venerdì 16 febbraio 2018






Difetto assoluto di giurisdizione sulle elezioni politiche

Elezioni – Elezioni politiche – Controversia – Difetto assoluto di giurisdizione. 
         Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni politiche nazionali, in relazione alle quali c'è difetto assoluto di giurisdizione (1).

 (1) Ha chiarito la Sezione che il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale – competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte cost. 231 del 1975), riconducibile all’autodichia.
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