La comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso
di rigetto o di diniego). Rassegna
di giurisprudenza (2016 – 2017)
A) LE NORME.
B) GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA.
B.1) RATIO.
B.2) (ATTO) ENDOPROCEDIMENTALE.
B.3) CONTENUTO: CORRISPONDENZA TRA (I
MOTIVI ESPRESSI NEL) PREAVVISO DI RIGETTO E
(I MOTIVI ESPRESSI NEL) PROVVEDIMENTO FINALE. B.3.1) CONTENUTO … SEGUE … CONFUTAZIONE
DELLE CONTRODEDUZIONI.
B.4) TERMINI.
B.5) ART. 21 OCTIES, C. 2. B.5.1) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … ONERE
PROBATORIO. B.5.2)
ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … EDILIZIA (ET SIMILIA). B.5.3) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE …
CAUSA DI SERVIZIO (ET SIMILIA).
B.6) MISCELLANEA
A)LE NORME
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove
norme sul procedimento amministrativo, e successive modificazioni ed
integrazioni (artt. 10 bis e 21 octies)
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Art. 10 bis
Comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
Art. 21-octies
Annullabilità
del provvedimento
1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.
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B)GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA
B.1) RATIO
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, VI, 26 maggio
2017, n. 2493: “L’art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda
concludere con un provvedimento che ‘per la prima volta’ rappresenta al
richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza. La
sua ratio è quella di evitare ‘provvedimenti a sorpresa’, cioè che prospettino
questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui
non percepibili: il contraddittorio da instaurare consente di valutare già in
sede amministrativa le argomentazioni dell’interessato sul se vi siano
effettivamente ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e agevola la
deflazione dei ricorsi giurisdizionali, poiché può avvenire o che
l’Amministrazione condivida le osservazioni o che l’interessato si convinca
della adeguatezza della valutazione dell’Amministrazione e che non proponga
dunque ricorso…”
Tribunali amministrativi
Tar Campania. Napoli, 18
maggio 2016, n. 2564: “…Sebbene sia
consolidato l’orientamento che patrocina un’interpretazione non formalistica
della disposizione (come evidenziato anche nella giurisprudenza di questa
Sezione: cfr., da ultimo, la sentenza del …), non può tuttavia essere del tutto
trascurata la valenza delle norma, in quelle situazioni nelle quali il
ricevimento delle osservazioni del privato assolve non solo ad esigenze di
garanzia della posizione giuridica incisa dall’attività amministrativa, ma
concorre altresì ad orientare la scelta dell’Amministrazione, favorendo la
raccolta di tutti gli elementi occorrenti a fondare la determinazione della
P.A. …”
Tar Campania. Napoli, 10
aprile 2017, n. 1971: “…Si tratta di
una modalità di partecipazione, con la quale si è voluta “anticipare”
l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase
endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore
all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione
sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza,
ancor prima della decisione finale. L'istituto del cd. "preavviso di
rigetto" di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha così lo scopo
di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle
motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata,
quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero
contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione
finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo
e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti “. Si è
anche aggiunto, in giurisprudenza, che tale scopo viene meno ed è di per sé
inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo
contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia
perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della
sua concreta e sostanziale non modificabilità . Invero,l'art. 10 bis, della L.
7 agosto 1990 n. 241 in materia di partecipazione procedimentale, non deve
essere interpretato in senso formalistico, ma si deve avere riguardo
all'effettivo e oggettivo pregiudizio: la violazione dell'obbligo di preventiva
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, è inidonea di
per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non essendo consentito, ai
sensi del successivo art. 21 octies, l'annullamento dei provvedimenti
amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato …”
Tar Lazio, Roma, 14 aprile
2017, n. 4640: “…La previsione di cui
all’art.10 bis della legge n.241/90, introdotta dalla legge numero 15 del 2005,
risponde all’ esigenza di rendere noto prima dell’adozione del provvedimento
sfavorevole, nel caso di procedimenti a istanza di parte, l’avviso
dell’amministrazione, onde consentire al soggetto che ha presentato istanza e
che per tale ragione ha già effettuato una valutazione di proponibilità e di
fondatezza della propria domanda, una volta a conoscenza delle ragioni ostative
addotte dall’amministrazione stessa, di confutarle nell’ambito del procedimento
amministrativo, se del caso modificando la domanda originaria o proponendo la stipula
di accordi sostitutivi ex art.11 L.n 241/90, non riservando così l’unico
momento di confronto alla sede giurisdizionale o giustiziale, come avveniva
prima della novella, posto che avverso il provvedimento esplicito di diniego
non esisteva alcun tipo di reazione se non quella che si traduceva nella
proposizione di un ricorso. E che il legislatore miri al raggiungimento di tale
fine discende da tutta la disposizione, la quale si applica a tutti i
procedimenti a istanza di parte, esclusi quelli specificamente indicati
dall’ultima parte dell’articolo, e in forza della quale si attua il
travolgimento di alcuni dei principi essenziali del procedimento
amministrativo, quale quello di certezza della durata del procedimento
amministrativo stesso…”
Tar Veneto 20 giugno 2017, n.
585: “…La ratio del preavviso di
diniego “è quella di evitare 'provvedimenti a sorpresa', cioè che prospettino
questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui
non percepibili: il contraddittorio da instaurare consente di valutare già in
sede amministrativa le argomentazioni dell'interessato sul se vi siano
effettivamente ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e agevola la
deflazione dei ricorsi giurisdizionali, poiché può avvenire o che l'Amministrazione
condivida le osservazioni o che l'interessato si convinca della adeguatezza
della valutazione dell'Amministrazione e che non proponga dunque ricorso” (così
CdS, VI, 26.5.2017 n. 2493)…”
B.2) (ATTO) ENDOPROCEDIMENTALE
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, VI, 2 novembre
2017, n. 5063: “…Il preavviso di
rigetto è atto endoprocedimentale e, in quanto tale, come correttamente messo
in rilievo dal primo giudice, non può essere oggetto di autonoma impugnazione.
I vizi di tale atto possono essere fatti valere mediante l’impugnazione
dell’atto finale…”
Tribunali amministrativi
Tar Lazio, Roma, 11 gennaio
2017, n. 442: “…Considerato di
potersi confermare il costante orientamento giurisprudenziale in materia, in
ragione del quale il preavviso di diniego, adottato ai sensi dell’art. 10-bis
della l. 241/1990, assume natura endoprocedimentale e non presenta profili di
lesività immediata della sfera giuridica della parte destinataria dello stesso,
di talché da questa non può essere validamente impugnato in via autonoma ed
immediata (cfr., “ex multis” …)…”
Tar Lombardia, Milano, 25
marzo 2016, n. 606: “…per costante
orientamento giurisprudenziale, invero, la comunicazione di avvio del
procedimento ed il c.d. "preavviso di rigetto", ex art. 10-bis, non sono
autonomamente impugnabili, in quanto atti meramente endoprocedimentali, mentre
solo l'eventuale provvedimento di diniego, con cui si chiude il procedimento
amministrativo, è atto amministrativo lesivo (cfr., ex multis …)…”
Tar Sicilia, Catania, 26 maggio
2016, n. 1456: “…Per univoca
giurisprudenza dalla quale il Collegio non intende discostarsi nel definire la
presente controversia, “la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi
dell'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 costituisce un preavviso di rigetto
consistente in un atto prodromico al provvedimento finale che verrà adottato
dall'Amministrazione ossia un atto endoprocedimentale, non produttivo di
effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del ricorrente; pertanto,
tale provvedimento non è autonomamente e immediatamente impugnabile”(ex
plurimis, …). E poichè l’atto impugnato, in base al suo oggettivo tenore –
quindi, anche senza tener conto dei chiarimenti forniti con nota .., la quale
ha precisato che con il provvedimento impugnato non era stata disposta
l’esclusione, bensì l’avvio del relativo procedimento – dimostra in modo
univoco la sua natura endoprocedimentale, il Collegio dichiara inammissibile il
ricorso in epigrafe…”
Tar Campania. Napoli, 6 giugno
2016, n. 2795: “…Il Collegio deve
dichiarare innanzitutto l’inammissibilità della domanda di annullamento
proposta da … avverso il preavviso di diniego del permesso di costruire … e,
conseguentemente, l’inammissibilità delle relative censure proposte in parte
con il primo motivo di ricorso. Ed invero, per pacifica condivisibile
giurisprudenza, il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10 bis della legge
n. 241 del 1990, è un atto endoprocedimentale, privo, per sua stessa natura, di
potenzialità lesiva, avente lo scopo di consentire all'interessato di
instaurare un vero e proprio contraddittorio con l'Amministrazione, mediante la
presentazione delle proprie osservazioni o integrazioni documentali, al fine di
aumentare così la possibilità di far modificare l'avviso della Pubblica Amministrazione
e ottenere il soddisfacimento dei suoi interessi. Infatti, sulla base delle
osservazioni presentate dal soggetto interessato, la P.A. può addivenire ad una
conclusione del procedimento diversa rispetto a quella prospettata nel
preavviso di rigetto ovvero può confermare la propria posizione nell'atto di
diniego che è il solo atto definitivo e, quindi, lesivo della sfera giuridica
del destinatario…”
Tar Lazio, Latina, 22 luglio
2016, n. 489: “…Il ricorso principale
è inammissibile. Oggetto di impugnazione è infatti un atto endoprocedimentale,
cioè la comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell’istanza
(rectius il preavviso di rigetto trattandosi di procedimento a istanza di
parte) e non un provvedimento produttivo di effetti nella sfera soggettiva
della ricorrente. …”
Tar Sardegna 10 agosto 2016,
n. 686: “…Quanto al primo motivo di
ricorso va anzitutto richiamato quell’orientamento del Consiglio di Stato
secondo cui “È ammissibile l'impugnazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis
l. n. 241 del 1990 qualora, da un lato, a detto atto non solo non abbia fatto
seguito, in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale
sull'istanza presentata, e dall'altro, sia ravvisabile una sostanziale
sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale
dell'interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei principi
in materia di impugnazione degli atti soprassessori” (…). E’ questo il caso che
occupa il Collegio nel quale il provvedimento impugnato era sicuramente lesivo
tenuto conto che espressamente ne era indicata la definitività in caso di
mancata presentazione di osservazioni.
Tar Puglia, Lecce, 21
settembre 2016, n. 1456: Tanto
premesso, osserva il Collegio come la domanda di annullamento spiegata in via
principale dal Condominio ricorrente sia inammissibile, atteso il carattere
meramente endoprocedimentale della nota comunale gravata; ed invero, appare
evidente come dallo stesso tenore letterale dell’atto impugnato “preavviso di
rigetto ex art. 10 bis L. 241/90”, comunque necessario anche in caso di
procedimento unico ex artt. 1 e 4 D.P.R. n. 139/2010 per espressa previsione
normativa, si evinca che l’atto impugnato sia privo di immediata lesività, in
quanto destinato ad inserirsi in un iter procedimentale ancora non ultimato,
non potendosi ricollegare alcuna immediata e concreta lesione della sfera
giuridica del destinatario alla nota comunale in questione, che non si
configura pertanto quale eccezione alla regola della non autonoma impugnabilità
dell’atto endoprocedimentale. Ed invero,
come più volte osservato dalla giurisprudenza, “la regola secondo la quale
l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della
sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente
imputabile all’atto che conclude il procedimento) incontra un’eccezione” solo
“nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), quando sono idonei
come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva;
o in presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto
procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere
soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato; oppure allorché gli atti
soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell’an e nel
quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato,
determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua
istanza” (cfr. …)….”
Tar Lazio, Latina, 11 ottobre
2016, n. 608: “…Considerato, che
secondo giurisprudenza costante è inammissibile l'impugnativa di un mero
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo
carente ogni serio interesse all'impugnazione di un atto che, con ogni
evidenza, è solo endoprocedimentale e non è in grado di esprimere una volizione
definitiva dell'Amministrazione resistente (ex multis …)…”
Tar Sicilia, Catania, 21
novembre 2016, n. 2995: “…Ed invero,
per pacifica condivisibile giurisprudenza, il preavviso di rigetto, previsto
dall' art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, è un atto endoprocedimentale,
privo, per sua stessa natura, di potenzialità lesiva, avente lo scopo di
consentire all'interessato di instaurare un vero e proprio contraddittorio con
l’Amministrazione, mediante la presentazione delle proprie osservazioni o
integrazioni documentali, al fine di aumentare così la possibilità di far
modificare l'avviso della Pubblica Amministrazione e ottenere il
soddisfacimento dei suoi interessi. Infatti, sulla base delle osservazioni
presentate dal soggetto interessato, la
P.A. può addivenire ad una conclusione del procedimento
diversa rispetto a quella prospettata nel preavviso di rigetto ovvero può
confermare la propria posizione nell'atto di diniego che è il solo atto
definitivo e, quindi, lesivo della sfera giuridica del destinatario (cfr. ex
multis ..)…”
Tar Marche 9 gennaio 2017, n.
30: “…non è ammissibile
l’impugnazione del preavviso di rigetto attesa la natura endoprocedimantale e
la valenza non immediatamente lesiva di tale atto ..”
Tar Campania. Napoli, 11
gennaio 2017, n. 273: “…In primo
luogo, è esclusa la diretta ed autonoma impugnabilità della comunicazione dei
motivi ostativi, che non si configura quale atto terminale del procedimento
(cfr., per tutte, …: “La comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi
dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 costituisce un preavviso di
rigetto consistente in un atto prodromico al provvedimento finale che verrà
adottato dall'Amministrazione ossia un atto endoprocedimentale, non produttivo
di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica della ricorrente;
pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata, tale provvedimento non è
autonomamente e immediatamente impugnabile (cfr….)…”
Tar Lombardia, Brescia, 2
febbraio 2017, n. 148: “…E’ altresì
inammissibile l’impugnazione del preavviso di rigetto, sprovvisto di autonoma
attitudine lesiva..”
Tar Lombardia, Milano, 3
febbraio 2017, n. 269: “…Per costante
orientamento giurisprudenziale, invero, il c.d. "preavviso di
rigetto", ex art. 10-bis, non è autonomamente impugnabile, in quanto atto
meramente endoprocedimentale; solo l'eventuale provvedimento di diniego, con
cui si chiude il procedimento amministrativo, è atto amministrativo lesivo
(cfr., ex multis, …)…”
Trga Trentino Alto Adige,
Bolzano, 4 aprile 2017, n. 121: “…Ad
abundantiam, va aggiunto che la domanda di annullamento degli atti impugnati
indicati in epigrafe sub 2) è inammissibile anche perché rivolta contro atti
privi di natura provvedimentale, come eccepito dalla difesa
dell’Amministrazione. Trattasi del c.d. preavviso di rigetto (nota del Comune
di … del …), riferito al provvedimento definitivo di rigetto del rilascio del
certificato di abitabilità, impugnato sub 1); di un mero invito rivolto dall’Amministrazione
al ricorrente per fornire chiarimenti e chiedere un eventuale prolungamento del
termine di sospensione del procedimento amministrativo di demolizione e
ripristino (nota del …) e di un avviso di avvio del procedimento per
l’emanazione dell’ordinanza di demolizione e rispristino (nota del …)…”
Tar Lombardia, Milano, 25
maggio 2017, n. 1173: “…Il ricorso è
inammissibile avendo ad oggetto atti endo procedimentali ovvero un preavviso di
rigetto che non è un atto lesivo, con effetti immediati, della sfera giuridica
del ricorrente (cfr tra le tante …) e, quindi, non è impugnabile..”
Tar Puglia, Lecce, 31 maggio
2017, n. 879: “…In particolare,
osserva il Collegio come la domanda di annullamento spiegata dalla ricorrente
debba dichiararsi inammissibile, atteso il carattere meramente
endoprocedimentale della nota comunale gravata; ed invero, appare evidente come
dallo stesso tenore letterale dell’atto impugnato “comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90”, si
evinca che il medesimo sia privo di immediata lesività, in quanto destinato ad
inserirsi in un iter procedimentale ancora non ultimato, non potendosi
ricollegare alcuna immediata e concreta lesione della sfera giuridica del
destinatario alla nota comunale in questione, che non si configura pertanto
quale eccezione alla regola della non autonoma impugnabilità dell’atto
endoprocedimentale. Ed invero, come più
volte osservato dalla giurisprudenza anche di codesto T.A.R. (cfr. ex multis
…), “la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente
impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello
stesso essendo normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento)
incontra un’eccezione” solo “nel caso di atti di natura vincolata (pareri o
proposte), quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile
alla determinazione conclusiva; o in presenza di atti interlocutori, idonei a
cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione
dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo
prospettato; oppure allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un
avvenimento futuro e incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento
dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del
procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza” (cfr. Consiglio
di Stato, …)…”
Tar Sicilia, Palermo, 14
giugno 2017, n. 1610: “…L'atto
impugnato, infatti, è espressamente qualificato dall'amministrazione quale
“preavviso di rigetto”, ai sensi dell'art. 10 -bis della l. n. 241/90. Si
tratta dunque di un atto endoprocedimentale che, non avendo immediata valenza
lesiva, non è autonomamente impugnabile (cfr., ex plurimis, …). Deve infatti
rilevarsi che l'istituto del cd. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis,
l. 7 agosto 1990 n. 241, ha lo scopo di far conoscere alle pubbliche
amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte
in base agli esiti dell'istruttoria espletata, ragioni fattuali e giuridiche
dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi
competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla
ponderazione di tutti gli interessi in campo. Tale atto, che non può dirsi espressione
di una volontà definitiva dell'Autorità procedente, riflette una chiara valenza
endoprocedimentale e, come tale, deve ritenersi privo di autonoma capacità
lesiva. La comunicazione in argomento, peraltro, nemmeno può essere equiparata
ad un provvedimento conclusivo di procedimento essendo, per sua natura,
finalizzata a sollecitare un ulteriore momento di confronto dialettico tra la
pubblica amministrazione e il privato che può anche avere esiti diversi da
quelli preannunciati, di talché il dovere di concludere il procedimento non
viene privato del suo significato e rimane ancora integro (cfr. …)…”
Tar Lombardia, Milano, 5
luglio 2017, n. 1520: “…Invero, il
preavviso di rigetto, emanato ai sensi del menzionato art. 10 - bis della l. n.
241/1990, ha carattere endoprocedimentale, essendo preordinato ad assicurare al
richiedente il diritto di contraddire in ordine al giudizio negativo
preannunciato dall’Amministrazione, attraverso la presentazione di osservazioni
e documenti finalizzati ad incidere sulla determinazione finale; in quanto
tale, l’atto è insuscettibile di autonoma impugnabilità (ex multis, …)…”
Tar Puglia, Lecce, 18 luglio
2017, n. 1230: “…Ed invero, per
pacifica condivisibile giurisprudenza, “il preavviso di rigetto, previsto
dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, è un atto endoprocedimentale,
privo, per sua stessa natura, di potenzialità lesiva, avente lo scopo di
consentire all'interessato di instaurare un vero e proprio contraddittorio con
l'Amministrazione, mediante la presentazione delle proprie osservazioni o
integrazioni documentali, al fine di aumentare così la possibilità di far
modificare l'avviso della Pubblica Amministrazione e ottenere il
soddisfacimento dei suoi interessi. Infatti, sulla base delle osservazioni presentate
dal soggetto interessato, la P.A.
può addivenire ad una conclusione del procedimento diversa rispetto a quella
prospettata nel preavviso di rigetto ovvero può confermare la propria posizione
nell'atto di diniego che è il solo atto definitivo e, quindi, lesivo della
sfera giuridica del destinatario (cfr. ex multis …)”.. Del resto, come più
volte rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, <<“la regola secondo
la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione
della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo
normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento) incontra
un’eccezione” solo “nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte),
quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla
determinazione conclusiva; o in presenza di atti interlocutori, idonei a
cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione
dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo
prospettato; oppure allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un
avvenimento futuro e incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento
dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del
procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza” (cfr. …)”>>
(T.A.R. Puglia, Lecce, …)..”.
Tar Lombardia, Milano, 11
dicembre 2017, n. 2325: “…Per
costante orientamento giurisprudenziale, invero, il c.d. "preavviso di
rigetto", ex art. 10-bis, non è autonomamente impugnabile, in quanto atto
meramente endoprocedimentale; solo l'eventuale provvedimento di diniego, con
cui si chiude il procedimento amministrativo, è atto amministrativo lesivo
(cfr., ex multis, …)…”
B.3) CONTENUTO: CORRISPONDENZA TRA (I MOTIVI
ESPRESSI NEL) PREAVVISO DI RIGETTO E (I MOTIVI
ESPRESSI NEL) PROVVEDIMENTO FINALE
Corti superiori
Cons. di Stato, III, 11 maggio
2016, n. 1871: “…La comunicazione recante il c.d. preavviso di rigetto non deve avere
un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego, che l’
Amministrazione intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti
essenziali delle ragioni che impediscono l’emissione di un provvedimento di
segno positivo…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 31
luglio 2017, n. 370: “…La
giurisprudenza formatasi sull’analoga problematica della motivazione del
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 ha espresso
l’orientamento che non occorre un rapporto di piena identità tra il contenuto
del preavviso e quello del provvedimento finale, essendo esclusa la sola
possibilità di fondare questo secondo su ragioni giustificative del tutto
diverse da quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale.
E’, difatti, in quest’ultima evenienza che si riscontrerebbe una violazione del
diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si
estrinseca appunto nella possibilità di presentare controdeduzioni utili
all’assunzione della determinazione conclusiva …. Nel caso concreto, tuttavia,
non solo il provvedimento finale non recava alcuna ragione “nuova” rispetto ai
contenuti della comunicazione che lo aveva preceduto, ma non potrebbe farsi
questione nemmeno della continuità logica tra le ragioni dell’avvio del
procedimento e quelle della sua conclusione, dal momento che entrambi gli atti
erano imperniati sul dato centrale che –come si è più volte detto- l’immobile
non era stato accertato dal fotopiano del volo del 20 maggio 2003, onde fra
loro non era ravvisabile una diversità sostanziale di motivazione…”
Tribunali amministrativi
Tar Calabria, Catanzaro, 12
gennaio 2016, n. 49: “…La
giurisprudenza ha chiarito che è illegittimo per violazione dell'art. 10-bis l.
7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia
arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle
preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In
particolare, va evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di
identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del
procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto
dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel
provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni
giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento
conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex
art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo
su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto
endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire
con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le
proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio …”
Tar Lazio, Roma, 26 gennaio
2016, n. 1101: “…Né appaiono
convincenti le censure di parte ricorrente di natura procedimentale sulla
violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per la omessa
indicazione nel provvedimento finale del diniego delle ragioni del mancato
accoglimento delle osservazioni presentate dalla società ricorrente alla luce
dell’orientamento della giurisprudenza sul punto, secondo cui il predetto art.
10-bis stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione nei procedimenti ad istanza
di parte di inviare il c.d. “preavviso di rigetto”, ma non impone nel
provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle singole
argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della
sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a
sostegno dell'atto stesso. Tale regola, finalizzata a consentire la fattiva
partecipazione del privato all'istruttoria procedimentale, deve trovare un giusto
contemperamento, allorché siano state prospettate questioni, in fatto o in
diritto, in grado potenzialmente di rovesciare la valutazione, preannunziata
come sfavorevole, operata dalla p.a., e quest'ultima, pur nel contesto della
motivazione non del tutto assente, non abbia peraltro controdedotto in merito
(nella specie con la conferma dei pareri negativi); ciò in quanto, altrimenti,
si finirebbe per mortificare il valore della regola della partecipazione
procedimentale, al cui stimolo è volta la disposizione di cui all'art. 10 bis
cit., la quale impone, proprio in funzione deflattiva del contenzioso, di
considerare attentamente tutti i profili fattuali e giuridici, scaturenti dalle
osservazioni presentate dal privato od eventualmente anche da terzi, nel suo
interesse (cfr. …)…”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
8 febbraio 2016, n. 143: “…Ciò
preliminarmente osservato, è il caso di soggiungere che, anche se non deve
sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la
determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di
dettaglio tra il contenuto dei due atti (ben potendo la Pubblica amministrazione
ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie
posizioni giuridiche), occorre tuttavia che il contenuto sostanziale del
provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla
comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, esclusa ogni
possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non
enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti
l'interessato non potrebbe interloquire con l'Amministrazione anche su detti
profili differenziali, né presentare le proprie controdeduzioni prima della
determinazione conclusiva dell'ufficio…”
Tar Lazio, Roma, 12 aprile
2016, n. 4340: “…Del resto l’obbligo
di corrispondenza tra i motivi ostativi e le ragioni del diniego del
provvedimento finale, se può in tesi valere a precludere l’introduzione di
motivi di esclusione del tutto nuovi e affatto diversi, non può certo impedire
l’affinamento e l’arricchimento delle originarie motivazioni impeditive con
ulteriori rilievi e argomentazioni convergenti a sorreggere il medesimo assunto
già enunciato in sede di preavviso di rigetto, ossia nella specie, elementi
forniti anche in risposta alle osservazioni proposte dalla ricorrente…”
Tar Campania. Napoli, 5 maggio
2016, n. 2257: “…Secondo condivisa
giurisprudenza << L'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art.
10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, ha lo scopo di far conoscere alla P.A., in
contraddittorio rispetto alle motivazioni da essa assunte in base agli esiti
dell'istruttoria espletata, le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato
che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa
determinazione finale derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli
interessi in campo; con la conseguente illegittimità del provvedimento di
diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e
ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio
procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza del privato, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe
interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né
presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva
dell'ufficio. E salvo che il provvedimento finale si discosti dalla motivazione
contenuta nel preavviso solo in funzione dell'esigenza di replicare alle
osservazioni presentate dal privato >> (…); << L'istituto del
preavviso di rigetto, di cui all'art. 10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, ha lo
scopo di far conoscere alla P.A., in contraddittorio rispetto alle motivazioni
da essa assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, le ragioni
fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far
assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale derivante,
appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo; con la conseguente
illegittimità del provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di
ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente
sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato, dato che altrimenti
l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti
profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della
determinazione conclusiva dell'ufficio. E salvo che il provvedimento finale si
discosti dalla motivazione contenuta nel preavviso solo in funzione
dell'esigenza di replicare alle osservazioni presentate dal privato >> (…);
ed, ancora: << L'obbligo di corrispondenza tra i motivi ostativi e le
ragioni di diniego del provvedimento finale, se può in tesi valere a precludere
l'introduzione di motivi di esclusione del tutto nuovi e affatto diversi, non
può certo impedire l'affinamento e l'arricchimento delle originarie motivazioni
impeditive con ulteriori rilievi e argomentazioni convergenti a sorreggere il
medesimo assunto già enunciato in sede di preavviso di rigetto, ossia, nel caso
di specie, l'assenza di una autonoma, adeguata e comprovata struttura aziendale
capace di garantire il pronto ed effettivo avvio della nuova attività
imprenditoriale >>.(…)…”
Tar Lazio, Roma, 9 maggio
2016, n. 5379: “…La circostanza per
cui nella motivazione del provvedimento oggetto di impugnativa si operi un
riferimento non solo alla sanzione disciplinare della censura ma anche al
procedimento penale pendente dinanzi la procura della Repubblica di Catanzaro,
non costituisce motivo di illegittimità della deliberazione consiliare in
epigrafe indicata, non potendosi, anche nel caso in esame, ritenere
indispensabile ai fini della legittimità del provvedimento finale un rapporto
di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del
procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto
dei due atti, ben potendo la p.a. ritenere, nel provvedimento finale, di dover
meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, nel caso di specie, in
termini di credibilità del magistrato, attraverso il richiamo di un ulteriore
elemento fattuale…”
Tar Calabria, Catanzaro, 14
giugno 2016, n. 1240: “…Ciò premesso,
se è vero che tra il contenuto del preavviso di rigetto e quello della
determinazione conclusiva del procedimento amministrativo non deve sussistere
un rapporto di identità, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio, è
altresì necessario che la motivazione del provvedimento conclusivo di diniego
si inscriva nello schema delineato dalla prima comunicazione, dovendosi
ritenere precluso all’amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni
del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto
endoprocedimentale. E’ pertanto illegittimo il provvedimento negativo, la cui
motivazione venga arricchita con ragioni giustificative non preventivamente
sottoposte al doveroso contraddittorio procedimentale …”
Tar Campania, Salerno, 6
luglio 2016, n. 1596: “…Ma ciò non
può ammettersi, conformemente – oltre che alle pertinenti doglianze di parte
ricorrente – all’orientamento assunto, al riguardo, dalla giurisprudenza
amministrativa (sia pur con riferimento al preavviso di diniego, ex art. 10 bis
l. 241/90), nella quale si registrano massime, come le seguenti: “Anche se non
deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la
determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di
dettaglio tra il contenuto dei due atti (a proposito delle ragioni ostative ivi
indicate), ben potendo la p. a. ritenere, nel provvedimento finale, di dover
meglio precisare le proprie posizioni giuridiche (in relazione alle
osservazioni del privato o autonomamente), occorre però che il contenuto
sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema
delineato dalla comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, esclusa ogni
possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non
enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, dato che altrimenti
l’interessato non potrebbe interloquire con l’amministrazione anche su detti
profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della
determinazione conclusiva dell’ufficio” (…); “L’obbligo di corrispondenza tra i
motivi ostativi e le ragioni di diniego del provvedimento finale, se può in
tesi valere a precludere l’introduzione di motivi di esclusione del tutto nuovi
e affatto diversi, non può certo impedire l’affinamento e l’arricchimento delle
originarie motivazioni impeditive con ulteriori rilievi e argomentazioni
convergenti a sorreggere il medesimo assunto già enunciato in sede di preavviso
di rigetto, ossia, nel caso di specie, l’assenza di una autonoma, adeguata e
comprovata struttura aziendale capace di garantire il pronto ed effettivo avvio
della nuova attività imprenditoriale” (…)…”
Tar Campania. Napoli, 12
ottobre 2016, n. 4680: “…Quanto alla
dedotta discrasia tra quanto rappresentato all’interessata con la nota del
8.11.2013 e quanto invece poi motivato con il parere negativo conclusivo qui
impugnato, la giurisprudenza si è già specificamente pronunciata sul punto,
precisando che “L'integrazione del diniego finale di autorizzazione
paesaggistica con motivazioni diverse da quelle indicate in sede di
comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, sottrae al
contraddittorio la sopravvenuta motivazione, impedendo all'interessata di far
valere al riguardo le proprie ragioni, con conseguente violazione dell'art. 10
bis, l. n. 241 del 1990, senza che possa soccorrere l'art. 21 -octies comma 2,
legge stessa, stante la natura discrezionale del giudizio di compatibilità
paesaggistica degli interventi edilizi” …Più di recente la giurisprudenza si è
posta sulla medesima linea interpretativa con generale riguardo ai rapporti tra
il contenuto motivazionale del preavviso di rigetto e quello del provvedimento
negativo conclusivo, sancendo, condivisibilmente puntualizzando che “ È
illegittimo per violazione dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il
provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni
giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte
al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In particolare, va
evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il
preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una
corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben
potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di
dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto
sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema
delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità
di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove” …”
Tar Marche 20 febbraio 2017, n.
137: “…La doglianza non è
condivisibile, dal momento che non può costituire motivo di illegittimità del
provvedimento conclusivo il fatto che nella comunicazione contenente il
preavviso di rigetto siano state indicate ulteriori ragioni ostative rispetto a
quella poi effettivamente posta a base del diniego, se quest’ultima è stata
comunque evidenziata nella comunicazione stessa. Ciò è quanto accaduto nel caso
in esame, avendo il Comune preannunciato, tra i motivi ostativi, anche il fatto
che, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge regionale n. 22 del 2009, gli
interventi da quest’ultima previsti non potessero ritenersi interventi in
sanatoria; non rileva, quindi, al fine di ritenere effettive le garanzie
partecipative, la circostanza che tale motivo, all’esito dell’istruttoria, sia
rimasto l’unico su cui fonda l’atto definitivo…”
Tar Puglia, Lecce, 8 marzo
2017, n. 374: “…Ed invero, osserva il
Collegio che la funzione precipua del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l.
241/90 è proprio quella di consentire all’interessato di articolare valide
controdeduzioni alle argomentazioni ostative, e che la mancanza del
provvedimento ex art 10 bis nel caso di specie ha impedito all'istante di
fornire alla PA procedente un utile contributo partecipativo, atto a mettere a
disposizione della stessa ogni elemento valido anche ai fini di una eventuale
rideterminazione dell’agire amministrativo. In particolare, se non può negarsi
in linea generale l’inutilità del preavviso di rigetto in tutte le ipotesi in
cui, per la presenza di una pregressa partecipazione dell’istante all’iter
procedimentale, il privato abbia avuto comunque modo di apprendere “aliunde” i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda (cfr. ex multis …), non può
però altresì negarsi l’indispensabilità del medesimo preavviso di rigetto
quando, nonostante l’interlocuzione eventualmente instauratasi con
l’Amministrazione, il privato non possa avere comunque contezza dei motivi che
portano al diniego della sua istanza, come ad esempio accade in tutte le ipotesi
in cui la stessa PA abbia adottato precedenti atti o comportamenti di segno
completamente opposto alla determinazione finale impugnata, come peraltro
accaduto nella fattispecie che occupa…”
Trga Trentino Alto Adige,
Trento, 21 aprile 2017, n. 138: “…Il
Collegio ritiene innanzi tutto che la ricorrente non ha motivo di dolersi del
fatto che il diniego sia fondato su nuove ragioni ostative non indicate nel
preavviso di diniego, perché il provvedimento impugnato, nella sostanza, si
limita a recepire gli argomenti già contenuti nel parere negativo espresso
dalla Commissione edilizia comunale, rafforzati dal parere espresso dalla ASUC ….
Inoltre si deve rammentare che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale (da ultimo, …), il dovere dell’amministrazione di esaminare
le memorie prodotte dall’interessato non rende necessaria la confutazione
analitica delle osservazioni ivi contenute, essendo sufficiente che siano
valutate nel loro complesso o per questioni omogenee e fermo restando che il
provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione che renda
percepibili le ragioni del mancato recepimento delle tesi dell’interessato.
Pertanto la mancata valutazione delle osservazioni presentate in data 8 giugno
2016 non rileva, perché la motivazione del provvedimento impugnato dimostra
piuttosto che l’amministrazione ha tenuto nella dovuta considerazione sia le
precedenti autorizzazioni rilasciate in relazione all’intervento in questione,
sia il parere rilasciato dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della
Provincia del …, pervenendo a negare la concessione richiesta sulla base di
considerazioni, di carattere prettamente urbanistico, che rientrano nella
competenza del Comune…”
Tar Campania. Napoli, 28
aprile 2017, n. 2265: “…Ed invero la
giurisprudenza ha chiarito che è illegittimo per violazione dell'art. 10 bis l.
7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia
arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle
preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In
particolare, va evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di
identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del
procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto
dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel
provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni
giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento
conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex
art. 10 bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo
su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto
endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire
con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le
proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio (…)
….”
Tar Friuli Venezia Giulia 8
maggio 2017, n. 159: “…anche se non
deve sussistere una perfetta coincidenza tra il preavviso di rigetto e l’atto
conclusivo del procedimento, ben potendo l’Autorità procedente meglio precisare
la propria posizione, è, tuttavia, necessario che vi sia continuità logica e
contenutistica tra l’atto endoprocedimentale e il provvedimento finale, non
potendo il diniego fondarsi su ragioni del tutto nuove, mai palesate al
destinatario (cfr., …). Diversamente, infatti, verrebbe leso il contraddittorio
procedimentale (cfr., …)…”
Tar Campania, Salerno, 5
luglio 2017, n. 1116: “…E, ancora, a
scolpire ulteriormente la necessità del rispetto, nella specie, dell’art. 10
bis della l. 241/90, s’è ritenuto, in giurisprudenza, che: “In presenza di una
domanda di rilascio di concessione demaniale pertinente ad un pontile, è
illegittimo il diniego fondato su due motivi, dei quali solo il primo (parere
contrario della competente Soprintendenza ai beni architettonici e paesistici)
appaia citato nel dovuto preavviso di rigetto, risultando il secondo motivo di
diniego (possibile interferenza con le concessioni limitrofe e l’uso del
parcheggio pubblico) introdotto direttamente in sede di provvedimento finale,
in palese violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990” (…)…”
Tar Sicilia, Catania, 7 luglio
2017, n. 1701: “…Ciò premesso in
punto di fatto, rileva il Collegio che non sussiste la dedotta violazione delle
garanzie di partecipazione procedimentale stabilite dall’art. 10 bis della Legge
n. 241/90. Infatti - posto che non deve sussistere un rapporto di identità, tra
il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una
corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben
potendo la p. a. ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare
le proprie posizioni giuridiche (in relazione alle osservazioni del privato o
autonomamente) bastando che il contenuto sostanziale del provvedimento
conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex
art. 10 bis L. n. 241 del 1990 - nel caso di specie non può dirsi che il
provvedimento di diniego sia fondato su ragioni del tutto nuove, non
enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale…”
Tar Toscana 11 luglio 2017, n.
926: “…la comunicazione disciplinata
dall' art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 ha la funzione di sollecitare il
leale contraddittorio fra l'amministrazione e il privato istante nella fase
predecisionale del procedimento, e rappresenta un arricchimento delle garanzie
partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto
possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale. A
corollario di tale principio si è giunti altresì a precisare che affinché il
preavviso di rigetto dell’istanza possa adeguatamente svolgere il ruolo che il
legislatore le ha assegnato, non può ammettersi che la motivazione del
provvedimento finale negativo si fondi su ragioni estranee a quelle già
comunicate con il preavviso di diniego; e la possibilità per l'amministrazione
di riaprire la fase istruttoria a seguito delle osservazioni ricevute, ovvero
di prendere in esame fatti nuovi sopravvenuti, deve pur sempre reputarsi
condizionata alla preventiva corretta instaurazione del contraddittorio
procedimentale con l'interessato, comportante, se del caso, il rinnovo del
preavviso (per tutte:…)..”
Trga Trentino Alto Adige,
Bolzano, 30 novembre 2017, n. 335: “…il
preavviso di rigetto che non richiami tutte le circostanze su cui si fonderà il
provvedimento conclusivo deve considerarsi parzialmente mancante, con
conseguente sussistenza della violazione del citato art. 10bis della legge n.
241 del 1990 (cfr. …)…”
B.3.1) CONTENUTO … SEGUE … CONFUTAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, VI, 13 maggio
2016, n. 1933: “…l’onere di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 non comporta la
necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi che sono stati sollevati
dalla parte interessata essendo sufficiente che il provvedimento finale
adottato dall’Amministrazione dia conto, nella sua motivazione, delle ragioni
che giustificano l’atto, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla
parte, come è avvenuto nella fattispecie in cui le ragioni del diniego sono
state ampiamente esposte nel parere della Commissione comunale per il
paesaggio, condiviso dalla locale Soprintendenza…”
Cons. di Stato, IV, 28 giugno
2016, n. 2924: “…Quanto alla seconda
censura, costituisce jus receptum
quello per cui l’Amministrazione non debba analiticamente e partitamente
motivare in ordine alle deduzioni proposte dall’istante, essendo sufficiente
che sia avvenuta la ponderazione delle stesse ed un sintetico ed anche
implicito richiamo alle ragioni di non condivisibilità delle medesime. Nel caso
di specie, le ragioni della posizione contraria dell’Amministrazione
discendevano dalla piana lettura di norme di legge : l’Amministrazione non era
tenuta ad una partita disamina della argomentazioni contrarie dell’appellante
ed in ogni caso trova applicazione il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui (tra le tante …) “l'articolo 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, deve essere valutato dal Giudice avendo riguardo al
successivo articolo 21-octies relativo alla non annullabilità degli atti per omessa
comunicazione di avvio -cui è da assimilare, il mancato preavviso di rigetto-
laddove l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo
dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.” :
se financo lo stesso inoltro del preavviso di rigetto è dequotabile lo è,
vieppiù, l’omessa risposta analitica alle controdeduzioni dell’istante
Cons. di Stato, IV, 20 luglio
2016, n. 3293: “…Si osserva
innanzitutto che non è dato ravvisare a carico dell’Amministrazione un onere
particolarmente stringente di dare minuzioso riscontro alle osservazioni rese
ai sensi dell’art. 10 bis, atteggiandosi le medesime pur sempre a un contributo
al procedimento da parte del privato di tipo squisitamente collaborativo…”
Cons. di Stato, IV, 24 ottobre
2016, n. 4421: “…per costante e
condivisa giurisprudenza …l'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, introdotto
dall'art. 6, l. n. 15 del 2005, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione
nei procedimenti ad istanza di parte di inviare il c.d. “preavviso di rigetto”,
non impone nel provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle
singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini
della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a
sostegno dell'atto stesso…”
Cons. di Stato, IV, 11 luglio
2017, n. 3403: “…l’impugnato provvedimento di diniego … risulta pedissequamente riproduttivo delle
motivazioni poste a fondamento del c.d. ‘preavviso di rigetto’. L’amministrazione
appellata non si è dunque in alcun modo peritata di esaminare (se del caso,
confutandoli) gli argomenti addotti dall’interessato al fine di pervenire a un
esito provvedimentale diverso da quello prefigurato dall’amministrazione in
sede di comunicazione dei motivi ostativi. Già per tale ragione l’appello è
fondato per la parte in cui vi si lamenta che il negativo provvedimento
comunale fosse viziato per carenza di istruttoria e di motivazione; è appena il
caso di rilevare al riguardo che, benché non sussista in capo
all’amministrazione l’obbligo di confutare le osservazioni e le controdeduzioni
svolte dall’interessato in relazione al preavviso di rigetto, il provvedimento
finale deve in ogni caso quanto meno dar prova anche sinteticamente che quelle
osservazioni siano state effettivamente esaminate, il che non emerge nel caso
di specie…”
Cons. di Stato, VI, 11
dicembre 2017, n. 5792: “…pur se
l'art. 10, lett. b), della l. n. 241 del 1990 impone all'amministrazione
procedente di ‘valutare’ le osservazioni, ovvero di tenerne conto e di non
ignorarle, tale regola non impone la puntuale e analitica confutazione delle
argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della
giustificazione del provvedimento finale adottato, da un lato, la presa d’atto
delle osservazioni prodotte e, dall’altro, la motivazione complessivamente e
logicamente resa a sostegno dell'atto stesso…”
Tribunali amministrativi
Tar Sardegna 31 maggio 2016,
n. 475: “…Può quindi fondatamente
richiamarsi la giurisprudenza prevalente in materia per la quale l'art. 10 bis
L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 6 L. 11 febbraio 2005 n. 15, che
stabilisce l'obbligo per l'amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte
del c.d. "preavviso di rigetto", non impone la puntuale e analitica
confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo
sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la
motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso…”
Tar Campania. Napoli, 8 luglio
2016, n. 3503: “…La giurisprudenza
amministrativa, condivisa dal Collegio, ha chiarito che il suddetto art. 10bis,
che disciplina l'istituto del cd. “preavviso di rigetto”, ha lo scopo di far
conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da
esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni,
fattuali e giuridiche, dell'interessato che potrebbero contribuire a far
assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante,
appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una
possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, l'obbligo di
motivazione gravante sulla P.A. a fronte delle osservazioni proposte a seguito
del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del definitivo
diniego dell'istanza dell'interessato, la puntuale e analitica confutazione
delle singole argomentazioni svolte dall'interessato, essendo sufficiente la
motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento
finale..”
Tar Toscana 7 settembre 2016,
n. 1328: “…Quanto al quarto motivo,
l’obbligo di inviare il preavviso di rigetto non comporta anche quello di
confutare analiticamente tutte le deduzioni dell’interessato ma è sufficiente
che la motivazione del procedimento finale sia complessivamente logica e
ragionevole. Il motivo che ha determinato il rigetto dell’istanza, ovvero
l’applicazione della disposizione di cui all’art. 25, comma 1, delle N.T.A. del
Piano di Gestione era stato reso noto con il preavviso di diniego e
l’istruttoria non ha fatto emergere elementi atti a orientare diversamente
l’azione amministrativa. I motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come
comunicati nel preavviso, si ritrovano in linea di coerenza logica con la parte
motiva del provvedimento negativo e tanto è sufficiente a fondarne la
legittimità (…)…”
Tar Lombardia, Milano, 4
ottobre 2016, n. 1804: “…Al riguardo,
occorre anzitutto tenere presente che, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, nello
stabilire l'obbligo per l'Amministrazione, nei procedimenti ad istanza di
parte, di inviare il c.d. “preavviso di rigetto”, non impone nel provvedimento
finale la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte
dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della sua giustificazione,
una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto
stesso, ossia una esternazione motivazionale che renda, nella sostanza,
percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle
deduzioni svolte dall’interessato (in questi termini, tra le ultime: …) …”
Tar Sardegna 28 ottobre 2016,
n. 793: “… il ricorso deve essere
accolto, essendo fondata e assorbente la dedotta censura di violazione
dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede che
dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate
dall’interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale; che,
difatti, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato,
l’amministrazione nel valutare le memorie difensive presentate da N.B., a
seguito della comunicazione dei motivi ostativi, si è limitata alla generica
osservazione che dalle stesse “non emergono elementi utili ad una diversa
valutazione dell’istanza”, insufficiente a dar conto della asserita irrilevanza
di quanto segnalato dall’interessato…”
Tar Molise 24 febbraio 2017,
n. 64: “…In proposito va richiamato
il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere
motivazionale derivante dalla presentazione di osservazioni da parte
dell'interessato a seguito dell'invio del preavviso di rigetto, può ritenersi
assolto anche in assenza di una analitica confutazione in merito ad ogni
argomento ivi esposto, essendo sufficientemente adeguata un'esternazione
motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato
adeguamento dell'azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (cfr.
fra le tante, …)..”.
Tar Campania. Napoli, 24 marzo
2017, n. 1620: “…Quanto all’omessa
adeguata valutazione delle giustificazioni e dell’apporto istruttorio fornito
in sede procedimentale deve ribadirsi che, secondo condivisa giurisprudenza,
“l’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 6, l. 11
febbraio 2005, n. 15 -che stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione pubblica,
nei procedimenti ad istanza di parte, di inviare il c.d. "preavviso di
rigetto"-, non impone nel provvedimento finale la puntuale e analitica
confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo
sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente
e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso” (Cons. di St., …), come
rinvenibile nel caso di specie…”
Tar Lombardia, Milano, 2
maggio 2017, n. 988: “…Né a diversa
decisione può indurre il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo
cui il dovere dell’amministrazione di esaminare le memorie prodotte
dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto non comporta la
confutazione analitica delle allegazioni presentate, essendo sufficiente, ai
fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione
complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (ex plurimis, …).
Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna motivazione in ordine alla
valutazione data circa le osservazioni, non potendo essere ritenuta tale la
formula di stile sopra riportata; inoltre, la particolare tecnicità degli
argomenti di cui si tratta, unita alla mancanza di qualunque elemento in fatto
a supporto, impedirebbe comunque di valutare l’affermazione
dell’amministrazione circa l’assenza di nuovi elementi progettuali e/o
valutazioni ambientali significative, che si risolve quindi in un’affermazione
meramente labiale…”
Tar Lombardia, Milano, 17
maggio 2017, n. 1117: “…Al riguardo,
occorre tenere presente che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, nello stabilire
l'obbligo per l'Amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, di
inviare il c.d. “preavviso di rigetto”, non impone nel provvedimento finale la
puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla
parte privata, essendo sufficiente, ai fini della sua giustificazione, una
motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso,
ossia una esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la
ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni
svolte dall’interessato (in questi termini, tra le ultime: …)…”
Tar Sardegna 23 maggio 2017,
n. 351: “…L’art. 10 bis della l.
241/1990 è una norma di garanzia partecipativa che ha la funzione di consentire
al soggetto destinatario del provvedimento negativo, in un'ottica di
collaborazione con l'Amministrazione, di presentare controdeduzioni avverso i
motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell'atto
finale in via di formazione, in modo tale da consentire alla stessa Amministrazione
di acquisire e valutare ulteriori elementi utili alla sua decisione. L'obbligo
di valutare l'apporto procedimentale degli interessati, tuttavia, non impone
un'analitica confutazione in merito di ogni argomento utilizzato dagli stessi,
essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza,
percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della P.A. alle
deduzioni difensive presentate. In generale, cioè, l'Amministrazione non è
tenuta a replicare a ciascuna osservazione presentata nell'ambito del
procedimento ma soltanto a valutarla, ciò che si può desumere dal complessivo
tenore dell'atto finale…”
Tar Sardegna 14 giugno 2017,
n. 402: “…Ebbene, come già più volte
affermato da questo Tribunale, se è vero che il precitato art. 10-bis, l. n.
241 del 1990, non impone la puntuale e analitica confutazione delle
argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della
giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e
logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, è altrettanto vero che
l'assolvimento dell'obbligo, imposto da tale norma di dar conto nella
motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento
delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi
ostativi, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino
genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto
delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate (
T.A.R. Sardegna, …)…”
Tar Lombardia, Milano, 30
giugno 2017, n. 1479: “…L’Amministrazione
comunale, nel provvedimento impugnato, dopo aver dato atto di aver comunicato,
in data 15 giugno 2016, il preavviso di rigetto, non ha effettuato alcun cenno
alla memoria, depositata al protocollo comunale dalla ricorrente in data 24
giugno 2016 e ritualmente acquisita dagli Uffici, come risultante dalla
comunicazione di riscontro nella quale è stato altresì indicato il numero di
protocollo della pratica (n. …). Oltre alla assenza di un riscontro di tipo
formale all’avvenuta ricezione della memoria procedimentale, emerge anche
un’assenza di riscontro di tipo sostanziale, atteso che nel provvedimento
impugnato non si prende alcuna posizione sulle ragioni indicate dalla ricorrente
al fine di ritenere assentibile l’intervento di installazione del montapersone:
nulla ha evidenziato l’Amministrazione né con riferimento al titolo di
proprietà su una parte dell’immobile esibito dalla ricorrente, né con riguardo
all’esistenza di una normativa di favore da applicare nel caso di abbattimento
di barriere architettoniche nei condomini di edifici. Di conseguenza, “pur non
essendo tenuta l’Amministrazione, in linea generale, ad una analitica e
puntuale confutazione delle specifiche osservazioni formulate dalla parte
privata, è necessario comunque che si dimostri, almeno da un punto di vista
sostanziale, che le stesse siano state prese in considerazione, soprattutto
laddove vi siano elementi, anche di natura fattuale, che possono risultare rilevanti
in vista dell’adozione del provvedimento finale” (T.A.R. Lombardia, Milano, …;
cfr., altresì, …). In assenza di un riscontro, seppure implicito o sintetico,
in sede provvedimentale amministrativa alle osservazioni formulate dalla
ricorrente nel corso del procedimento deve essere ritenuto illegittimo il
comportamento comunale…”
Trga Trentino Alto Adige,
Bolzano, 18 agosto 2017, n. 268: “…È
opportuno a tale riguardo richiamare l’ormai pacifica giurisprudenza secondo
cui “il dovere della Pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte
dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento o del
preavviso di rigetto da essa inviati non comporta la confutazione analitica
delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini
della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione
complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, e la doverosa
valutazione degli apporti infraprocedimentali risente della natura degli
stessi; ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con
riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali,
mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato
contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione
ribadisca il proprio intendimento, anche alla luce delle tesi” (così ancora
recentemente …)…”
Tar Campania, Salerno, 30
novembre 2017, n. 1672: “…Se si
scorre … il testo del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio,
ex art. 32 l. 326/2003, inoltrata dal ricorrente, a firma del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale di …, ci si rende conto agevolmente di come la
confutazione delle osservazioni trasmesse dallo stesso, in chiave difensiva,
dopo aver ricevuto il preavviso di diniego in questione, sia rimasta affidata
alla seguente laconica proposizione: “Viste le memorie a firma del sig. … (…)
dalle quali non emergono valide osservazioni o chiarimenti che consentono di
rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti (…)”. Orbene,
non è chi non veda come tale anodina espressione non sia in grado di garantire
un concreto – e non soltanto vuoto e formale – esercizio del contraddittorio
infraprocedimentale, poiché il firmatario del provvedimento negativo in oggetto
avrebbe, invece, dovuto scendere nel merito delle controdeduzioni presentate,
chiarendo le ragioni per le quali le stesse non erano, in concreto e non già in
astratto, eventualmente idonee a modificare la convinzione del Comune, circa la
non condonabilità dell’immobile abusivo de quo…”
Tar Friuli Venezia Giulia 25
ottobre 2017, n. 322: “…In linea
generale, va osservato come l’obbligo dell’Amministrazione di valutare gli
apporti procedimentali degli interessati non ne imponga una controdeduzione
analitica e approfondita, essendo, di contro, sufficiente che la motivazione
renda intellegibile le ragioni del mancato accoglimento degli stessi (cfr., …)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 4
dicembre 2017, n. 1868: “…Né peraltro
è fondata la doglianza che fa leva sulla mancata valutazione delle osservazioni
prodotte, a seguito del preavviso di rigetto, da parte della ricorrente. Va
ricordato che l’onere dell’amministrazione, in base all’art. 10 bis L. n.
241/1990, di valutare le osservazioni svolte dal privato coinvolto nel
procedimento amministrativo, non comporta la puntuale confutazione analitica
delle argomentazioni svolte dalla parte privata a seguito della ricezione della
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente
(ai fini della giustificazione del provvedimento adottato) la motivazione
complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso (cfr. …), nel caso,
evincibile…”
Tar Emilia Romagna, Bologna, 7
dicembre 2017, n. 824: “…Orbene va
premesso innanzitutto che, qualora si instauri un contraddittorio
procedimentale, ad esempio all’esito di un preavviso di rigetto, la
giurisprudenza ha sempre affermato come non sia necessario per
l’amministrazione una formale ed analitica confutazione di ogni argomento utilizzato
dal privato, essendo sufficiente, alla luce dell’art. 3 L. 241/1990,
un’esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione
del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative
dei privati ( ex multis … )…”
B.4) TERMINI
Tribunali amministrativi
Tar Lazio, Roma, 4 gennaio
2016, n. 30: Non è perentorio il
termine – di dieci giorni – previsto dall’art. 10 bis della l. 241/1990: se è
vero che l’Amministrazione deve necessariamente attendere il decorso dei dieci
giorni prima dell’adozione del provvedimento, la stessa è tenuta, comunque, a
valutare le osservazioni pervenute, qualora adotti il provvedimento
successivamente [tale interpretazione – aggiunge il Collegio – “deriva dalla stessa ratio della disciplina
dell’art. 10 bis, tesa a favorire l’acquisizione di ulteriori elementi al
procedimento prima della sua adozione finale”]
Tar Molise 19 gennaio 2016, n.
21: “…Ora, l’espresso richiamo
contenuto nel codice dei beni culturali e del paesaggio all’art. 10-bis della
l.n. 241/1990 rende applicabile la disciplina dei termini ivi stabilita a mente
della quale la comunicazione del preavviso di rigetto: “interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data
di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo”. La
giurisprudenza amministrativa interpreta tale previsione nel senso che il
termine di conclusione del procedimento debba ritenersi interrotto per effetto
della comunicazione del preavviso di rigetto, con la conseguenza che esso
riprende a decorrere ex novo, e non solo per la parte non consumata, dal
momento in cui vengono presentate le osservazioni di parte ovvero dalla inutile
scadenza del termine per la loro produzione (cfr. da ultimo …)…”
Tar Piemonte 25 marzo 2016, n.
400: “…Con il secondo motivo, i
ricorrenti hanno lamentato di non essere stati posti in condizione di
interloquire efficacemente con l’amministrazione in sede procedimentale, dal
momento che il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della L. n. 24 1/90
è stato loro notificato nel periodo feriale agostano. La censura è infondata,
dal momento che nessuna norma di legge prescrive la sospensione dei
procedimenti amministrativi durante il periodo feriale agostano, diversamente
da quanto invece previsto, con carattere di eccezionalità, per i procedimenti
giurisdizionali; e del resto la censura appare inconferente ai fini del
presente giudizio, tenuto conto che l’unica doglianza sostanziale dedotta dai
ricorrenti (con il primo motivo di ricorso) è infondata nel merito, alla luce
di quanto sopra esposto…”
Tar Lazio, Roma, 14 aprile
2017, n. 4640: “…Il legislatore
dunque non ha collegato l’interruzione del procedimento alla presentazione delle
osservazioni – come ben avrebbe potuto fare, e come commendevolmente potrebbe
oggi modificare la disposizione, evitando un inutile dilatarsi procedimentale,
prevedendo poi un breve termine entro il quale concludere il procedimento con
l’adozione dell’atto di diniego espresso nel caso di mancata presentazione -,
ma alla semplice volontà dell’amministrazione di adozione di un atto negativo,
sicché il termine procedimentale dipende ormai dal momento in cui viene inviato
il preavviso di diniego, il quale, peraltro, risulta sconosciuto agli eventuali
controinteressati procedimentali, i quali ben potrebbero essere stati, con le
loro osservazioni, i “ responsabili” del previsto diniego, e quindi
risulterebbero interessati a conoscere le eventuali confutazioni addotte
dall’istante ( il nuovo termine, poi, potrebbe rilevare anche ai sensi
dell’art.2 bis, escludendosi per tal modo il danno da ritardo, e ciò per
volontà della sola amministrazione procedente). In caso di mancata
presentazione delle osservazioni, poi, essendo stato il termine procedimentale
interrotto, una eventuale diffida all’adozione del diniego espresso per una
pronta impugnazione potrebbe forse – solo- oggi trovare copertura normativa nel
nuovo disposto dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo, laddove
prevede l’azione in caso di inerzia o negli “altri casi previsti dalla legge”;
in effetti non potrebbe parlarsi di inerzia significativa in senso stretto,
pendendo ancora i termini procedimentali, ma potrebbe consentirsi la ridetta azione
in caso di consapevole volontà di non presentar osservazioni proprio al fine di
giungere alla celere adozione del provvedimento espresso, ove si dimostrasse
l’irreparabilità del danno causato dall’inutile protrarsi del termine
procedimentale nuovamente acquisito in forza del preavviso di diniego, e
l’impossibilità di attesa dell’adozione nei nuovi termini – si pensi alla
decadenza da richiesta di contributo ove privi di titolo da conseguirsi prima
della proposizione della domanda e oggetto del diniego…”
Tar Lazio, Roma, 7 luglio
2017, n. 8033: “…Come è noto la
disposizione prevede che la comunicazione dei motivi ostativi produca l’effetto
di interrompere i termini del procedimento che ricominciano a decorrere o una
volta pervenute le osservazioni da parte dell’istante, ovvero una volta scaduti
i 10 giorni che ordinariamente vengono assegnati per la presentazione delle
stesse osservazioni, e che devono essere intesi come termine indefettibile
minimo. Il legislatore dunque non ha collegato l’interruzione del procedimento
alla presentazione delle osservazioni – come ben avrebbe potuto fare, e come
commendevolmente potrebbe oggi modificare la disposizione, evitando un inutile
dilatarsi procedimentale, prevedendo poi un breve termine entro il quale
concludere il procedimento con l’adozione dell’atto di diniego espresso nel
caso di mancata presentazione -, ma alla semplice volontà dell’amministrazione
di adozione di un atto negativo, sicché il termine procedimentale dipende ormai
dal momento in cui viene inviato il preavviso di diniego, il quale, peraltro,
risulta sconosciuto agli eventuali controinteressati procedimentali, i quali
ben potrebbero essere stati, con le loro osservazioni, i “ responsabili” del
previsto diniego, e quindi risulterebbero interessati a conoscere le eventuali
confutazioni addotte dall’istante ( il nuovo termine, poi, potrebbe rilevare
anche ai sensi dell’art.2 bis, escludendosi per tal modo il danno da ritardo, e
ciò per volontà della sola amministrazione procedente). In caso di mancata presentazione
delle osservazioni, poi, essendo stato il termine procedimentale interrotto,
una eventuale diffida all’adozione del diniego espresso per una pronta
impugnazione potrebbe forse – solo- oggi trovare copertura normativa nel nuovo
disposto dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo, laddove
prevede l’azione in caso di inerzia o negli “altri casi previsti dalla legge”;
in effetti non potrebbe parlarsi di inerzia significativa in senso stretto,
pendendo ancora i termini procedimentali, ma potrebbe consentirsi la ridetta
azione in caso di consapevole volontà di non presentar osservazioni proprio al
fine di giungere alla celere adozione del provvedimento espresso, ove si
dimostrasse l’irreparabilità del danno causato dall’inutile protrarsi del
termine procedimentale nuovamente acquisito in forza del preavviso di diniego,
e l’impossibilità di attesa dell’adozione nei nuovi termini – si pensi alla
decadenza da richiesta di contributo ove privi di titolo da conseguirsi prima
della proposizione della domanda e oggetto del diniego. La difesa
dell’amministrazione richiama a conforto della legittimità del provvedimento
impugnato giurisprudenza pacifica che si è formata sul punto, ma dalla quale il
Collegio ritiene di dissentire, oltre per i principi sin qui richiamati, anche
per le ragioni esposte di seguito. Anzitutto la giurisprudenza citata riconduce
l’istituto del c.d. preavviso di diniego a una generica necessità di
partecipazione al procedimento, già ben garantita dall’impalcato procedimentale
discendente dalla retta applicazione dell’art.7 della legge n.241/90,
comportante l’avviso di avvio del procedimento onde consentire l’interlocuzione
infraprocedimentale dell’interessato, istante o terzo. Il che denoterebbe una
lettura non solo riduttiva della novella introdotta con la legge n. 15/2005, ma
anche sostanzialmente irrilevante ai predetti fini, ove appunto unico scopo
della norma fosse la garanzia di contraddittorio procedimentale pieno. E
difatti ciò può essere affermato per l’avviso di avvio del procedimento, ma non
riguardo al preavviso di diniego, il quale avviene solo una volta ultimata
l’istruttoria e va qualificato come una sorta di ultima spiaggia o di ultima
possibilità offerta all’istante per convincere la P.A. della fondatezza della richiesta,
di talchè ben potrebbe avvenire che l’istante attenda proprio la comunicazione
dei motivi ostativi per addurre le proprie osservazioni giustificative, nella
consapevolezza dell’indefettibilità di tale momento procedimentale, risultando
peraltro irrilevanti le acquisizioni infraprocedimentali ove non sostanziate
nel preavviso di diniego, che costituisce a un tempo l’autolimite per la P.A. nell’individuazione
delle ragioni del diniego – con derivata illegittimità del diniego fondato su
ragioni diverse da quelle contenute nel preavviso- e il paradigma cui le
confutazioni dell’istante devono conformarsi.
Tar Lazio, Roma, 7 novembre
2016, n. 10992: “…Come noto, secondo
la pur costante giurisprudenza formatasi all’indomani della introduzione nella
L. n. 241 del 1990 della citata norma disciplinante l’ipotesi del preavviso di
provvedimento negativo, la comunicazione dei motivi ostativi all’adozione di un
atto finale positivo sull’istanza dell’interessato, “interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
cui al secondo periodo;” (…). Viene anche precisato, con pronuncia più recente
che “il preavviso di rigetto rende irrilevante la precedente inerzia della P.A.
e comporta il decorso di un nuovo termine di conclusione del procedimento, alla
cui eventuale infruttuosa scadenza maturerà un silenzio inadempimento
attualmente lesivo.” (…)…”
B.5) ART. 21
OCTIES, C. 2
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, IV, 20 luglio
2016, n. 3293: “…In ogni caso, ai
sensi dell’art. 21 octies, della medesima l. n. 241 del 1990, la mancata o
insufficiente motivazione dell’apporto collaborativo proposto con le
osservazioni non può refluire sulla validità dell’atto di diniego che nel caso
in esame esprime un potere privo di margini di discrezionalità in ragione della
presupposta e vincolante regolamentazione comunale richiamata nell’adottata
determinazione ( Cons. Stato …)…”
Cons. di Stato, IV, 6 luglio
2017, n. 3330: Né, infine, hanno
pregio le censure assorbite in primo grado: da un lato il carattere
assolutamente vincolato dell’impugnato diniego rende irrilevante l’omissione
della comunicazione del preavviso di rigetto, dall’altro l’Amministrazione non
doveva svolgere alcuna particolare istruttoria, non essendo necessaria alcuna
acquisizione di conoscenze fattuali, né, tanto meno, era tenuta a confezionare
una motivazione che andasse oltre la rappresentazione dell’impossibilità
giuridica dell’ottenimento di quanto anelato con l’istanza…”
Tribunali amministrativi
Tar Campania. Napoli, 9
gennaio 2017, n. 193: “…Ancora, non
può trovare accoglimento il profilo di censura incentrato sull’omissione del
preavviso di diniego dell’istanza ex art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 del 4
febbraio 2014. Ed invero, la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990
è assimilabile alla comunicazione di avvio del procedimento di cui al
precedente art. 7, in quanto entrambi gli atti hanno lo scopo di permettere un effettivo
confronto tra l’amministrazione e i privati anteriormente all’adozione di un
provvedimento negativo, in modo che non siano trascurati elementi istruttori
utili alla decisione finale. Secondo l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, l’identità di funzione consente, quindi, di affermare che anche la
mancanza della comunicazione ex art. 10 bis cit. incide sulla validità
dell’atto conclusivo del procedimento nei soli limiti previsti dal successivo
art. 21 octies, comma 2, ossia qualora abbia determinato un deficit istruttorio…”
Tar Campania. Napoli, 18
febbraio 2016, n. 883: “…Tale
argomentazione non può, infatti, essere condivisa alla luce del costante
orientamento giurisprudenziale che prescrive il preavviso di rigetto pure per
le attività vincolate quando la partecipazione dell’interessato possa
apportare, anche in relazione alle circostanze di fatto, una utilità al
procedimento…”
Tar Lazio, Roma, 23 febbraio
2016, n. 2490: “…L’Amministrazione ha
motivato l’esclusione del preavviso di rigetto, ritenendo l’attività vincolata,
non sussistendo i presupposti per l’accoglimento della domanda di emersione. Ritiene
il Collegio l’illegittimità di una tale esclusione, sulla base del costante
orientamento giurisprudenziale per cui anche nel caso di attività vincolata la
parte deve essere posta in grado di partecipare al procedimento quando possa
apportare elementi e circostanze di fatto ovvero sui presupposti di fatto del
provvedimento finale (..). L’art 21 octies secondo comma della legge n. 241 del
1990 esclude infatti l’annullabilità in caso di violazione di norme sul
procedimento, in caso di atti vincolati “qualora sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è basato
esclusivamente sulla mancata presenza del lavoratore nel luogo di lavoro
indicato nella domanda di emersione in due giorni ravvicinati del maggio 2013.
Si tratta quindi di circostanza di fatto che avrebbe dovuto essere portata a
conoscenza del ricorrente ai fini di apportare al procedimento nuovi elementi,
quale la eventuale cessazione del rapporto di lavoro o una assenza temporanea.
Né l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in base a quanto disposto
dalla seconda parte del secondo comma dell’art 21 octies della legge n. 241 del
1990, non avendo dedotto alcun ulteriore elemento relativo a tale circostanza
di fatto, tenuto conto anche che l’art 5 del d.lgs. 109 del 2012 consente, pur
alle condizioni ivi prescritte (cfr commi 11 ter e 11 quater dell’art 5), la
conclusione del procedimento di emersione anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro….”
Tar Veneto 23 febbraio 2016,
n. 204: “…quanto ai vizi relativi
alla mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento e del
preavviso di rigetto, dedotti da parte ricorrente con i primi due motivi, vi è
da osservare che, attesa la natura vincolata del provvedimento adottato (“…diniego
del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare autorizzazione all'impianti di
viti…ndA), che non avrebbe potuto avere diverso contenuto, ai sensi
dell’articolo 21- octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, tali omissioni non
comportano conseguenze invalidanti sul provvedimento…”
Tar Puglia, Lecce, 18 marzo
2016, n. 530: “…Avendo il
provvedimento impugnato contenuto vincolato, l’omessa comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda, in violazione della regola di cui
all’art. 10 bis della l. 241/1990, non è causa di annullamento del
provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della stessa legge. L'istituto del
cd. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis citato, ha lo scopo di far
conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato
che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa
determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in
campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti;
tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare
l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia
perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e
sostanziale non modificabilità..”
Tar Lombardia, Brescia, 7
luglio 2016, n. 940: “…l’omessa
trasmissione del preavviso di rigetto sull’istanza non introduce un vizio
invalidante, in presenza di un’attività amministrativa a contenuto vincolato…”
Tar Lazio, Roma, 28 ottobre
2016, n. 10750: Non è poi fondata la
censura incentrata sugli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, per
mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In
disparte la circostanza che, dopo l’adozione del primo diniego (poi sospeso, in
sede cautelare, da questo TAR), e vieppiù in considerazione delle difese già
svolte in questo giudizio dall’amministrazione, il ricorrente era ormai
pienamente a conoscenza delle reali motivazioni ostative al suo ingresso in
Italia – onde nessun pregiudizio alle proprie prerogative procedimentali può
egli, seriamente, lamentare – vi è qui da ribadire il costante orientamento di
questo TAR (cfr., …) secondo il quale, per fattispecie del tutto sovrapponibili
a quella odierna, la mancata previa comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, pur formalmente integrando la violazione
dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, non può condurre all’annullamento
dell’atto finale, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del
1990, avuto riguardo alla natura vincolata dell’atto finale (…diniego del visto
d’ingesso …ndA) ed essendo palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò, anche alla luce del
fatto che il ricorrente non ha indicato alcuna ragione, in fatto o in diritto,
che egli avrebbe potuto utilmente opporre all’amministrazione in sede
procedimentale (come anche emerge dalla non fondatezza dei motivi, di natura
sostanziale, di cui all’odierna impugnazione).
Tar Abruzzo, l’Aquila, 9
dicembre 2016, n. 776: “…la mancata
indicazione, nel preavviso di rigetto, di uno dei motivi ostativi posti a
fondamento del provvedimento finale non comporta l'annullamento, ai sensi
dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, del diniego del
permesso di costruire, che costituisce un atto vincolato per l'Amministrazione,
in quanto il contenuto dispositivo del provvedimento adottato non avrebbe
potuto essere diverso…”
Tar Campania. Napoli, 9
gennaio 2017, n. 193: “…Ancora, non
può trovare accoglimento il profilo di censura incentrato sull’omissione del
preavviso di diniego dell’istanza ex art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 del 4
febbraio 2014. Ed invero, la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990
è assimilabile alla comunicazione di avvio del procedimento di cui al
precedente art. 7, in quanto entrambi gli atti hanno lo scopo di permettere un
effettivo confronto tra l’amministrazione e i privati anteriormente
all’adozione di un provvedimento negativo, in modo che non siano trascurati
elementi istruttori utili alla decisione finale. Secondo l’orientamento
giurisprudenziale prevalente, l’identità di funzione consente, quindi, di
affermare che anche la mancanza della comunicazione ex art. 10 bis cit. incide
sulla validità dell’atto conclusivo del procedimento nei soli limiti previsti
dal successivo art. 21 octies, comma 2, ossia qualora abbia determinato un
deficit istruttorio; il che non si verifica, qualora il contenuto dispositivo
del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato, ossia quando la denunciata violazione formale non abbia
inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo provvedimento impugnato (cfr.
…)…”
Tar Toscana 10 marzo 2017, n.
380: “…L’omissione del preavviso di
rigetto ha la medesima funzione partecipativa della comunicazione di avvio
procedimento e la giurisprudenza ha perciò esteso al primo l’applicazione dei
principi riguardanti quest’ultimo istituto, in particolare quello
dell’irrilevanza dell’omissione da parte dell’Amministrazione laddove si
dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso
(C.d.S. …). E questo è il caso, poiché a fronte della comunicazione antimafia
de qua non esistevano spazi discrezionali per l’Amministrazione intimata mentre
la motivazione, trattandosi di atto vincolato, è sufficientemente integrata con
l’indicazione dei presupposti in fatto e in diritto sulla base dei quali il provvedimento
è stato emanato..”
Tar Lazio, Latina, 4 aprile
2017, n. 224: “…A prescindere da
questi rilievi, però, sta di fatto che l’articolo 21-octies della legge n. 241
stabilisce che, nel caso di atti discrezionali, l’inosservanza delle norme
sulla partecipazione non è ragione di annullamento quando l’amministrazione
dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato (la disposizione fa riferimento all’omissione
dell’avviso di procedimento ma si applica anche all’omissione del preavviso di
rigetto che svolge la medesima funzione dell’avviso nei procedimenti a istanza
di parte; cfr. …); nella fattispecie gli atti del procedimento dimostrano che
quand’anche il preavviso fosse stato inviato l’esito del procedimento non
sarebbe stato diverso dato che – e in questa prospettiva va respinto anche il
vizio di difetto di motivazione – le emergenze dell’istruttoria senz’altro
giustificano e rendono più che ragionevole la decisione del Prefetto (né il
ricorrente ha fornito in giudizio elementi che facciano ritenere altrimenti
essendosi limitato a richiamare i propri precedenti di servizio e la
circostanza che non abbia mai abusato dell’arma individuale)…”
Tar Friuli Venezia Giulia 13
aprile 2017, n. 118: “…Il Collegio
condivide, invero, l’orientamento giurisprudenziale, ribadito dal Consiglio di
Stato, sez. IV, con recentissima pronuncia in data 3 marzo 2017, n. 1001, a
mente del quale "Nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione
del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento
finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va
interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2 il quale,
nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento
e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano
inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la
violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché
il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato (ex multis, …)”…”
Tar Campania. Napoli, 28
aprile 2017, n. 2265: “…Né detta
violazione può essere emendata con il ricorso al disposto sanante dell’art. 21
octies comma 2 l. 241/90, riferito, quanto ai provvedimenti discrezionali, alla
sola omessa comunicazione di avvio del procedimento, come chiaramente
evincibile dal disposto della seconda parte del medesimo comma, che, in quanto
norma eccezionale di sanatoria, non può essere suscettibile di interpretazione
estensiva ( in tal senso ..secondo cui “La disposizione di cui all'art.
21-octies comma 2 l. n. 241 del 1990 reca una norma eccezionale, che deroga
alla regola generale sull'annullabilità dei provvedimenti amministrativi
adottati in violazione di legge (art. 26, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; art.
21-octies comma 1 l. 241/1990), limitando di fatto la tutela giurisdizionale
contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.); pertanto, in
applicazione del precetto di cui all'art. 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile, si impone un'interpretazione restrittiva, che limiti
l'applicazione della disposizione all'unico caso ivi specificamente considerato
(la mancata comunicazione di avvio del procedimento)”)….”
Tar Campania. Napoli, 9 maggio
2017, n. 2489: “…tale valutazione
(…sul carattere vincolato del provvedimento …ndA) non può che spettare, a
posteriori, all’organo giudicante cui la controversia sia stata devoluta e
davanti al quale si discuta, come in questo caso, della vincolatività
dell’atto, posto che non conta, ai fini della legittimità dell’operato
dell’Amministrazione, la valutazione da questa effettuata (peraltro non
esplicitata da nessuna parte, neppure nelle difese processuali di parte, che
non ci sono, ma desunta in questa sede), bensì il contenuto oggettivo del
provvedimento.
In sostanza, l’applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 è
obbligatoria in tutti i casi in cui l’Amministrazione non sia vincolata de
plano a una disposizione normativa che ne orienti l’operato in modo
inequivocabile, e sempre che dimostri in giudizio che non avrebbe potuto
comportarsi diversamente in ragione del contenuto del provvedimento adottato…Orbene,
alla luce della decisione che il tribunale si accinge a prendere e considerato
che l’Amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto
dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato (vedi, sul punto, ex plurimis, …) va ritenuto che il provvedimento
impugnato non presentasse contenuti di vincolatività tale da escludere in
radice l’opportunità di un contraddittorio procedimentale tra il richiedente e
l’ateneo, posto che si chiedeva l’iscrizione ad anni di corso successivi al
primo sul presupposto di dover saltare il test preselettivo, e quindi, in
assenza di una disposizione che vietasse espressamente tale iscrizione e
rendesse “ vincolato” a priori il comportamento dell’Università….”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
9 giugno 2017, n. 536: “…Né è suscettibile
di accoglimento l’argomentazione con la quale il ricorrente si duole della
violazione della previsione di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990, in
quanto l’insussistenza del diritto a detenere armi è fattore di per sé idoneo a
dequotare il mancato preavviso di rigetto a vizio non invalidante, ai sensi
dell’art. 21-octies, comma 2, 2° parte, della stessa legge 241, atteso che,
quand’anche vi fosse stato tale preavviso, il provvedimento finale avrebbe
avuto identico tenore contenutistico (cfr. …). La disposizione sul preavviso di
rigetto, come la giurisprudenza ha più volte precisato, deve, infatti, essere
interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, della stessa
legge 241: tale articolo 21-octies dovendo ritenersi applicabile anche nelle
ipotesi di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, per cui, laddove il
ricorrente sollevi un vizio di natura formale come quello in esame, è imposto
al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, e quindi non
annullare l’atto nel caso in cui la violazione formale non abbia inciso sulla
legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, non essendo al riguardo
rilevante la natura vincolata o discrezionale del provvedimento adottato senza
il prescritto preavviso (cfr., ex plurimis, …)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 22
giugno 2017, n. 982: “che il
carattere vincolato del provvedimento non esime dall’invio della comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in tutti i casi in cui
l’adozione del provvedimento presuppone accertamenti di carattere complesso,
quale quello teso a verificare l’esistenza di un reddito sufficiente ovvero di
mezzi di sussistenza..”
Tar Campania, Salerno, 5
luglio 2017, n. 1116: “…La
conclusione è già stata raggiunta, in precedenza, dalla Sezione: “Atteso il
carattere non vincolato del provvedimento di rinnovo della concessione
demaniale richiesta, l’incisione del diniego su situazioni che si erano
consolidate in forza dei rinnovi susseguitisi nel tempo, imponeva la
partecipazione dei ricorrenti sia mediante la comunicazione di avvio del
procedimento, ma ancor di più mediante il preavviso di rigetto, affinché gli
interessati avessero modo di produrre osservazioni e documenti idonei ad una
più approfondita ponderazione degli interessi e ad una diversa valutazione
dell’interesse prevalente” (T. A. R. Campania …). …”
Tar Lazio, Roma, 7 luglio
2017, n. 8033: “…Anche dagli arresti
contenuti nelle sentenze citate sull’art.21 octies il Collegio si discosta,
ritenendo la lettura sottesa non rispettosa del testo normativo e della sua
novità. Affermare che il principio del raggiungimento dello scopo sia
assorbente della violazione dell’art.10 bis significa pretermettere, nel caso
di atto a contenuto non vincolato, vale a dire quello contemplato dall’art. 21
octies, secondo comma , seconda parte, della legge n.241/90, il chiaro disposto
normativo che consente la non annullabilità – da parte del giudice ma non da
parte dell’amministrazione, mercè il richiamo all’intero art.21 octies e non al
solo primo comma contenuto nell’art.21 nonies L. n.241/90 - dell’atto in caso
di ineluttabilità della adozione - e del suo contenuto- dimostrata tuttavia
dalla p.a. costituita in giudizio. Il richiamo della esistenza del principio
anche ante novella del 2005, anzi, deve essere letto esattamente al contrario;
va ricordato che il tema della c.d. motivazione postuma, vale a dire la
possibilità che l’amministrazione giustificasse in sede contenziosa il
provvedimento insufficientemente motivato, in ottica di strumentalità delle
forme – in ciò qualificando il vizio della motivazione come meramente formale-
le quante volte il provvedimento comunque adottato possedesse il crisma
dell’ineluttabilità, aveva condotto, lungi dall’assumere quella generica
locuzione prospettata in parte dallo stesso legislatore, contenuta in una delle
leggi annuali di semplificazione - poi abbandonata -secondo cui l’obbligo di
motivazione si ritenesse assolto “ove la stessa emergesse dal contenuto
dell’atto”, a ritenere sostanzialmente inutile l’avviso di avvio del
procedimento in caso di “conoscenza aliunde”. L’art.21 octies è espressivo
della medesima esigenza di conservazione dell’atto illegittimo in taluni casi. Ma
affermare che il legislatore abbia voluto sostanzialmente normativizzare il principio
giurisprudenziale significa negare la significativa circostanza che l’effetto
sanante si abbia solo nel caso in cui sia la stessa amministrazione
costituendosi in giudizio a dimostrare “che il provvedimento non avrebbe –
rectius: sarebbe- potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; in
altri termini il legislatore ha imposto questa ulteriore condizione, il che
significa che la giurisprudenza formatasi prima della novella non può essere
recepita sic et simpliciter, chè altrimenti il legislatore non avrebbe avuto
nessun bisogno di introdurre detto requisito, che, tra l’altro, vale anche a
distinguere le ipotesi di atto vincolato e discrezionale. La ridetta lettura,
in realtà, si traduce in una disapplicazione della disposizione, le quante volte
conduca alla declaratoria di non annullabilità in caso di mancata costituzione
dell’amministrazione. Del tutto
impertinente, in ogni caso, è il richiamo alla teorica formatasi sull’avviso di
avvio del procedimento ove applicata al preavviso di diniego, la cui diversa
ratio è stata diffusamente spiegata ut supra…”
Tar Campania. Napoli, 7
novembre 2017, n. 5208: “…il
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 è assimilabile alla
comunicazione di avvio di cui al precedente art. 7, in quanto entrambi gli atti
hanno lo scopo di permettere un effettivo confronto tra l’amministrazione e i
privati anteriormente all’adozione di un provvedimento negativo, in modo che
non siano trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale; - secondo
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’identità di funzione consente di
affermare che anche la mancanza della comunicazione ex art. 10 bis cit. è
insuscettibile di infirmare il provvedimento conclusivo, qualora il contenuto
dispositivo di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato (cfr. …);..”
Tar Campania. Napoli, 14
novembre 2017, n. 5360: “…la
giurisprudenza di questa Sezione è stata sempre favorevole a un interpretazione
sostanzialista degli istituti partecipativi del privato al procedimento, e ha
quindi affermato la violazione dell’art. 10 bis tutte le volte in cui il
mancato preavviso di rigetto ha avuto per effetto di privare l’Amministrazione
di un significativo apporto partecipativo del privato. La disposizione in
questione non esclude espressamente i provvedimenti vincolati dal suo campo di
applicazione, e quindi, tenuto conto delle particolarità del caso singolo, non
può essere esclusa l’applicazione della disposizione de quo anche ai
procedimenti astrattamente vincolati perché privi di utilizzo discrezionale del
potere amministrativo. A parere del collegio, ciò che più conta non è tanto la
vincolatività o meno del provvedimento finale, quanto la valutazione che
l’apporto del privato avrebbe potuto dare alla corretta decisione. Pertanto, la
scelta dell’Amministrazione di omettere la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, deve essere sanzionata tutte le volte in cui sia
dimostrato in giudizio, e in riferimento al singolo caso, che l’apporto
partecipativo del privato avrebbe potuto orientare l’Amministrazione nella
decisione sull’istanza stessa. Non vi sono dubbi che la concessione della
sanatoria ex art. 36 sia decisione vincolata e non discrezionale, ma si
ritiene, altresì, che l’Amministrazione possa, anzi debba scegliere in modo
consapevole se obliterare all’obbligo di legge di comunicare i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza. In altre parole, tenuto conto della funzione che
il preavviso di rigetto possiede all’interno del complesso sistema di
svolgimento del procedimento amministrativo, e quindi di esercizio della
funzione amministrativa, deve sanzionarsi il comportamento dell’Amministrazione
che ometta di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato
tutte le volte in cui l’apporto partecipativo del privato avrebbe potuto
orientare la decisione, vincolata al rispetto della legge, in un senso o
nell’altro….”
B.5.1) ART.
21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … ONERE PROBATORIO
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, V, 14 aprile
2016, n. 1508: “…Non è neppure
fondato il richiamo all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per la
lamentata mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Infatti, la norme
sulla partecipazione procedimentale devono essere interpretate in senso
sostanziale e non meramente formale, così che la loro violazione non determina
illegittimità se non si prova che con l’eventuale partecipazione il
provvedimento avrebbe avuto, anche solo parzialmente, un contenuto diverso. Tale
prova nel caso di specie è del tutto mancata, non potendo costituire elemento
di prova la mera deduzione sull’esito diverso che altrimenti avrebbe avuto il
procedimento…”
Cons. di Stato, III, 2 maggio
2016, n. 1656: “…Anche la censura
dedotta con il terzo motivo di appello, concernente la mancata comunicazione di
preavviso di diniego del provvedimento, ex art. 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, merita accoglimento. Le comunicazioni a scopo partecipativo hanno
la funzione di permettere un effettivo confronto tra l'Amministrazione e i
privati anteriormente all'adozione di un provvedimento negativo, in modo che
non siano trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale. Deve, dunque, affermarsi che la mancanza della
comunicazione ex art.10 bis l. n. 241 del 1990 incide sulla validità dell'atto
conclusivo del procedimento, in presenza di un atto a contenuto discrezionale
laddove l’amministrazione non dimostri in giudizio che il suo contenuto non
avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente deliberato.Nei limiti
previsti dall'art. 21 octies, comma 2, l.241/1990, ossia qualora abbia
determinato un deficit istruttorio, la mancata comunicazione del preavviso di
diniego determina l’annullamento del provvedimento …”
Cons. di Stato, III, 30 giugno
2016, n. 2939: “…Il preavviso di
rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990, pur costituendo un fondamentale
strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con
la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa
e della dequotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo
nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del
procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che
sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il
privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i
rilievi ostativi….”
Cons. di Stato, V, 9 maggio
2017, n. 2117: “…la violazione
dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non è da sola idonea ad inficiare
la legittimità del provvedimento se non è data in giudizio la prova circa
l’utilità della partecipazione mancata in sede procedimentale (da ultimo in
questo senso: Cons. Stato, III, 21 febbraio 2017, n. 792), così che il vizio di
omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo solo nelle
ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del
procedimento il contenuto dell’atto finale si assuma diverso da quello che
sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che
il privato avrebbe potuto fornire all’amministrazione al fine di superare i
rilievi ostativi (in questo senso: …).Pertanto, mentre l’eventuale fondatezza
di queste ultime priverebbe di interesse l’esame nel merito di questa censura,
l’eventuale infondatezza delle stesse impedirebbe comunque di pronunciare
l’illegittimità del diniego, in applicazione della regola generale sui vizi
formali o procedimentali “non invalidanti” sancita dall’art. 21-octies, comma
2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990…”
Cons. di Stato, IV, 24 luglio
2017, n. 3648: “…Non merita censura la sentenza impugnata neppure in relazione al
secondo motivo di gravame con cui è stato lamentato il mancato apprezzamento
della grave violazione procedimentale che ha inficiato il provvedimento a causa
della mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Posto invero, sotto un
primo profilo, che il provvedimento impugnato è l’esito vincolato di una
procedura concorsuale rigidamente disciplinata dalle regole del bando indetto
dall’amministrazione, che costituisce peraltro attuazione assolutamente
vincolata, almeno quanto alla questione controversia, di puntuali disposizioni
normative, non può, sotto altro profilo, sottacersi che, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, la violazione dell’art. 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, non è da sola idonea ad inficiare la legittimità del
provvedimento se non è data in giudizio la prova dell’utilità della
partecipazione procedimentale mancata e cioè che con detta partecipazione il
provvedimento impugnato avrebbe potuto avere un contenuto, anche solo
parzialmente diverso (Cons. Stato, …)….”
Cons. di Stato, VI, 28 ottobre
2016, n. 4545: “…La violazione di
tale obbligo non comporta annullamento dell’atto finale nel solo caso in cui,
in presenza di attività vincolata, l’amministrazione dimostra che il
provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto. Nella fattispecie in esame, l’amministrazione
non ha correttamente adempiuto a tale obbligo, non mettendo in condizione
l’appellante di conoscere, in via procedimentale, le ragioni ostative
all’accoglimento della sua domanda. L’amministrazione
non ha dimostrato che tale violazione sia stata ininfluente ai fini della
definizione dell’assetto sostanziale degli interessi di cui alla determinazione
finale adottata. Dalla prospettazione delle parti e dai documenti in atti
risultano oggettive incertezze in ordine al contenuto e alle modalità con cui
si è stata spedita, ricevuta e protocollata la domanda di finanziamento della
società indirizza all’amministrazione. Gli aspetti non chiari della vicenda
avrebbero potuto essere oggetto di contradditorio procedimentale, con
possibilità anche di un più agevole accesso al fatto e alla documentazione
necessaria per chiarire come si sia concretamente svolta la vicenda in esame…”
Tribunali amministrativi
Tar Lazio, Roma, 20 gennaio
2016, n. 621: “…Quanto premesso
consente di cogliere, agevolmente, anche l’infondatezza delle censure che fanno
leva sull’assunta violazione degli artt.8 e 10 bis della legge n.241 del 1990.
A tal riguardo trascura la ricorrente che la comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza del privato è assimilabile a quella relativa
all'avvio del procedimento, in quanto entrambi gli atti hanno lo scopo di
permettere un effettivo confronto tra l'Amministrazione e i privati
anteriormente all'adozione di un provvedimento negativo, in modo che non siano
trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale. L'identità di
funzione consente, quindi, di affermare che anche la mancanza della
comunicazione ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990 incide sulla validità
dell'atto conclusivo del procedimento nei soli limiti previsti dall'art. 21
octies comma 2, ossia qualora abbia determinato un deficit istruttorio. Ma vi è
da aggiungere che l'adempimento di cui all'art. 10 bis, L. 7/8/1990 n. 241 non
può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva
del buon andamento dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi
a denunciare la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma è anche
tenuto ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in
fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del
provvedimento. Come ha chiarito il Cons. Stato, nella decisione …: “In
un'ottica funzionale, un importante strumento di partecipazione come l'avviso
di cui all’art.7 L. n.241/1990 non può ridursi né ad mero rituale formalistico,
né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. Ne
consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di
avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che non ha potuto incolpevolmente
sottoporre all'amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata
comunicazione deve intendersi inammissibile per assoluta genericità. Pertanto,
solo l'allegazione nel successivo giudizio degli elementi che il privato non ha
potuto introdurre nel procedimento per un fatto colposo della P.A. rendono l'istituto
un presidio ordinamentale a tutela sia del diritto dell'interessato a
rappresentare in sede procedimentale le proprie ragioni; e sia della P.A. a
valutare compiutamente tutti gli interessi diretti ed indiretti coinvolti nel
procedimento” (Cfr. …). Ne segue che la mera evocazione (come si riscontra in
gravame) delle norme regolamentari a garanzia della partecipazione al
procedimento non associata ad alcuna prova che, ove l’interessata fosse stata
puntualmente informata dell’insufficienza della propria posizione reddituale,
l'esito del procedimento avrebbe potuto essere anche diverso, rende prive di
pregio le doglianze in trattazione; e ciò in quanto anche i redditi ed il
contratto esibiti nella presente sede processuale denunciano la persistente carenza
del possesso d'adeguate fonti di sussistenza: carenza di per sè ritenuta -
secondo un indirizzo giurisprudenziale pacifico e consolidato ( cfr., ex
plurimis, …) - sufficiente a denegare la concessione dell’invocata cittadinanza…”
Tar Puglia, Bari, 11 febbraio
2016, n. 158: “…La censura relativa
al mancato preavviso di rigetto è invece fondata perché, proprio nei
procedimenti nei quali la p.a. esercita un potere discrezionale, l’apporto
dell’interessato può avere un rilievo determinante, come si desume, anzi si
presume, dal secondo comma dell’art. 21 octies l. 241/1990, che pone a carico
della p.a. la prova contraria…”
Tar Lazio, Roma, 23 febbraio
2016, n. 2490: “…L’Amministrazione ha
motivato l’esclusione del preavviso di rigetto, ritenendo l’attività vincolata,
non sussistendo i presupposti per l’accoglimento della domanda di emersione.
Ritiene il Collegio l’illegittimità di una tale esclusione, sulla base del
costante orientamento giurisprudenziale per cui anche nel caso di attività
vincolata la parte deve essere posta in grado di partecipare al procedimento
quando possa apportare elementi e circostanze di fatto ovvero sui presupposti
di fatto del provvedimento finale (..). L’art 21 octies secondo comma della
legge n. 241 del 1990 esclude infatti l’annullabilità in caso di violazione di
norme sul procedimento, in caso di atti vincolati “qualora sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è basato
esclusivamente sulla mancata presenza del lavoratore nel luogo di lavoro
indicato nella domanda di emersione in due giorni ravvicinati del maggio 2013.
Si tratta quindi di circostanza di fatto che avrebbe dovuto essere portata a
conoscenza del ricorrente ai fini di apportare al procedimento nuovi elementi,
quale la eventuale cessazione del rapporto di lavoro o una assenza temporanea.
Né l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in base a quanto disposto
dalla seconda parte del secondo comma dell’art 21 octies della legge n. 241 del
1990, non avendo dedotto alcun ulteriore elemento relativo a tale circostanza
di fatto, tenuto conto anche che l’art 5 del d.lgs. 109 del 2012 consente, pur
alle condizioni ivi prescritte (cfr commi 11 ter e 11 quater dell’art 5), la
conclusione del procedimento di emersione anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro.
Tar Lazio, Roma, 27 febbraio
2017, n. 2879: “…Per le stesse
considerazioni risulta infondato anche il primo motivo, vertente sull’omesso
invio del preavviso di rigetto, in quanto il fatto che il ricorrente, né in
sede di integrazione documentale, né in sede giudiziale, abbia apportato alcun
elemento ulteriore rispetto alla perizia prodotta, rende palese che l’esito
procedimentale non avrebbe potuto avere diverso esito, con conseguente
irrilevanza del vizio formale rispetto ai fini dell’annullamento del
provvedimento impugnato..”
Tar Emilia Romagna, Parma, 11
marzo 2016, n. 84: “…Quanto alla
seconda doglianza va osservato che il ricorrente – quand’anche risultasse
fondata la tesi secondo la quale il preavviso dovesse essergli inviato in
Puglia e non già a Piacenza – non ha fornito alcuna argomentazione relativa
alle osservazioni che avrebbe potuto svolgere in sede partecipativa. Pertanto,
l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in
violazione della regola fissata dall'art. 10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non
è causa di annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21- octies della
stessa legge; l'istituto del cd. preavviso di rigetto, di cui al cit. art. 10-
bis, ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e
giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli
organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla
ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile
riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di
per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui
il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta
la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità. (cfr. …)…”
Tar Campania. Napoli, 16 marzo
2016, n. 1437: “…In sostanza la
disposizione di cui all’art. art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990,
secondo cui il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato, deve essere estensivamente
interpretata ricomprendendovi anche la mancata comunicazione del preavviso di
diniego ex art. 10 bis , medesima l., che, insieme alla comunicazione di avvio
del procedimento, rappresentano le garanzie partecipative del destinatario del
provvedimento, con pari dignità e, necessariamente, pari trattamento…”
Tar Emilia Romagna, Bologna,
23 marzo 2016, n. 345: “…che, quanto
infine alla lamentata assenza della preventiva comunicazione dei motivi
ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, occorre tenere conto che,
per costante giurisprudenza, un simile adempimento non può ridursi a mero
rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon
andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare
la mancata o incompleta comunicazione del preavviso di rigetto, ma è anche
tenuto ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che se introdotti in
fase procedimentale avrebbero potuto influire sul contenuto finale del
provvedimento (v., tra le altre, …), mentre nella fattispecie il ricorrente
nulla ha indicato circa dati e documenti che avrebbero consentito di superare
le incertezze dell’Amministrazione circa la stabilità occupazionale e la
disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, incertezze peraltro rimaste
insuperate finanche in sede giurisdizionale…”
Tar Sicilia, Catania, 31 marzo
2016, n. 907: “…Secondo condivisibile
Giurisprudenza (…) <>….”
Tar Toscana 29 aprile 2016, n.
735: “…È pertinente in proposito il
richiamo alla sentenza di questa Sezione … (citata da entrambe le parti) in cui
si legge: “La giurisprudenza ha chiarito che il mancato rispetto dell'obbligo
di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di un'istanza,
sancito dalla norma citata, "sarebbe di per sé inidoneo a giustificare
l'annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della stessa
legge, nei casi in cui il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato" (così …). Ciò si verifica nei casi
in cui il provvedimento ha contenuto vincolato (cfr. ..)… Ma per far valere in
giudizio, quale vizio del procedimento e del provvedimento finale, il mancato
preavviso di rigetto, il ricorrente "deve anche allegare, o almeno
indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che,
ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per
contestare le preliminari conclusioni della P.A.” (così …)…”
Tar Puglia, Lecce, 5 maggio
2016, n. 753: “…In primo luogo il
Collegio rileva che è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza quello
secondo cui “la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex
se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita
dall'art. 10 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del
successivo art. 21 octies comma 2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare
il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso
in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale
del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul
procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"…”
Tar Sardegna 5 maggio 2016, n.
401: “…Il preavviso di rigetto ha una
sua ragione giustificatrice nelle sole ipotesi in cui l’interessato possa
apportare al procedimento dei fatti o argomentazioni idonei ad influire sulla
valutazione dell’Amministrazione in sede di adozione del provvedimento
conclusivo, con la necessaria conseguenza che simile apporto si rivela del
tutto ininfluente nei provvedimenti vincolati, in vista dei quali, come nella
specie, non è necessaria la comunicazione del motivi ostativi all’accoglimento
della domanda (in termini …)…Peraltro l’interessato non può, come nella specie,
limitarsi a denunciare in ricorso l’omessa comunicazione del preavviso di
rigetto, ma è tenuto ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se
introdotti nella fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto
del provvedimento finale”
Tar Emilia Romagna, Parma, 9
maggio 2016, n. 151: “…Con il quarto
motivo di ricorso il ricorrente deduce la mancata valutazione degli elementi
sopravvenuti e la violazione dell’art. 10 bis della L. .n 241/1990 stante
l’omessa comunicazione del preavviso di diniego: profilo ritenuto non
superabile ex art. 21 octies della medesima fonte normativa in ragione della
natura discrezionale delle valutazioni demandate all’Amministrazione in merito
alle sopravvenienze suscettibili di consentire il rilascio del titolo anche in
presenza di un originario difetto dei necessari presupposti.Anche tale
doglianza è infondata poiché non è comprovato da parte del ricorrente alcun
elemento sopravvenuto suscettibile di determinare un diverso esito del
procedimento…”
Tar Campania. Napoli, 18
maggio 2016, n. 2564: “…Sebbene sia
consolidato l’orientamento che patrocina un’interpretazione non formalistica
della disposizione (come evidenziato anche nella giurisprudenza di questa
Sezione: cfr., da ultimo, la sentenza del …), non può tuttavia essere del tutto
trascurata la valenza delle norma, in quelle situazioni nelle quali il ricevimento
delle osservazioni del privato assolve non solo ad esigenze di garanzia della
posizione giuridica incisa dall’attività amministrativa, ma concorre altresì ad
orientare la scelta dell’Amministrazione, favorendo la raccolta di tutti gli
elementi occorrenti a fondare la determinazione della P.A. (cfr. …: “La
comunicazione è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di
contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino
ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno
della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una
utile rimeditazione della vicenda all'amministrazione procedente alla quale
vengono forniti nuovi elementi di valutazione che non possono essere ignorati”)…”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
19 maggio 2016, n. 514: “…Neppure può
rilevare la violazione dell’art. 10 bis per l’omessa comunicazione
all’interessato dal parte della Prefettura del preavviso di diniego. Il
ricorrente, infatti, propone una censura formulata in maniera generica e non ha
rappresentato, neppure nel corso del giudizio, quale concreto elemento di fatto
o di diritto egli avrebbe potuto fornire all’amministrazione ai fini di un
esito favorevole del procedimento…”
Tar Piemonte 26 maggio 2016,
n. 741: “…Nella prospettiva del buon
andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare
la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della sua
istanza, ma è onerato ad allegare gli ulteriori elementi, fattuali o
valutativi, che avrebbe potuto introdurre qualora coinvolto in fase
predecisionale con lo strumento del preavviso di rigetto..”
Tar Campania. Napoli, 30
giugno 2016, n. 3306: “…Del pari
quanto alla lamentata violazione dell’art.7 della legge n.241/90 per aver
l’amministrazione omesso la comunicazione di avvio del procedimento e dell’art.
10 bis per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi le censure si rivelano
entrambe infondate. Ciò in quanto, la valutazione della infondatezza delle
ragioni di ricorso induce a ritenere applicabile al caso in esame il disposto
dell’art.21 octies della legge n.241/90, ai sensi del quale non è annullabile
il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Del resto il preavviso di
diniego ex art. 10 bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 non può ridursi a mero
rituale formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento
dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la
mancata o incompleta comunicazione del preavviso di rigetto, ma è anche tenuto
ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase
procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del
provvedimento. Nella specie si sono innanzi chiarite le ragioni per cui gli
elementi addotti dai ricorrenti a sostegno della illegittimità della
determinazione avversata non avrebbero comunque potuto influire sull’esito del
procedimento nel senso a loro favorevole invocato. Inoltre non può porsi in
discussione la natura vincolata del potere esercitato dall’amministrazione in
sede di condono rispetto ai presupposti normativi di cui si deve fare
applicazione, e nella specie la natura ostativa del vincolo archeologico di
inedificabilità unitamente al giudizio di non compatibilità con i beni-valori
tutelati. Ciò è valevole a fortiori rispetto alla nota impugnata con cui il
Comune ha comunicato l’emissione del parere contrario dell’Autorità preposta
alla tutela del vincolo se si tiene conto che detto parere ha valore vincolante
nel procedimento di condono, e ne impedisce definitivamente il rilascio …”
Tar Sardegna 12 agosto 2016,
n. 699: “…In ordine alla asserita
violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 è sufficiente ricordare che è
costante l’affermazione secondo cui le norme in materia di partecipazione al
procedimento amministrativo non debbono essere applicate meccanicamente ma solo
quando sono suscettibili di apportare una qualche utilità all'azione
amministrativa, nel senso di un arricchimento sul piano del merito e della
legittimità, che possa derivare dalla partecipazione del destinatario al
provvedimento, con la conseguenza che l'omissione del preavviso di rigetto,
comporta l'illegittimità del provvedimento finale solo se il soggetto non
avvisato possa provare che con la sua partecipazione avrebbe potuto, anche solo
eventualmente, incidere in termini a lui favorevoli sul provvedimento finale (…).
In definitiva, come è stato più volte affermato per la comunicazione di avvio
del procedimento, l’art. 10 bis della L. 241/90 così come le altre norme in
materia di partecipazione procedimentale, va interpretato non in senso
formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la
sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello
specifico rapporto con la pubblica amministrazione (…)…”
Tar Piemonte 12 settembre
2016, n. 1139: “…Si ricorda inoltre che
il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis, l. 7 agosto
1990 n. 241, è inidoneo di per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non
essendo consentito, ai sensi del successivo art. 21 octies, l'annullamento dei
provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato; ne consegue che - come nella
fattispecie - laddove il ricorrente si limiti a contestare l'omessa
comunicazione del preavviso, senza nemmeno allegare le circostanze che non
avrebbe potuto incolpevolmente sottoporre all'Amministrazione, il motivo con
cui si censura la mancata comunicazione deve intendersi inammissibile o,
comunque, irrilevante per assoluta genericità …”
Tar Calabria, Catanzaro, 27
ottobre 2016, n. 2021: “…E’ fondata
la censura intesa a lamentare il mancato invio del preavviso di rigetto: questa
violazione non può ritenersi superata dalla presenza dei presupposti di cui al
comma 2 L. dell'art. 21 octies L. 241/90, perché l’amministrazione, non
costituendosi in giudizio, non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto avere contenuto diverso…”
Tar Campania, Salerno, 7
febbraio 2017, n. 226: “…Del resto –
a tutto voler concedere – deve ritenersi, con valutazione assorbente, l’omesso
adempimento partecipativo rilevi in sede contenziosa – giusta l’ordinario
canone antiformalistico scolpito all’art. 21 octies l. n. 241/1990 – nel senso
che sia onere dell’interessato dimostrare, in concreto, l’utilità della
rivendicata partecipazione: ciò che, nel caso di specie (avuto riguardo alla
tipologia delle patologie denunziate ed alla loro possibile eziologia) non può
dirsi, come si dirà, avvenuto: con il che, in sostanza, il provvedimento
impugnato non avrebbe potuto avere contenuto prospetticamente diverso da quello
formalizzato…”
Tar Campania. Napoli, 22 marzo
2017, n. 1571: “…L’art. 10-bis va
valutato dal giudice in modo da avere per l’appunto riguardo al successivo art.
21-octies, relativo alla non annullabilità degli atti per omessa comunicazione
di avvio del procedimento (cui è da assimilare il mancato preavviso di
rigetto), laddove l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato (ex multis, …)….”
Tar Campania. Napoli, 10
aprile 2017, n. 1971: “…Ne consegue
che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio,
senza nemmeno allegare le circostanze che non ha potuto incolpevolmente
sottoporre all'amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata
comunicazione deve intendersi inammissibile per assoluta genericità (cfr. …).
Pertanto, solo l’allegazione nel successivo giudizio degli elementi che il
privato non ha potuto introdurre nel procedimento per un fatto colposo della
P.A. rendono l’istituto un presidio ordinamentale a tutela sia del diritto
dell’interessato a rappresentare in sede procedimentale le proprie ragioni; e
sia della P.A. a valutare compiutamente tutti gli interessi diretti ed
indiretti coinvolti nel procedimento…”
Tar Toscana 26 aprile 2017, n.
620: “…è dirimente constatare che il
ricorrente si è limitato a contestare la violazione della suddetta
disposizione, senza per questo dedurre elementi e argomentazioni che avrebbero
potuto determinare l’Amministrazione a concludere il procedimento di condono in
modo differente, circostanza quest’ultima che consente di applicare l’art. 21
octies della L. n. 241/90..”
Tar Puglia, Bari, 28 aprile
2017, n. 414: “Il C. non produce
alcuna prova (ovvero anche solo allegazione processuale) in ordine agli
elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel corso del procedimento
amministrativo laddove lo stesso avesse avuto comunicazione del preavviso di
rigetto. Come rimarcato da Cons. Stato, ….: “L’art. 21-octies l. n. 241/1990
deve essere interpretato nel senso di evitare che l’amministrazione sia onerata
in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il
provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i
possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a
carico del privato l’onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione
processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se
previamente comunicatogli, onde indirizzare l’amministrazione verso una
decisione diversa da quella assunta.”…”
Tar Lazio, Roma, 18 maggio
2017, n. 5959: “…Anche le censure di
violazione dell’art. 10 bis non possono essere accolte, poichè “il preavviso di
diniego ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non può ridursi a un mero formalismo
con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione
amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o
incompleta comunicazione del preavviso di rigetto, ma è anche tenuto ad
allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase
procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del
provvedimento” (T.A.R. ..)…”
Tar Puglia, Bari, 11 dicembre
2017, n. 1282: “…Invero, il privato
non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione
del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali
erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse
ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le
preliminari conclusioni della P.A.. In tale ambito, la doglianza relativa alla
violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il
privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che
non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza deve essere evidente
che il fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti
di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il
provvedimento finale da parte dell’Amministrazione e tanto non risulta avvenuto
nel caso concreto (in senso conforme …)…”
B.5.2) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … EDILIZIA
(ET SIMILIA)
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, VI, 21
novembre 2016, n. 4844: “…il
preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della l. n. 241 del 1990, non
si applica al sub-procedimento volto all'annullamento, in tempi stretti e
perentori, dell'autorizzazione paesaggistica, sub specie di riesame di
quell'atto da parte dell'autorità statale e si configura come una fase di
riscontro della già ritenuta possibilità giuridica di mutare lo stato dei
luoghi. Ne deriva che il preavviso di diniego — finalizzato ad aprire una fase,
anche non breve, di possibile confronto endoprocedimentale — è di per se stesso
incompatibile con la stretta tempistica del vaglio delle condizioni di
legittimità di un atto abilitante già rilasciato e produttivo di taluni
effetti; la disposizione di cui all'art. 10-bis della legge 241 del 1990, in
tema di c. d. preavviso di rigetto non trova applicazione quando vi sono
specifiche regole procedimentali, sulla durata massima di una fase “di riesame”
di un precedente atto favorevole. In particolare, l'annullamento
dell'autorizzazione paesistica — pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d.
lgs. 42 del 2004 — non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva del
preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 241 del 1990, in quanto
costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che
intercorre tra autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di
secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto
abilitativo…”
Cons. di Stato, IV, 6 novembre
2017, n. 5116: “…l’accertamento di
conformità avviene ad istanza di parte, cosicché il Comune non era obbligato a
comunicare l’avvio del procedimento; dall’altro che l’omesso invio del
preavviso di rigetto non ha alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento
finale ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241 del 1990, attesa la natura
assolutamente vincolata dello stesso…”
Tribunali amministrativi
Tar Sardegna 20 gennaio 2016,
n. 58: “…La giurisprudenza è pacifica
nel ritenere che é legittimo il diniego di condono edilizio straordinario ex
art. 32 d.l. n. 269 del 2003 non preceduto dalla comunicazione all'interessato
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sia in quanto la violazione
dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non è invocabile in relazione a
provvedimenti di carattere vincolato, sia in quanto tale ultima norma non è
applicabile a procedimenti connotati, "ex lege", da tratti di
assoluta specialità (Cfr. …)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 9
febbraio 2016, n. 278: “…Va, infine, respinta
l’ultima censura, relativa alla circostanza per cui il comune di R. ha respinto
la domanda di sanatoria dell’abuso senza previa comunicazione del preavviso di
rigetto di cui all’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, che non trova
obbligatoria applicazione nei provvedimenti vincolati…”
Tar Lazio, Latina, 3 marzo
2016, n. 128: “…Infondato è anche il
rilievo relativo alla violazione delle garanzie procedimentali, tenuto conto
che secondo la consolidata giurisprudenza “rispetto ad un atto a contenuto vincolato
(quali sono quelli in materia di sanatoria edilizia), il difetto di preavviso
di rigetto non comporta l'annullabilità del provvedimento…”
Tar Lazio, Latina, 4 marzo
2016, n. 132: “…Secondo la
giurisprudenza condivisa dal Collegio il provvedimento statale di annullamento
del nulla osta paesaggistico deve essere preceduto dall'avviso di avvio del
procedimento ex artt. 7 comma 1, l. n. 241 del 1990 e dell'art. 10 bis, l. 7
agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, da parte dell'autorità
statale competente a pronunciare detto annullamento. La normativa in esame mira
ad instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la P.A. e il cittadino, al fine
sia di aumentare la possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira, sia
di acquisire elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo
dell'Amministrazione ed assolve anche ad una finalità deflattiva del
contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel
procedimento. Infatti, trattandosi di attività di carattere
tecnico-discrezionale, non può escludersi che l'apporto di parte ricorrente in
sede procedimentale può determinare un diverso esito, tenuto anche conto
dell'ampiezza valutativa della Soprintendenza, in quanto il parere vincolante
del Soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed
aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, nel regime vigente,
per la sua collocazione nell'ambito di un unico procedimento, può contenere
anche valutazioni di merito…”
Tar Calabria, Catanzaro, 8
marzo 2016, n. 474: “…l’istituto del
preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, opera
anche in ipotesi di diniego di permesso di costruire e …, in mancanza di esso,
non si applica la sanatoria dell’atto amministrativo illegittimo, prevista
dall’art. 21-octies, seconda parte, della medesima legge…”
Tar Sicilia, Palermo, 8 aprile
2016, n. 938: “…Con il primo motivo
di diritto, viene dedotta la violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della
legge sul procedimento, a proposito dell’omesso preavviso di rigetto
dell’istanza. La doglianza non ha pregio. Il permesso di costruire (concessione
edilizia) ha carattere vincolato, in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere negato solamente per contrasto con
disposizioni di legge, di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi.
Pertanto, seguendo una linea del tutto pacifica in giurisprudenza, ritiene il
Collegio che, a norma dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, non è
annullabile l’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora
l’atto stesso, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto avere un
contenuto diverso. Infatti, il provvedimento vincolato è tale non in ragione di
un’incontestata acquisizione di fatti, ma per l’assenza di un potere
discrezionale di ponderazione degli interessi. Pertanto, una eventuale errata
valutazione dei presupposti di fatto e/o diritto può riverberarsi in un vizio
di eccesso di potere, ma non può mai portare a attribuire all’amministrazione
un potere discrezionale che non le spetta per legge e, quindi, a fondare un
obbligo di preavviso ex art. 10 bis (cfr. …)….”
Tar Lombardia, Milano, 27
aprile 2016, n. 817: “…In prima
battuta, non si ravvisa la violazione delle prerogative di partecipazione
procedimentale, nella specie integrate dalla trasmissione del preavviso di
diniego ex art. 10 bis della legge 241/1990, avendo la giurisprudenza osservato
che tale garanzia “non è invocabile in relazione a provvedimenti di carattere
vincolato, sia in quanto tale ultima norma non è applicabile a procedimenti
connotati, ex lege, da tratti di assoluta specialità”, quale si configura,
appunto, la procedura di condono edilizio (cfr. …)…”
Tar Lazio, Latina, 28 aprile
2016, n. 280: “…Del pari deve essere
respinta l’ulteriore censure inerente al difetto di garanzie partecipative
(rectius: violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90), atteso che in materia
edilizia, il provvedimento di demolizione non è un provvedimento a istanza di
parte, bensì una misura sanzionatoria emessa d'ufficio, per la quale la legge
non stabilisce alcun obbligo di preavviso di rigetto (…)….”
Tar Abruzzo, Pescara, 20
maggio 2016, n. 189: “…L’impossibilità
di rilascio di un titolo in sanatoria qualifica l’atto in questione come
vincolato, sicché l’omesso preavviso di diniego risulta irrilevante ai sensi
dell’art. 21 octies l. 241/1990…”
Tar Lazio, Roma, 31 maggio
2016, n. 6296: “…Infondati sono,
infine, i motivi di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 7 e
dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, dovendosi al riguardo rinviare ad
un costante insegnamento della Sezione secondo cui l’apporto partecipativo del
privato, in materia di abusi edilizi, non potendosi ridursi ad un mero formalismo
giuridico, deve considerarsi privo di utilità in ragione del preminente
interesse dell’amministrazione pubblica alla rimozione dell’illecito edilizio e
al ripristino della legalità violata…”
Tar Puglia, Lecce, 6 giugno
2016, n. 929: “…Resta solo da sottolineare
che è mal calibrato il richiamo operato nel ricorso all’omesso “preavviso di
diniego” di cui all’art. 10-bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.,
posto che – notoriamente – l’istituto del preavviso di rigetto (così come
quello della comunicazione di avvio ex art. 7) non trova applicazione nel
procedimento di pianificazione urbanistica attivato dalla P.A. per l’adozione e
l’approvazione del Piano di Lottizzazione, ai sensi dell’art. 13 della medesima
Legge n° 241/1990 (Cfr: …) …”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
14 giugno 2016, n. 678: “…Quanto,
poi, alla pure sostenuta violazione delle regole in tema di partecipazione al
procedimento va ricordato che, in caso di ordine di demolizione di opere
edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, o di preavviso di rigetto
ex art 10-bis della stessa legge, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente
vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi
del destinatario … Se è ben vero che l’istituto del preavviso di rigetto ha
portata generale (e trova, quindi, applicazione in tutti i procedimenti a
istanza di parte), nondimeno l’omissione del preavviso di che trattasi non
determina comunque l'annullabilità del provvedimento, qualora trovi
applicazione il disposto dell'art. 21-octies della legge 241/1990, a tenore del
quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello concretamente adottato. D’altronde v’è da considerare
che nella fattispecie tipizzata di silenzio-rigetto di cui all’art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 2001, non vi può essere spazio per dedurre vizi procedurali,
quale quello conseguente alla violazione del rubricato art. 10-bis per
omissione del c.d. preavviso di rigetto, incompatibile con la previa
valutazione della legittimità del silenzio significativo legislativamente
operata, ovviamente, anche nella fase anteriore all’emanazione del
provvedimento sfavorevole …”
Tar Campania. Napoli, 8 giugno
2016, n. 2887: “…Invero, non trova
spazio nella costruzione del procedimento sulla s.c.i.a. il cosiddetto
preavviso di diniego (art. 10-bis, l. 241 del 1990) per incompatibilità sotto
il profilo temporale, non risultando accettabile la produzione di un effetto
interruttivo nel caso di procedimento che ha nell'accelerazione temporale una
delle proprie ragion d'essere…”
Tar Sicilia, Catania, 11
luglio 2016, n. 1877: “..Per quel che
concerne, inoltre, il preteso mancato invio della comunicazione di cui all’art.
10 bis della l. n. 241/1990 (lett. “f.1”), osserva il Collegio come, attesa la
natura vincolata dell’atto gravato (…provvedimento di acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo …ndA), nemmeno l’istituto del c.d.
“preavviso di rigetto” trovi applicazione, trovando esso la sua ragione
giustificatrice nelle sole ipotesi in cui l’interessato possa apportare al
procedimento dei fatti o argomentazioni idonei ad influire sulla valutazione
dell'amministrazione in sede di adozione del provvedimento conclusivo, con la
necessaria conseguenza che un simile apporto si rivela del tutto ininfluente
nei provvedimenti vincolati, in vista dei quali non è necessaria la
comunicazione del motivi ostativi all’accoglimento della domanda (in tal senso,
ex multis, …)…”
Tar Sicilia, Palermo, 8 agosto
2016, n. 2034: “…il provvedimento che
nega la richiesta di concessione in sanatoria è atto vincolato, con la
conseguenza che la mancata comunicazione del preavviso di diniego non produce
effetti vizianti ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti diversi
da quelli in concreto adottati e ciò in applicazione dell'art. 21 octies l. n.
241 del 1990; in sostanza, laddove il diniego di concessione edilizia in
sanatoria si imponga come atto dovuto, la mancata comunicazione del preavviso
di rigetto viene dequotata a mera irregolarità (cfr., ex multis, ..)…”
Tar Campania. Napoli, 12
ottobre 2016, n. 4680: “…La
giurisprudenza del Tribunale ha già sancito la doverosità della comunicazione
ex art. 10 – bis L. n 241/1990 ai fini del rilascio o del diniego di
autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. cit., di recente affermando che
“È illegittimo il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
adottato senza che sia stato comunicato il preavviso di rigetto” (T.A.R.
Campania - … ) ed altresì che “Il preavviso di rigetto deve essere reso anche
prima della conclusione del procedimento di c.d. minisanatoria ambientale di
cui all'art. 167 comma 5, d.lg. n. 42 del 2004, trattandosi di norma di
applicazione generale (salvo eccezioni che devono essere espressamente
previste) e conformemente ai principi espressi nello stesso d.lg. n. 42 del
2004 che, per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146
comma 8, prevede espressamente che tale avviso debba essere dato prima
dell'adozione del parere della stessa Soprintendenza”…”
Tar Sicilia, Catania, 6
dicembre 2016, n. 3175: “…Non è,
inoltre, compatibile con l’istituto della segnalazione certificata di inizio
attività, l’onere del preavviso di diniego, tenuto conto del termine ristretto
entro cui l’Amministrazione deve provvedere e non essendo, fra l’altro,
previste parentesi procedimentali che determinino la sospensione del termine
stesso (sul punto, cfr. …)…”
Tar Campania. Napoli, 3
gennaio 2017, n. 59: “…In riferimento
al primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis
della legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento di diniego di sanatoria
non sarebbe stato preceduto dal preavviso di diniego previsto dalla predetta
disposizione normativa, deve rilevarsi che il provvedimento di diniego di
sanatoria costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti
normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione. Di conseguenza il
mancato rispetto dell'art. 10 bis L. 241/90 non può inficiare il provvedimento
impugnato qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in applicazione dell'art.
21 octies, comma 2, primo periodo della legge n. 241 del 1990, come nella
fattispecie per cui è causa (cfr. T.A.R. ..)…”
Tar Lazio, Roma, 24 gennaio
2017, n. 1284: “Al riguardo, è
sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul
punto, secondo cui, in sede di procedimento di condono, ex art. 32 d.l. 30
settembre 2003, n. 269, la mancata comunicazione all'interessato dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza non è causa di illegittimità
dell’eventuale provvedimento finale di diniego, sia in quanto la violazione
dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 non è invocabile per i procedimenti
connotati da specialità, sia perché questa norma non è applicabile agli atti
vincolati, in cui il contenuto dispositivo della determinazione non avrebbe
potuto essere diverso (come nel caso di specie, alla luce di quanto più avanti
evidenziato), secondo quanto previsto dall'art. 21-octies, della citata legge
n. 241 del 1990 (cfr. …)…”
Tar Puglia, Bari, 9 marzo
2017, n. 226: “Infondata è la
doglianza relativa alle violazioni procedimentali di cui, in particolare,
all’art. 10 - bis della L. n. 241/1990, posto che per costante insegnamento
giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, nel
procedimento amministrativo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto
non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la disposizione
contenuta nell’art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce
del successivo art. 21 octies comma 2, …Con specifico riferimento all’ordinanza
di demolizione, è sufficiente osservare che in materia di repressione degli
abusi edilizi non può considerarsi affetto da illegittimità l’ingiunzione di
ripristino dello stato dei luoghi che non sia stata preceduta dalla
comunicazione di avvio del procedimento, in quanto nella prospettiva del
ripristino della legalità violata mediante la realizzazione di opere non
corredate dal prescritto titolo abilitativo, alcun apporto partecipativo del
destinatario del provvedimento sarebbe da considerarsi utile e necessario ai
fini dell’adozione del provvedimento demolitorio (ex multis, …)…”
Tar Piemonte 16 marzo 2017, n.
376: “…Trattandosi poi di un
provvedimento di repressione di un abuso edilizio, non vi era necessità né di
comunicazione di avvio del procedimento, né di preavviso di diniego…”
Tar Lombardia, Milano, 10
aprile 2017, n. 817: “…In considerazione
della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza del
contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, le censure volte a
contestare la mancata comunicazione del c.d. “preavviso di rigetto” e la
mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, anche ove fondate,
non potrebbero, comunque, portare all’annullamento dell’atto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241…”
Tar Campania. Napoli, 24
maggio 2017, n. 2752: “…Lo stesso
Consiglio di Stato, nel risolvere la questione, muovendo dal carattere di norma
speciale dell’art. 146, rispetto alla norma generale di cui all’art. 10 bis
della l. n. 241 del 1990, ha precisato che: “il parere reso al Comune ai fini
paesaggistici dall’Amministrazione preposta alla tutela dello specifico
interesse non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso
di rigetto di cui al citato art. 10-bis, in quanto costituisce esercizio, entro
un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche”
(Cons. Stato, …)…”
Tar Sicilia, Palermo, 26
maggio 2017, n. 1420: “…Né risulta
utile la censura della mancata comunicazione del preavviso di rigetto
considerata la natura vincolata del provvedimento in esame con la conseguente
applicazione del disposto di cui all’art. 21 octies, co. 2, L. 241/1990 (ai
sensi del quale «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»)…”
Tar Campania. Napoli, 14
giugno 2017, n. 3251: “…a fronte
della dedotta violazione di cui all’art.10 bis cit., non può utilmente invocarsi
il disposto sanante dell’art. 21 octies comma 2 prima parte l. n. 241/90.
Trattasi come noto di disposizione applicabile in relazione ai soli
provvedimenti di natura vincolata qualora sia palese che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato,
mentre nell’ipotesi di specie si verte in ipotesi di esercizio di un potere
discrezionale di valutazione della compatibilità dell’intervento con il
contesto paesaggistico di riferimento…”
Tar Sicilia, Palermo, 14
giugno 2017, n. 1599: “…Quanto al
secondo motivo, va rilevato che data la natura giuridica della segnalazione
certificata di inizio attività — che non è istanza di parte per l'avvio di un
procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione
di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa
direttamente dalla legge — è da escludersi che l'autorità procedente debba
comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex
art. 10 bis l. 7 agosto 1990, n. 241, prima dell'esercizio dei relativi poteri
di controllo e inibitori disciplinati dall’art. 19 l. n. 241/1990 (v. …)…”
Tar Campania. Napoli, 5 luglio
2017, n. 3607: “…Sul carattere di
norma speciale dell'art. 146, rispetto alla norma generale di cui all'art. 10
bis della l. n. 241 del 1990, va rammentato che per Cons. Stato, sez. VI, n.
1729 del 2014, qui condivisa, il parere reso al Comune ai fini paesaggistici
dall'Amministrazione preposta alla tutela dello specifico interesse non è soggetto
all'obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui al
citato art. 10 -bis, in quanto costituisce esercizio, entro un termine
decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche (cfr. per
tutte …)…”
Tar Abruzzo, l’Aquila, 1
agosto 2017, n. 347: “…Secondo la
costante giurisprudenza amministrativa, che questo Tribunale condivide, “data
la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività — che non
è istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi
in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una
determinata attività ammessa direttamente dalla legge — è da escludersi che
l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o
il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 prima
dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (ex multis, …)…”
Tar Campania, Salerno, 29
agosto 2017, n. 1362: “…Il motivo non
è fondato, noto essendo, per comune intendimento, che l’annullamento
dell’autorizzazione paesistica disposto dalla Soprintendenza, sotto la vigenza
dell’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, non è assoggettato all’obbligo di
comunicazione preventiva del ridetto preavviso di rigetto in quanto costituisce
esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che integra una fase
ulteriore, di secondo grado, del medesimo procedimento svolto in prima battuta
davanti all’amministrazione comunale e che - per l’appunto - determina la
caducazione del precedente atto abilitativo emesso da quest’ultima (cfr., per
tutte, …)…”
Tar Sicilia, Palermo, 8
settembre 2017, n. 2137: “…In ordine
alla applicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto ai procedimenti di
sanatoria e condono edilizio si registrano differenti orientamenti
giurisprudenziali. Perlopiù la giurisprudenza maggioritaria si è attestata nel
senso che laddove il diniego di concessione edilizia in sanatoria si imponga
come atto dovuto, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto dequota a
mera irregolarità. Non manca tuttavia un diffuso orientamento favorevole
all’applicabilità dell’istituto in esame secondo il quale “A seguito delle
modifiche introdotte dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, l'istituto del preavviso
di rigetto di cui all'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 - introdotto dall'art. 6
della prima legge menzionata - stante la sua portata generale, trova
applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. Deve,
conseguentemente, ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego
dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio
della comunicazione di cui al citato art. 10 bis in quanto preclusivo per il
soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della
possibilità di uno apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa
conclusione della vicenda” (T.A.R. Bari …). Ed ancora è stato affermato che “È
illegittimo il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia ove tale
provvedimento non sia stato preceduto dalla rituale comunicazione di preavviso
di rigetto di cui al citato art. 10 bis l. n. 241 del 1990: nella specie non
sussistono nemmeno ragioni tali da conferire al diniego quella legittimità e
inattaccabilità sostanziale che, ove effettivamente riscontrabili, permetterebbero,
ai sensi dell'art. 21 octies l. n. 241 cit., di superare l'omissione del
preavviso: ciò perché il vizio rilevato ha carattere assorbente, avendo
precluso lo sviluppo dell'indispensabile contraddittorio in sede
procedimentale, sede nella quale dovevano e potevano essere istruite,
approfondite e dibattute, prima che la vertenza approdasse in sede giudiziaria,
le questioni prospettate nel presente giudizio” (T.A.R. Firenze …)…Orbene, nel
caso di specie, a fronte della istanza di parte di “Accertamento di
compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181,
comma 1, del D. Lgs 42/2004” il provvedimento di non luogo a provvedere
sull’istanza di sanatoria e di contestuale riduzione in pristino emesso dalla
Soprintendenza appare viziato dal denunziato difetto di istruttoria in
relazione a circostanze puntualmente contestate dalla ricorrente sia in punto
di fatto che di diritto. Risulta allora evidente che un preventivo
contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire una più approfondita
istruttoria e il chiarimento di alcuni aspetti controversi. Appare dunque
effettivamente violato l'art. 10-bis della l. 241/90 il che impone una
rinnovazione dell'intero procedimento che tenga conto di quanto in questa sede
dedotto…”
Tar Campania. Napoli, 14
novembre 2017, n. 5360: “…la
giurisprudenza di questa Sezione è stata sempre favorevole a un interpretazione
sostanzialista degli istituti partecipativi del privato al procedimento, e ha
quindi affermato la violazione dell’art. 10 bis tutte le volte in cui il
mancato preavviso di rigetto ha avuto per effetto di privare l’Amministrazione
di un significativo apporto partecipativo del privato. La disposizione in
questione non esclude espressamente i provvedimenti vincolati dal suo campo di
applicazione, e quindi, tenuto conto delle particolarità del caso singolo, non
può essere esclusa l’applicazione della disposizione de quo anche ai
procedimenti astrattamente vincolati perché privi di utilizzo discrezionale del
potere amministrativo. A parere del collegio, ciò che più conta non è tanto la
vincolatività o meno del provvedimento finale, quanto la valutazione che
l’apporto del privato avrebbe potuto dare alla corretta decisione. Pertanto, la
scelta dell’Amministrazione di omettere la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, deve essere sanzionata tutte le volte in cui sia
dimostrato in giudizio, e in riferimento al singolo caso, che l’apporto
partecipativo del privato avrebbe potuto orientare l’Amministrazione nella decisione
sull’istanza stessa. Non vi sono dubbi che la concessione della sanatoria ex
art. 36 sia decisione vincolata e non discrezionale, ma si ritiene, altresì,
che l’Amministrazione possa, anzi debba scegliere in modo consapevole se
obliterare all’obbligo di legge di comunicare i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza. In altre parole, tenuto conto della funzione che
il preavviso di rigetto possiede all’interno del complesso sistema di
svolgimento del procedimento amministrativo, e quindi di esercizio della
funzione amministrativa, deve sanzionarsi il comportamento dell’Amministrazione
che ometta di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del
privato tutte le volte in cui l’apporto partecipativo del privato avrebbe
potuto orientare la decisione, vincolata al rispetto della legge, in un senso o
nell’altro….”
Tar Lazio, Roma, 14 novembre
2017, n. 11326: “…Per pacifica e
condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Napoli, …) con riferimento alla mancanza
del preavviso di rigetto o alla omessa valorizzazione delle relative
controdeduzioni, deve rilevarsi che il provvedimento di diniego di condono
edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti
normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione. Di conseguenza, il
mancato rispetto dell'art. 10 bis L. 241/90 non può inficiare il provvedimento
impugnato qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in applicazione dell'art.
21 octies, comma 2, primo periodo della legge n. 241 del 1990..”
Tar Veneto 20 novembre 2017,
n. 1035: “…La natura giuridica della
segnalazione certificata di inizio attività - che non è una vera e propria
istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi
in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere
una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - induce ad escludere
che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del
procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990
prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. …). L’applicabilità
del preavviso di diniego alla peculiare forma di SCIA prevista dall’art. 87 bis
del D.lgs. n. 259/2003 finirebbe, del resto, col frustrare le finalità
semplificatorie ed acceleratorie della disciplina dettata dal Codice delle
Comunicazioni…”
Tar Campania. Napoli, 7
dicembre 2017, n. 5785: “…Quanto alla
lamentata violazione delle garanzie partecipative assicurate dagli artt. 7 e
10-bis della legge n. 241/1990, è sufficiente osservare che la natura
rigidamente vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e,
quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di
apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, di un
obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento (peraltro escluso in
presenza di un procedimento ad istanza di parte) o di previo invio del
preavviso di rigetto (cfr. …)…”
B.5.3) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … CAUSA DI
SERVIZIO (ET SIMILIA)
Consiglio di Stato
Cons. di Stato, III, 3
novembre 2017, n. 5086: “Le
conclusioni cui è pervenuto questo Consiglio, circa l’inapplicabilità dell’art.
10 bis cit. (…l. 241/1990 … ndA) ai
procedimenti di carattere vincolato, si attagliano al caso di specie,
caratterizzato dalla presenza di provvedimento che non avrebbe potuto essere
diverso poiché deriva dal recepimento del parere emesso dal CVCS nell’esercizio
della propria discrezionalità tecnica..”
Tribunali amministrativi
Trga Trentino Alto Adige,
Trento, 5 gennaio 2016, n. 1: “…Per
quanto concerne, diversamente, la pretesa violazione dell’art. 10 bis L. n.
241/1990 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), la
giurisprudenza si è ormai orientata affermando che nei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità, il parere del Comitato di verifica, come sancito dall’art. 14 del
D.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio è anche vincolante per
l’Amministrazione procedente, di talché questa non è tenuta alla comunicazione
del preavviso di rigetto, in quanto l’eventuale partecipazione dell’interessato
non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato
(cfr. ..)…”
Tar Abruzzo, Pescara, 25
gennaio 2016, n. 11: “…Quanto alla
prima delle predette doglianza vari ricordato che secondo un costante e
consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa .. nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente
sancito dal d.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per
l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione non è tenuta alla
comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, della L. 7
agosto 1990 n. 241, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale
dell’interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del
provvedimento impugnato, dato che l’Amministrazione procedente non può non
conformarsi al predetto parere…”.
Tar Emilia Romagna, Bologna,
24 febbraio 2016, n. 228: “…Quanto,
innanzi tutto, alla mancata partecipazione dell’interessato al procedimento, il
Collegio ritiene di dover aderire a quell’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la natura vincolante del parere reso in materia dal Comitato di
verifica per le cause di servizio esclude la necessità del preavviso di rigetto
ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (v., tra le altre, …). Né,
naturalmente, v’è ragione di lamentare la carenza della comunicazione ex art. 7
della legge n. 241 del 1990, per trattarsi di atto amministrativo da adottarsi
a domanda del privato..”
Tar Lazio, Latina, 2 marzo
2016, n. 122: “…nemmeno può
obiettarsi che nel procedimento in parola l’obbligo del cd. preavviso di
rigetto non trovi applicazione in ragione del carattere vincolante del parere
del C.V.C.S., cosicché, in presenza di un parere negativo del suddetto organo
consultivo, l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento di
diniego costituirebbe atto vincolato, senza che il richiedente possa offrire a
tal riguardo alcun apporto/contributo partecipativo. In un recente arresto (…),
infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare come il parere del
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non sia vincolante, giacché la P.A. può discostarsi da esso,
chiedendone un riesame da parte del predetto Comitato (che, in ipotesi,
potrebbe sfociare in un giudizio contrario a quello reso in precedenza)…”
Tar Lazio, Latina, 7 marzo
2016, n. 137: “…In ordine alla
questione del preavviso di rigetto, rileva il Collegio che una parte della
giurisprudenza nega che nel procedimento di concessione dell’equo indennizzo
esso sia un obbligo per l’amministrazione procedente anche se con motivazioni
diverse, esistendo precedenti che desumono la non necessità del preavviso dalla
circostanza che il parere del comitato di verifica è vincolante sicchè il
preavviso risulterebbe del tutto inutile (…) e precedenti che giungono alla
medesima conclusione argomentando dal carattere “previdenziale” del
procedimento di concessione dell’equo indennizzo (…). Non mancano precedenti
che richiamano ambedue gli argomenti. Il
Collegio non condivide queste argomentazioni. Per quanto concerne la natura del
procedimento, va rilevato che, anche a prescindere dai precedenti che negano il
carattere previdenziale del procedimento di concessione dell’equo indennizzo,
affermandone il carattere indennitario (per es. …) l’articolo 10-bis fa
riferimento ai procedimenti previdenziali gestiti da enti previdenziali, sicchè
esso non può applicarsi al procedimento gestito dal ministero della difesa che
ente previdenziale non è. Per quanto concerne l’altra argomentazione, cioè
quella basata sul carattere di vincolatezza del parere del comitato e sulla
conseguente inutilità del preavviso, possono farsi due rilievi; da un lato, si
potrebbe sostenere – benché non sia questa a rigore la posizione del ricorrente
che pretendeva il preavviso dall’amministrazione procedente – che, al fine di
rendere possibile e utile (nel rispetto del principio di economia e celerità
del procedimento) la partecipazione dell’interessato, basterebbe che
l’amministrazione procedente gli comunichi di aver inviato gli atti al comitato
per acquisirne il parere invitandolo a presentare elementi di giudizio che il
comitato possa valutare prima di esprimersi; in questo modo si darebbe
attuazione (non semplicemente rituale) ai principi su cui si basa la legge n.
241; va comunque rilevato – ed è questo l’argomento che ad avviso del Collegio
smentisce l’orientamento che si critica - che, benché obbligatorio e vincolante
per l’amministrazione procedente, il parere del comitato di verifica non si
impone in modo assoluto a quest’ultima, prevedendo l’articolo 14 D.P.R. 29
ottobre 2001, n. 461 che essa – qualora per “motivate ragioni” non intenda
conformarsi al parere del comitato - possa richiedere un nuovo e ulteriore
parere; non può quindi sostenersi che il preavviso sia del tutto inutile
nemmeno se comunicato dopo il parere (negativo) del comitato, perché non può
escludersi che a seguito del preavviso l’istante possa fornire
all’amministrazione procedente elementi che integrino quelle “motivate ragioni”
che l’inducano a non conformarsi al parere e a richiedere una ulteriore
determinazione del comitato (in questo senso si veda …). Non persuasivo è anche
l’ulteriore argomento secondo cui l’interessato non potrebbe limitarsi a
denunciare l’omissione del preavviso ma avrebbe altresì l’onere di allegare gli
ulteriori elementi, fattuali o valutativi, che avrebbe potuto introdurre
qualora coinvolto in fase predecisionale con lo strumento del preavviso di
rigetto (in questo senso si vedano …). Questa impostazione è basata sul rilievo
che “il principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale spetta a chi
agisce in giudizio indicare e provare i fatti, trova integrale applicazione
anche nel processo amministrativo ogni volta che non ricorra una disuguaglianza
di posizioni tra amministrazione e privato; segue da ciò che l'applicazione del
principio dispositivo con metodo acquisitivo non può mai portare ad un'assoluta
e generale inversione dell'onere della prova e comunque non consente al g.a. di
sostituirsi alla parte onerata quando il ricorrente non si trovi
nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione”. Va in
contrario osservato che l’articolo 21-octies della legge n. 241, nei casi di
violazione di norme sul procedimento (e quindi anche di norme sulla
partecipazione quale l’articolo 10-bis) in cui ricorra un’attività non
vincolata (come avviene nel caso in esame in cui, pur non venendo propriamente
in rilievo una attività connotata da discrezionalità amministrativa, si tratta
pur sempre di un’attività valutativa in cui non può sostenersi a priori che la
partecipazione dell’interessato risulterebbe inutile) stabilisce che sia onere
dell’amministrazione dimostrare “in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” e questa
dimostrazione non è stata data. La verità è che sul piano della ragionevolezza
appare evidente che in questo caso la partecipazione al procedimento sarebbe
potuta risultare utile….”
Tar Puglia, Bari, 8 marzo
2016, n. 287: “…La parte lamenta
innanzitutto la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di
preavviso di rigetto e di comunicazione dei motivi ostativi, previsto dall’art.
10bis, l n. 241/90. Sul punto, non solo la giurisprudenza è ormai consolidata
nel riconoscere l’insussistenza di siffatto obbligo in tale particolare
procedimento, attesa la natura vincolata, oltre che obbligatoria, del parere
reso dal Comitato di Verifica (ex multis, …), ma nella specie il ricorrente non
ha articolato alcun elemento difensivo ulteriore e diverso rispetto alle
valutazioni espresse dall’organo tecnico, tale da far presumere che un suo
eventuale apporto partecipativo avrebbe potuto incidere diversamente sul
contenuto dispositivo del provvedimento…”
Tar Toscana 10 marzo 2016, n.
426: “…Il procedimento finalizzato ad
accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie accusate dai
pubblici dipendenti, prevede che, una volta chiesto ed ottenuto l'esame della
singola posizione, l'Amministrazione datrice di lavoro ha l'obbligo di
conformarsi al parere reso dal Comitato di verifica (art. 14. co.1, DPR
461/2001), senza che il provvedimento finale possa avere contenuto diverso. Ne
consegue l'infondatezza della censura diretta a denunciare la mancata comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, non essendovi margini per
l'instaurazione di un contraddittorio con l'interessato successivamente
all'emissione del parere del Comitato di Verifica, giacché l'Amministrazione
deve adottare il provvedimento finale in conformità a detto parere, che
costituisce accertamento definitivo ()… A ciò si aggiunga che le ragioni della
tutela accordata dal citato art. 10 bis sono ampiamente soddisfatte dal
procedimento in parola come disegnato dal DPR n. 461, il quale assicura ampia
informazione all’interessato dello sviluppo del procedimento medesimo, oltre
che una partecipazione tecnica alla formulazione del quadro clinico
eziologico…”
Tar Toscana 15 marzo 2016, n.
462: “…Nel merito. il secondo motivo
di violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 è infondato, poiché, per
ormai prevalente giurisprudenza anche di questo TAR il preavviso di rigetto
dell’istanza non opera nei procedimenti di equo indennizzo (..)…”
Trga Trentino Alto Adige,
Trento, 24 marzo 2016, n. 161: “…secondo
la consolidata e condivisibile giurisprudenza, “nei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal
D.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per
l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione non è tenuta alla
comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, L. n.
241/90, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato
non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato”
(così …)….”
Tar Sicilia, Catania, 25 marzo
2016, n. 890: “…Il Collegio prende in
esame il primo motivo di ricorso, a proposito del quale giova premettere che in
materia di obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.
10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 nei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio si sono registrati in giurisprudenza due
orientamenti opposti: quello secondo il quale va escluso che la disciplina di
cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel
procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza dalla causa di
servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in
considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica
per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001
(tra le più recenti: …) ovvero perchè l'istituto del preavviso di rigetto non
si applica ai procedimenti amministrativi di natura previdenziale (…), e
quello, di segno opposto, secondo il quale è illegittimo il provvedimento
recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto
dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, perché
il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una
determinata patologia da causa di servizio non rientra fra i procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali, né, ai fini dell'applicazione della sanatoria
giurisprudenziale di cui all'art. 21 octies, cit. l. n. 241 del 1990, rileva che
l' amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il
procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal
comitato di verifica per le causa di servizio, atteso che l'art. 14 comma 1,
d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'
amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al suddetto Comitato ove non
ritenga di conformarsi al primo parere, a ciò eventualmente sollecitata da
puntuali e persuasive osservazioni dell'interessato (…). Questa Sezione in
passato ha aderito al primo orientamento, ad esempio con la decisione
7/11/2013, n. 2680, con la quale ha ritenuto che "poiché nei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità del dipendente pubblico, il parere del Comitato di Verifica, oltre
che obbligatorio, è anche vincolante, l'Amministrazione non è tenuta a
comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. n.
241/90, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato
non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento
impugnato (in termini, dec. cit.)”. Ma tale orientamento non è stato condiviso
dal C.G.A. Reg. Sic.na, che, nel riformare una decisione di questa Sezione ove
si era respinta "la censura proposta con il secondo motivo di ricorso,
relativa alla asserita violazione delle norme partecipative" di cui
all’art. 10 bis legge n. 241/90 in quanto questa Sezione aveva ritenuto che
" non può assumersi la violazione delle norme partecipative quando il
provvedimento sia – come nel caso (in ragione del rilievo che, pacificamente,
assume in subiecta materia il parere del Comitato di verifica) – vincolante per
l’Amministrazione", ha, al contrario, ritenuto sussistente la violazione
delle norme partecipative, "dal momento che il parere del Comitato di
verifica non si fondava su valutazioni tecnico-scientifiche (vincolanti), ma su
valutazioni relative ai fatti, rispetto alle quali la partecipazione
dell’interessato avrebbe potuto avere decisivo rilievo per rimuovere il da lui
asserito erroneo convincimento dell’Amministrazione (in termini, …)”. Il
Collegio ritiene di uniformarsi all'indirizzo espresso dal Giudice d'appello,
alla stregua del quale il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo
fatto valere con il primo motivo, risultando incontestata la mancata
trasmissione del cd. preavviso di rigetto…”
Tar Toscana 30 marzo 2016, n.
555: “…Secondo l’indirizzo
giurisprudenziale largamente prevalente, al quale il Collegio reputa di
aderire, nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come
espressamente sancito dal d.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è
altresì vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione
non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10
bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione
procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto
dispositivo del provvedimento impugnato (..)…”
Tar Basilicata 1 aprile 2016,
n. 301: “…Va disatteso il primo
motivo di impugnazione, relativo all’omessa comunicazione del preavviso di
rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, sia perché il procedimento in questione
risulta analiticamente disciplinato dal DPR n. 461/2001, per cui la disciplina
speciale prevale su quella generale della L. n. 241/1990, sia perché l’ultimo
periodo dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, che disciplina l’invocato preavviso di
rigetto, statuisce che tale istituto non si applica ai “procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale” e perciò anche ai procedimenti, volti a
conseguire il riconoscimento dell’equo indennizzo…”
Tar Umbria 1 aprile 2016, n.
301: “…riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del
Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461/2001, oltre
ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché
l’Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto … in
quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non
produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato”
(cfr. ..). Più in particolare, è stato affermato che “il diniego di
riconoscimento dell’equo indennizzo non richiede l'adempimento procedimentale
previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia perché il relativo
procedimento è ricompreso tra quelli di natura previdenziale, sia perché
ricorrono le condizioni previste dall'art. 21-octies della legge n. 241 del
1990, dato che il giudizio espresso dal Comitato di Verifica è vincolante per
l’Amministrazione, la quale non avrebbe potuto adottare un provvedimento
diverso” (…)….”
Tar Sicilia, Palermo, 7 aprile
2016, n. 905: “…Quanto, infine, alla
censura di violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il Collegio non
considera viziante l’omessa comunicazione del preavviso di provvedimento di
rigetto, in ragione della natura non solo obbligatoria, ma anche vincolante del
parere reso dal Comitato di Verifica, da cui l’Amministrazione non può
distaccarsi (cfr. ..): l’annullamento per violazione dell’art. 10 bis, dunque,
non sarebbe in concreto utile per il ricorrente, giacché l’Amministrazione non
potrebbe che riesercitare il proprio potere con un nuovo decreto di contenuto
del tutto analogo a quello annullato….”
Tar Puglia, Lecce, 15 aprile
2016, n. 640: “…La decisione circa il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del
dipendente è adottata dall’Amministrazione conformemente al parere reso dal
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (art.14, D.p.r. 29 ottobre 2001,
n.461). Ciò vuol dire che il parere reso dall’organo consultivo sopra ricordato
si configura quale parere obbligatorio, trattandosi di apporto tecnico che deve
essere richiesto dall’Amministrazione decidente prima di emanare il
provvedimento conclusivo ed ha fisionomia, altresì, di parere conforme, in
quanto l’Amministrazione è tenuta a decidere senza potersi discostare dalla
valutazione espressa dall’organo tecnico. Questa duplice qualificazione del
parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si ripercuote
sull’obbligo, per l’Amministrazione decidente, di comunicare i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis della legge 241/90, che deve
reputarsi insussistente (si veda, sul punto, ..). Detto obbligo persegue, com’è
noto, la finalità di agevolare un ulteriore e conclusivo momento di dialogo
procedimentale tra p.a. e destinatario della decisione finale, da consumare
fino ad un momento prima dell’adozione della scelta. E, tuttavia, proprio
perché si atteggia quale strumento atto a potenziare la partecipazione del
privato al procedimento amministrativo, occorre che il cd preavviso di diniego
non sia reso vano, il che accade in caso di potere vincolato. Deve, in altri termini, ritenersi che, quando
l’amministrazione è chiamata ad adottare un provvedimento in conformità al
parere espresso dall’eventuale organo consultivo, la mancata comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza si risolve in un vizio cd non
invalidante del provvedimento finale. Si tratta, cioè, di ipotesi in cui
l’Amministrazione si muove necessariamente nei limiti tracciati dall’organo di
consulenza con il proprio parere, rispetto al quale l’apporto del privato non
incide, né può incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento, a mente
dell’art.21 octies della legge 241/90 e s.m. e i.. In casi di questo tipo, il
provvedimento finale è perciò legittimamente adottato anche senza essere
preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge 241/90….”
Tar Toscana 22 aprile 2016, n.
684: “…Quanto alla pretesa violazione
dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, la giurisprudenza maggioritaria
condivisa da questo TAR ritiene che nel procedimento per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia,
l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi
dell'art.10- bis citato, sia perché detto procedimento è ricompreso tra quelli
di natura previdenziale e sia perché ricorrono le condizioni previste dall'
art. 21 octies L. n. 241 del 1990, atteso che il giudizio espresso dal Comitato
di Verifica è sostanzialmente vincolante per l'Amministrazione, la quale non
avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso (ex plurimis, ..)…”
Tar Lazio, Roma, 4 maggio
2016, n. 5083: “…E invero, come la
giurisprudenza non manca di rilevare, la natura obbligatoria e vincolante del
parere del Comitato di verifica esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo
di comunicare previamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di
riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal
dipendente, posto che il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento non
potrebbe avere contenuto diverso (in tal senso, …). Il procedimento di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso
fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia
scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.p.r. n. 461 del
2001, che all’art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come
vincolante (…); tale natura vincolante del parere rende dunque superflua
l’invocata comunicazione, dovendo l’amministrazione conformarsi al parere…”
Tar Lazio, Roma, 4 maggio
2016, n. 5148: “…Quanto alle
questioni di carattere più squisitamente procedurale, pure poste dal
ricorrente, osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti, nel
procedimento in discorso, per una “comunicazione di avvio” (tra l’altro qui il
procedimento è su istanza di parte) né quelli per un “preavviso di rigetto” in
quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell’adozione del
provvedimento conclusivo del procedimento (l’amministrazione non può che
conformarsi al parere, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un
supplemento) (cfr. ..). Pertanto, non può considerarsi viziante l’omessa
comunicazione del preavviso di provvedimento di rigetto, in ragione della
natura non solo obbligatoria, ma anche vincolante del parere reso dal Comitato
di Verifica, da cui l’Amministrazione non può distaccarsi (cfr. …):
l’annullamento per violazione dell’art. 10 bis, dunque, non sarebbe in concreto
utile per il ricorrente, giacché l’Amministrazione non potrebbe che
riesercitare il proprio potere con un nuovo decreto di contenuto del tutto
analogo a quello annullato (cfr. …). Alla medesima esposta conclusione, invero,
giunge altro giurisprudenza argomentando però dal carattere “previdenziale” del
procedimento di concessione dell’equo indennizzo (cfr. …)…”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
12 maggio 2016, n. 498: “…In primis,
il Collegio rileva l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 10 bis L.
n. 241/90 in adesione al noto e consolidato orientamento per cui “Nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
determinata infermità, il parere del Comitato di Verifica, come espressamente sancito
dal D.P.R. n. 461/01, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per
l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione non è tenuta alla
comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis, in quanto
l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe
effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato” (ex multis, da
ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 29 aprile 2015, n. 748)…”
Tar Campania. Napoli, 12
maggio 2016, n. 2442: “…Ed invero,
nella materia in esame è pacifico l’orientamento anche di questo Collegio nel
senso che “il preavviso di diniego previsto dall'art. 10 bis l. 7 agosto 1990
n. 241 non va interpretato in senso formalistico, ma deve avere riguardo
all'effettivo e oggettivo pregiudizio nel senso che la violazione dell'obbligo
di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è
inidonea di per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non essendo
consentito ai sensi del successivo art. 21 octies l'annullamento dei
provvedimenti amministrativi il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato. Tale criterio trova applicazione nel
procedimento in esame finalizzato soprattutto alla concessione dell'equo
indennizzo, dove il parere del Comitato di verifica oltre ad essere
obbligatorio è vincolante per l'Amministrazione tenuta a concludere il
procedimento in maniera conforme alle determinazioni dell'organo consultivo,
fatte salve le ipotesi di palese inattendibilità o di manifesta illogicità;
pertanto, l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di
rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto l'eventuale
partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti
sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato” …. A ciò deve
aggiungersi che il procedimento delineato dal d.P.R. 461 del 2001 non solo
consente al militare interessato di poter produrre in qualsiasi momento
documentazione ritenuta utile a sostegno della pretesa, ma prevede anche che i
giudizi formulati dagli Enti medico-legali vengono sottoposti all’esame del
militare stesso, di guisa che la finalità del contraddittorio, cui mira l’art.
10 bis della legge sul procedimento amministrativo è già ampiamente soddisfatta
dalla normativa di settore e dai comportamenti dell’amministrazione…”
Tar Lazio, Roma, 8 giugno
2016, n. 6610: “…In relazione alla
censura di carattere procedimentale va rilevato in ultimo che non sussisteva
l’obbligo del preavviso di diniego, ex art.10 bis della Legge n.241 del 1990,
trattandosi di procedimento in materia previdenziale e assistenziale (cfr. …);
che in ogni caso la suddetta omissione non conduce, ex art.21 octies, comma 2
della Legge n.241 del 1990, all’annullamento del diniego impugnato, atteso che,
per quanto dianzi emerso, lo stesso non poteva avere un contenuto dispositivo
diverso da quello in concreto assunto (cfr., tra le altre, …)…”
Tar Basilicata 21 giugno 2016,
n. 633: “…Va disattesa anche la
censura, relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10
bis L. n. 241/1990, sia perché il procedimento in questione risulta
analiticamente disciplinato dal DPR n. 461/2001, per cui la disciplina speciale
prevale su quella generale della L. n. 241/1990, sia perché l’ultimo periodo
dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, che disciplina l’invocato preavviso di
rigetto, statuisce che tale istituto non si applica ai “procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale” e perciò anche ai procedimenti, volti a
conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e/o
dell’equo indennizzo...”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
23 giugno 2016, n. 720: “…Quanto alle
questioni di carattere più squisitamente procedurale, pure poste dal
ricorrente, osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti, nel
procedimento in discorso (…infermità per causa di servizio …ndA), per un
“preavviso di rigetto” in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima
dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (l’Amministrazione,
infatti, non può che conformarsi al parere, salvo che non ne ravvisi i
presupposti per un supplemento: cfr. …)…”
Tar Emilia Romagna, Bologna,
13 ottobre 2016, n. 858: “…Si duole
il ricorrente del mancato preavviso di rigetto, ma nei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità, il parere del Comitato di Verifica, come espressamente sancito dal
D.P.R. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per
l'Amministrazione procedente, che non è dunque tenuta alla comunicazione del
preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in
quanto, anche nella prospettiva dell'art. 21 octies della medesima legge,
l'eventuale partecipazione predecisoria non produrrebbe effetti sul contenuto
dispositivo del provvedimento impugnato…”
Tar Lazio, Roma, 15 novembre
2016, n. 11320: “…Infondata è anche
la censura di violazione dell'art. 10 bis, L. 241/90 per omessa comunicazione
del preavviso di rigetto, sia perché il procedimento in questione risulta
analiticamente disciplinato dal D.P.R. n. 461/2001, per cui la disciplina
speciale prevale su quella generale dettata dalla legge sul procedimento
amministrativo, sia perché l'ultimo periodo dell'art. 10 bis L. n. 241/1990,
che disciplina l'invocato preavviso di rigetto, statuisce che tale istituto non
si applica ai "procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale", dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il
riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di
servizio (v. …). Inoltre, nei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del
Comitato di verifica, come sancito dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, oltre ad
essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché
quest’ultima non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi
dell'art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'eventuale
partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti
sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che
l'Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere (…)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 18
novembre 2016, n. 2251: “…Al
riguardo, va rilevato che, nel procedimento per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, l'Amministrazione
non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi
dell'art.10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, sia perché detto procedimento è ricompreso
tra quelli di natura previdenziale e sia perché ricorrono le condizioni
previste dall'art. 21 octies l. n. 241 del 1990, atteso che il giudizio
espresso dal Comitato di Verifica è vincolante per l'Amministrazione, la quale
non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso ..”
Tar Campania. Napoli, 21
novembre 2016, n. 5368: “…è
illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non
sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n.
241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15. …”
Tar Campania. Napoli, 13
dicembre 2016, n. 5755: “…Conseguentemente
è illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico
dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dal richiamato art.
10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241. Com'è noto, la norma de qua pone a carico
dell'autorità procedente un obbligo di comunicazione all'interessato che abbia
presentato domanda per ottenere un provvedimento ampliativo, dei motivi che
eventualmente si frappongano al suo accoglimento, stabilendo che “nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda”.
Tar Puglia, Bari, 28 dicembre
2016, n. 1425: “…È ius receptum
infatti che la stessa mancanza del preavviso di rigetto – cui per continenza
può essere assimilata l’ipotesi in rassegna – non è causa di illegittimità del
provvedimento quando, per la natura vincolata che gli è propria, esso non
avrebbe potuto avere diverso contenuto. L’accertamento di conformità richiesto
ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, implica, quando non siano
contestate la veridicità e la consistenza dei presupposti di fatto, attività di
verifica della compatibilità dell’intervento edilizio con la normativa e gli
strumenti urbanistici vigenti, dai quali l’operato amministrativo è dettagliatamente
conformato…”
Tar Marche 4 gennaio 2017, n.
13: “…Riguardo la violazione dell’art
10 bis della legge 241 del 1990, è stato osservato in giurisprudenza come nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il
parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal DPR.
29.10.2001, n. 461 è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione
procedente, pertanto la stessa non è obbligata a comunicare il preavviso di
rigetto ai sensi del richiamato articolo 10 bis, in quanto l'eventuale
partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul
contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (Tar …). Ciò vale a maggior
ragione nel caso in esame ove, anche ai sensi dell’art. 21 octies della legge
241 del 1990, il provvedimento non poteva essere diverso, vista la
qualificazione della patologia effettuata dalla CMO…”
Tar Puglia, Lecce, 14 gennaio
2017, n. 52: “…Il Collegio rileva che
non sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 bis L.n. 241/1990, risultando
palese che, in ragione della natura vincolata del provvedimento di diniego
impugnato, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto comunque essere
diverso da quello in concreto adottato dal Ministero resistente, rientrando il
vizio (formale) dedotto tra i c.d. “vizi non invalidanti del provvedimento”, ai
sensi dell'art. 21 octies L. n. 241/1990, in quanto tale irrilevante e, dunque,
insuscettibile di determinare l’annullamento dell’atto (ex plurimis, ..)…”
Tar Molise 1 febbraio 2017, n.
33: “…Con riguardo al primo motivo di
censura relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, il Collegio osserva che il provvedimento che
pronuncia su una istanza del privato, avuto riguardo al contenuto della
medesima, non doveva essere preceduto dal preavviso di rigetto. E invero, come
la giurisprudenza non manca di rilevare, la natura obbligatoria e vincolante
del parere del Comitato di verifica esime l’Amministrazione procedente
dall’obbligo di comunicare previamente i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio
dell’infermità contratta dal dipendente, posto che il contenuto dell’atto
conclusivo del procedimento non potrebbe avere contenuto diverso (in tal senso,
…). Il procedimento di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo
ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è
tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.P.R. n.
461 del 2001, che all’art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica
come vincolante (Cons. Stato, …); tale natura vincolante del parere rende
dunque superflua l’invocata comunicazione, dovendo l’amministrazione
conformarsi al parere…”
Tar Campania, Salerno, 7
febbraio 2017, n. 226: “…Il motivo –
benché vada dato atto che non mancano, sul punto della applicabilità dell’art.
10 bis l. n. 241/1990, opinioni discordanti – non può essere accolto, dovendo
darsi seguito al principio (da ultimo ribadito da Cons. Stato, ..) secondo cui
proprio la descritta natura non solo obbligatoria, ma anche vincolante del
parere reso dal comitato di verifica vale ad escludere, in via di principio,
che l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato possa produrre
effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato.…”
Tar Calabria, Catanzaro, 20
marzo 2017, n. 463: “…Nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente
sancito dal D.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per
l'Amministrazione procedente. Infatti, quest'ultima è tenuta a concludere il
procedimento in maniera conforme alle determinazioni dell'organo consultivo,
fatte salve le ipotesi di palese inattendibilità o di manifesta illogicità.
L'Amministrazione non è, pertanto, tenuta alla comunicazione del preavviso di
rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto
l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe
effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato….”
Tar Puglia, Bari, 6 aprile
2017, n. 354: “…Sul punto, il
Collegio si limita ad osservare che la giurisprudenza delle Sezioni consultive
del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10
bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento concernente
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, regolato
dal d.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del
parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art.
11 del sopra richiamato d.P.R. n. 461 del 2001. E’ stato, infatti osservato che
la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia
in questione dal Comitato esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui
all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, …). Di recente,più nello specifico, è stato
osservato che “Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio di una infermità, pur non essendo ricompreso tra le ipotesi di
esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con
precisione da cadenze temporali predefinite dal D.P.R. n. 461 del 2001, che
all’art. 14 qualifica il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons.
Stato, …). E’ stato, così, ritenuto che in tale fattispecie l’omessa
comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento non svolge alcun ruolo, dal
momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione,
dovendo l’Amministrazione conformarsi al parere” (parere dell’Adunanza di
sezione del Consiglio di Stato, …)…”
Tar Puglia, Lecce, 13 aprile
2017, n. 581: “…quanto poi alla
lamentata violazione dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, va rimarcato che,
come osservato dalla condivisibile giurisprudenza, tale norma non trova
applicazione nel procedimento de quo, “sia perché il procedimento in questione
risulta analiticamente disciplinato dal D.P.R. n. 461/2001, per cui la
disciplina speciale prevale su quella generale dettata dalla legge sul
procedimento amministrativo, sia perché l'ultimo periodo dell'art. 10 bis L. n.
241/1990, che disciplina l'invocato preavviso di rigetto, statuisce che tale
istituto non si applica ai "procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale", dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il
riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di
servizio (v. .)” (cfr. …)…”
Tar Abruzzo, l’Aquila, 21
aprile 2017, n. 176: “…Anche la
censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 è
infondata. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, da cui questo
Tribunale non rinviene ragione per discostarsi, non si applica il disposto
dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 con riferimento al procedimento
per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di
servizio, essendo detto procedimento disciplinato analiticamente dal d.P.R. n. 461
del 2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata
dalla legge sul procedimento. Inoltre, nei procedimenti in questione, il parere
del Comitato di Verifica, come sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad
essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché
quest'ultima non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, in
quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe
produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato
che l'Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere …”
Tar Emilia Romagna, Parma, 26
aprile 2017, n. 146: “…Sul punto,
infatti, la giurisprudenza più recente ha affermato l’inapplicabilità
dell’invocata norma al procedimento oggetto del presente giudizio “sia perché
il procedimento in questione risulta analiticamente disciplinato dal D.P.R. n.
461/2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata
dalla legge sul procedimento amministrativo, sia perché l'ultimo periodo
dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, che disciplina l'invocato preavviso di
rigetto, statuisce che tale istituto non si applica ai "procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale", dunque anche ai procedimenti volti
a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da
causa di servizio (v. …)” (TAR Lazio, …)…”
Tar Piemonte 26 aprile 2017,
n. 549: “…Va altresì respinto il
secondo motivo, in quanto nei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità del pubblico
dipendente, il parere del Comitato di verifica, oltre ad essere obbligatorio, è
vincolante per l'Amministrazione procedente, tenuta a concludere il
procedimento in maniera conforme alle determinazioni dell'organo consultivo,
fatte salve le ipotesi di palese inattendibilità o di manifesta illogicità, per
cui l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto,
ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'eventuale
partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti
sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (T.A.R. …)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 11
maggio 2017, n. 746: “…D’altra parte,
il parere del Comitato di verifica, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461
è vincolante per l’amministrazione, che, pertanto, non è tenuta alla
comunicazione del preavviso di rigetto, giacché l’eventuale apporto
procedimentale dell’interessato non potrebbe avere influenza sul contenuto
dispositivo del provvedimento impugnato…”
Tar Puglia, Bari, 22 giugno
2017, n. 709: “…Sul punto il Collegio
non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento
giurisprudenziale che esclude, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del
1990, la necessità della comunicazione del preavviso di rigetto nei
procedimenti in questione, in ragione del fatto che il parere del Comitato di
Verifica, come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, oltre ad essere
obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'eventuale
partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti
sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (cfr. …)…”
Tar Emilia Romagna, Parma, 26
giugno 2017, n. 233: “…A sostegno
dell’infondatezza della censura è sufficiente richiamare il consolidato
orientamento giurisprudenziale in base al quale “nei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità contratta da impiegato pubblico, il parere del Comitato di verifica,
come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, oltre ad essere obbligatorio,
è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione non è
tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis,
l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale
dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del
provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non
conformarsi al predetto parere (ex multis …)…”
Tar Sardegna 4 luglio 2017, n.
453: “…Anche le residue censure non
sono suscettibili di positiva definizione, atteso che per costante insegnamento
giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
determinata infermità contratta da impiegato pubblico, il parere del Comitato
di verifica, come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, oltre ad essere
obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché
quest’ultima non è tenuta né a particolari oneri motivazionali né alla
comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto
1990, n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale
dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del
provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non
conformarsi al predetto parere (C. Stato, ..)…”
Tar Basilicata 6 luglio 2017,
n. 466: “…Anche il secondo motivo di
impugnazione, relativo alla violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 per
l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, va respinto, sia perché il
procedimento in discorso risulta analiticamente disciplinato dal citato DPR n.
461/2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale della L. n.
241/1990 secondo l’antico brocardo “Lex specialis posterior derogat priori
generali”, sia perché l’ultimo periodo dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, che
disciplina l’invocato preavviso di rigetto, statuisce che tale istituto non si
applica ai “procedimenti in materia previdenziale e assistenziale” e perciò
anche ai procedimenti, volti a conseguire il riconoscimento dell’equo
indennizzo (sul punto cfr. TAR Basilicata …)…”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
7 luglio 2017, n. 651: “…Tali
principi sono stati rilevati anche dalla giurisprudenza consolidata con
orientamento dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare,
affermandosi che il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di
servizio e la concessione dell’equo indennizzo si ancorano a situazioni
giuridiche fondate su diversi presupposti, regolate da separate norme, atteso
che: - se nel primo caso l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e
l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità; - nel
secondo caso (equo indennizzo) la verifica ha come oggetto il rapporto fra
l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene
chiesto l’equo indennizzo; pertanto in tema di liquidazione dell’equo
indennizzo, susseguente al riconoscimento della dipendenza, ben possono
sussistere due provvedimenti contrastanti, l'uno non essendo correlato
automaticamente all'altro. Dette considerazioni valgono a maggior ragione con
l'entrata in vigore del D.P.R. 461 del 2001, in forza del quale è stato
affidato a un solo organo (il Comitato di verifica per le cause di servizio) il
compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente…”
Tar Calabria, Reggio Calabria,
7 luglio 2017, n. 653: “…Va, poi,
escluso che il decreto gravato sia inficiato sotto il profilo dell’omessa
comunicazione di preavviso di rigetto. La giurisprudenza delle Sezioni
consultive del Consiglio di Stato ha, infatti, da tempo escluso che la
disciplina di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990 trovi applicazione nel
procedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa servizio
di infermità, regolato dal D.P.R. 461/2001, in considerazione della natura
vincolante del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio,
di cui all’art. 14 del sopra richiamato D.P.R. 461 del 2001. E’ stato, infatti,
osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso
nella materia in questione dal Comitato esclude l’obbligo del preavviso di
rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, …)…”
Tar Puglia, Lecce, 10 luglio
2017, n. 1148: “…anche le residue
censure non sono suscettibili di positiva definizione, atteso che per costante
insegnamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi
discostare, nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio il parere del Comitato di verifica, come sancito dal d.p.r. 29 ottobre
2001, n. 461, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione
procedente, sicché questa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di
rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto
l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non potrebbe
produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (T.a.r.
Lazio …)…”
Tar Liguria, 21 luglio 2017,
n. 642: “…Per costante
giurisprudenza, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trova applicazione
nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio sia perché il
procedimento in questione risulta analiticamente disciplinato dal D.P.R. n.
461/2001 , per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata
dalla legge sul procedimento amministrativo, sia perché l'ultimo periodo dell'
art. 10 bis L. n. 241/1990, che disciplina l'invocato preavviso di rigetto,
statuisce che tale istituto non si applica ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale, dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il
riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di
servizio (cfr., per tutte, T.A.R. Puglia-…)…”
Tar Puglia, Bari, 22 agosto
2017, n. 933: “…Al riguardo il
Collegio conferma l’adesione all’indirizzo –peraltro costante- della
giurisprudenza che ne esclude la necessità, ai sensi dell’art. 21 octies della
l. n. 241/1990, in ragione del fatto che trattasi di attività vincolata agli
esiti del giudizio del Comitato di verifica della cause di servizio (cfr.
precedente sentenza di questa Sezione n. 355/2017; in termini, C.d.S., Sez. II,
29 aprile 2015 n. 748). La giurisprudenza è invero concorde nel sostenere la
vincolatività del parere reso dal Comitato di verifica sulla causa di servizio
dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, diversamente da
quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
ritenuto solo obbligatorio (in termini, da ultimo, … )…”
Tar Sardegna 26 settembre
2017, n. 596: “…Infondate risultano
in primo luogo le censure di illegittimità di tali atti per omessa
comunicazione del preavviso di diniego, alla luce dei principi espressi in
materia dalla giurisprudenza amministrativa, in ordine alla non necessità della
comunicazione del preavviso di diniego in materia di causa di servizio ed equo
indennizzo (cfr. …)…”
Tar Emilia Romagna, Parma, 16
ottobre 2017, n. 313: “…La censura è
infondata, alla luce della giurisprudenza consolidata, cui ha aderito di
recente anche questo Tribunale, che ha puntualizzato che “La disciplina del
c.d. preavviso di diniego di cui all'art. 10- bis della L n. 241 del 1990 è
inapplicabile ai procedimenti amministrativi per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di servizio di cui all' art. 2 del D.P.R.
n. 461 del 2001, sia perché il procedimento in questione è analiticamente
disciplinato dal D.P.R. n. 461 del 2001 - sicché la disciplina speciale prevale
su quella generale dettata dalla legge sul procedimento amministrativo - sia
perché l'ultimo periodo dell'art. 10- bis della L. n. 241 del 1990, che
disciplina l'invocato preavviso di rigetto, statuisce che tale istituto non si
applica ai «procedimenti in materia previdenziale e assistenziale» e dunque
anche ai procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo
per infermità dipendenti da causa di servizio” (T.A.R. Emilia-…)…”
Tar Emilia Romagna, Bologna, 6
dicembre 2017, n. 819: “…In relazione
alla lesione procedimentale per il mancato preavviso del rigetto va evidenziato
che l’Amministrazione procedente non può affatto discostarsi dagli esiti del
parere tecnico acquisito; la partecipazione dell’interessato al procedimento
quindi non potrebbe condurre ad un diverso esito dell’istanza a suo tempo
presentata. In materia di riconoscimento della causa di servizio l'ordinamento
vigente non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri
pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza
sui quali orientarsi, ma affida al Comitato di Verifica il compito di esprimere
un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione
Medica Ospedaliera. Pertanto il parere del Comitato s'impone
all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in
questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle
considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha
confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo
all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli
elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di
non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante….”
Tar Puglia, Lecce, 7 dicembre
2017, n. 1928: “…Da ultimo, la
giurisprudenza alla quale si aderisce, ha rilevato che “nei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità contratta da impiegato pubblico, il parere del Comitato di Verifica -
come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 - oltre ad essere obbligatorio,
è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione non è
tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis,
l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale
dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del
provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non
conformarsi al predetto parere” (Tar Lazio, …)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 11
dicembre 2017, n. 1919: “…Nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente
sancito dal D.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per
l'Amministrazione procedente. Infatti, quest'ultima è tenuta a concludere il
procedimento in maniera conforme alle determinazioni dell'organo consultivo,
fatte salve le ipotesi di palese inattendibilità o di manifesta illogicità.
L'Amministrazione non è, pertanto, tenuta alla comunicazione del preavviso di
rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto
l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe
effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato….”
Tar Piemonte 12 dicembre 2017,
n. 1357: “…Quanto alla mancanza di
preavviso di diniego, deve preliminarmente rilevarsi che “a far data
dall’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato
di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’Amministrazione,
diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non
sussiste alcun obbligo a carico dell’Amministrazione di motivare le ragioni per
cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che,
con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R. n. 461 del 2001, la
procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente
riformata, in quanto la
Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo
sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato
ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale
l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di
richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è
poi tenuta comunque ad adeguarsi”(ex multis, …); inoltre: “con una
giurisprudenza ormai consolidata si è affermato che la mancata comunicazione
del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento
finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., va interpretata alla
luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il quale,
nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento
e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano
inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la
violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché
il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato (ex plurimis, …). Le conclusioni cui è pervenuto questo
Consiglio, circa l’inapplicabilità dell’art. 10 bis cit. ai procedimenti di
carattere vincolato, si attagliano al caso di specie, caratterizzato dalla
presenza di provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso poiché deriva
dal recepimento del parere emesso dal CVCS nell’esercizio della propria
discrezionalità tecnica” (Cons. St…)…”
B.6) MISCELLANEA
Corti superiori
Cons. di Stato, III, 25 luglio
2016, n. 3329: “…Quanto alla dedotta
violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, legittimamente
l’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto delle istanze a chi le
aveva presentate: nessuna disposizione di legge prevede che il preavviso vada
inviato anche a persone diverse dal richiedente, ancorché sia cointeressato
alla emanazione del provvedimento richiesto…”
Cass., Sez. Un., 9 settembre
2016, n. 17881: L'applicabilità del principio dell'obbligatoria
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza anche alle
Province autonome, senza bisogno di apposito recepimento da parte di tali enti
territoriali, deriva dall'art. 29 della legge n. 241 del 1990 a mente del quale
le Regioni e gli enti pubblici locali, nel disciplinare l'attività
amministrativa, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai
privati dalla legge in parola. Tra l'altro, in ordine al fatto che, nella sua
ipotesi ordinaria, detto istituto si riferisce al diniego del provvedimento
finale, si rileva che si tratta di rilievo che non impedisce, laddove si sia in
presenza di un interesse specifico, l'applicazione del principio ad atti
endoprocedimentali, le volte in cui gli stessi siano idonei a determinare del
pari una lesione a posizioni soggettive in itinere.
Cons. di Stato, IV, 14
febbraio 2017, n. 629: “…l’esclusione
da un pubblico concorso, lungi dal costituire una fattispecie strutturalmente
separata dalla procedura concorsuale pur se ad essa funzionalmente connessa, si
iscrive senza alcuna autonomia procedimentale nel relativo ambito,
rappresentandone un mero segmento e, come tale, non abbisogna di una separata
comunicazione di avvio; né rileva la mancanza del preavviso di rigetto di cui
all’art. 10 bis della l. 241/1990, non applicabile in subiecta materia…”
Cons. di Stato, VI, 26 maggio
2017, n. 2493: “L’art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda
concludere con un provvedimento che ‘per la prima volta’ rappresenta al
richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza. …
L’art. 10 bis non si applica invece quando sia proposta una istanza di riesame,
volta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, e non prospetti alcuna
sopravvenienza. In tal caso, infatti, si chiede all’Amministrazione di
effettuare una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già
in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una
‘motivazione a sorpresa’.
Tribunali amministrativi
Tar Calabria, Reggio Calabria,
10 febbraio 2017, n. 103: “…il
diniego di iscrizione nella white list risulta una determinazione conseguente e
di natura vincolata, rispetto alla quale non occorreva il previo invio del
preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90…”
Tar Campania, Salerno, 9 marzo
2016, n. 589: “…Rilevato, in
particolare, che è incontestato, tra le parti, che il cd. preavviso di diniego,
di cui alla prefata disposizione della legge generale sul procedimento
amministrativo, non è stato trasmesso alla società ricorrente, laddove lo
stesso era necessario, conformemente, oltre che alla testuale previsione
legislativa, a pacifica giurisprudenza (“È illegittimo il diniego di
autorizzazione per l’installazione di impianti di telefonia cellulare in caso
di mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex
art. 10 bis, l. n. 241 del 1990. Non trattandosi di attività vincolata, il
preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990 non può
ritenersi inutile in quanto, attraverso il confronto in sede procedimentale, le
parti avrebbero potuto esporre i rispettivi punti di vista, chiarire le
rispettive ragioni ed eventualmente raggiungere e concordare soluzioni
alternative che avrebbero potuto condurre il procedimento relativo
all’installazione della stazione radio base ad un esito finale diverso”…)…”
Tar Toscana 7 settembre 2016,
n. 1326: “…Considerato che il diniego
nella presente fattispecie (…rigetto istanza di rinnovo dl permesso di
soggiorno … ndA) è atto vincolato ai presupposti di legge, sicché è
inconferente la censura riguardante il mancato inoltro del preavviso di rigetto
posto che l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere valutato
con riguardo al successivo articolo 21-octies relativo alla non annullabilità
degli atti per omessa comunicazione di avvio cui è da assimilare, ai fini che
qui rilevano, il mancato preavviso di rigetto (C.d.S. ..)..”
Tar Sicilia, Catania, 7
ottobre 2016, n.2463: “…Appare,
infine, fondata anche la censura fondata sull’omesso preavviso di rigetto, in
violazione dei diritti di partecipazione procedimentale del destinatario,
trovando l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 applicazione anche nei
procedimenti diretti alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile
disciplinati dall’art. 87, ferma restando l’interruzione del termine per la
formazione del silenzio assenso fino alla presentazione delle osservazioni da
parte degli interessati o, in mancanza, fino alla scadenza dei dieci giorni per
l’esercizio del diritto di partecipazione al contraddittorio (in tal senso, ex
multis, …)…”
Tar Valle d’Aosta 20 marzo
2017, n. 14: “…Il provvedimento di
diniego di iscrizione della società ricorrente nella white list, …, sebbene non
preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto, è stato assunto in
seguito alla richiesta formulata dall’amministratore unico ed è stato preceduto
dalla comunicazione di avvio del procedimento in data … (all. 4 al ricorso), in
cui è stato manifestato l’intendimento della Questura di emettere una
interdittiva antimafia ex art. 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Nella sostanza,
poi, va ulteriormente evidenziato che nel provvedimento di diniego
dell’iscrizione nell’elenco della società ricorrente è riportato integralmente
il contenuto anche della misura interdittiva, come è agevole rilevare anche dal
tenore della comunicazione del 9 maggio 2016, che alla precedente
determinazione fa rinvio (all. 2 al ricorso); pertanto, essendo il diniego di
iscrizione nella white list una determinazione conseguente e di natura
vincolata rispetto alla misura interdittiva, non occorreva la previa
comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge n.
241 del 1990 (in tal senso, …). Inoltre, risulta consolidato l’orientamento
secondo cui la
Pubblica Amministrazione è esonerata dall’obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento relativamente all’informazione
antimafia e ai provvedimenti consequenziali, trattandosi di procedimenti
intrinsecamente caratterizzati da profili di urgenza (in tal senso, …)…”
Tar Molise 15 maggio 2017, n.
181: “…l’affermazione della cogenza
dell’obbligo di motivazione in relazione ai contributi partecipativi trova
conferma nell’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale
nel caso di impugnazione degli atti di giudizio degli organi preposti alla
tutela del paesaggio il cui ampio potere di scelta - ancorato a parametri di
natura estetica non verificabili neppure alla stregua dei criteri scientifici
propri della discrezionalità tecnica - risulta attingibile dal sindacato di
legittimità solo nella misura in cui l’iter logico della scelta compiuta assuma
la necessaria evidenza formale della motivazione che consente al giudice di
ripercorrere criticamente l’attività di selezione dei fatti rilevanti rispetto
alle esigenze di tutela del bene vincolato, quella di elaborazione delle
possibili alternative decisionali e, infine, la scelta di quella ritenuta
maggiormente rispondente all’interesse pubblico primario. È indubbio che in
tale processo i contributi istruttori degli interventori nel procedimento
concorrono alla selezione dei fatti e costituiscono essi stessi fatti
potenzialmente rilevanti nella definizione e nella soluzione del problema
amministrativo sicché l’amministrazione non può pretermetterne l’esame e di
tale esame deve dar conto nella motivazione per consentire al giudice di
valutare se la loro ponderazione sia avvenuta nel rispetto dei canoni di
logicità, di proporzionalità e di ragionevolezza…”
Tar Sardegna 7 agosto 2017, n.
536: “…Non merita, poi, accoglimento
l’ulteriore censura -relativa al fatto che, dopo aver indicato nel preavviso di
diniego un certo responsabile del procedimento, I. ha poi concretamente
affidato lo svolgimento dell’istruttoria a un diverso funzionario- posto che
nessuna norma indica tale discrasia quale causa di illegittimità del
provvedimento conclusivo…”
Tar Sicilia, Palermo, 28
novembre 2017, n. 2756: “…Riguardo
all’impugnazione della nota di conferma del diniego prot.n. 11954/U del
9.8.2016 - che il Collegio ritiene non essere meramente confermativa della
precedente impugnata con il ricorso introduttivo - non sussiste, innanzitutto,
il dedotto vizio formale di omesso preavviso di rigetto posto che per principio
giurisprudenziale pacifico “in caso di riesame, per ordine del giudice, di un
provvedimento amministrativo censurato in sede giurisdizionale, la
comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis citato costituisce un
inutile aggravamento dell'attività amministrativa, tenuto anche conto che il
riesame dell'istanza è disposto per impulso giudiziale, e quindi con tutte le
garanzie del contradditorio proprie del processo, e non su istanza di parte,
allorché invece l'art. 10 bis legge 241/1990, come noto, trova applicazione per
i soli procedimenti ad istanza di parte” (Cons. St., …)…”
Tar Calabria, Catanzaro, 11
dicembre 2017, n. 1916: “…il
principio generale del preavviso di diniego, volto a consentire al privato di
formulare osservazioni anche in funzione deflattiva del contenzioso, non
subisce deroghe nell’ipotesi in cui il procedimento autorizzatorio […nel caso
deciso: concernente il diniego all’autorizzazione alla realizzazione di una
nuova infrastruttura di comunicazione elettronica (postazione televisiva)…ndA]
è disciplinato da una normativa di settore, ispirata peraltro ad esigenze di
concentrazione e semplificazione (cfr. .. proprio con riferimento al
procedimento delineato dall’art. 87 D.Lgs. 259/2003) …”
Rober PANOZZO
(11 febbraio 2019)
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