Ministero dell’Interno, Direzione
Centrale per i Servizi Demografici, 6 febbraio 2017, n. 231, Richiesta parere in merito all’applicazione
del comma 36 dell’art. 1 della legge 76/2016.
Si fa
riferimento alla segnalazione pervenuta dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale concernente la nota n. 2858 del 2 gennaio
2017, con la quale codesto comune ha comunicato all’Ambasciata di Bangkok di
ritenere conclusa con esito negativo la richiesta di costituzione della
convivenza di fatto tra due cittadini italiani residenti all’estero in quanto La disciplina introdotta dalla legge 76/2016
in materia di Convivenze di Fatto si applica per “espressa previsione di legge”
solo sa cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia e non ne prevede
l’applicazione ai cittadini iscritti in AIRE.
In proposito
si rinvia alle indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di
convivenze di fatto contenute nella circolare di questo Ministero, n. 7, del 1°
giugno 2016, la quale chiarisce che “L’iscrizione delle convivenze di fatto
dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento
anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, d.P.R. n. 223/1989, come
espressamente richiamati dal comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016”.
Infatti, il
citato comma 37 – nel fare salva la sussistenza dei presupposti della
convivenza di fatto, indicati nel comma 36 – finalizza espressamente gli
istituti propri dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza
e non già alla costituzione della convivenza di fatto.
Pertanto, in
applicazione della generale disciplina in materia di iscrizione dei cittadini
residenti all’estero, codesto comune provvederà a registrare i suddetti
cittadini nella medesima scheda di famiglia anagrafica AIRE in quanto iscritti
nello stesso comune AIRE e residenti allo stesso indirizzo estero.
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