Limiti all’accesso generalizzato
Accesso
ai documenti – Accesso generalizzato – Finalità – Intralcio al buon
funzionamento dell’amministrazione – Esclusione.
L’istituto
dell’accesso generalizzato, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha
modificato il comma 2 dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non può
essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla finalità per la quale è
stato introdotto nell’ordinamento (id est, favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico) ed essere
trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento
dell’Amministrazione (1).
(1) Ha chiarito il Tar che le fattispecie di cui al
comma 1 e al comma 2 dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sono diverse:
mentre il comma 1 riguarda documenti, informazioni o dati per i quali è
previsto l’obbligo normativo della pubblicazione, il comma 2 riguarda invece
dati e documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto. La distinzione riguarda
l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, ma non quello soggettivo,
potendo “chiunque” esercitare sia l’accesso civico, di cui al comma 1, sia
quello c.d. generalizzato, di cui al comma 2.
L’accesso
generalizzato – introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 – ha la sua ratio nella dichiarata finalità di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico.
Ad avviso del
Tar, posta questa finalità, l’istituto, che costituisce uno strumento di tutela
dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1, d.lgs. n. 33 del 2013,
come modificato dall’art. 2, d.lgs. n. 97 del 2016), non può essere utilizzato
in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in
una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La
valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine
di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga
obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una
sorta di effetto “boomerang”
sull’efficienza dell’Amministrazione.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Accessoaidocumenti/Accessogeneralizzato/TarMilano11ottobre2017n.1951/index.html
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