giovedì 18 aprile 2019


Mancata elezione del consigliere comunale a seguito dell’errata  attribuzione dei seggi (accertata in s.g.) – Risarcibilità del danno


Sentenza aprile 2019

Nei giudizi elettorali avanti al giudice amministrativo, l'individuazione della pubblica amministrazione cui spetta la qualità di parte necessaria va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell'imputazione formale. Conseguentemente, legittimato passivo è necessariamente l’Ente civico sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Tuttavia, il giudizio in esame è un giudizio risarcitorio, nel quale il risultato delle elezioni si atteggia a mero presupposto di fatto. La legittimazione passiva, pertanto, appartiene allo Stato, posto che l'attività dell’Ufficio Centrale Elettorale è attività di natura amministrativa, compiuta da organi amministrativi temporanei, facenti parte della pubblica amministrazione statale, ed allo Stato, perciò, deve in tesi imputarsi la responsabilità derivante dal fatto causativo del danno posto in essere dai componenti di tali uffici [aggiunge il Collegio“che la responsabilità civilistica per fatti commessi da un Organo straordinario dello Stato, qual è l’Ufficio Centrale Elettorale, sottoposto alle disposizioni di legge ed al rispetto delle istruzioni ministeriali, non può che essere attribuita allo Stato, in base al criterio dell’imputazione personale degli atti compiuti ed al rapporto funzionale che si instaura tra i componenti dell’ufficio medesimo e lo Stato”]

La responsabilità da provvedimento illegittimo risponde ad un modello speciale, non riconducibile ai modelli di responsabilità che operano nel settore del diritto civile [aggiunge il Collegio che “la peculiarità dell'attività amministrativa - che deve svolgersi nel rispetto di regole procedimentali e sostanziali a tutela dell'interesse pubblico - rende speciale …anche il sistema della responsabilità da attività illegittima”]

L’illegittima attività dell’Ufficio Elettorale Centrale (recte: l’errata interpretazione della normativa in materia di ripartizione/attribuzione dei seggi da cui è derivata l’illegittima attività), da cui è derivata la mancata proclamazione alla carica di consigliere comunale, impedendo l’esercizio  del munus pubblico, configura la sussistenza di un danno ingiusto esclusivamente con riferimento alla perdita della possibilità di partecipare alla vita politica attiva del Comune in qualità di consiglieri comunali, come tale risarcibile sub specie di danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., non anche quale (ingiusto) danno patrimoniale, attesa la natura indennitaria e l’indissolubile collegamento con l’effettivo svolgimento del mandato elettorale della funzione [quanto al danno patrimoniale, il Collegio reputa corretta la determinazione “in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., attesa l’impossibilità di ancorarlo ad un qualsiasi parametro di natura economica”, quantificando l’importo, anche alla luce del fatto che gli interessati  “sono stati reintegrati nelle loro funzioni dopo sette mesi, … “in € 1.000,00 (mille) ciascuno, oltre interessi legali dal momento della pubblicazione della sentenza”]


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