mercoledì 22 febbraio 2017



In tema di autentica di firma (del Sindaco)


Cons. di Stato, V, xx novembre 2016, n. xxx

“…In senso contrario si osserva che, nel caso di specie, non sussisteva alcuna effettiva incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza, risolvendosi la richiesta di allegazione del documento di identità del Sindaco in un mero formalismo inidoneo a soddisfare in modo effettivo l’esigenza di riferire l’istanza al suo sottoscrittore. E’ vero che talora la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che la richiesta di allegare la copia di un documento di identità del sottoscrittore alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive rappresenta un indefettibile adempimento volto a comprovare le generalità del dichiarante e a permettere l'imputabilità soggettiva della dichiarazione da lui resa (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, IV, 12 settembre 2011, n. 4967). E’ altresì vero, però, che il richiamato principio non può trovare incondizionata applicazione nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – sussistano indici evidenti atti a individuare in modo inequivoco la persona del sottoscrittore (nel caso in esame, l’istanza era stata sottoscritta dal Sindaco pro tempore del Comune capoluogo nel dichiarato esercizio del munus rivestito). In siffatte ipotesi, l’indistinta imposizione del richiamato onere si tradurrebbe in un adempimento di stampo essenzialmente formale e la scelta di riconnettervi conseguenze escludenti collide con i noti canoni della proporzionalità, della conservazione degli atti e del minimo mezzo..” [giudizio avente ad oggetto l’esclusione di un Comune da benefici economici regionali]

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