Difetto assoluto di giurisdizione sulle elezioni politiche
Elezioni – Elezioni
politiche – Controversia – Difetto assoluto di giurisdizione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129
c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni
elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle
province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni politiche nazionali,
in relazione alle quali c'è difetto assoluto di giurisdizione (1).
(1) Ha
chiarito la Sezione
che il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale
– competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di
liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il
controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di
carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale
alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte cost.
231 del 1975), riconducibile all’autodichia.
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