Sindaci candidati alle elezioni provinciali - Ricorso Pat con firma PAdES-BASIC
Processo amministrativo – Processo amministrativo
telematico – Ricorso – Sottoscrizione con firma PAdES-BASIC, anziché
PAdES-BES
Elezioni – Province – Candidati – Sindaci della
provincia il cui mandato scade prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni - Art. 1, comma 60, l. n. 56 del 2014 – Esclusione.
La
sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come
prescritto dall’art. 24 del c.a.d., richiamato dall’art. 9, d.P.C.M. n. 490 del
2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato costituisce difformità
che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità,
avendo l’atto raggiunto il suo scopo (1).
L’art.
1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui sono eleggibili a
presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non
prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, ha carattere
precettivo, con la conseguenza che non è possibile la candidatura di
sindaci con meno di diciotto mesi di mandato residui (2).
(1) Ha chiarito la Sezione che il rilievo di vizi fondati sulla
pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse
all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della
rilevata violazione (Cass. civ., S.U., n. 7665 del 2016).
(2) Ad avviso della Sezione la norma non è sospetta
di incostituzionalità.
La ratio dell’art.
1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56, è di assicurare stabilità all’organo
presidente della provincia, il quale è eletto tra i sindaci e cessa con il
venir meno del mandato sindacale (comma 65).
La finalità che la norma consente di conseguire è di
evitare di dover ripetere le elezioni prima che sia trascorso il periodo di
diciotto mesi, con ciò contenendo la frequenza delle tornate elettorali e
tendenzialmente diminuendo le risorse necessarie allo svolgimento delle
competizioni nonché gli eventuali ulteriori inconvenienti che possono
presumersi connessi all’esistenza di una campagna elettorale c.d. permanente.
In definitiva, la previsione del requisito è orientata dal principio di buon
andamento dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.).
Accanto a questo, va considerato che l’esistenza di
un mandato sindacale residuo avente una durata minima costituisce indice
presuntivo della permanenza di un legame con l’elettorato locale di cui il
presidente è stato espressione, e con esso di rappresentatività politica.
Non può negarsi che il requisito possa comportare una
compressione della potenziale rappresentatività degli organi di governo delle
organizzazioni territoriali locali, che costituisce esplicazione del principio
democratico sancito dall’art. 1 Cost..
Tuttavia, sempre ad avviso del Consiglio di Stato,
tale potenziale compressione è il frutto di una scelta del Legislatore, che non
risulta irragionevole, alla luce delle finalità suindicate, e considerando che
si tratta di eleggere un organo provinciale c.d. di secondo livello e che
quindi, in certa misura, l’esplicazione della sovranità popolare e del
principio democratico può ritenersi garantita a monte, nel corretto svolgimento
delle elezioni degli organi comunali chiamati poi a loro volta a votare quelli
provinciali.
Riguardo agli ulteriori parametri di costituzionalità
invocati, analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo al principio del
pluralismo, né si comprende come la previsione di un requisito di stabilità
dell’organo eletto possa violare quanto sancito dagli artt. 2 e 5 Cost., oppure
ledere la libertà di associazione dei partiti, essendo relativa esclusivamente
a condizioni di candidabilità/eleggibilità che nulla hanno a che vedere con la
possibilità per gli stessi soggetti di aderire a qualsivoglia partito o
associazione di sorta.
Dal sito www.giustizia-amministrativa.it
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