In tema di
autenticità di firma (nelle procedure amministrative)
Tar Veneto 26 gennaio 2017, n. 85
Nelle procedure amministrative l’allegazione
della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione
sostitutiva, prevista dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, è
adempimento inderogabile atto a conferire, in virtù della sua introduzione come
forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in
calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia
all’autocertificazione; si tratta quindi di un elemento integrante della
fattispecie normativa, rivolto a stabilire, data l’unità della fotocopia
sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un
collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle
generalità del dichiarante, la soggettiva imputabilità della dichiarazione al
soggetto che la presta
In relazione alla - eventuale mancanza della
sottoscrizione – è la combinazione della
sottoscrizione autografa e della copia del documento di identità (quale
modalità di autenticazione della sottoscrizione) a rendere incontestabile sino
a querela di falso la paternità dell’atto, garantendo la certezza di cui si ha
bisogno per la genuinità della dichiarazione, presidiata dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445 cit. con sanzioni penali
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