Propaganda elettorale
e ‘valori’ antifascisti
Sentenza 2019
I principi affermati nella XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione (che vieta la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista) e nell’art. 1 della legge 645/1952 (c.d. legge
“Scelba”, che, nel dare attuazione alla predetta norma costituzionale, ha
individuato come manifestazioni esteriori di ricostituzione del partito
fascista il perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista
attraverso, tra l’altro, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di
lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà costituzionali, lo
svolgere propaganda razzista, l’esaltare principi, fatti e metodi propri del
predetto partito, il compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e
il denigrare la democrazia, le sue istituzione o i “valori della Resistenza”)
costituiscono un limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di
riunione e di associazione degli individui, le quali non possono esplicarsi in
forme che denotino un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto
di ricostituzione del disciolto partito fascista e trovano precipua
applicazione in materia di propaganda politica ed elettorale
Quando si richieda di esercitare attività di
propaganda politica ed elettorale in spazi pubblici, sottraendoli, sia pure
temporaneamente, all’uso pubblico per destinarli all’utilizzo privato, non
appare irragionevole che l’amministrazione richieda, al fine di valutare la
meritevolezza dell’interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto
dei valori costituzionali e, in particolare, dei limiti costituzionali alla
libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell’ideologia
autoritaria fascista e all’adesione ai valori fondanti l’assetto democratico
della Repubblica italiana, quali quelli dell’antifascismo e della Resistenza.;
e ciò anche al fine dell’eventuale revoca della concessione in caso di
violazione dell’impegno assunto
Non è censurabile il comportamento del
Comune che, a fronte dell’assenza di un effettivo impegno del richiedente al
rispetto dei valori costituzionali dell’antifascismo, ha ritenuto insussistenti
i presupposti di interesse pubblico per la concessione di spazi pubblici per
finalità private di propaganda politica [nel caso deciso, a fronte del
fac-simile di dichiarazione, predisposto dal Comune, in cui il richiedente
doveva dichiarare “di ripudiare il fascismo e il nazismo”e “di aderire ai
valori dell'antifascismo posti alla base della Costituzione repubblicana,
ovvero i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di pace, di
giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano, affermatisi nel nostro
Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla dittatura fascista e
dopo i 20 mesi della Lotta di Liberazione dal nazifascismo”, la richiedente
aveva “omesso, volutamente, la parte di dichiarazione relativa al “ripudio del
fascismo e del nazismo” e all’adesione “ai valori dell’antifascismo””]
FATTO
1. Con deliberazione …, il consiglio comunale di X, preso atto
del ripetersi sempre più frequente di “manifestazioni promosse da
organizzazioni neofasciste, portatrici di idee e di valori che si collocano al
di fuori del perimetro costituzionale”, impegnava l’amministrazione “a
non concedere spazi o suolo pubblici a coloro i quali non garantiscano di
rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando
comportamenti fascisti, razzisti e omofobi”, dando mandato di adeguare i
regolamenti comunali a quanto espresso nell’atto di indirizzo, in particolare “subordinando
la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune, a
dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti
dall’ordinamento repubblicano”.
2. Con successiva deliberazione …, la giunta comunale di X dava
mandato ai competenti uffici comunali di richiedere, a fronte di istanze di
concessione del suolo pubblico o di utilizzo di spazi e sale di proprietà
comunale, la presentazione da parte dei richiedenti di una dichiarazione
espressa, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, del seguente testuale tenore:
“Il sottoscritto (…) dichiara (…):
- “di ripudiare il fascismo e il nazismo;
- di aderire ai valori dell'antifascismo posti alla base
della Costituzione repubblicana, ovvero i valori di libertà, di democrazia, di
eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano,
affermatisi nel nostro Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla
dittatura fascista e dopo i 20 mesi della Lotta di Liberazione dal nazifascismo;
(…)”.
3. Con istanza del .., la signora Y, agendo “in nome e per
conto di …”, chiedeva al Comune di X l’autorizzazione ad occupare il suolo
pubblico con un gazebo di mt 2 x 2 in via … per tredici giorni non consecutivi,
festivi e prefestivi, compresi tra il … e il …, al fine dichiarato di svolgere “propaganda
politica e di promozione delle attività politiche e del pensiero politico della
sig.ra Y”.
4. Alla propria istanza, la richiedente allegava la seguente
dichiarazione: “La sottoscritta (…) dichiara di riconoscersi nei valori
della Costituzione, di non voler ricostituire il disciolto Partito Fascista, di
non voler effettuare propaganda razzista o comunque incitante all’odio”, nonché
“di impegnarsi a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti del nostro
ordinamento giuridico”.
5. Con atto del …, gli uffici comunicavano alla richiedente che
l’iter autorizzativo dell’istanza era stato “sospeso” dal momento che
all’istanza era stata allegata una dichiarazione difforme dal modello-tipo
approvato dall’amministrazione con le predette deliberazioni, invitando
l’interessata a regolarizzare la dichiarazione e precisando che
l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata non appena fosse stata trasmessa la
dichiarazione in questione.
6. La ricorrente presentava proprie osservazioni, contestando
la legittimità della richiesta dell’Amministrazione e rifiutando di rendere la
dichiarazione nei termini pretesi dall’amministrazione.
7. Alla luce di quanto sopra, con provvedimento notificato il
23 gennaio 2019 l’amministrazione dichiarava l’istanza “improcedibile”,
non essendo stato prodotto il documento richiesto.
8. Con ricorso notificato il 15 marzo 2019 e depositato il 20
marzo successivo, l’interessata impugnava dinanzi a questo TAR il suddetto
provvedimento di “improcedibilità”, unitamente alle presupposte delibere del
consiglio comunale n. 125/2017 e della giunta comunale n. 164/2018, e ne
chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di cinque
motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere
sotto plurimi profili.
9. Il Comune di X si costituiva in giudizio con articolata
memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in
ragione della tardiva impugnazione degli atti presupposti, divenuti ormai
inoppugnabili, e in subordine, nel merito, contestando il fondamento del
ricorso e chiedendone il rigetto.
10. All’udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2019, dopo
la discussione dei difensori delle parti, il collegio si riservava di definire
il giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di
legge e sentite, sul punto, le parti costituite.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare
formulata dalla difesa comunale, dal momento che il ricorso è manifestamente
infondato nel merito.
1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto
l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli articoli 2, 3, 17, 18
e 21 della Costituzione in materia di tutela dei diritti fondamentali, di
eguaglianza, diritto di riunione, di associazione, di manifestazione del
pensiero e di associazione in partiti politici; tali principi, secondo la
ricorrente, non consentirebbero di subordinare l’esercizio dei diritti civili e
politici a dichiarazioni di adesione ai valori dell’antifascismo, ai valori
repubblicani e a quelli della Resistenza; la libera manifestazione del pensiero
e il “foro interno” di ciascun cittadino non possono essere coartati
attraverso l’obbligo di adesione a valori predeterminati, secondo modelli
tipici dei regimi totalitari; all’atto della domanda di concessione del suolo
pubblico, la ricorrente ha dichiarato di aderire ai valori della Costituzione
italiana e di non avere intenzione di ricostituire il disciolto Partito
Fascista, e tanto deve essere ritenuto sufficiente; secondo la ricorrente,
l’amministrazione non potrebbe imporre ai cittadini di aderire a non meglio
identificati “valori dell’antifascismo” che non sono richiamati in
alcuna parte del testo costituzionale, né a “ripudiare il fascismo e il
nazismo”, atteso che il ripudio attinge alla sfera interna dell’individuo,
che non può essere coartata dall’amministrazione in assenza di comportamenti e
manifestazioni esteriori che si pongano in contrasto con le norme
costituzionali e con le leggi dello Stato.
La censura è infondata.
1.1. I valori dell’antifascismo e della Resistenza e il ripudio
dell’ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione
repubblicana del 1948, non solo perché sottesi implicitamente all’affermazione
del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione
solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, ma anche
perché affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista, sia nell’art. 1 della legge “Scelba” n. 645 del 20
giugno 1952, che, nel dare attuazione alla predetta norma costituzionale, ha
individuato come manifestazioni esteriori di ricostituzione del partito
fascista il perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista
attraverso, tra l’altro, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di
lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà costituzionali, lo
svolgere propaganda razzista, l’esaltare principi, fatti e metodi propri del
predetto partito, il compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e
il denigrare la democrazia, le sue istituzione o i “valori della Resistenza”;
inoltre, l'art 5 della stessa legge Scelba n. 645/1952 punisce le
manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quando siano compiute
durante eventi pubblici.
1.2. I principi affermati nelle predette norme costituiscono un
limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di
associazione degli individui, le quali non possono esplicarsi in forme che
denotino un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di
ricostituzione del disciolto partito fascista.
1.3. Si tratta di principi che, per evidenti motivi, trovano
precipua applicazione in materia di propaganda politica ed elettorale.
1.4. In tale contesto, allorquando si richieda di esercitare
attività di propaganda politica ed elettorale in spazi pubblici, sottraendoli,
sia pure temporaneamente, all’uso pubblico per destinarli all’utilizzo privato,
non appare irragionevole che l’amministrazione richieda, al fine di valutare la
meritevolezza dell’interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto
dei valori costituzionali e, in particolare, dei limiti costituzionali alla
libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell’ideologia
autoritaria fascista e all’adesione ai valori fondanti l’assetto democratico
della Repubblica italiana, quali quelli dell’antifascismo e della Resistenza.;
e ciò anche al fine dell’eventuale revoca della concessione in caso di
violazione dell’impegno assunto. E benchè, nel caso di specie, il modello di
dichiarazione predisposto dall’amministrazione comunale non appaia scevro da qualche
ridondanza, non per questo è possibile rilevarne un profilo di illegittimità,
tenuto conto anche della forte valenza simbolica, oltre che amministrativa, che
l’amministrazione ha inteso riconnettervi e che giustifica qualche eccesso di
enfasi.
1.5. Nel caso di specie la ricorrente ha richiesto
all’amministrazione comunale, “quale attivista e delegata”
dell’associazione “…”, la concessione del suolo pubblico nella via … –
peraltro, una via pubblica di forte valenza evocativa, perchè intestata a
martiri della Resistenza e dell’antifascismo – per svolgere attività di
propaganda politica; ma, alla richiesta dell’amministrazione di rendere la
dichiarazione di impegno predisposta dalla giunta comunale, ne ha resa una
diversa, nella quale ha sì dichiarato “di riconoscersi nei valori della
Costituzione, di non voler ricostruire il disciolto Partito Fascista, di non
voler effettuare propaganda razzista o comunque incitante all’odio”, nonché
“di impegnarsi a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti del nostro ordinamento
giuridico”, ma ha omesso, volutamente, la parte di dichiarazione relativa
al “ripudio del fascismo e del nazismo” e all’adesione “ai valori
dell’antifascismo”.
1.6. Dichiarare di aderire ai valori della Costituzione, ma nel
contempo rifiutarsi di aderire ai valori che alla Costituzione hanno dato
origine e che sono ad essa sottesi, implicitamente ed esplicitamente, significa
vanificare il senso stesso dell’adesione, svuotandola di contenuto e privandola
di ogni valenza sostanziale e simbolica.
1.7. Non appare pertanto censurabile il comportamento del
Comune che, a fronte dell’assenza di un effettivo impegno della ricorrente al
rispetto dei valori costituzionali dell’antifascismo, ha ritenuto insussistenti
i presupposti di interesse pubblico per la concessione di spazi pubblici per
finalità private di propaganda politica.
La censura va quindi disattesa.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto vizi di
violazione di legge e di eccesso di potere per sviamento; l’amministrazione
avrebbe utilizzato in materia sviata i propri poteri in materia di occupazione
del suolo pubblico, i quali sarebbero previsti dalla legge per finalità
prettamente fiscali e di tutela della viabilità e della sicurezza pubblica;
l’amministrazione avrebbe invece perseguito una finalità estranea al paradigma
normativo, quella di estorcere ai cittadini dichiarazioni di adesione
ideologica ad una “carta di valori” predeterminata.
Anche tale censura è infondata.
2.1. La disciplina dell’occupazione del suolo pubblico è
demandata ai Comuni, sia in ordine alla individuazione dei presupposti che in
ordine alla determinazione del canone. La legge, in particolare, non
predetermina le finalità in vista delle quali può essere attribuito a privati
l’uso esclusivo del suolo pubblico, ma rimette ai Comuni il potere di
regolamentarle e valutarle caso per caso, in funzione della meritevolezza
dell’interesse perseguito e della sua idoneità a giustificare la sottrazione
temporanea del bene pubblico all’utilizzo collettivo.
2.2. E’ stato affermato, al riguardo, che la concessione di
suolo pubblico “esige sempre e comunque una decisione ponderata in ordine al
bilanciamento dell'interesse pubblico con quelli privati eventualmente
confliggenti, di cui dare conto nella motivazione, stante il loro carattere
discrezionale, con la conseguenza che la
P.A., prima di concederla, deve, attraverso apposita
istruttoria, effettuare una accurata ricognizione degli interessi coinvolti”
(T.A.R. Lazio-Roma, sez. II , 25 luglio 2017 n. 8934).
2.3. Nel caso di specie, la concessione del suolo pubblico è
stata richiesta dalla ricorrente al fine dichiarato di effettuazione di
attività di propaganda politica. L’amministrazione, nel richiedere, al fine di
valutare l’assentibilità dell’istanza, una dichiarazione preventiva di adesione
ai valori costituzionali dell’antifascismo e di ripudio del fascismo e del
nazismo, ha bilanciato correttamente l’interesse privato della ricorrente a
svolgere attività di propaganda politica con l’interesse pubblico a che ciò
avvenga nel doveroso e consapevole rispetto dei valori costituzionali.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto
l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del vigente regolamento comunale
di X in materia di concessione di suolo pubblico; ha osservato la ricorrente
che tale regolamento non è stato modificato a seguito degli atti impugnati, e,
allo stato, non contiene alcuna norma che imponga la presentazione di una
dichiarazione di adesione ai valori dell’antifascismo per poter ottenere uno
spazio pubblico.
Anche tale censura è infondata.
Il diniego impugnato è stato adottato in ossequio a quanto
previsto dal consiglio comunale con la deliberazione n. ….
Il consiglio comunale è l’organo competente ad approvare e
modificare i regolamenti comunali.
Nel caso di specie, la delibera …7 ha dettato un indirizzo di
carattere generale ed astratto che, benchè non inserito formalmente all’interno
del testo regolamentare, è tuttavia idoneo ad integrarlo ab externo, sia
in ragione della sua natura sostanzialmente regolamentare sia in considerazione
dell’organo che l’ha adottato.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; tali norme, richiamate
nella dichiarazione-tipo predisposta dalla giunta comunale, prevedono che le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni possano attestare unicamente “stati
e qualità”, non opinioni politiche; l’amministrazione avrebbe quindi
imposto una autocertificazione di carattere ideologico contraria ad ogni legge.
La censura non ha fondamento.
4.1. Benchè il modello di dichiarazione predisposto
dall’amministrazione richiami, in effetti, gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
la dichiarazione richiesta dall’amministrazione non è una vera dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ma una dichiarazione di impegno del privato al
rispetto dei principi costituzionali e dei valori ad essi sottesi, in funzione
della valutazione di meritevolezza dell’interesse perseguito dal richiedente
attraverso l’utilizzo del suolo pubblico.
4.2. Il richiamo alle norme citate è quindi improprio, ma
giuridicamente inconferente.
5. Infine, con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto la
violazione dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000, il quale prevede che, ai fini
della redazione di dichiarazioni sostitutive, gli interessati hanno la facoltà,
e non l’obbligo, di avvalersi dei moduli predisposti dall’amministrazione; la
ricorrente ha reso effettivamente una dichiarazione sostitutiva di adesione ai
valori della Costituzione, sia pure utilizzando un modulo diverso da quello
predisposto dall’amministrazione, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto
ritenere assolto l’obbligo previsto dalle delibere di giunta e di consiglio.
Anche quest’ultima censura è infondata.
5.1. La ragione per la quale l’amministrazione ha respinto
l’istanza della ricorrente non risiede nel fatto che la dichiarazione non sia
stata resa utilizzando il modello predisposto dall’amministrazione, ma nella
circostanza che il suo contenuto non corrispondeva a quanto richiesto dall’amministrazione,
non contenendo, in particolare, né il ripudio del fascismo e del nazismo né
l’adesione della richiedente ai valori dell’antifascismo.
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra,
il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
8. Attesa la manifesta infondatezza del ricorso, va respinta
anche la domanda della ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il … definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite
in favore del Comune di X, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri
accessori.
Respinge la domanda della ricorrente di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento