Monetizzazione delle ferie maturate e non godute in caso di
pensionamento
Cass., Sez. Lav., 1° febbraio
2018, n. 2496
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'Appello di Roma con
la sentenza in epigrafe accoglieva l'appello proposto da D.D. nei confronti dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, già APAT, avverso la sentenza resa
tra le parti dal Tribunale di Roma e in riforma di quest'ultima condannava
l'ISPRA a pagare al D. la somma di euro 8.584,17, oltre interessi sulle somme
annualmente rivalutate.
2. Il D., che aveva lavorato alle
dipendenze dell'ISPRA sino al pensionamento intervenuto in data 30 novembre
2001, aveva agito in giudizio per la monetizzazione delle ferie maturate e non
godute alla cessazione del rapporto, pari a 52 giorni.
3. Per la cassazione della
sentenza di appello ricorre l'ISPRA prospettando due motivi di ricorso.
4. Resiste il lavoratore con
controricorso.
5. Il d. ha depositato memoria in
prossimità dell'udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, vanno
disattese le eccezioni di inammissibilità dei motivi del ricorso prospettate
dal D. in quanto generiche.
2 Con il primo motivo di ricorso
è dedotta la violazione dell'art. 7, comma 13, del CCNL EPR 1994/1997, e
dell'art. 6, comma 9, del CCNL 1998/01. Omessa o comunque insufficiente
motivazione (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
In ragione delle suddette
disposizioni assume il ricorrente non vi è luogo al pagamento di indennità
sostitutive delle ferie non godute se non, al momento della cessazione del
rapporto, in presenza di esigenze di servizio che abbiano giustificato la
mancata prestazione.
A tali esigenze il lavoratore non
aveva fatto cenno. Né poteva ritenersi che gravasse sul datore di lavoro la prova
che la prestazione era stata resa per esclusiva volontà del lavoratore e che lo
stesso aveva rifiutato di godere delle ferie nel periodo indicato dal datore
medesimo.
Quindi, spettava al lavoratore
dare tale prova, e comunque era stata prodotta dal datore di lavoro
comunicazione con cui il responsabile del servizio trattamento economico del
personale attestava che non vi era agli atti del servizio documentazione
attestante richiesta di ferie del lavoratore e relativa mancata concessione,
mentre risultavano 52 giorni di ferie non godute.
Peraltro, il lavoratore aveva
sempre goduto della massima libertà di stabilire i tempi delle proprie presenze
in servizio. Ciò, già solo come ricercatore-tecnologo, e ancor più come
dirigente di tale profilo, anche solo di prima fascia.
3. Con il secondo motivo di
ricorso è dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa
pronuncia. Violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/92 (in relazione all'art.
360, n. 4, cod. proc. civ.).
La sentenza non aveva pronunciato
sull'eccezione con cui l'Agenzia aveva evidenziato che la censura avversa -
riguardante un preteso e mai dedotto, in primo grado, inadempimento datoriale
ad un mai allegato obbligo di fargli godere, ad ogni costo, le ferie maturate -
introduceva un nuovo ed inammissibile motivo di doglianza, dichiarando di non
accettare il contraddittorio sul punto.
4. Preliminarmente, va rilevato
che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che dalla lettura
della sentenza di appello emerge che la sentenza di primo grado aveva
attribuito rilievo ostativo, al riconoscimento del diritto invocato, alla
circostanza che il dirigente non aveva esercitato il potere, che gli competeva
senza necessità di altrui autorizzazione, di godere delle ferie maturate.
Pertanto, in ragione della
statuizione di primo grado, veniva in rilievo il tema delle modalità di
determinazione del periodo in cui fruire le ferie, in ordine al quale non è
ravvisabile il carattere di novità prospettato dal ricorrente.
5. Il primo motivo di ricorso non
è fondato.
Il CCNL EPR 1994-1997 del 7
ottobre 1996, CCNL normativo 1994 - 1997 ed economico 1994 - 1995, all'art. 7
(Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse), commi 1,
9, 15 (di contenuto uguale al comma 13 richiamato dal ricorrente) e 16,
prevede:
"1. Il dipendente ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad
effettive prestazioni di servizio".
"9. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di
compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse vanno fruite nel
corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa
autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio."
"15 Fermo restando il
disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora
le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1."
"16. Al personale che
presenti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 1, delle legge 724/94,
spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero
biologico, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 230/95."
Il successivo CCNL EPR 1998-2001,
all'art. 6 (Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse),
commi 1, 9 e 15, stabilisce
"1. Il dipendente ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad
effettive prestazioni di servizio. (..)
9. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di
compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel
corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa
autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio. (...)
15. Fermo restando il disposto
del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1".
6. Così ricapitolato il quadro
della disciplina contrattuale di settore, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 286 del 2013 ha affermato che: "(...) le ferie del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle regionali,
rimangono obbligatoriamente fruite «secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti», tuttora modellati dalla contrattazione collettiva dei singoli
comparti. E la stessa attuale preclusione delle clausole contrattuali di
miglior favore circa la "monetizzazione" delle ferie non può
prescindere dalla tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato
godimento incolpevole. Tant'è che nella prassi amministrativa si è imposta
un'interpretazione volta ad escludere dalla sfera di applicazione del divieto
posto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «i casi di cessazione dal
servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o
riconducibile al dipendente» (parere del Dipartimento della funzione pubblica 8
ottobre 2012, n. 40033). Con la conseguenza di ritenere tuttora monetizzabili
le ferie in presenza di «eventi estintivi del rapporto non imputabili alla
volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro»
(nota prot. n. 0094806 del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato)".
Con la successiva sentenza n. 95
del 2016 nel ritenere non fondata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con mod. dalla legge n.
135 del 2012 (che prevede, tra l'altro: "Le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione ..., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi"), ha posto in evidenza come il
legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a
fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una
scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad
eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che
comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di
attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di
lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di
godimento delle ferie.
Il Giudice delle Leggi ha
precisato che la disciplina statale in questione come interpretata dalla prassi
amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere
dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro
che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa
del datore di lavoro.
Ha chiarito la Corte costituzionale che
tale interpretazione, che si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio
di Stato e della Corte di cassazione, non pregiudica il diritto alle ferie,
come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti
internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro h.
132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva
con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23
novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE,
che interviene a codificare la materia).
Tale diritto inderogabile sarebbe
violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione
economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa
non imputabile al lavoratore.
7. Questa Corte con la sentenza
n. 13860 del 2000, richiamata nella sentenza n. 95 del 2016 del Giudice delle
Leggi, ha affermato che dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta
divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere
l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al
pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto
rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore
di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di
un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta
indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro
dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di
cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella
"mora del creditore"). Lo stesso diritto, costituendo un riflesso
contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua
esistenza, alle esigenze aziendali.
8. Nella specie, la Corte d'Appello, con
accertamento di merito non adeguatamente censurato, ha rilevato che il
collocamento d'ufficio in ferie del lavoratore da parte del datore di lavoro,
senza assorbimento al momento del pensionamento dell'intero monte ferie
spettante, era intervenuto senza che risultasse che il lavoratore medesimo si
fosse rifiutato di godere delle ferie in un periodo indicato e comunicato dal
datore di lavoro.
Pertanto, correttamente, alla
luce dei principi sopra enunciati dal Giudice delle Leggi e da questa Corte, il
giudice di Appello, in presenza di causa non imputabile al lavoratore, quale il
collocamento a riposo, ha accolto la domanda.
9. Il ricorso deve essere
rigettato.
10. Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e 15% per spese
generali.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio del 26 ottobre 2017.
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