Circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale 27 febbraio 2017, n. 38, Unioni
civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della
Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei
permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5
D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
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SOMMARIO
La Legge 20 maggio 2016, n.76
ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le
convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,
«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei
contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso”.
La Corte Costituzionale
con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992
nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a
fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.
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http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2027-02-2017.pdf
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