Giurisprudenza elettorale in pillole:
la rinuncia alla candidatura nelle elezioni comunali
Il candidato consigliere alle elezioni comunali può rinunciare alla
candidatura dopo la presentazione della lista?
A quanto
consta, è tuttora prevalente l’indirizzo propugnato in una risalente sentenza
del massimo organo di giustizia amministrativa.
Secondo i
giudici di Palazzo Spada (1):
a) “diversamente dall’ipotesi di
dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nessuna norma disciplina la
fattispecie della rinuncia alla candidatura”;
b) “in via di principio è
certamente vero che l’accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici
ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato
attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di
accettazione” (2);
c) “l’atto del quale si discute,
tuttavia, non può essere riguardato da questa sola angolazione, perché un
generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà di rinuncia
alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici
coinvolti dal procedimento elettorale, connotato, per comprensibili esigenze di
certezza, da tratti di accentuato formalismo”;
d) “ciò induce a ritenere – mal
conciliandosi con il silenzio della legge al riguardo un’illimitata operatività
del principio della libertà delle forme – che, una volta accettata la
candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all’accettazione), per
quell’esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale,
debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere
presentata con le modalità ed entro i limiti stabiliti per la presentazione
delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione
delle liste” (3)
I
principi suddetti sono stati ribaditi (talvolta, anche ‘anticipati) dai giudici
territoriali. Si è rilevato, in particolare:
- che, “avvenuta la presentazione
nei modi e nei termini…(…previsti dalla legge…ndA), la lista e le candidature
non sono più nella disponibilità delle parti, sottoscrittori e candidati, in
quanto acquistano una valenza oggettiva, rispetto alla quale recede la
posizione del singolo candidato o del sottoscrittore, i cui ripensamenti non
possono più incidere sulla composizione della lista elettorale che passa, nella
composizione cristallizzata alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente
la data della votazione, al vaglio della commissione elettorale”; ma “ciò,
ovviamente, non significa che il candidato alle elezioni non possa rinunciare
alla candidatura, ma soltanto che la rinuncia, ove presentata oltre il termine
suddetto e/o con modalità diverse da quelle fissate per la presentazione delle
liste e delle candidature, non si riflette sulla composizione della lista ma
sul suo diritto all’elezione, del quale può disporre in ogni modo e tempo” (4)
- che, “per costante
giurisprudenza in materia elettorale, valida, dunque, anche nel caso in esame
(…elezioni delle componenti – elettive – di in comitato provinciale della Croce
Rossa Italiana ..ndA), se la rinuncia alla candidatura interviene dopo la
presentazione delle liste o, come nel caso in esame, il giorno prima delle
elezioni, non può essere presa in considerazione al fine di escludere dalle
liste i candidati rinunciatari; il ritiro della candidatura tuttavia incide sul
diritto del candidato ad essere proclamato eletto” (5)
-che, “in linea di principio,
ogni vicenda connessa alla validità delle candidature può assumere rilevanza,
ai fini della verifica di ammissibilità e regolarità della presentazione delle
liste, solo ove risalente ad un tempo anteriore alla scadenza del termine di
presentazione delle medesime e ciò per evidenti esigenze di certezza e di non
aggravamento del procedimento elettorale con cui finirebbe inevitabilmente per
urtare un’indefinita possibilità di variazione delle stesse; né tale principio
mina in qualche modo l’esercizio dei diritti e della facoltà dei presentatori
delle liste che risultano in ogni caso assicurati dagli ampi tempi che la
normativa di settore concede per l’attività di preparazione alla competizione
elettorale (comprensiva sia delle scelte politiche che della predisposizione
degli adempimenti formali); d’altra parte, nemmeno può riconoscersi rilevanza
alla circostanza dedotta dai ricorrenti circa l’inesistenza di pregiudizi per
la lista “N.C.C.”, per la quale già risulta presente un numero di candidati
eccedente il minimo necessario, a prescindere dalla presenza del M.; infatti,
l’invariabilità delle liste costituisce principio di carattere assoluto, in quanto
posto a presidio della certezza del procedimento elettorale in sé considerato;
inoltre, non convince affatto l’assunto che la scelta dell’elettore non
potrebbe giammai essere condizionata dalla presenza o meno in una lista di un
determinato candidato” (6)
-che, “per pacifico orientamento
giurisprudenziale (condiviso dal Collegio), “l'accettazione della candidatura
alle elezioni non crea di per sè vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno
fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di
volontà, senza necessità d'accettazione, fermo però restando che, per la stessa
esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale - anche in
considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità
della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale
rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti
per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia
esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all'elezione
del rinunciatario” [Alla luce del principio, il Collegio non ha considerato
valida, “né sul piano formale né su quello sostanziale”, la rinuncia (alla
carica di consigliere provinciale) contenente la formulazione – generica – “di ritirare come in effetti ritira la
propria candidatura nella lista del candidato presidente … (senza che tale
lista sia espressamente indicata, ovvero altrimenti desumibile dal contenuto
complessivo della dichiarazione)”] (7)
Da
ultimo, l’orientamento de quo è stato
confermato – con qualche puntualizzazione – in un recente arresto del massimo organo di giustizia amministrativa (8). Nella sentenza in parola si è
sottolineato:
-come rimarcato da un “pacifico
orientamento giurisprudenziale, “l’accettazione della candidatura alle elezioni
non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che
può essere rinunciato attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza
necessità d’accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di
certezza che contraddistingue il procedimento elettorale - anche in
considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull’ammissibilità
della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale
rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti
per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia
esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto
all’elezione del rinunciatario” …”;
-tale orientamento, “che fa
coincidere con il termine per la presentazione delle liste – e non, come
ritenuto dal giudice di primo grado […(9)...],
con il momento in cui la presentazione della lista è concretamente avvenuta -
quello entro il quale la rinuncia alla candidatura può essere manifestata, con
i conseguenti effetti sulla composizione (ed eventualmente sull’ammissibilità)
delle liste, ha trovato anche consacrazione in talune disposizioni di legge
(regionale): si veda, ad esempio, l’art. 33, comma 1, l.r. Friuli-Venezia
Giulia n. 19 del 5 dicembre 2013, ai sensi del quale “la rinuncia alla
candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità
delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste
se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la
presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta
dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6”.”; (10)
-se è “vero che, seguendo tale
interpretazione, i candidati non rinuncianti (al pari dei presentatori) della
lista in cui si sono verificate defezioni subiscono gli effetti, eventualmente
escludenti, di scelte altrui e da essi non controllabili, in quanto successive
all’assolvimento da parte loro degli oneri di legge connessi alla presentazione
della lista: è anche vero, tuttavia, che l’ordinamento, nel fissare il numero
minimo di candidati che devono comporre la lista, ha riguardo a manifestazioni
effettive ed attuali della volontà di candidarsi, ciò che induce
ragionevolmente a dilatare lo spatium
temporis in cui è possibile esercitare lo ius poenitendi da parte del candidato, con i relativi effetti sulla
composizione della lista, quantomeno fino al momento in cui, con la scadenza
del termine per la presentazione delle liste, la scelta (positiva o negativa)
in ordine alla candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità degli
interessati e la formazione della platea dei soggetti passivamente partecipanti
alle elezioni può considerarsi definitivamente cristallizzata”;
-neppure “può trascurarsi che, al
fine di salvaguardare la posizione dei candidati non rinuncianti, cui la
sentenza appellata attribuisce preminente rilievo unitamente all’esigenza di
certezza del procedimento elettorale, costituisce un efficace rimedio la
presentazione di liste con un numero congruo di candidati (nella specie, fino a
12): senza considerare che la composizione di liste con il coinvolgimento di
candidati “incerti” o “inaffidabili” non può che denotare un imprudente esercizio
dello ius eligendi, l’addossamento
delle cui conseguenze non può che rispondere al principio dell’imputet sibi.”.
NOTE
(1) Cons. di Stato, V, 1 ottobre 1998, n. 1384
(2)La natura fiduciaria era già stata rimarcata dallo stesso
giudice: cfr. Cons. di Stato, V, 15 maggio 1981, n. 165 [“Se un
principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla
giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il
quale l’accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure
della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno
fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio,
può essere sempre rinunziato”]. Peraltro, se è “vero che l’accettazione della
candidatura non crea vincoli giuridici, … è altrettanto vero che dà luogo ad un
impegno fiduciario, che deve essere improntato alla massima trasparenza, in
quanto preordinata al rispetto della volontà degli elettori mediante
l’espressione del diritto di voto”: così Cons. di Stato, V, 31 agosto 2017,
n. 4133, decidendo sul ricorso contro (mancata) nomina dei componenti della
Giunta camerale di una C.C.I.A.A.
(3)Analogamente Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 11 ottobre 2012, n.
906 [“Come ha da tempo precisato la giurisprudenza, una volta accettata la
candidatura, anche la rinuncia alla stessa - che è l’atto contrario
all’accettazione - per quell’esigenza di certezza che contraddistingue il
procedimento elettorale deve rivestire le stesse forme (dichiarazione
autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti
per la presentazione delle candidature…In via di principio, è certamente vero -
come sostengono gli appellanti - che l ’accettazione della candidatura dà luogo
essenzialmente ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato
attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà del candidato. Tuttavia un
generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà delle forme
di rinuncia alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli
interessi pubblici coinvolti dal procedimento elettorale, che è connotato, per
comprensibili esigenze di certezza, da tratti di accentuato formalismo”]; Tar
Calabria, Catanzaro, 26 ottobre 2004, n. 2001 (“In perfetta aderenza con
l’indirizzo giurisprudenziale tracciato dal Consiglio di Stato (sez. V, 1
ottobre 1998 n. 1384), il Collegio è del parere che, ferma restando la
possibilità per il candidato eletto di abdicare in ogni tempo dalla carica, la
rinuncia alla candidatura può interferire con il corso del procedimento
elettorale solo se fatta nel rispetto dei termini e delle forme di legge.
Quanto al termine, lo stesso deve coincidere con quello di scadenza previsto
per la presentazione delle candidature, mentre per ciò che riguarda il requisito
di forma, si impone la dichiarazione autenticata, per simmetria con l’omologo
atto di accettazione”), ritenendo gli atti di rinuncia dei candidati sindaci
ammessi al ballottaggio “incapaci di provocare l’arresto procedimentale delle
operazioni elettorali posto che, come detto … la rinuncia alla candidatura
anche per le inevitabili interferenze sulla sfera dei terzi ( altri candidati
e, soprattutto, elettori), non è esercitatile ad libitum; al contrario, una
volta intervenuta l’approvazione della lista da parte della Commissione
elettorale circondariale e la pubblicazione delle candidature, la volontà di
rinuncia non può esplicarsi altrimenti che astenendosi dal partecipare alla
competizione elettorale e rinunciando alla eventuale elezione, fermo restando il
naturale corso delle operazioni elettorali”. Nella stessa direzione, Tar
Veneto 18 maggio 1999, n. 675; Trga, Trento, 13 ottobre 2000, n. 394;
Tar Campania. Napoli, 12 aprile 2012, n. 1724. Ad avviso di Tar Lazio
Roma, 21 luglio 2006, n. 6232, da un lato, “secondo i principi generali e
giurisprudenziali applicabili anche nella materia de qua (…proclamazione degli
eletti alla carica di membro del Parlamento europeo … ndA), la rinuncia si
configura alla stregua di una dichiarazione non negoziale ricettizia, mediante
la quale si determina unilateralmente, ma con efficacia differita al momento in
cui essa perviene all’Autorità destinataria affinché ne prenda atto, la
cessazione o estinzione di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di
cui il rinunciante risulti allo stato titolare.”, dall’altro “l’atto di
rinuncia può avere validamente per oggetto non solo diritti presenti –e, in tal
caso, è pienamente operativo sotto il profilo dell’esplicazione di efficacia-
ma anche diritti futuri ed eventuali , in relazione ai quali sussista una
legittima aspettativa. In quest’ultima ipotesi, però, esso resta improduttivo
di effetti se e fino a quando non si verifichi l’evento, incertus an e quando, cui
è subordinata la possibilità che lo stesso vada ad incidere in concreto nella
sfera giuridica del rinunciante”.
(4) Tar Puglia, Bari, 12 marzo 1998, n. 265. Così anche Tar
Sicilia, Catania, 26 novembre 2008, n. 2254 (“La circostanza che O.L. abbia
presentato rinuncia alla candidatura non ha determinato l’eliminazione del suo
nominativo dall’elenco dei candidati ammessi, posto che tale rinuncia è
pervenuta alla commissione elettorale circondariale di A. in data successiva
rispetto alla approvazione delle liste nella quale la O.L. era candidata e quindi ufficialmente inclusa”)
(5) Tar Calabria, Catanzaro, 23 ottobre 2008, n. 1455
(6)Tar Campania. Napoli, 29 aprile 2011, n. 2412
(7)Tar Campania, Napoli, 29 aprile 2015, n. 2432
(8) Cons. di Stato, III, 23 maggio 2018, n. 3091
(9)Cfr. Tar Molise 23 marzo 2018, n. 281. Secondo il
Collegio campobassano, se è vero “che l’accettazione della candidatura nelle
liste per le elezioni comunali ben può essere rinunciata dall’interessato
mediante un autonoma dichiarazione di volontà, è pur vero che ciò deve avvenire
entro un termine certo e ragionevole che va individuato con il momento della
presentazione delle liste medesime all’Ufficio competente”, posto che “da tale
momento l’accettazione della propria candidatura fuoriesce dalla sfera di
disponibilità del soggetto che l’aveva in precedenza espressa, rimanendo
consolidati i propri effetti, essendo insensibile alle vicende ad essa
successive”; del resto “altrimenti opinandosi, si pregiudicherebbero le
esigenze di certezza che caratterizzano precipuamente il procedimento elettorale
e la posizione degli altri candidati nella medesima lista, che vedrebbero
pregiudicata la propria posizione per effetto di vicende ad essi estranee e in
alcun modo fronteggiabili”.
(10)Sulla portata della
norma, cfr. Tar Friuli Venezia Giulia 12 maggio 2008, n. 261.
Rober PANOZZO
(15 aprile 2019)
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