In tema di autentica
di firma (del Sindaco)
Cons. di Stato, V, xx novembre 2016, n. xxx
“…In senso contrario si osserva che, nel caso di specie, non sussisteva
alcuna effettiva incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza,
risolvendosi la richiesta di allegazione del documento di identità del Sindaco
in un mero formalismo inidoneo a soddisfare in modo effettivo l’esigenza di
riferire l’istanza al suo sottoscrittore. E’ vero che talora la giurisprudenza
di questo Consiglio di Stato ha affermato che la richiesta di allegare la copia
di un documento di identità del sottoscrittore alle istanze e alle
dichiarazioni sostitutive rappresenta un indefettibile adempimento volto a
comprovare le generalità del dichiarante e a permettere l'imputabilità
soggettiva della dichiarazione da lui resa (in tal senso –ex multis -: Cons.
Stato, IV, 12 settembre 2011, n. 4967). E’ altresì vero, però, che il
richiamato principio non può trovare incondizionata applicazione nelle ipotesi
in cui – come nel caso in esame – sussistano indici evidenti atti a individuare
in modo inequivoco la persona del sottoscrittore (nel caso in esame, l’istanza
era stata sottoscritta dal Sindaco pro tempore del Comune capoluogo nel
dichiarato esercizio del munus rivestito). In siffatte ipotesi, l’indistinta
imposizione del richiamato onere si tradurrebbe in un adempimento di stampo
essenzialmente formale e la scelta di riconnettervi conseguenze escludenti
collide con i noti canoni della proporzionalità, della conservazione degli atti
e del minimo mezzo..” [giudizio avente ad oggetto l’esclusione di un Comune
da benefici economici regionali]
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