., in tal senso,
sentenze del 15 settembre 2015, Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 60;
del 25 febbraio 2016, García-Nieto e a., C‑299/14, EU:C:2016:114, punto
47, nonché del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punto 42).
50 Non
si può, peraltro, ritenere che tale interpretazione sia atta a pregiudicare la
realizzazione di uno degli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38,
vale a dire quello di raggiungere un giusto equilibrio fra la tutela della
libera circolazione dei lavoratori, da un lato, e la garanzia che i sistemi di
previdenza sociale dello Stato membro ospitante non sosterranno un onere
irragionevole, dall’altro.
51 È
vero che il considerando 10 della direttiva 2004/38 indica che tale direttiva
mira ad evitare che le persone che esercitano il loro diritto di soggiorno
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno.
52 Occorre
tuttavia rilevare, a tal riguardo, che la conservazione della qualità di
lavoratore in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della
direttiva 2004/38 presuppone, come ricordato ai punti da 24 a 29 della presente
sentenza, da un lato, che il cittadino interessato abbia effettivamente avuto,
prima del suo periodo di disoccupazione involontaria, la qualità di lavoratore
ai sensi di detta direttiva e, dall’altro, che si sia registrato presso
l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare lavoro. Inoltre, la
conservazione di tale status durante un periodo di disoccupazione involontaria
può essere limitata a sei mesi dallo Stato membro interessato.
53 Infine,
l’esame dei lavori preparatori della direttiva 2004/38, in particolare della
proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM (2003) 199
definitivo], nonché della posizione comune (CE) n. 6/2004 del Consiglio,
del 5 dicembre 2003 (GU 2004, C 54 E, pag. 12), consente
di confermare, come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle
sue conclusioni, la volontà del legislatore dell’Unione di estendere il beneficio
del mantenimento dello status di lavoratore, eventualmente limitato ad un
periodo non inferiore a sei mesi, alle persone che si trovino in stato di
disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per meno di un anno su base
giuridica diversa da un contratto di lavoro a tempo determinato.
54 Ne
consegue che l’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera c), della
direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino
dell’Unione che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nel
procedimento principale, il quale ha acquisito la qualità di lavoratore ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva in uno Stato
membro, in virtù dell’attività da lui esercitata per un periodo di due
settimane prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, beneficia
del mantenimento del suo status di lavoratore per un periodo di almeno sei
mesi, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al
fine di trovare un lavoro.
55 Si
deve inoltre ricordare che, conformemente al considerando 20 e all’articolo 24,
paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ogni cittadino dell’Unione che soggiorna
nel territorio dello Stato membro ospitante conformemente a quest’ultima, tra
cui in particolare quello che conserva il suo status di lavoratore subordinato
o autonomo in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della medesima
direttiva, gode della parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato
membro nell’ambito di applicazione del trattato FUE, fatte salve le
disposizioni specifiche espressamente previste da quest’ultimo e il diritto
derivato.
56 Ne
consegue che, come ha esposto l’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue
conclusioni, quando il diritto nazionale esclude dal beneficio del diritto alle
prestazioni sociali le persone che hanno esercitato un’attività subordinata o
autonoma solo per un breve periodo, tale esclusione si applica allo stesso modo
ai lavoratori di altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera
circolazione.
57 Spetta
pertanto al giudice del rinvio, l’unico competente a interpretare e ad
applicare il diritto nazionale, stabilire se, in applicazione di detto diritto
e conformemente al principio della parità di trattamento, il ricorrente nel
procedimento principale abbia diritto al beneficio delle prestazioni di
previdenza sociale o delle prestazioni di assistenza sociale da lui richieste
nell’ambito del procedimento principale.
58 Da
quanto precede deriva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3,
lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un
cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera
circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di
lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale
direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa
da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di
trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di
lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali
disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento
competente al fine di trovare un lavoro. Spetta al giudice del rinvio stabilire
se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito
all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino
disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza
sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un
cittadino dello Stato membro ospitante.
Sulle spese
59 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e
paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve
essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato
il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato
membro la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
a), di tale direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base
giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due
settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva
lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai
sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di
collocamento competente al fine di trovare un lavoro.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in
applicazione del principio della parità di trattamento sancito all’articolo 24,
paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza,
del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente,
prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro
ospitante.
Dal sito http://curia.europa.eu
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