ANAGRAFE -
GIURISDIZIONE
sentenza 4 settembre 2017
In tema di ricorso straordinario in materia
anagrafica, sussiste, in capo al Comune, una situazione giuridica tutelabile in
sede giudiziale [osserva il Collegio che: a) Come ha avuto modo di affermare la
giurisprudenza prevalente soprattutto in materia di ordinanze contingibili e
urgenti, nel caso di adempimento di funzioni di Ufficiale di Governo da parte
del Sindaco (o suo delegato, ai sensi dell’art. 3 della L. 1228/1954, per
quanto rileva in questa sede), l'ordinamento disciplina un fenomeno di mera
imputazione giuridica allo Stato degli effetti di atti di un organo del Comune,
ma il Sindaco non diventa un organo di un'Amministrazione dello Stato, ma resta
incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale Ciò in quanto anche se
l'ordinanza contingibile e urgente viene emessa dal Sindaco quale Ufficiale di
Governo si tratta pur sempre di atto imputabile al Comune, del quale l'autorità
emanante è organo. Per tale ragione la legittimazione a resistere spetta al
Comune; b) l’art. 3 della L. 1228/1954 e l’art. 54 del D.lgs. 267/2000
attribuiscono al Sindaco la titolarità della funzione della tenuta dei registri
di stato civile e di popolazione. La corretta e regolare tenuta di tali
registri è uno specifico dovere degli organi comunali che potrebbero essere
chiamati a rispondere della loro attività in diverse sedi (civile, penale,
contabile, ecc.); inoltre, lo svolgimento di tale funzione ha un indiscutibile
impatto sull'attività svolta sia dal Sindaco che dal Comune in generale. La
titolarità di una posizione sostanziale dà luogo a sua volta ad una posizione
di legittimazione ad agire a tutela delle funzioni attribuite direttamente
dalla legge. In senso contrario non assume rilievo determinante la qualifica di
Ufficiale del Governo del Sindaco e quindi la sottoposizione della sua attività
al potere gerarchico del Prefetto o del Ministero, giacché non si è al cospetto
di una gerarchia propria - che consentirebbe al superiore di annullare l'atto
del sottoposto in via diretta, inibendo l'intervento del giudice - ma si è in
presenza di un rapporto di vigilanza generico, che non sottrae la titolarità
della funzione all'organo vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a
svolgere quel compito”]
Le controversie in materia di iscrizione e
cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni
di diritto soggettivo, considerato che l'ordinamento anagrafico della
popolazione residente è predisposto nell'interesse sia della p.a., sia dei
singoli individui (così che non sussiste solo l'interesse pubblico alla
certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche
l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi
necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici) e che tutta
l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo
rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni
anagrafiche e che, di conseguenza, la suddetta regolamentazione non contiene
norme sull'azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di
rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l'Amministrazione di degradare
i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui. Ne consegue che le
relative controversie, involgendo situazioni di diritto soggettivo, sono
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
E’, conseguentemente, inammissibile il
ricorso straordinario contro il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe
della popolazione residente perché, ai sensi dell’art. 7 c. 8 c.p.a., il
ricorso de quo è ammesso unicamente
per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
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