Brevi note sull’obbligo di comunicazione di avvio (del procedimento) nei
procedimenti ad istanza di parte
Per inquadrare
correttamente la problematica, è necessario premettere alcuni principi, di
matrice giurisprudenziale:
- “…l’obbligo incombente sull’amministrazione
di inoltrare all’interessato la comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo, prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ha la
funzione strumentale, in attuazione dei principi di legalità, imparzialità e
buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, proprio
attraverso la partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti ed incisi
dall’esercizio concreto della funzione amministrativa, di addivenire
all’emanazione di provvedimenti (almeno tendenzialmente) “giusti”, cioè non
solo astrattamente, ma anche e soprattutto concretamente conformi alla legge e
pertanto effettivamente idonei a perseguire l’interesse pubblico con il minor
sacrificio possibile degli interessati. In questo senso è stato più volte ribadito
che il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in senso
meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale,
in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione
difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma sono finalizzate
anche a consentire all'amministrazione l’acquisizione di eventuali (ulteriori e
diversi, rispetto a quelli già posseduti) elementi di valutazione adeguati per
la formazione di una volontà completa e meditata …”: Cons. di Stato, V, 7 settembre 2015, n. 4140
-“…le previsioni contenute nella
l. 241/1990, circa la partecipazione degli interessati al procedimento
amministrativo, non possono essere interpretate ed applicate secondo una logica
formale e meramente strumentale, bensì coerentemente con la loro finalità
sostanziale, volta all’emanazione di un provvedimento “giusto” e cioè conforme
ai principi costituzionali di cui agli articoli 97 della Costituzione, così che
alla loro violazione (o omissione) non consegue necessariamente l’illegittimità
del provvedimento emanato quando il suo contenuto non sarebbe stato diverso,
anche con la partecipazione degli interessati, ovvero anche quando questi
ultimi non provino ovvero non forniscano elementi, ancorché indiziari, ma
certi, precisi ed inequivoci che quella violazione o omissione non ha
consentito la completa emersione degli interessi privati in gioco ed il
conseguente corretto, adeguato e completo accertamento del substrato materiale
(e giuridico) su cui avrebbe spiegato i propri effetti il provvedimento
amministrativo…”: Cons. di Stato, V, 16
aprile 2014, n. 1936
-“…l’obbligo di cui all’art.7 non
può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo volto non solo
ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto
conclusivo, ma anche a formare nell’Amministrazione procedente una più completa
e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante
dall’omissione di comunicazione non sussiste nei casi in cui lo scopo della
partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità
della comunicazione all’azione amministrativa…”: Cons. di Stato, IV, 16 febbraio 2010, n. 887
-“In
materia di comunicazione di avvio prevalgono … canoni interpretativi di tipo sostanzialistico
e teleologico, non formalistico”: Cons.
di Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4899
-“…è un dato naturale del sistema
che, nei casi in cui il procedimento amministrativo è preordinato alla
emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei
privati, questi siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Il
principio di partecipazione procedimentale, dunque, ha una portata generale che
non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti e questi debbono
essere interpretati nel senso che ogni disposizione che limiti o escluda tale
diritto deve essere interpretata in modo rigoroso, per evitare di vanificare ed
eludere il principio stesso. La portata generale del principio e la sua diretta
correlazione con i canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento,
infatti, non autorizzano interpretazioni restrittive della norma se non nei
casi espressamente indicati dalla legge …”: Cass. SS.UU. 8 maggio 2007, n. 10367
- “La finalità della regola procedimentale
stabilita dall'art. 7 l. n. 241 del 1990 ….deve essere individuata
nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel
momento della sua formazione, e di garantire, al contempo, la partecipazione
del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua
adozione”: Cons. di Stato, V, 10 gennaio
2007, n. 36
-“L'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo, posto dall'art. 7, l. 7 agosto 1990
n. 241, introduce la cultura della dialettica processuale, finalizzata alla
realizzazione di un'effettiva partecipazione democratica allo svolgimento
dell'attività amministrativa, attuata mediante l'instaurazione del
contraddittorio nei confronti dei soggetti che possano prevedibilmente subire gli
effetti diretti e pregiudizievoli di un provvedimento in corso di emanazione”: Cons. di Stato, IV, 30 dicembre 2006, n.
8259
Ci si è
interrogati – e ci si interroga tuttora, anche alla luce del mutato quadro
normativo – sugli effetti della mancata comunicazione di avvio.
In disparte
l’art. 21 octies della l. 241/1990, è opportuno rilevare come la l. 15/2005
abbia riacceso – mediante l’innesto della lett. c-ter), all’interno dell’art. 8, c. 1 – la querelle, per la verità mai, completamente, sopita, relativa
all’obbligo de quo (anche) nei
procedimenti ad istanza di parte.
Prima della novella, la giurisprudenza maggioritaria
rispondeva negativamente (1), anche
perché “la previsione di un autonomo
obbligo di comunicazione realizzerebbe un'evidente duplicazione di attività,
con aggravio dell'amministrazione, non compensato da particolari utilità per i
soggetti interessati” (2)
Dopo
l’inserimento della lett. c-ter)
nell’art. 8 (con specifico riferimento all’inciso “nei procedimenti ad
iniziativa di parte”), non sembrerebbe peregrino dedurre l’obbligo della
comunicazione di avvio del procedimento anche per i richiedenti (3). La norma, peraltro, si presta
anche ad una lettura meno innovativa, potendosi argomentare che
l’inciso de quo “si riferisca (non al
richiedente il provvedimento, ma) a quegli altri soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento,
cui possa derivare un pregiudizio dall’emanazione del provvedimento stesso” (4).
Se
il dibattito dottrinale sembra – tuttora – aperto, la giurisprudenza, sia del
massimo organo di giustizia amministrativa, che dei Tar, pare – decisamente –
orientata per la lettura
tradizionale.
A livello di
Corti superiori, segnaliamo:
-Cons. di Stato, IV, 24 agosto 2017, n. 4060: “…occorre escludere la
necessità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tutte le
volte che quest’ultimo è oggetto di avvio su istanza dell’interessato. Ed
infatti, la comunicazione di avvio è funzionale ad assicurare la partecipazione
dell’interessato al procedimento, ove questi lo voglia; partecipazione che
sarebbe altrimenti frustrata laddove il destinatario del provvedimento finale
ed i controinteressati non fossero a conoscenza dell’avvio. Tuttavia, nel caso
in cui il procedimento venga avviato su istanza dell’interessato, quest’ultimo
non può dirsi ignaro dell’avvio (peraltro, doveroso ai sensi dell’art. 2 l. n.
241/1990) e ben può quindi parteciparvi. Né può giungersi a conclusione diversa
argomentando dall’art. 8, co. 2, lett. c-ter l. n. 241/1990, il quale prevede,
in relazione agli elementi da indicarsi nella comunicazione di avvio, che vada
inserita “nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza”. L’articolo in esame disciplina, in via generale, il
contenuto della comunicazione di avvio e, poiché la stessa deve essere inviata
anche ai controinteressati, prevede che li si informi della data di
presentazione dell’istanza nei procedimenti ad istanza di parte, data che
corrisponde al dies a quo di avvio del procedimento. Per un verso, dunque, tale
indicazione non può riferirsi al destinatario finale dell’atto, essendo nei
suoi confronti un adempimento inutile, poiché questi è certamente a conoscenza
della data di presentazione della propria istanza; per altro verso, ancor meno
da tale indicazione può conseguirne una generale doverosità erga omnes di invio della comunicazione
di avvio del procedimento…”;
-Cons. di Stato, IV, 7 agosto 2017, n. 3958: “…nella vicenda de qua
non si ravvisa la lamentata violazione degli artt. 7 e 8, della legge n.
241/1990, che impongono la comunicazione dell'avvio del procedimento e del
preavviso di rigetto ai destinatari del provvedimento finale, perché se la ratio legis è quella di rendere edotti
gli interessati dell'esistenza di un procedimento che li riguarda, è di tutta
evidenza che la norma si riferisce ai procedimenti che vengono avviati su
iniziativa d'ufficio, ovvero comunque da soggetti diversi dai destinatari del
provvedimento finale. Non riveste invece
alcuna utilità pratica effettuare tali comunicazioni ai soggetti che, con la
loro istanza, a quel procedimento hanno dato avvio e dunque sono già a
conoscenza del procedimento medesimo e dei suoi sviluppi, perché in tal caso
vengono meno le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione
normativa…”;
-Cons. di Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3147: “…la comunicazione dell'avvio del procedimento non era necessaria,
trattandosi di procedimento a istanza di parte …” (5)
Per
inciso, agli stessi risultati perviene il consesso di Palazzo Spada, in sede
consultiva:
-Cons. di Stato, II, 14 novembre 2018: “…Sono altresì infondate le
censure in tema di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto
il procedimento iniziato su istanza di parte non necessita di comunicazione di
avvio, come ritiene costante giurisprudenza …” [analogamente Cons. di Stato, I, 7 marzo 2018, n. 1959;
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. (sede
consultiva), 13 giugno 2017, n. 99; Cons.
Giust. Amm. Reg. Sic. (sede consultiva), 15 dicembre 2015, n. 43; Cons. di Stato, I, 10 giugno 2015, n. 3071;
Cons. di Stato, I, 7 marzo 2012, n. 2879];
-Cons. di Stato, I, 11 ottobre 2017, n. 1389: “…l’omessa
comunicazione di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 non ha efficacia
viziante nel caso di procedimenti a istanza di parte, ossia promossi dallo
stesso interessato, neppure dopo l’entrata in vigore della legge 11 febbraio
2005 n. 15 di modifica della legge n. 241 del 1990: nel caso di procedimento ad
iniziativa di parte, la comunicazione ha infatti la sola finalità di comunicare
l’inizio e la prevedibile durata del procedimento e d’indicare l’ufficio che
istruisce, e la sua omissione non pregiudica il diritto di difesa….”;
-Cons. di Stato, II, 2 luglio 2014, n. 381: “…la previa comunicazione di avvio del
procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, non è richiesta quando il
procedimento sia stato attivato su istanza di parte, in quanto l'interessato è
già a conoscenza dell'avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato..”;
-Cons. di Stato, II, 23 luglio 2014, n. 433: “…secondo un principio
costituente ormai jus receptum nell’ordinamento,
l’avviso dell’avvio del procedimento non è dovuto quando quest’ultimo sia
avviato dall’Amministrazione su istanza di parte. Ben vero è che gli artt. 7, 8
e 10 bis della Legge n. 241/90, come novellati dagli artt. 5 e 6 della Legge n.
15 dell’11 febbraio 2005, potrebbero indurre a ritenere che l’avviso debba
essere comunicato anche nel caso di procedimento ad istanza di parte, ma sul punto
la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa affermando che ciò si
risolverebbe in una duplicazione di attività volta ad aggravare inutilmente
l’azione amministrativa ..”;
- Cons. di Stato, II, 14 maggio 2014, n. 3873/2013: “…l’esclusione
dal concorso di un concorrente non necessita di previa comunicazione di avvio
del procedimento, rappresentando un possibile esito del concorso ad istanza di
parte, non soggetto all’applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990…”.
Per la
giurisprudenza di primo grado, si vedano:
-Tar Basilicata 22 novembre 2018, n. 769: “… infondata è la censura, relativa alla violazione dell’art. 7 L. n.
241/1990, articolata con il terzo motivo, in quanto la comunicazione di avvio
del procedimento, prescritta da tale norma, non deve essere effettuata con
riferimento ai procedimenti amministrativi, iniziati con istanza di parte…”;
-Tar Molise 8 aprile 2016, n. 172:
“…il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui
essa non è dovuta nel caso di procedura iniziata a istanza di parte, atteso
che, in questo caso, la previsione di un autonomo obbligo di comunicazione
realizzerebbe una evidente duplicazione di attività, con aggravio dell'
Amministrazione, non compensato da particolari utilità per i soggetti
interessati …”;
-Tar Lazio, Roma, 15 dicembre 2015, n. 14037: “…Non è, pertanto,
dovuta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7,
legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la procedura è iniziata a istanza di
parte, mentre ritenere che sussista ancora un autonomo obbligo di
comunicazione, come sembra pretendere la ricorrente, si tradurrebbe in un
inutile duplicazione e di aggravio dell’attività della competente
Amministrazione, in assenza, peraltro, di alcuna utilità pratica per il
soggetto interessato, che è già a conoscenza del procedimento medesimo, ragione
per cui si ritiene non sussistano le esigenze di conoscenza e trasparenza
sottese alla previsione normativa di cui si lamenta la violazione…”;
-Tar Sicilia, Catania, 23 settembre 2015, n. 2283: “…la
comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta in riferimento ai
procedimenti iniziati ad istanza di parte, essendo in questi casi la parte
edotta della pendenza del procedimento ed essendo pertanto assicurata la sua
partecipazione procedimentale ..”;
-Tar Sicilia, Palermo, 9 ottobre 2015, n. 2491: “…entrambi gli atti
gravati nascono da procedimenti attivati ad istanza di parte e, pertanto,
l’esigenza di conoscenza e di trasparenza sottesa alla disciplina, di cui si
invoca la applicazione, viene meno …”;
-Tar Veneto 28 aprile 2015, n. 465: “…la ratio dell'istituto della partecipazione al procedimento
amministrativo consente di ritenere che l'obbligo di comunicazione sussista nei
soli procedimenti attivati d'ufficio, per i casi in cui il destinatario non ne
abbia acquisito in altro modo conoscenza, e non anche nei procedimenti ad
istanza di parte, della cui esistenza il soggetto è evidentemente consapevole,
avendo egli stesso attivato l'iter procedimentale, nel corso del quale può
senz'altro esercitare le modalità partecipative previste dalla legge a tutela
della propria situazione soggettiva…”;
-Tar Toscana 3 giugno 2011, n. 988: “Tale orientamento (…per cui la
comunicazione ex art. 7 l. 241/1990 non è richiesta nei procedimenti che
iniziano ad istanza di parte in quanto
l’interessato è già a conoscenza dell’avvio del procedimento, avendolo egli
stesso provocato… ndA) merita di essere confermato anche a fronte
dell’introduzione, con la l. n. 15/2005, della norma di cui all’art. 8, comma
2, lett. c-ter), della l. n. 241/1990, ai sensi della quale nei procedimenti ad
iniziativa di parte, nella comunicazione di avvio deve essere indicata la data
di presentazione della relativa istanza. Detta previsione, infatti, che, a
parere di alcuni, ha consacrato definitivamente l’obbligo della succitata
comunicazione anche nei procedimenti ad istanza di parte, ben può essere
riferita ad altri soggetti, diversi dal richiedente, che, in tal categoria di
procedimenti, devono comunque essere destinatari dell’avviso di avvio, in base
all’art. 7 della l. n. 241/1990. Del resto, l’aggiunta della lett. c-ter)
nell’art. 8, comma 2, cit., non toglie solidità all’argomento secondo cui
l’avviso ex art. 7 cit. in favore del richiedente risulta un inutile
aggravamento del procedimento ad istanza di parte, atteso che il medesimo
richiedente ha sicuramente conoscenza dell’esistenza del procedimento, cosicché
l’avvio in questione sarebbe una mera duplicazione di formalità…”;
-Tar Calabria, Catanzaro, 20 maggio 2010, n. 796: “Ritiene il
Collegio che il tradizionale orientamento maggioritario, che nega l’obbligo
della comunicazione di avvio per i procedimenti ad istanza di parte, non meriti
di essere abbandonato, pur a seguito dell’introduzione, ad opera della legge 11
febbraio 2005 n. 15, della norma di cui alla lettera c) ter del secondo comma
dell’art. 8 della legge n. 241/90, in base alla quale, nei procedimenti ad
iniziativa di parte, nella comunicazione di avvio deve essere indicata la data
di presentazione della relativa istanza. Tale previsione, che a parere di
alcuni ha definitivamente consacrato l’obbligo dell’invio della comunicazione
di avvio anche nei procedimenti ad istanza di parte, ben può essere riferita,
infatti, ad altri soggetti diversi dall’istante che, in tale categoria di
procedimenti, devono essere destinatari della comunicazione di avvio, a norma
dell’art. 7 della legge n. 241/90. La norma in discorso, quindi, non toglie
solidità all’argomento per il quale la comunicazione nei confronti dell’istante
costituisce un inutile aggravamento del procedimento, atteso che l’interessato
ha certamente conoscenza dell’esistenza dello stesso, di talché l’avviso di
avvio sarebbe una mera duplicazione di formalità …”;
-Tar Campania, Napoli, 4 aprile 2006, n. 3349: “…anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 15/2005
si deve mantenere fermo il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il
quale nei procedimenti ad istanza di parte non è dovuta la comunicazione prescritta
dall’articolo 7 della legge n. 241/1990 nei confronti del soggetto che ha
attivato il procedimento perché costui, essendo pienamente a conoscenza dell’esistenza
del procedimento medesimo, può
intervenirvi in qualunque momento …. Infatti l’art. 8 della legge n. 241/1990 -
il quale prevede espressamente (alla lettera c ter del primo comma, introdotta dalla legge n. 15/2005) che nei
procedimenti ad istanza di parte la comunicazione di avvio del procedimento
contenga la data di presentazione della relativa istanza - deve essere interpretato unitamente all’art. 7 della stessa
legge (che tra i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento
indica non solo i soggetti nei cui confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti, ma anche quelli che per legge debbono
intervenirvi e quelli, diversi dai destinatari del provvedimento finale,
individuati o facilmente individuabili, che da esso possano subire pregiudizio)
e, quindi, si deve ritenere che nei procedimenti ad istanza di parte la predetta
comunicazione debba essere effettuata solo nei confronti dei soggetti che per
legge debbono intervenire al procedimento e dei soggetti diversi dai
destinatari del provvedimento finale che da esso possano subire un pregiudizio…”.
In senso contrario:
-Tar Veneto 5 luglio 2017, n. 637 (implicitamente): “…all’epoca di
adozione del diniego qui impugnato (i.e. 18.01.2000), non era ancora entrata in
vigore la L. n.
15/2005 che ha esteso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai
procedimenti avviati su istanza di parte, e ha introdotto l’obbligo di
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza medesima …”;
-Tar Campania, Salerno, 23 ottobre 2006, n. 1795: …la tradizionale
opinione, fatta reiteratamente propria dalla giurisprudenza, secondo cui la
formalizzazione della partecipazione di avvio del procedimento non sarebbe per
definizione richiesta nei procedimenti ad impulso di parte merita, in ogni
caso, di essere ampiamente rimeditata, avuto complessivo riguardo alla
connotazione “sostanziale” del principio del contraddittorio ed alla ricchezza
di contenuto informativo di cui all’art. 8 l. n. 241/90 (al segno che la
recente modifica di cui alla l. n. 15/2005, che ha introdotto nel richiamato
articolo il comma 2, lettera c-ter, appare, in ultima analisi, piuttosto
ricognitiva di un principio immanente nel sistema piuttosto che innovativamente
introduttivo di una modificazione in
melius delle garanzie di partecipazione del privato all’azione amministrativa)…;
-Tar Piemonte 26 maggio 2007, n. 2278: “…fino a prima di tale
modifica legislativa (…art. 5 l. 15/2005… ndA), nei procedimenti ad iniziativa
di parte (qual è il parere reso dietro richiesta), la comunicazione di avvio
del procedimento non era necessaria…”.
NOTE
(1)Cons. di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7544, secondo cui
“l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa…non
sussiste ogniqualvolta lo stesso destinatario ne sia già informato, ossia
allorché il procedimento consegua ad una sua istanza…”: Analogamente, ex multis, Cons. di Stato, IV, 15
dicembre 2000, n. 6687; Cons.di Stato, VI, 19 luglio 1999, n. 981; Tar
Campania, Napoli, 27 settembre 2004, n. 12569; Tar Marche 12 luglio 2004, n.
912; Tar Toscana 17 marzo 2003, n. 1020. Contra
Tar Campania, Napoli, 10 gennaio 2000, n. 28. Contra Tar Campania, Napoli, 27 settembre 2004, n. 12569; Tar
Lazio, Roma, 17 giugno 2004, n. 5927; Tar Lombardia, Milano, 12 dicembre 2003,
n. 5773.
(2)Cons. di Stato, V, 22 maggio 2001, n. 2823.
3)In questa direzione SANDULLI, Riforma
della L. 241/1990 e processo amministrativo: introduzione al tema, in www.giustamm.it ; SPUNTARELLI, Le nuove norme generali sull’azione
amministrativa introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica e
integrazione della l. n. 241/1990, in www.ergaomnes.net ; VIRGA, Le
modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate.
Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.lexitalia.it.
(4)CIVITARESE MATTEUCCI, La
comunicazione di avvio del procedimento dopo la L. n. 15/2005. Potenziata nel procedimento,
dequotata nel processo, in www.amministrazioneincammino.luiss.it Contra
BELLOMO, Manuale di diritto
amministrativo, II, Padova, 2009, 144, obiettando che “questa
interpretazione restrittiva non trova alcun aggancio nel testo, posto che
l’art. 8 prevede un contenuto fisso della comunicazione, indifferentemente dai
soggetti ai quali deve essere fatta” ed inoltre che la comunicazione de qua “può essere molto utile
all’istante, il quale viene a conoscere l’ufficio competente e la persona
responsabile del procedimento”.
(5)Negli stessi – succinti – termini Cons. di Stato, IV, 5 febbraio
2015, n. 554; Cons. di Stato, IV, 27 ottobre 2016, n. 4508; Cons. di Stato, IV,
23 ottobre 2017, n. 4864; Cons. di Stato, V, / dicembre 2017, n. 5785; Cons. di
Stato, IV, 24 maggio 2018, n. 3112; Cons. di Stato, III, 11 luglio 2018, n.
4236; Cons. di Stato, VI, 20 luglio 2018, n. 4411; Cons. di Stato, V, 25 luglio
2018, n. 4535; Cons. di Stato, VI, 27 luglio 2018, n. 4606; Cons. di Stato, VI,
30 luglio 2018, n. 4626 (aggiungendo – qui – la natura vincolata del
provvedimento); Cons. di Stato, V, 6 agosto 2018, n. 4818; Cons. di Stato, VI,
19 settembre 2018, n. 5464; Cons. di Stato, VI, 26 novembre 2018, n. 6671;
Cons. di Stato, III, 14 settembre 2011, n. 5131; Cons. di Stato, VI, 27 agosto
2010, n. 5992; Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2513; Cons. di Stato, VI,
17 ottobre 2008, n. 5055; Cons. di Stato, IV, 12 settembre 2007, n. 4827.
Qualche distinguo, che, tuttavia, non
sembra modificare l’approdo finale, è espresso da Cons. di Stato, VI, 23 febbraio
2012, n. 1023: “La violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, per la mancata
comunicazione dell'atto di avvio del procedimento di esclusione, non determina
l'annullabilità del provvedimento in quanto, da un lato, venendo in
considerazione un procedimento ad istanza di parte, può ritenersi che tale
vizio risulti sanato per effetto del conseguimento dello scopo cui la
comunicazione di avvio del procedimento è preordinata (l'istanza di parte
assicura, infatti, che la ricorrente sia a conoscenza dell'esistenza del
procedimento e le consente, quindi, di partecipare ad esso); dall'altro lato,
nel caso di specie opera anche la speciale sanatoria prevista dall'art.
21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento ha natura
vincolata e risulta palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso ...”.
Rober PANOZZO
(30 gennaio 2019)
Nessun commento:
Posta un commento