domenica 4 febbraio 2018



ANAGRAFE - GIURISDIZIONE

sentenza 4 settembre 2017

In tema di ricorso straordinario in materia anagrafica, sussiste, in capo al Comune, una situazione giuridica tutelabile in sede giudiziale [osserva il Collegio che: a) Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza prevalente soprattutto in materia di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di adempimento di funzioni di Ufficiale di Governo da parte del Sindaco (o suo delegato, ai sensi dell’art. 3 della L. 1228/1954, per quanto rileva in questa sede), l'ordinamento disciplina un fenomeno di mera imputazione giuridica allo Stato degli effetti di atti di un organo del Comune, ma il Sindaco non diventa un organo di un'Amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale Ciò in quanto anche se l'ordinanza contingibile e urgente viene emessa dal Sindaco quale Ufficiale di Governo si tratta pur sempre di atto imputabile al Comune, del quale l'autorità emanante è organo. Per tale ragione la legittimazione a resistere spetta al Comune; b) l’art. 3 della L. 1228/1954 e l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 attribuiscono al Sindaco la titolarità della funzione della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. La corretta e regolare tenuta di tali registri è uno specifico dovere degli organi comunali che potrebbero essere chiamati a rispondere della loro attività in diverse sedi (civile, penale, contabile, ecc.); inoltre, lo svolgimento di tale funzione ha un indiscutibile impatto sull'attività svolta sia dal Sindaco che dal Comune in generale. La titolarità di una posizione sostanziale dà luogo a sua volta ad una posizione di legittimazione ad agire a tutela delle funzioni attribuite direttamente dalla legge. In senso contrario non assume rilievo determinante la qualifica di Ufficiale del Governo del Sindaco e quindi la sottoposizione della sua attività al potere gerarchico del Prefetto o del Ministero, giacché non si è al cospetto di una gerarchia propria - che consentirebbe al superiore di annullare l'atto del sottoposto in via diretta, inibendo l'intervento del giudice - ma si è in presenza di un rapporto di vigilanza generico, che non sottrae la titolarità della funzione all'organo vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito”]

Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, considerato che l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell'interesse sia della p.a., sia dei singoli individui (così che non sussiste solo l'interesse pubblico alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici) e che tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche e che, di conseguenza, la suddetta regolamentazione non contiene norme sull'azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l'Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui. Ne consegue che le relative controversie, involgendo situazioni di diritto soggettivo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

            E’, conseguentemente, inammissibile il ricorso straordinario contro il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente perché, ai sensi dell’art. 7 c. 8 c.p.a., il ricorso de quo è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa


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