lunedì 1 aprile 2019




Brevi note sull’obbligo di comunicazione di avvio (del procedimento) nei procedimenti ad istanza di parte

Per inquadrare correttamente la problematica, è necessario premettere alcuni principi, di matrice giurisprudenziale:


- “…l’obbligo incombente sull’amministrazione di inoltrare all’interessato la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ha la funzione strumentale, in attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, proprio attraverso la partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti ed incisi dall’esercizio concreto della funzione amministrativa, di addivenire all’emanazione di provvedimenti (almeno tendenzialmente) “giusti”, cioè non solo astrattamente, ma anche e soprattutto concretamente conformi alla legge e pertanto effettivamente idonei a perseguire l’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessati. In questo senso è stato più volte ribadito che il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale, in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma sono finalizzate anche a consentire all'amministrazione l’acquisizione di eventuali (ulteriori e diversi, rispetto a quelli già posseduti) elementi di valutazione adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata …”: Cons. di Stato, V, 7 settembre 2015, n. 4140

-“…le previsioni contenute nella l. 241/1990, circa la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, non possono essere interpretate ed applicate secondo una logica formale e meramente strumentale, bensì coerentemente con la loro finalità sostanziale, volta all’emanazione di un provvedimento “giusto” e cioè conforme ai principi costituzionali di cui agli articoli 97 della Costituzione, così che alla loro violazione (o omissione) non consegue necessariamente l’illegittimità del provvedimento emanato quando il suo contenuto non sarebbe stato diverso, anche con la partecipazione degli interessati, ovvero anche quando questi ultimi non provino ovvero non forniscano elementi, ancorché indiziari, ma certi, precisi ed inequivoci che quella violazione o omissione non ha consentito la completa emersione degli interessi privati in gioco ed il conseguente corretto, adeguato e completo accertamento del substrato materiale (e giuridico) su cui avrebbe spiegato i propri effetti il provvedimento amministrativo…”: Cons. di Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1936

-“…l’obbligo di cui all’art.7 non può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto conclusivo, ma anche a formare nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall’omissione di comunicazione non sussiste nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità della comunicazione all’azione amministrativa…”: Cons. di Stato, IV, 16 febbraio 2010, n. 887

-“In materia di comunicazione di avvio prevalgono … canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico”: Cons. di Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4899

-“…è un dato naturale del sistema che, nei casi in cui il procedimento amministrativo è preordinato alla emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei privati, questi siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Il principio di partecipazione procedimentale, dunque, ha una portata generale che non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti e questi debbono essere interpretati nel senso che ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto deve essere interpretata in modo rigoroso, per evitare di vanificare ed eludere il principio stesso. La portata generale del principio e la sua diretta correlazione con i canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento, infatti, non autorizzano interpretazioni restrittive della norma se non nei casi espressamente indicati dalla legge …”: Cass. SS.UU. 8 maggio 2007, n. 10367

- “La finalità della regola procedimentale stabilita dall'art. 7 l. n. 241 del 1990 ….deve essere individuata nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione”: Cons. di Stato, V, 10 gennaio 2007, n. 36

-“L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, posto dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, introduce la cultura della dialettica processuale, finalizzata alla realizzazione di un'effettiva partecipazione democratica allo svolgimento dell'attività amministrativa, attuata mediante l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che possano prevedibilmente subire gli effetti diretti e pregiudizievoli di un provvedimento in corso di emanazione”: Cons. di Stato, IV, 30 dicembre 2006, n. 8259

Ci si è interrogati – e ci si interroga tuttora, anche alla luce del mutato quadro normativo – sugli effetti della mancata comunicazione di avvio.
           
In disparte l’art. 21 octies della l. 241/1990, è opportuno rilevare come la l. 15/2005 abbia riacceso – mediante l’innesto della lett. c-ter), all’interno dell’art. 8, c. 1 – la querelle, per la verità mai, completamente, sopita, relativa all’obbligo de quo (anche) nei procedimenti ad istanza di parte.

Prima della novella, la giurisprudenza maggioritaria rispondeva negativamente (1), anche perché  “la previsione di un autonomo obbligo di comunicazione realizzerebbe un'evidente duplicazione di attività, con aggravio dell'amministrazione, non compensato da particolari utilità per i soggetti interessati” (2)

Dopo l’inserimento della lett. c-ter) nell’art. 8 (con specifico riferimento all’inciso “nei procedimenti ad iniziativa di parte”), non sembrerebbe peregrino dedurre l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento anche per i richiedenti (3). La norma, peraltro, si presta anche ad una lettura meno innovativa, potendosi argomentare che l’inciso de quo “si riferisca (non al richiedente il provvedimento, ma) a quegli altri soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, cui possa derivare un pregiudizio dall’emanazione del provvedimento stesso” (4).

            Se il dibattito dottrinale sembra – tuttora – aperto, la giurisprudenza, sia del massimo organo di giustizia amministrativa, che dei Tar, pare – decisamente – orientata per la lettura tradizionale.
           
A livello di Corti superiori, segnaliamo:

-Cons. di Stato, IV, 24 agosto 2017, n. 4060: “…occorre escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tutte le volte che quest’ultimo è oggetto di avvio su istanza dell’interessato. Ed infatti, la comunicazione di avvio è funzionale ad assicurare la partecipazione dell’interessato al procedimento, ove questi lo voglia; partecipazione che sarebbe altrimenti frustrata laddove il destinatario del provvedimento finale ed i controinteressati non fossero a conoscenza dell’avvio. Tuttavia, nel caso in cui il procedimento venga avviato su istanza dell’interessato, quest’ultimo non può dirsi ignaro dell’avvio (peraltro, doveroso ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990) e ben può quindi parteciparvi. Né può giungersi a conclusione diversa argomentando dall’art. 8, co. 2, lett. c-ter l. n. 241/1990, il quale prevede, in relazione agli elementi da indicarsi nella comunicazione di avvio, che vada inserita “nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza”. L’articolo in esame disciplina, in via generale, il contenuto della comunicazione di avvio e, poiché la stessa deve essere inviata anche ai controinteressati, prevede che li si informi della data di presentazione dell’istanza nei procedimenti ad istanza di parte, data che corrisponde al dies a quo di avvio del procedimento. Per un verso, dunque, tale indicazione non può riferirsi al destinatario finale dell’atto, essendo nei suoi confronti un adempimento inutile, poiché questi è certamente a conoscenza della data di presentazione della propria istanza; per altro verso, ancor meno da tale indicazione può conseguirne una generale doverosità erga omnes di invio della comunicazione di avvio del procedimento…”;

-Cons. di Stato, IV, 7 agosto 2017, n. 3958: “…nella vicenda de qua non si ravvisa la lamentata violazione degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/1990, che impongono la comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto ai destinatari del provvedimento finale, perché se la ratio legis è quella di rendere edotti gli interessati dell'esistenza di un procedimento che li riguarda, è di tutta evidenza che la norma si riferisce ai procedimenti che vengono avviati su iniziativa d'ufficio, ovvero comunque da soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale.  Non riveste invece alcuna utilità pratica effettuare tali comunicazioni ai soggetti che, con la loro istanza, a quel procedimento hanno dato avvio e dunque sono già a conoscenza del procedimento medesimo e dei suoi sviluppi, perché in tal caso vengono meno le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa…”;

-Cons. di Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3147: “…la comunicazione dell'avvio del procedimento non era necessaria, trattandosi di procedimento a istanza di parte …”  (5)

            Per inciso, agli stessi risultati perviene il consesso di Palazzo Spada, in sede consultiva:

-Cons. di Stato, II, 14 novembre 2018: “…Sono altresì infondate le censure in tema di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto il procedimento iniziato su istanza di parte non necessita di comunicazione di avvio, come ritiene costante giurisprudenza …” [analogamente Cons. di Stato, I, 7 marzo 2018, n. 1959; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. (sede consultiva), 13 giugno 2017, n. 99; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. (sede consultiva), 15 dicembre 2015, n. 43; Cons. di Stato, I, 10 giugno 2015, n. 3071; Cons. di Stato, I, 7 marzo 2012, n. 2879];

-Cons. di Stato, I, 11 ottobre 2017, n. 1389: “…l’omessa comunicazione di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 non ha efficacia viziante nel caso di procedimenti a istanza di parte, ossia promossi dallo stesso interessato, neppure dopo l’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005 n. 15 di modifica della legge n. 241 del 1990: nel caso di procedimento ad iniziativa di parte, la comunicazione ha infatti la sola finalità di comunicare l’inizio e la prevedibile durata del procedimento e d’indicare l’ufficio che istruisce, e la sua omissione non pregiudica il diritto di difesa….”;

-Cons. di Stato, II, 2 luglio 2014, n. 381:  “…la previa comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, non è richiesta quando il procedimento sia stato attivato su istanza di parte, in quanto l'interessato è già a conoscenza dell'avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato..”;

-Cons. di Stato, II, 23 luglio 2014, n. 433: “…secondo un principio costituente ormai jus receptum nell’ordinamento, l’avviso dell’avvio del procedimento non è dovuto quando quest’ultimo sia avviato dall’Amministrazione su istanza di parte. Ben vero è che gli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge n. 241/90, come novellati dagli artt. 5 e 6 della Legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, potrebbero indurre a ritenere che l’avviso debba essere comunicato anche nel caso di procedimento ad istanza di parte, ma sul punto la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa affermando che ciò si risolverebbe in una duplicazione di attività volta ad aggravare inutilmente l’azione amministrativa ..”;

- Cons. di Stato, II, 14 maggio 2014, n. 3873/2013: “…l’esclusione dal concorso di un concorrente non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento, rappresentando un possibile esito del concorso ad istanza di parte, non soggetto all’applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990…”.


Per la giurisprudenza di primo grado, si vedano:

-Tar Basilicata 22 novembre 2018, n. 769: “… infondata è la censura, relativa alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, articolata con il terzo motivo, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento, prescritta da tale norma, non deve essere effettuata con riferimento ai procedimenti amministrativi, iniziati con istanza di parte…”;

-Tar Molise 8 aprile 2016, n. 172:  “…il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non è dovuta nel caso di procedura iniziata a istanza di parte, atteso che, in questo caso, la previsione di un autonomo obbligo di comunicazione realizzerebbe una evidente duplicazione di attività, con aggravio dell' Amministrazione, non compensato da particolari utilità per i soggetti interessati …”;

-Tar Lazio, Roma, 15 dicembre 2015, n. 14037: “…Non è, pertanto, dovuta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la procedura è iniziata a istanza di parte, mentre ritenere che sussista ancora un autonomo obbligo di comunicazione, come sembra pretendere la ricorrente, si tradurrebbe in un inutile duplicazione e di aggravio dell’attività della competente Amministrazione, in assenza, peraltro, di alcuna utilità pratica per il soggetto interessato, che è già a conoscenza del procedimento medesimo, ragione per cui si ritiene non sussistano le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa di cui si lamenta la violazione…”;

-Tar Sicilia, Catania, 23 settembre 2015, n. 2283: “…la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta in riferimento ai procedimenti iniziati ad istanza di parte, essendo in questi casi la parte edotta della pendenza del procedimento ed essendo pertanto assicurata la sua partecipazione procedimentale ..”;

-Tar Sicilia, Palermo, 9 ottobre 2015, n. 2491: “…entrambi gli atti gravati nascono da procedimenti attivati ad istanza di parte e, pertanto, l’esigenza di conoscenza e di trasparenza sottesa alla disciplina, di cui si invoca la applicazione, viene meno …”;

-Tar Veneto 28 aprile 2015, n. 465: “…la ratio dell'istituto della partecipazione al procedimento amministrativo consente di ritenere che l'obbligo di comunicazione sussista nei soli procedimenti attivati d'ufficio, per i casi in cui il destinatario non ne abbia acquisito in altro modo conoscenza, e non anche nei procedimenti ad istanza di parte, della cui esistenza il soggetto è evidentemente consapevole, avendo egli stesso attivato l'iter procedimentale, nel corso del quale può senz'altro esercitare le modalità partecipative previste dalla legge a tutela della propria situazione soggettiva…”;


-Tar Toscana 3 giugno 2011, n. 988: “Tale orientamento (…per cui la comunicazione ex art. 7 l. 241/1990 non è richiesta nei procedimenti che iniziano ad istanza di parte  in quanto l’interessato è già a conoscenza dell’avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato… ndA) merita di essere confermato anche a fronte dell’introduzione, con la l. n. 15/2005, della norma di cui all’art. 8, comma 2, lett. c-ter), della l. n. 241/1990, ai sensi della quale nei procedimenti ad iniziativa di parte, nella comunicazione di avvio deve essere indicata la data di presentazione della relativa istanza. Detta previsione, infatti, che, a parere di alcuni, ha consacrato definitivamente l’obbligo della succitata comunicazione anche nei procedimenti ad istanza di parte, ben può essere riferita ad altri soggetti, diversi dal richiedente, che, in tal categoria di procedimenti, devono comunque essere destinatari dell’avviso di avvio, in base all’art. 7 della l. n. 241/1990. Del resto, l’aggiunta della lett. c-ter) nell’art. 8, comma 2, cit., non toglie solidità all’argomento secondo cui l’avviso ex art. 7 cit. in favore del richiedente risulta un inutile aggravamento del procedimento ad istanza di parte, atteso che il medesimo richiedente ha sicuramente conoscenza dell’esistenza del procedimento, cosicché l’avvio in questione sarebbe una mera duplicazione di formalità…”;

-Tar Calabria, Catanzaro, 20 maggio 2010, n. 796: “Ritiene il Collegio che il tradizionale orientamento maggioritario, che nega l’obbligo della comunicazione di avvio per i procedimenti ad istanza di parte, non meriti di essere abbandonato, pur a seguito dell’introduzione, ad opera della legge 11 febbraio 2005 n. 15, della norma di cui alla lettera c) ter del secondo comma dell’art. 8 della legge n. 241/90, in base alla quale, nei procedimenti ad iniziativa di parte, nella comunicazione di avvio deve essere indicata la data di presentazione della relativa istanza. Tale previsione, che a parere di alcuni ha definitivamente consacrato l’obbligo dell’invio della comunicazione di avvio anche nei procedimenti ad istanza di parte, ben può essere riferita, infatti, ad altri soggetti diversi dall’istante che, in tale categoria di procedimenti, devono essere destinatari della comunicazione di avvio, a norma dell’art. 7 della legge n. 241/90. La norma in discorso, quindi, non toglie solidità all’argomento per il quale la comunicazione nei confronti dell’istante costituisce un inutile aggravamento del procedimento, atteso che l’interessato ha certamente conoscenza dell’esistenza dello stesso, di talché l’avviso di avvio sarebbe una mera duplicazione di formalità …”;

-Tar Campania, Napoli, 4 aprile 2006, n. 3349: “…anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 15/2005 si deve mantenere fermo il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei procedimenti ad istanza di parte non è dovuta la comunicazione prescritta dall’articolo 7 della legge n. 241/1990 nei confronti del soggetto che ha attivato il procedimento perché costui, essendo pienamente a conoscenza dell’esistenza del procedimento medesimo,  può intervenirvi in qualunque momento …. Infatti l’art. 8 della legge n. 241/1990 - il quale prevede  espressamente  (alla lettera c ter del primo comma, introdotta dalla legge n. 15/2005) che nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione di avvio del procedimento contenga la data di presentazione della relativa istanza - deve essere  interpretato unitamente all’art. 7 della stessa legge (che tra i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento indica non solo i soggetti nei cui confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ma anche quelli che per legge debbono intervenirvi e quelli, diversi dai destinatari del provvedimento finale, individuati o facilmente individuabili, che da esso possano subire pregiudizio) e, quindi, si deve ritenere che nei procedimenti ad istanza di parte la predetta comunicazione debba essere effettuata solo nei confronti dei soggetti che per legge debbono intervenire al procedimento e dei soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale che da esso possano subire un pregiudizio…”.

            In senso contrario:

-Tar Veneto 5 luglio 2017, n. 637 (implicitamente): “…all’epoca di adozione del diniego qui impugnato (i.e. 18.01.2000), non era ancora entrata in vigore la L. n. 15/2005 che ha esteso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai procedimenti avviati su istanza di parte, e ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza medesima …”;

-Tar Campania, Salerno, 23 ottobre 2006, n. 1795: …la tradizionale opinione, fatta reiteratamente propria dalla giurisprudenza, secondo cui la formalizzazione della partecipazione di avvio del procedimento non sarebbe per definizione richiesta nei procedimenti ad impulso di parte merita, in ogni caso, di essere ampiamente rimeditata, avuto complessivo riguardo alla connotazione “sostanziale” del principio del contraddittorio ed alla ricchezza di contenuto informativo di cui all’art. 8 l. n. 241/90 (al segno che la recente modifica di cui alla l. n. 15/2005, che ha introdotto nel richiamato articolo il comma 2, lettera c-ter, appare, in ultima analisi, piuttosto ricognitiva di un principio immanente nel sistema piuttosto che innovativamente introduttivo di una modificazione  in melius delle garanzie di partecipazione del privato all’azione amministrativa)…;

-Tar Piemonte 26 maggio 2007, n. 2278: “…fino a prima di tale modifica legislativa (…art. 5 l. 15/2005… ndA), nei procedimenti ad iniziativa di parte (qual è il parere reso dietro richiesta), la comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria…”.




NOTE

(1)Cons. di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7544, secondo cui “l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa…non sussiste ogniqualvolta lo stesso destinatario ne sia già informato, ossia allorché il procedimento consegua ad una sua istanza…”: Analogamente, ex multis, Cons. di Stato, IV, 15 dicembre 2000, n. 6687; Cons.di Stato, VI, 19 luglio 1999, n. 981; Tar Campania, Napoli, 27 settembre 2004, n. 12569; Tar Marche 12 luglio 2004, n. 912; Tar Toscana 17 marzo 2003, n. 1020. Contra Tar Campania, Napoli, 10 gennaio 2000, n. 28. Contra Tar Campania, Napoli, 27 settembre 2004, n. 12569; Tar Lazio, Roma, 17 giugno 2004, n. 5927; Tar Lombardia, Milano, 12 dicembre 2003, n. 5773.


(2)Cons. di Stato, V, 22 maggio 2001, n. 2823.

3)In questa direzione SANDULLI, Riforma della L. 241/1990 e processo amministrativo: introduzione al tema, in www.giustamm.it ; SPUNTARELLI, Le nuove norme generali sull’azione amministrativa introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica e integrazione della l. n. 241/1990, in www.ergaomnes.net  ; VIRGA, Le modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.lexitalia.it.

(4)CIVITARESE MATTEUCCI, La comunicazione di avvio del procedimento dopo la L. n. 15/2005. Potenziata nel procedimento, dequotata nel processo, in www.amministrazioneincammino.luiss.it  Contra BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, II, Padova, 2009, 144, obiettando che “questa interpretazione restrittiva non trova alcun aggancio nel testo, posto che l’art. 8 prevede un contenuto fisso della comunicazione, indifferentemente dai soggetti ai quali deve essere fatta” ed inoltre che la comunicazione de qua “può essere molto utile all’istante, il quale viene a conoscere l’ufficio competente e la persona responsabile del procedimento”.

(5)Negli stessi – succinti – termini Cons. di Stato, IV, 5 febbraio 2015, n. 554; Cons. di Stato, IV, 27 ottobre 2016, n. 4508; Cons. di Stato, IV, 23 ottobre 2017, n. 4864; Cons. di Stato, V, / dicembre 2017, n. 5785; Cons. di Stato, IV, 24 maggio 2018, n. 3112; Cons. di Stato, III, 11 luglio 2018, n. 4236; Cons. di Stato, VI, 20 luglio 2018, n. 4411; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4535; Cons. di Stato, VI, 27 luglio 2018, n. 4606; Cons. di Stato, VI, 30 luglio 2018, n. 4626 (aggiungendo – qui – la natura vincolata del provvedimento); Cons. di Stato, V, 6 agosto 2018, n. 4818; Cons. di Stato, VI, 19 settembre 2018, n. 5464; Cons. di Stato, VI, 26 novembre 2018, n. 6671; Cons. di Stato, III, 14 settembre 2011, n. 5131; Cons. di Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 5992; Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2513; Cons. di Stato, VI, 17 ottobre 2008, n. 5055; Cons. di Stato, IV, 12 settembre 2007, n. 4827. Qualche distinguo, che, tuttavia, non sembra modificare l’approdo finale, è espresso da Cons. di Stato, VI, 23 febbraio 2012, n. 1023: “La violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione dell'atto di avvio del procedimento di esclusione, non determina l'annullabilità del provvedimento in quanto, da un lato, venendo in considerazione un procedimento ad istanza di parte, può ritenersi che tale vizio risulti sanato per effetto del conseguimento dello scopo cui la comunicazione di avvio del procedimento è preordinata (l'istanza di parte assicura, infatti, che la ricorrente sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento e le consente, quindi, di partecipare ad esso); dall'altro lato, nel caso di specie opera anche la speciale sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento ha natura vincolata e risulta palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ...”.


Rober PANOZZO

(30 gennaio 2019)









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