ELETTORALE – ELEZIONI COMUNALI –
PRESENTAZIONE DELLA LISTA – RINUNCIA ALLA CANDIDATURA
Il
candidato consigliere alle elezioni comunali può rinunciare alla candidatura
dopo la presentazione della lista?
Crediamo
che il faro per la soluzione della
problematica sia costituito da una – (per la verità) non recentissima –
sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa (1); non fosse altro che per il seguito
registrato tra le decisioni di primo grado.
Dirimendo –
nell’ambito di elezioni comunali – una controversia in tema di ammissione della
lista, per (asserita) mancanza del numero (minimo) di candidati, dovuta alla
rinuncia (ir)rituale, il Consiglio di Stato ha focalizzato i seguenti punti :
a) “diversamente dall’ipotesi di
dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nessuna norma disciplina la
fattispecie della rinuncia alla candidatura”;
b) “in via di principio è
certamente vero che l’accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici
ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato
attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di
accettazione” (2);
c) “l’atto del quale si discute,
tuttavia, non può essere riguardato da questa sola angolazione, perché un
generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà di rinuncia
alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici
coinvolti dal procedimento elettorale, connotato, per comprensibili esigenze di
certezza, da tratti di accentuato formalismo”;
d) “ciò induce a ritenere – mal
conciliandosi con il silenzio della legge al riguardo un’illimitata operatività
del principio della libertà delle forme – che, una volta accettata la
candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all’accettazione), per
quell’esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale,
debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere
presentata con le modalità ed entro i limiti stabiliti per la presentazione
delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione
delle liste”; tale opzione se, da un lato, “non onera il rinunciatario di
gravosi adempimenti né ovviamente priva il candidato della possibilità di
rinunciare alla candidatura in precedenza accettata”, dall’altro assicura che
“la rinuncia, ove presentata oltre il termine ovvero con modalità diverse da
quelle fissate per la presentazione delle candidature, non esplica più effetti
sulla composizione della lista ma soltanto sul diritto alla elezione del
rinunciatario”, diritto di cui, peraltro,
“egli può sempre disporre sia astenendosi dal partecipare alla
competizione elettorale sia rinunciando all'eventuale elezione”;
e)per quanto concerne, in
particolare, il dies ad quem, questo,
ad avviso del massimo organo di giustizia amministrativa, non può … che
coincidere col termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle
candidature”, vuoi “per coerenza del sistema normativo elettorale”, vuoi,
anche, per restringere “la possibilità che subitanei ripensamenti in limine
abbiano a sovvertire la presentazione delle candidature e che della rinuncia
alla candidatura (e della eventuale revoca della rinuncia) si possa fare un uso
distorto, quale strumento per esercitare indebite pressioni” (3).
Si
accennava, supra, alla larga
(ancorché non unanime) condivisione delle argomentazioni suddette, da parte dei
giudicati successivi. In proposito, si ricordano:
- Tar novembre 1998: il Collegio contesta la
ricostruzione, secondo la quale “la Commissione elettorale, tra le proprie
prerogative, può prendere in esame le dichiarazioni di rinuncia da parte di
candidati in lista - previo accertamento della loro regolarità - ancorché
presentate dopo le ore 12, dal momento che detto termine è previsto solo per la
dichiarazione d’accettazione della candidatura e non anche per la presentazione
di altri documenti che possono essere sempre prodotti entro il giorno
successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste (cfr. …)”; ove
si accedesse a tale tesi, “l’esaminabilità
- e, quindi, la giuridica rilevanza - delle rinunzie (in ipotesi) presentate
anche successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature ove dovesse ritenersi idonea a reagire (nel caso di diminuzione del
numero complessivo delle candidature al disotto del minimo di legge)
sull’ammissibilità della lista, verrebbe ad integrare la presenza di una causa
di esclusione della lista stessa evidentemente non imputabile a fatto proprio
dei presentatori, ma esclusivamente promanante da una manifestazione di volontà
eterosoggettiva (ed ascrivibile, in particolare, ad uno o più soggetti
inizialmente indicati quali candidati); conseguenza – evidentemente –
inaccettabile “anche alla luce delle ricadute da essa rivenienti con
riferimento all’esercitabililà del diritto costituzionale in precedenza
rammentato, nonché dell’ulteriore diritto di elettorato attivo, anch’esso
inevitabilmente frustrato dalla mancala partecipazione alla competizione di una
lista elettorale”. Non solo. Il giudice territoriale sembra porsi in termini
(temporali) ancor più rigidi, allorché afferma che “la valutazione della
completezza (del numero) delle accettazioni delle candidature vada effettuata
con esclusivo riferimento al momento in cui la lista viene depositata (…e non
al termine finale per il deposito delle liste …ndA) presso il competente
Ufficio comunale: rimanendo, a tal fine, pienamente irrilevanti (e perciò
inconferenti quanto alla valutazione di ammissione) le dichiarazioni di
rinunzia alla candidatura successivamente presentate”.
- Trga ottobre 2000: dopo
aver ricordato che “una giurisprudenza consolidata ha da tempo ammesso la
possibilità della rinuncia dopo la presentazione della lista, nonché la revoca
della stessa, in relazione al carattere unilaterale, anche se recettizio, della
manifestazione di volontà del candidato, nonché alla natura della candidatura,
che dà origine ad un semplice impegno fiduciario, non obbligatorio, e perciò
rinunciabile”, il Collegio trentino sottolinea come – “per il principio del contrarius actus – la rinuncia alla
candidatura deve rivestire le stesse forme della dichiarazione di accettazione,
la cui firma … deve essere autenticata”.
-Tar ottobre 2004: “In
perfetta aderenza con l’indirizzo giurisprudenziale tracciato dal Consiglio di
Stato (sez. V, 1 ottobre 1998 n. 1384), il Collegio è del parere che, ferma
restando la possibilità per il candidato eletto di abdicare in ogni tempo dalla
carica, la rinuncia alla candidatura può interferire con il corso del
procedimento elettorale solo se fatta nel rispetto dei termini e delle forme di
legge. Quanto al termine, lo stesso deve coincidere con quello di scadenza
previsto per la presentazione delle candidature, mentre per ciò che riguarda il
requisito di forma, si impone la dichiarazione autenticata, per simmetria con
l’omologo atto di accettazione. Nel caso all’esame è pacifico che i candidati
alla carica di sindaco abbiano rinunciato alla candidatura, peraltro con atto
sfornito de suddetti requisiti formali, nell’intervallo temporale intercorrente
tra un turno e l’altro di votazione. Ciò induce il Collegio a ritenere che
quegli atti di rinuncia siano di per sé incapaci di provocare l’arresto
procedimentale delle operazioni elettorali posto che, come detto, la rinuncia
alla candidatura anche per le inevitabili interferenze sulla sfera dei terzi (
altri candidati e, soprattutto, elettori), non è esercitatile ad libitum; al
contrario, una volta intervenuta l’approvazione della lista da parte della
Commissione elettorale circondariale e la pubblicazione delle candidature, la
volontà di rinuncia non può esplicarsi altrimenti che astenendosi dal
partecipare alla competizione elettorale e rinunciando alla eventuale elezione,
fermo restando il naturale corso delle operazioni elettorali. Incensurabili
dunque appaiono le gravate determinazioni prefettizie con le quali si è
palesato l’intendimento di dar corso all’ulteriore seguito delle operazioni
elettorali, pur a fronte dei ridetti atti rinunciativi delle candidature”.
- Tar maggio 2008: “…Con riguardo
alla seconda censura il Collegio osserva che l’ufficio centrale regionale non
poteva tener conto della dichiarazione di rinuncia del candidato … dal momento
che era stata chiaramente presentata fuori termine. Infatti non va dimenticato
che l’art. 17 comma 10 lett. b) della l.r 28/2007 prescrive che all’atto del
deposito delle candidature deve essere allegata anche la “la dichiarazione di
accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di
consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.” mentre l’art. 19
prescrive che “…la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere
regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno
dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con
dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata””.
- Tar ottobre 2008 (sentenza
in materia di rinnovo degli organi elettivi – locali – della Croce Rossa
Italiana.): “In proposito va rilevato che, per costante giurisprudenza in
materia elettorale … se la rinuncia alla candidatura interviene dopo la
presentazione delle liste o, come nel caso in esame, il giorno prima delle
elezioni, non può essere presa in considerazione al fine di escludere dalle
liste i candidati rinunciatari; il ritiro della candidatura tuttavia incide sul
diritto del candidato ad essere proclamato eletto …, sicchè, nel caso in esame,
i signori …, avevano diritto a non vedersi proclamare consiglieri in seno al
Comitato Provinciale CRI di …, avendo per l’appunto ritirato la loro
candidatura”.
- Tar novembre 2008: “La
circostanza che … abbia presentato rinuncia alla candidatura non ha determinato
l’eliminazione del suo nominativo dall’elenco dei candidati ammessi, posto che
tale rinuncia è pervenuta alla commissione elettorale circondariale di … in
data successiva rispetto alla approvazione delle liste nella quale la … era
candidata e quindi ufficialmente inclusa.”.
- Tar aprile 2011: “Con
riferimento al secondo motivo, va innanzitutto evidenziata l’irrilevanza ai
fini del procedimento elettorale della rinuncia della candidatura per la lista
“…” da parte di …, autenticata e depositata in data 26 aprile 2011 e quindi
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle liste per la
competizione elettorale in questione, fissata entro le ore 12 del trentesimo
giorno antecedente quello della votazione (art. 32, penultimo comma d.p.r. 16
maggio 1960 n. 570). Costituisce, infatti, consolidato e condivisibile
orientamento quello secondo cui “l'accettazione della candidatura alle elezioni
non crea di per sè vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che
può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza
necessità d'accettazione, fermo, però, restando che, per la stessa esigenza di
certezza che contraddistingue il procedimento elettorale - anche in
considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità
della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale
rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti
per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia
esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto
all'elezione del rinunciatario” (Consiglio Stato, Sezione V, 1° ottobre 1998 ,
n. 1384; T.A.R. Lombardia, Brescia Sezione I 6 novembre 2007 n. 1135). Ne
consegue che, in linea di principio, ogni vicenda connessa alla validità delle
candidature può assumere rilevanza, ai fini della verifica di ammissibilità e
regolarità della presentazione delle liste, solo ove risalente ad un tempo
anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle medesime e ciò per
evidenti esigenze di certezza e di non aggravamento del procedimento elettorale
con cui finirebbe inevitabilmente per urtare un’indefinita possibilità di
variazione delle stesse; né tale principio mina in qualche modo l’esercizio dei
diritti e della facoltà dei presentatori delle liste che risultano in ogni caso
assicurati dagli ampi tempi che la normativa di settore concede per l’attività
di preparazione alla competizione elettorale (comprensiva sia delle scelte
politiche che della predisposizione degli adempimenti formali); d’altra parte,
nemmeno può riconoscersi rilevanza alla circostanza dedotta dai ricorrenti
circa l’inesistenza di pregiudizi per la lista “..”, per la quale già risulta
presente un numero di candidati eccedente il minimo necessario, a prescindere
dalla presenza del …; infatti, l’invariabilità delle liste costituisce
principio di carattere assoluto, in quanto posto a presidio della certezza del
procedimento elettorale in sé considerato; inoltre, non convince affatto
l’assunto che la scelta dell’elettore non potrebbe giammai essere condizionata
dalla presenza o meno in una lista di un determinato candidato”.
- Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. ottobre
2012: “Come ha da tempo precisato la giurisprudenza, una volta accettata la
candidatura, anche la rinuncia alla stessa - che è l’atto contrario
all’accettazione - per quell’esigenza di certezza che contraddistingue il
procedimento elettorale deve rivestire le stesse forme (dichiarazione
autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti
per la presentazione delle candidature. (cfr. V sez. n. 1384 del 1998). In via
di principio, è certamente vero - come sostengono gli appellanti - che l
’accettazione della candidatura d à luogo essenzialmente ad un impegno
fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato attraverso un’autonoma
dichiarazione di volontà del candidato. Tuttavia un generalizzato ed
incondizionato ingresso al principio della libertà delle forme di rinuncia alla
candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici
coinvolti dal procedimento elettorale, che è connotato, per comprensibili
esigenze di certezza, da tratti di accentuato formalismo”.
- Tar aprile 2012: “Considerato
che, per pacifico orientamento giurisprudenziale (condiviso dal Collegio), nel
procedimento elettorale la dichiarazione di rinuncia di una candidatura deve
rivestire la stessa forma dell'accettazione e deve quindi avvenire per il
tramite di dichiarazione autenticata con le modalità di cui all’art. 21, comma
2, D.P.R. n. 445/2000”
- Tar ottobre 2012: “In
base all’art. 15, lettera c della L.R. n. 29/1951, la presentazione delle liste
elettorali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della
candidatura da parte di ciascun candidato, sottoscritta con firma autenticata. Ne consegue che la asserita (prima) rinuncia
alla candidatura nella lista “…” difetta del requisito formale necessario per
considerarla valida ed efficace: infatti, se è necessaria, per esplicita
disposizione di legge, l’autentica di firma dell’accettazione della
candidatura, analogo incombente deve ritenersi necessario anche per il contrarius actus, ossia per la revoca,
sussistendo le medesime ragioni che giustificano l’identità della
regolamentazione; diversamente opinando, verrebbero eluse elementari esigenze
di certezza degli atti amministrativi”
-Tar aprile 2015: “Per
pacifico orientamento giurisprudenziale (condiviso dal Collegio),
<> (C.d.S., sez. V, 01 ottobre 1998, n. 1384; cfr., altresì,
negli stessi sensi, …)”.
Quanto
alla giurisprudenza di segno contrario, si vedano:
- Tar gennaio 2013: nell’ambito
di una vicenda concernente le elezioni regionali (Lazio) del 2013, il Collegio
romano censura la mancata valorizzazione della rinuncia presentata da una
candidata in sede di integrazione documentale, al fine di ripristinare il
rispetto del principio di parità di genere, “quale documento da considerarsi
ammissibile ai sensi della delineata interpretazione evolutiva e
costituzionalmente orientata” dell’art. 10, c. 3, l. 108/1968, richiamando –
anche – “pronunzie in senso contrario (…alla sentenza del Consiglio di Stato
1384/1998…) …, secondo cui rientrerebbe nelle prerogative della Commissione
elettorale mandamentale (nell'esercizio del generale potere di verifica, di
ampio contenuto, di cui all'art. 33 T.U. 16 maggio 1960 n. 570) prendere in
esame le dichiarazioni di rinuncia alla candidatura pervenuta, previo
accertamento della loro regolarità, a nulla rilevando la presentazione dopo le
ore dodici, giacché tale termine è previsto solo per la dichiarazione di
accettazione della candidatura, e non anche per la presentazione di altri
documenti, che possono essere sempre prodotti entro il giorno successivo, in
base al citato art. 33, primo comma”
-Tar Puglia marzo 2016:
(sentenza in materia di elezione della giunta camerale di una C.C.I.A.A.): “Secondo
una risalente giurisprudenza, che il Collegio ritiene condivisibile, “Se un
principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla
giurisprudenza di questo Consiglio (…), secondo il quale l’accettazione del
mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea
vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto
stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunziato
… Affermato il principio della non vincolatività dell’accettazione della
candidatura, corrisponde ad un principio di ragione ritenere che la relativa
rinuncia possa essere compiuta in qualsiasi tempo. Se la rinuncia alla carica
di consigliere – dopo la proclamazione degli eletti – implica la competenza alla
presa d’atto da parte del Consiglio comunale (o della giunta municipale), la
rinuncia alla candidatura – prima della proclamazione degli eletti – implica la
competenza alla presa d’atto da parte della Commissione elettorale
mandamentale” (…). In sostanza, deve ritenersi ammissibile la rinuncia alla
nomina prima della proclamazione degli eletti, posto che, com’è stato chiarito
dal Consiglio di Stato, l’impegno non può essere considerato come
giuridicamente obbligatorio… Infine, proprio per il principio della libertà o
meno di accettare la nomina, deve ritenersi che nulla osta che un consigliere,
prima rinunciatario, si determini in un secondo momento, e a seguito di una
seconda votazione, ad accettare la nomina”.
Da rilevare,
infine, il recepimento della posizione espressa dal massimo organo consultivo:
-a livello normativo (nazionale):
si veda l’art. 22, c. 1, n. 6-ter, del d.P.R. 30 marzo 1967, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati , come aggiunto
dall’art. 2, c. 14, della l. 6 maggio 2015, n. 52, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati: “a
seguito di eventuale rinuncia
alla candidatura, delle verifiche di cui al presente
articolo ai fini
del rispetto dei criteri
di cui all'articolo
18-bis e di
ulteriori verifiche prescritte dalla
legge, procede all'eventuale modifica
della composizione delle liste dei candidati nei collegi
plurinominali nel modo seguente…”;
-a livello normativo (regionale):
si consideri l’art. 33, c. 1, della l.r. (Friuli Venezia Giulia) 5 dicembre
2013, n. 19, Disciplina delle elezioni
comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni
regionali: “La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere
comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce
effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune
entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con
dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi
dell'articolo 6”;
-a livello amministrativo: si
vedano:
a) le Istruzioni del Ministero
dell’Interno, Elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018. Istruzioni per la presentazione
e l’ammissione delle candidature, 2018, 92 (“…un’eventuale rinuncia alla
candidatura potrà essere prodotta …
entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della
comunicazione ai delegati delle conseguenti delibere finali sulle liste da
parte degli Uffici predetti…”);
b) le Istruzioni del Ministero
dell’Interno, Elezione diretta del
sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature, 2017, 29 (“…per quanto riguarda la
problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la
legge non contiene alcuna disposizione in merito. sulla questione si è,
comunque, dell’avviso – in linea con la giurisprudenza del consiglio di stato
[sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384] – che l’accettazione della
candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dia luogo ad un impegno
fiduciario che può essere rinunciato attraverso un’autonoma dichiarazione di
volontà. tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano
il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può
incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con
le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle
candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione
delle liste da parte della commissione elettorale circondariale. ciò significa
che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini
esplicheranno effetti solo sul diritto all’elezione del rinunciatario, non
potendo più incidere sulla composizione della lista”).
|
NOTE
(1) Consiglio di Stato, V, 1
ottobre 1998, n. 1384.
(2) Assunto già in precedenza
enunciato dallo stesso organo: cfr. Consiglio di Stato, V, 15 maggio 1981, n.
165 (“Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla
giurisprudenza di questo Consiglio …, secondo il quale l’accettazione del
mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea
vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto
stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre
rinunziato”); Consiglio di Stato, V, 7 settembre 1989, n. 526 (“l’accettazione
del mandato, sia politico che amministrativo, così come quello della
candidatura elettorale, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno
fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente
obbligatorio, può essere sempre rinunciato a nulla rilevando che le
consultazioni vi siano svolte col sistema maggioritario e con quello
proporzionale”).
(3) Analogamente la sentenza
(confermata) di primo grado (Tar Puglia, Bari, 12 marzo 1998, n. 265): dopo
aver sottolineato che, “avvenuta la presentazione nei modi e nei
termini…(…previsti dalla legge…ndA), la lista e le candidature non sono più
nella disponibilità delle parti, sottoscrittori e candidati, in quanto
acquistano una valenza oggettiva, rispetto alla quale recede la posizione del
singolo candidato o del sottoscrittore, i cui ripensamenti non possono più
incidere sulla composizione della lista elettorale che passa, nella
composizione cristallizzata alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno
antecedente la data della votazione, al vaglio della commissione elettorale”,
il Collegio barese rileva(va) come “ciò, ovviamente, non significa che il
candidato alle elezioni non possa rinunciare alla candidatura, ma soltanto
che la rinuncia, ove presentata oltre il termine suddetto e/o con modalità
diverse da quelle fissate per la presentazione delle liste e delle
candidature, non si riflette sulla composizione della lista ma sul suo
diritto all’elezione, del quale può disporre in ogni modo e tempo”. In senso
contrario (alcuni) precedenti del
massimo organo di giustizia amministrativa: cfr. Consiglio di Stato, V, 15
maggio 1981, n. 165, cit. (“affermato
il principio della non vincolatività dell’accettazione della candidatura,
corrisponde ad un principio di ragione ritenere che la relativa rinuncia
possa essere compiuta in qualsiasi tempo”), ripreso – pari pari – dalla successiva sentenza 526/1989, cit.
|
Rober PANOZZO
(5 febbraio 2018)
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