Mancata elezione del consigliere comunale a seguito dell’errata attribuzione dei seggi (accertata in s.g.) –
Risarcibilità del danno
Sentenza aprile 2019
Nei giudizi elettorali avanti al giudice
amministrativo, l'individuazione della pubblica amministrazione cui spetta la
qualità di parte necessaria va effettuata in base al criterio di imputazione
dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al
criterio dell'imputazione formale. Conseguentemente, legittimato passivo è necessariamente
l’Ente civico sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della
conferma della proclamazione degli eletti. Tuttavia, il giudizio in esame è un
giudizio risarcitorio, nel quale il risultato delle elezioni si atteggia a mero
presupposto di fatto. La legittimazione passiva, pertanto, appartiene allo
Stato, posto che l'attività dell’Ufficio Centrale Elettorale è attività di
natura amministrativa, compiuta da organi amministrativi temporanei, facenti
parte della pubblica amministrazione statale, ed allo Stato, perciò, deve in
tesi imputarsi la responsabilità derivante dal fatto causativo del danno posto
in essere dai componenti di tali uffici [aggiunge il Collegio“che la
responsabilità civilistica per fatti commessi da un Organo straordinario dello
Stato, qual è l’Ufficio Centrale Elettorale, sottoposto alle disposizioni di
legge ed al rispetto delle istruzioni ministeriali, non può che essere
attribuita allo Stato, in base al criterio dell’imputazione personale degli
atti compiuti ed al rapporto funzionale che si instaura tra i componenti
dell’ufficio medesimo e lo Stato”]
La responsabilità da provvedimento
illegittimo risponde ad un modello speciale, non riconducibile ai modelli di
responsabilità che operano nel settore del diritto civile [aggiunge il Collegio
che “la peculiarità dell'attività amministrativa - che deve svolgersi nel
rispetto di regole procedimentali e sostanziali a tutela dell'interesse
pubblico - rende speciale …anche il sistema della responsabilità da attività
illegittima”]
L’illegittima attività dell’Ufficio
Elettorale Centrale (recte: l’errata interpretazione della normativa in materia
di ripartizione/attribuzione dei seggi da cui è derivata l’illegittima
attività), da cui è derivata la mancata proclamazione alla carica di
consigliere comunale, impedendo l’esercizio
del munus pubblico, configura la sussistenza di un danno ingiusto
esclusivamente con riferimento alla perdita della possibilità di partecipare
alla vita politica attiva del Comune in qualità di consiglieri comunali, come
tale risarcibile sub specie di danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059
c.c., non anche quale (ingiusto) danno patrimoniale, attesa la natura
indennitaria e l’indissolubile collegamento con l’effettivo svolgimento del
mandato elettorale della funzione [quanto al danno patrimoniale, il Collegio
reputa corretta la determinazione “in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., attesa l’impossibilità di ancorarlo ad un qualsiasi parametro di natura
economica”, quantificando l’importo, anche alla luce del fatto che gli
interessati “sono stati reintegrati
nelle loro funzioni dopo sette mesi, … “in € 1.000,00 (mille) ciascuno, oltre
interessi legali dal momento della pubblicazione della sentenza”]
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