Fondo patrimoniale – Prova (in giudizio)
Cass. 12 ottobre 2017, n. 23955
Se è vero che la condizione sostanziale di
opponibilità ai terzi dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data
dalla annotazione dell'atto costitutivo in calce all'atto di matrimonio, è pur
vero che in giudizio occorre fornire la prova dell'adempimento di tale onere.
L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione,
pertanto, non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi
richiesta dall'art. 162 cod. civ., ma costituisce necessario adempimento
dell'onere processuale della prova in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano,
con sentenza pubblicata il 21 aprile 2015, ha rigettato l'appello proposto dai
coniugi A.G. e P.L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 20 aprile
2012 che, a sua volta, aveva ritenuto inopponibile al creditore procedente N.P.
s.r.l. un atto di costituzione in fondo patrimoniale di taluni beni immobili,
pignorati dalla predetta società. Avverso tale decisione il G. e la G. hanno proposto ricorso per
cassazione, deducendo due motivi. La società intimata non ha svolto attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha rigettato
l'opposizione all'esecuzione osservando, fra l'altro, che gli opponenti non
hanno dato alcuna prova dell'opponibilità al creditore procedente dell'atto di
costituzione in fondo patrimoniale degli immobili pignorati; prova che si
sarebbe dovuta fornire producendo in giudizio non soltanto il predetto atto
notarile, ma anche l'atto di matrimonio attestante la data dell'annotazione del
regime patrimoniale, poiché l'opponibilità invocata dagli opponenti dipende
dall'eventuale anteriorità di tale annotazione rispetto alla data di
trascrizione del pignoramento.
La corte d'appello ha rilevato
che gli opponenti non hanno prodotto l'atto di matrimonio neppure nel secondo
grado di giudizio, nonostante i puntuali rilievi del tribunale. In particolare,
gli appellanti hanno ritirato il fascicolo di parte all'udienza di precisazione
delle conclusioni (come da annotazione a margine del relativo verbale) e non
l'hanno più depositato, così impedendo al giudice d'appello di verificare la
fondatezza della deduzione secondo cui il tribunale avrebbe errato
nell'affermare che il documento non era stato prodotto in giudizio.
Su questo capo della sentenza si
impuntano le censure articolate nel primo motivo, con il quale si deduce la
violazione o la falsa applicazione dell'art. 162, quarto comma, cod. civ.
I ricorrenti osservano,
anzitutto, che l'avvenuto ritiro del fascicolo di parte sarebbe avvenuto
d'iniziativa dello «avv. M.M. dello Studio dell'avv. G.B. di G. [...] senza
alcuna specifica istruzione del sottoscritto procuratore degli appellanti». Il
dato è assolutamente irrilevante, oltre che indimostrato, in quanto - a
prescindere dal fatto che non si chiarisce a che titolo tale avv. M. avrebbe
partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla corte
d'appello in rappresentanza degli appellanti non vi è dubbio che, quale che
fosse l'incarico ricevuto, questi ultimi rispondono del suo operato quantomeno
per culpa in eligendo.
Inoltre, in punto di diritto, i
ricorrenti sostengono che l'art. 162, comma quarto, cod. civ. impone, quale
condizione di opponibilità ai terzi, l'annotazione dell'atto costitutivo del
fondo patrimoniale in calce all'atto di matrimonio, ma non anche la sua
produzione in giudizio.
Il motivo è infondato.
Infatti, se è vero che la
condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell'avvenuta costituzione del
fondo patrimoniale è data dalla annotazione dell'atto costitutivo in calce
all'atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova
dell'adempimento di tale onere. L'esibizione in giudizio dell'atto di
matrimonio recante l'annotazione, pertanto, non è condizione sostanziale di
opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'art. 162 cod. civ., ma
costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in
giudizio.
Correttamente, quindi, i giudici
di merito hanno ritenuto che l'omessa produzione in giudizio dell'atto dovesse
comportare il rigetto dell'opposizione.
Giova aggiungere che, in virtù
del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di
parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti,
deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un
atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio
fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi
contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole
mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la
ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti
l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base
delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017, Rv. 643996).
Poiché nella specie gli opponenti
non hanno provato, al di là di quella generica e inammissibile deduzione circa
l'operato dell'avv. M., l'involontarietà del ritiro del proprio fascicolo di
parte, correttamente la corte d'appello ha ritenuto l'opposizione infondata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.
170 cod. civ. e dell'art. 229 cod. proc. civ.
La censura riguarda la parte
della sentenza della corte d'appello in cui è stato rilevato che agli esecutati
non sarebbe bastato soltanto dimostrare l'opponibilità del fondo patrimoniale
ai terzi, ma anche che il debito era stato contratto per scopi estranei agli
interessi della famiglia.
Trattandosi di una autonoma ratio decidendi, il motivo ad essa
relativo è assorbito dal rigetto di quello concernente la motivazione
principale del provvedimento impugnato, la quale da sola è sufficiente a
reggere la decisione finale.
Nulla si dispone per le spese del
presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto
attività difensiva. Sussistono invece i presupposti per l'applicazione
dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto
il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui
proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955
del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
rigetta il ricorso
Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, dal parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 maggio
2017.
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