ARAN, Orientamento applicativo RAL_1945, del 27 settembre
2017, Mansioni superiori
In ordine a tale problematica, si ritiene utile
precisare quanto segue.
Sulla base della disciplina dell’art.52 del
D.Lgs.n.165/2001, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori sembra
configurarsi come manifestazione di un potere esercitabile in via unilaterale
del datore di lavoro pubblico.
Infatti, sulla base della sua formulazione
testuale, il comma 2 del suddetto art.52 del D.Lgs.n.165/2001 si presta ad
essere interpretato nel senso di riconoscere a ciascun datore di lavoro
pubblico un vero e proprio diritto potestativo in materia di attribuzione di
mansioni superiori.
Si tratta di un potere che il legislatore
assoggetta solo alla sussistenza delle specifiche condizioni espressamente
previste dalla richiamata norma e cioè: a) le obiettive esigenze di servizio;
b) l’esigenza di copertura di una vacanza di posto in organico (per non
più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti) oppure quella di provvedere alla
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto.
In coerenza e nel rispetto di tale indicazione
legislativa, l’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, concernente il sistema
di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, ha
disposto che: “L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del
potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata
dai commi 2-4 dell’art. 56 del D.Lgs.n.29 del 1993 come modificato dal
D.Lgs.n.80 del 1998 (il riferimento deve essere inteso all’attuale art.52 del
D.lgs.n.165/2001).
L’art.8 del CCNL del 14.9.2000, poi, disciplina
in modo specifico e dettagliato la materia delle mansioni superiori, dando
attuazione diretta alle previsioni sia dell’art.52 del D.lgs.n.165/2001 che
dell’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e senza disporre, rispetto a quelli
legali, alcun ulteriore limite o vincolo in materia al potere modificativo del
datore di lavoro pubblico.
Ad ulteriore conferma dell’unilateralità del
potere modificativo di cui si tratta, infine, si può evidenziare che la
complessiva regolamentazione dell’assegnazione a mansioni superiori del
dipendente, di fonte sia legislativa che contrattuale, pure essendo articolata
e particolareggiata, non richiede mai formalmente ed espressamente il
preventivo consenso del dipendente stesso.
Per completezza, informativa, comunque, si deve
anche evidenziare che, con riferimento al mondo del lavoro privato, la Corte di Cassazione, in
presenza di particolari fattispecie, si è pronunciata nel senso della
ammissibilità del rifiuto del lavoratore di espletare mansioni superiori a
quelle della qualifica di inquadramento (ad es. Cass. 12 febbraio 2008, n.
3304; Cass. 19 luglio 2013, n. 17713; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20222).
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