Sospensione di diritto dalle cariche pubbliche a seguito di condanna
Giurisdizione - Comuni - Assessore - Nomina - Da
parte di Sindaco neo eletto condannato in primo grado per abuso
d’ufficio - Impugnazione - Giurisdizione giudice amministrativo.
Processo amministrativo - Riti - Cumulo rito ordinario
e rito elettorale - Prevale il rito elettorale.
Enti locali - Comuni - Amministratori –
Sospensione dalla carica – Art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 235 del 2012 –
Per condanna in primo grado per abuso d'ufficio – Notifica dell’atto di
accertamento – Non occorre - Ratio.
Rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo l’impugnazione dell’atto di nomina di un assessore da parte del
Sindaco neo eletto che, condannato in primo grado per abuso d’ufficio, non
poteva emettere alcun atto, in ragione della “sospensione di diritto”,
trattandosi di atti autoritativi concernenti l’individuazione degli organi da
investire di funzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7 c.p.a. (1).
In
assenza, nel comma 1 dell’art. 32 c.p.a., della disciplina dell’ipotesi di
cumulo, nello stesso giudizio, di rito ordinario e di rito elettorale prevale
il rito elettorale, ispirato ad una logica di particolare rapidità dei giudizi (2).
La
sospensione di diritto, prevista dall’art. 11, comma 5, d.lgs. 31 dicembre
2012, n. 235 per coloro che abbiano riportato in primo grado una condanna per
il delitto di abuso d’ufficio, non presuppone che l’atto di accertamento sia
notificato a chi versa in tale situazione, producendo tale sospensione effetto
nel momento stesso in cui vi è la proclamazione degli eletti e inibendo
l’esercizio delle pubbliche funzioni a chi sia stato già condannato in sede
penale (3).
(1) Ha ricordato il Tar che la giurisdizione del
giudice ordinario si radica sulle controversie aventi ad oggetto il
provvedimento con cui il Prefetto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a),
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 accerta la sussistenza dei presupposti della
sospensione di diritto, nei confronti di chi sia stato condannato in primo grado
per uno dei delitti che comportino la medesima sospensione (Cass. civ., S.U.,
n. 11131 del 2015).
(2) Il comma 1 dell’art. 32 c.p.a. dispone che “1. È
sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte
in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si
applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”.
Ad avviso del Tar, nel silenzio della norma va
infatti fatta applicazione del principio, affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 17 febbraio 2014, n.
755), secondo cui – quando una controversia comunque riguarda la
materia elettorale - rileva la “necessità di definire rapidamente quali siano
le autorità titolati di poteri pubblici nell’assetto costituzionale”: questo
principio si applica anche quando sono stati contestualmente impugnati altri
atti per illegittimità derivata, di cui si prospetti una sostanziale unicità
procedimentale.
(3) In altri termini, ad avviso del Tar, l’inibizione
all’esercizio delle pubbliche funzioni non discende dall’atto del Prefetto (che
accerta la sussistenza della causa di sospensione, al fine di renderlo noto
“agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina”), tanto
che neppure l’atto va notificato all’interessato, ma dipende dalla preclusione
derivante di per sé dalla condanna di primo grado. Diversamente opinando, e
cioè se si ammettesse che, prima dell’emanazione dell’atto del Prefetto, il
candidato risultato eletto possa porre in essere atti nella qualità conseguente
alla proclamazione, si verificherebbe una elusione delle disposizioni dell’art.
11, d.lgs. n. 235 del 2012. Si ammetterebbe cioè che il candidato risultato
eletto, pur se sospeso di diritto dall’esercizio delle funzioni, potrebbe
ugualmente disporre una nomina di carattere fiduciario, di per sé avente una
decisiva incidenza sulla designazione di tutti gli assessori, ciò che urterebbe
con le ragioni poste a base della sospensione di diritto (cioè la sussistenza
di una ‘indegnità’ tale da comportare l’assenza di un requisito essenziale per
ricoprire l’ufficio, sulla base di una valutazione del legislatore, considerata
ragionevole dalla Corte cost. con la sentenza n. 236 del 2015).
Dal sito del Consiglio di Stato:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Giurisdizione/Comuni/TarReggioCalabria5ottobre2017n.862/index.html
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