mercoledì 15 febbraio 2017







In tema di autenticità di firma (nelle procedure amministrative)

Tar Veneto 26 gennaio 2017, n. 85


Nelle procedure amministrative l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prevista dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, è adempimento inderogabile atto a conferire, in virtù della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione; si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, rivolto a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, la soggettiva imputabilità della dichiarazione al soggetto che la presta

In relazione alla - eventuale mancanza della sottoscrizione –  è la combinazione della sottoscrizione autografa e della copia del documento di identità (quale modalità di autenticazione della sottoscrizione) a rendere incontestabile sino a querela di falso la paternità dell’atto, garantendo la certezza di cui si ha bisogno per la genuinità della dichiarazione, presidiata dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 cit. con sanzioni penali

Nessun commento:

Posta un commento