mercoledì 17 agosto 2016



 

D.M. (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) 27 luglio 2016 (G.U. 16 agosto 2016, n. 190), Modalità di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio

 

 

 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto l'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che  prevede
l'emanazione di un  regolamento  per  disciplinare  il  rilascio  dei
passaporti diplomatici e di servizio; 
  Vista la legge  31  marzo  2005,  n.  43,  che  stabilisce  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo  e'
sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento  (CE)  n.
2252/2004 del Consiglio; 
  Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.  444/2009
del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento  (CE)  2252/2004  del
Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche  di  sicurezza  e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina  generale
della cooperazione internazionale allo sviluppo; 
  Vista la legge 20 maggio  2016,  n.  76,  recante  regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 29  agosto  2014,
n. 5012/435-bis, che regola il rilascio dei passaporti diplomatici  e
di servizio; 
  Considerata l'opportunita' di aggiornare la disciplina  in  materia
di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  il  rilascio  dei  passaporti
diplomatici e di servizio, di cui all'art. 23 della legge 21 novembre
1967, n. 1185. 
                               Art. 2 
 
                           Caratteristiche 
 
  1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati, a  norma
del presente decreto, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, di seguito «Ministero». 
  2. I  libretti  dei  passaporti  diplomatico  e  di  servizio  sono
conformi  alle   caratteristiche   fisiche   e   materiali   di   cui
rispettivamente  agli  allegati  1  (passaporto  diplomatico)   e   2
(passaporto di servizio). 
                               Art. 3 
 
                  Validita' temporale e geografica 
 
  1. I passaporti diplomatici e di servizio  sono  rilasciati  per  i
periodi di validita' previsti dal presente decreto. 
  2. La validita' territoriale puo' essere discrezionalmente limitata
a determinati Paesi. 
                               Art. 4 
 
                   Norme generali per il rilascio 
 
  1. Il passaporto diplomatico non puo' essere rilasciato  a  chi  e'
detentore  di  passaporto  di  servizio  o  viceversa.  Nessuno  puo'
detenere  contemporaneamente  piu'  passaporti   diplomatici   o   di
servizio. 
  2. Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta  al
rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario. 
  3. Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio  e'  esente
da spese e tasse. 
                               Art. 5 
 
                       Passaporto diplomatico 
 
  1. Il passaporto diplomatico  e'  rilasciato  al  Presidente  della
Repubblica per la durata del mandato. 
  2.  Il  passaporto  diplomatico  e'  rilasciato   per   la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni: 
    a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati; 
    b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai  vice  Presidenti
del Consiglio  dei  ministri,  ai  Ministri,  ai  vice  Ministri,  ai
Sottosegretari di Stato; 
    c) al presidente e ai giudici della Corte costituzionale; 
    d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo,  se
di cittadinanza italiana; 
    e) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura; 
    f) al primo presidente della Corte di cassazione; 
    g) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' ai  presidenti  delle
commissioni  interparlamentari  permanenti  che  abbiano  particolare
rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali; 
    h) al presidente del Consiglio di Stato; 
    i) al presidente della Corte dei conti; 
    l) al governatore e al direttore generale della Banca d'Italia; 
    m) all'avvocato generale dello Stato; 
    n) ai capi di stato maggiore della Difesa,  dell'Esercito,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, al  segretario  generale
della Difesa; 
    o) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e  al
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    p) al capo della Polizia, al comandante  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri, al comandante generale della Guardia di finanza; 
    q) al direttore generale del  DIS  e  ai  direttori  dell'AISE  e
dell'AISI; 
    r) al presidente e al direttore generale dell'ICE; 
    s) al direttore e ai vice direttori dell'Agenzia italiana per  la
cooperazione allo sviluppo (AICS). 
  3. Il passaporto diplomatico e' altresi' rilasciato, per la  durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per  la  durata  di  sei
anni: 
    a) al personale della carriera diplomatica e della dirigenza  del
Ministero; 
    b) al personale della terza area  funzionale  del  Ministero  che
deve recarsi all'estero in missione  o  e'  destinato  all'estero  ai
sensi dell'art. 34 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18; 
    c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti  presso
le rappresentanze diplomatiche; 
    d) agli esperti di cui all'art. 168 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio all'estero; 
    e) ai  titolari  delle  sedi  all'estero  dell'AICS,  accreditati
presso le autorita' dei Paesi in cui prestano servizio; 
    f) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi
e istituzioni dell'Unione europea e in  organi  delle  organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' membro. 
  4. Se il possesso del passaporto diplomatico  e'  condizione  posta
dalle autorita' del Paese di accreditamento per la notifica ai  sensi
delle Convenzioni di Vienna, esso e' rilasciato anche: 
    a) al  personale  della  prima  e  seconda  area  funzionale  del
Ministero, di cui  all'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, destinato all'estero o in  missione
all'estero, per la durata di sei anni; 
    b)  al  personale  di  ruolo   dell'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione allo sviluppo e agli esperti di cui all'art.  32,  comma
4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai  sensi
dell'art.  17,  comma  8,  della  legge  medesima,  per   la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni; 
    c) alle persone di cui al terzo comma dell'art.  31  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, per  la  durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni. 
  5.  Il  passaporto  diplomatico   e'   mantenuto   dopo   la   fine
dell'incarico e rilasciato con validita' decennale  a  chi  e'  stato
Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della  Repubblica,
della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o  della  Corte
costituzionale, o Ministro  degli  affari  esteri  o  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale  puo'  disporre  che  il  passaporto  diplomatico  sia
mantenuto con validita' decennale: 
    a)  al  termine  del  servizio,  ai  funzionari  della   carriera
diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario
o hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; 
    b) al termine del servizio, ai  dirigenti  di  prima  fascia  del
Ministero. 
                               Art. 6 
 
                       Passaporto di servizio 
 
  1. Il passaporto di servizio  e'  rilasciato,  per  la  durata  del
mandato: 
    a) ai membri del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati; 
    b) ai membri italiani del Parlamento europeo. 
  2. Il passaporto di servizio e' rilasciato per  la  durata  di  sei
anni: 
    a) al  personale  della  prima  e  seconda  area  funzionale  del
Ministero se deve recarsi  all'estero  in  missione  o  e'  destinato
all'estero ai sensi dell' art. 34 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) al personale militare destinato all'estero ai sensi  dell'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
o in missione all'estero. 
  3.  Il  passaporto  di  servizio  e'  rilasciato  per   la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni: 
    a) ai dirigenti dell'AICS; 
    b) al personale di ruolo dell'AICS e agli esperti di cui all'art.
32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero
ai sensi dell'art. 17, comma 8, della medesima legge; 
    c) al personale di cui alla lettera b)  e  agli  esperti  di  cui
all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125,  che  hanno
optato per il  mantenimento  in  servizio  presso  il  Ministero,  in
occasione di missioni all'estero; 
    d) ai funzionari  internazionali  di  cittadinanza  italiana  che
svolgono   incarichi   direttivi   nell'Unione   europea   e    nelle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro; 
    e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorita'
amministrative  indipendenti  e  degli  organi  costituzionali  e  di
rilevanza  costituzionale,  nonche'  agli  insegnanti  e  ai  docenti
universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi,  al  personale
della Banca d'Italia e dell'ICE che  devono  recarsi  all'estero  per
servizio. 
  4. Su proposta della rappresentanza  diplomatica  e  previo  parere
favorevole  del  Consiglio  di  amministrazione,  il  passaporto   di
servizio puo' essere rilasciato,  per  la  durata  dell'incarico,  se
predeterminata, altrimenti per sei anni, a: 
    a)  titolari  degli  uffici  consolari  di  seconda  categoria  o
impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla parte  II,
titolo VI, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18,  in  servizio  in  Paesi  nei  quali  le  condizioni  di
sicurezza  siano  precarie  e  il  passaporto  di  servizio  sia  uno
strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate; 
    b) al personale estraneo all'amministrazione dello Stato che,  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale  22
luglio 2015, n. 113, l'AICS invia in Paesi nei quali sia  esposto  ad
eccezionali disagi o a rischi concreti e particolarmente gravi per la
propria incolumita'. 
                               Art. 7 
 
             Coniuge o persona unita civilmente a carico 
 
  1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato alle persone coniugate e
non separate oppure unite civilmente  con  funzionari  diplomatici  o
dirigenti del Ministero. 
  2. E' rilasciato  il  medesimo  tipo  di  passaporto  del  titolare
principale ai coniugati e non separati oppure agli  uniti  civilmente
con persone: 
    a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36  e  37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 
    c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate  all'estero  in
base alla parte V del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  3. Nei casi  previsti  dal  presente  articolo,  il  passaporto  e'
rilasciato per una durata pari a quella del passaporto  del  titolare
principale.  Il  coniuge  o  persona  unita  civilmente,   anche   di
cittadinanza straniera, deve essere a carico ai sensi  dell'art.  173
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                               Art. 8 
 
                           Figli a carico 
 
  1. Nel presente articolo per  «figli»  si  intendono  i  familiari,
diversi dal coniuge e dalla parte dell'unione civile,  a  carico,  ai
sensi degli articoli 170 e  173  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, delle seguenti persone: 
    a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36  e  37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 
    c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate  all'estero  in
base alla parte V del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  2. Ai figli minorenni e' rilasciato, con  la  medesima  durata  del
passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio  o,  se
richiesto  dalle  autorita'   del   Paese   di   accreditamento   per
l'iscrizione in lista diplomatica, il passaporto diplomatico. 
  3. Ai figli maggiorenni conviventi con il titolare  principale,  e'
rilasciato, con  la  medesima  durata  del  passaporto  del  titolare
principale, il passaporto di servizio o il passaporto diplomatico, se
il possesso di tali documenti e' richiesto dalle autorita' del  Paese
di accreditamento come condizione per il soggiorno. 
  4. Ai figli maggiorenni non conviventi con il titolare  principale,
puo' essere rilasciato il passaporto di servizio o  diplomatico,  con
la durata strettamente necessaria per la visita  presso  il  titolare
principale in sedi indicate  dal  Ministero  come  caratterizzate  da
condizioni di sicurezza precarie. 
                               Art. 9 
 
                 Conviventi di fatto e altri membri 
                      della famiglia anagrafica 
 
  1. Il passaporto diplomatico o di servizio puo' essere  rilasciato,
per una durata non superiore a quella  del  passaporto  del  titolare
principale, a coloro che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7
e 8, compongono da almeno un anno la famiglia anagrafica, ivi inclusi
i conviventi di fatto, delle persone: 
    a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36  e  37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 
    c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate  all'estero  in
base alla parte V del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  2. Nei casi previsti  dal  presente  articolo,  il  rilascio  e  il
mantenimento  del   passaporto   sono   subordinati   alle   seguenti
condizioni: 
    a) i familiari di cui al comma 1, per soggiornare legalmente o in
condizioni  di  sicurezza  nella  sede  di  servizio,  devono  essere
iscritti nella lista diplomatica o  del  personale  amministrativo  e
tecnico; 
    b) il possesso  del  passaporto  diplomatico  o  di  servizio  e'
condizione posta dalle autorita' del Paese di accreditamento  per  la
notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna; 
    c) il soggiorno del membro della famiglia nella sede di  servizio
e' effettivo e pari al periodo previsto dall' art. 2 del decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306. 
                               Art. 10 
 
                          Casi eccezionali 
 
  1.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale puo' disporre, anche in deroga all'art. 4, comma 1, il
rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: 
    a) a personalita' italiane che  debbano  recarsi  all'estero,  in
rappresentanza dello Stato,  per  la  cura  di  preminenti  interessi
politici o economici nazionali, per la durata di specifici  incarichi
o per un massimo di tre anni; 
    b) ad altre persone  in  via  eccezionale,  nell'interesse  dello
Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del  viaggio
o dell'incarico e previa comunicazione alla questura competente; 
    c) nei casi  eccezionali  in  cui  cio'  sia  conforme  agli  usi
internazionali, a persone anche non aventi la cittadinanza  italiana,
per un massimo di tre anni. 
                               Art. 11 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Il passaporto diplomatico o di servizio  non  e'  rilasciato  ai
soggetti di cui agli articoli da 7 a  9  che  svolgono  in  Italia  o
all'estero  attivita'  professionali,  industriali,   commerciali   o
finanziarie, salvo che, in applicazione di accordi bilaterali o della
normativa   locale,   l'accreditamento   non   sia   condizione   per
l'autorizzazione  a  prestare  attivita'  lavorativa  nel  Paese   di
destinazione. 
                               Art. 12 
 
                    Domanda di rilascio e rinnovo 
 
  1. Per ottenere il passaporto diplomatico o di servizio  o  il  suo
rinnovo il titolare sottoscrive  e  consegna  il  formulario  di  cui
all'allegato 3, insieme con una fotografia  recente  e  copia  di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  o  con  una
fotografia autenticata. 
  2. All'atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non trovarsi
nella condizione di incompatibilita' di cui all'art. 11. 
  3. In presenza di figli minori, al formulario di cui al comma 1, il
richiedente allega l'assenso dell'altro genitore, come da allegato  4
o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare. 
  4. La domanda e' trasmessa  al  Ministero  dall'amministrazione  di
appartenenza, fatte salve le seguenti disposizioni: 
    a)  i  dipendenti   del   Ministero   e   le   persone   estranee
all'amministrazione dello Stato presentano la richiesta  direttamente
al Ministero; 
    b) per le persone che prestano servizio presso  un'organizzazione
internazionale, la domanda e' trasmessa dalla rappresentanza italiana
presso l'organizzazione  stessa  o,  in  mancanza  di  questa,  dalla
rappresentanza diplomatica o  dall'ufficio  consolare  del  luogo  di
residenza; 
    c) le persone di cui agli articoli da 7 a 9 presentano la propria
richiesta  con  le  medesime  modalita'  previste  per  il   titolare
principale. 
                               Art. 13 
 
            Uso del passaporto diplomatico o di servizio 
 
  1. Il personale notificato presso uno  Stato  estero  e  munito  di
passaporto diplomatico o di servizio ha l'obbligo di  farne  uso  nel
recarsi o nel risiedere nel predetto Stato. 
  2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non e' consentito
nell'esercizio di attivita' lavorative diverse da quella per la quale
e' stato rilasciato. 
  3. Le amministrazioni  diverse  dal  Ministero  che  richiedono  il
rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili  della
custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo. 
                               Art. 14 
 
                     Restituzione e annullamento 
 
  1. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua
validita' di durata  o  scaduti,  sono  restituiti  dal  detentore  e
annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro  trenta  giorni  dalla
cessazione  della  posizione  di  stato  o   dell'incarico   che   ne
costituiscono il titolo di rilascio. 
  2. I titolari di passaporto diplomatico  o  di  servizio  informano
senza ritardo il Ministero  del  venir  meno,  anche  determinato  da
provvedimenti  di  autorita'  straniere,  delle  condizioni  per   il
rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai soggetti di  cui
agli articoli da 7 a 9. 
  3. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma  2,  il  Ministero  puo'
disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause
inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio. 
                               Art. 15 
 
                    Comunicazioni con le questure 
 
  1. Il Ministero informa il Ministero dell'interno del  rilascio  di
passaporti diplomatici  o  di  servizio,  e  comunica  alle  questure
competenti il rilascio di passaporti  diplomatici  o  di  servizio  a
validita' territoriale limitata, il loro rinnovo o ritiro. 
  2. A seguito delle comunicazioni di rilascio o rinnovo  di  cui  al
comma 1, le questure informano il Ministero qualora si verifichino le
condizioni ostative di cui all'art. 3 della legge 21  novembre  1967,
n. 1185. 
  3. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed  e)  dell'art.  3  della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, le questure ritirano il passaporto e
lo restituiscono prontamente al Ministero. 
                               Art. 16 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I passaporti diplomatici o di servizio rilasciati  anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto rimangono validi fino alla
scadenza. 
  2. I  libretti  emessi  fino  al  23  giugno  2010  possono  essere
rinnovati  fino  alla   scadenza   decennale.   L'ufficio   consolare
territorialmente  competente  puo'  disporre   il   rinnovo,   previa
autorizzazione del Ministero. 
  3. E' abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 5012/435-bis. 
  4. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 27 luglio 2016 
 
                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri 
                                                           Allegato 1 
 
        Caratteristiche essenziali del passaporto diplomatico 
                    a lettura ottica elettronica 
 
    Il  libretto  di  passaporto   diplomatico   a   lettura   ottica
elettronico presenta le seguenti caratteristiche essenziali: 
A) Supporto fisico. 
    Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125
con angoli arrotondati secondo quanto previsto dalle norme ICAO. 
    Pagine: i nuovi documenti si compongono  di  48  pagine  oltre  i
risguardi di copertina. L'immagine, i dati di  personalizzazione  del
titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 2. 
    Carta: la carta e' bianca filigranata con fibrille luminescenti e
riproduce in chiaroscuro il busto  della  Ninfa  Europa,  particolare
tratto da un affresco di G.B.  Tiepolo,  e  le  leggende  «Repubblica
italiana»  ed  «Europa»  disposte,  rispettivamente,  sopra  e  sotto
l'effigie; fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti,  blu
solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti; la carta contiene  un
filo di sicurezza recante su di un  lato  la  microscritta  positiva,
ripetuta con continuita', «Repubblica italiana», e sull'altro lato  i
tre  colori  della  bandiera  verde,  bianco  e  rosso,  ripetuti  ed
intervallati da un tratto privo di colore.  I  tre  colori  risultano
altresi' fluorescenti sotto la lampada di Wood. 
    Stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset
con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica. 
    I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che
sfuma nel celeste con effetto di «iride».  Nelle  pagine  interne  e'
rilevabile sotto la lampada di Wood, oltre al fondino  di  sicurezza,
lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. 
    Copertina: la copertina e' rilegata in  similpelle  (poliuretano)
di colore blu e presenta iscrizioni in oro  a  caldo  nella  sequenza
«UNIONE EUROPEA» e «Repubblica italiana»  in  alto  disposte  su  due
righe; stemma della Repubblica al centro; in basso, disposto  su  due
righe, «PASSAPORTO» «DIPLOMATICO» e, centrato in fondo  alla  pagina,
il simbolo del passaporto elettronico. 
    Custodia:  la  custodia   «tipo   bustina»   e'   in   similpelle
(poliuretano) di colore blu e  presenta  un  bordino  dorato  al  cui
interno vi sono le iscrizioni  in  oro  a  caldo  che  riprendono  la
sequenza della copertina. 
    Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo  a  «catenella»,  e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori  verde,  bianco  e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood. 
    Numerazione:   il   numero   del    passaporto    e'    riportato
tipograficamente  con  caratteri  arabi  in  fondo  alla  pagina   1,
nell'apposito  spazio  ad  esso  riservato  sulla  pagina  2   (ICAO)
destinata alla personalizzazione del passaporto  ed  in  perforazione
dalla 3ª alla 48ª pagina. 
    Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza  e'
applicato a caldo a protezione dei dati personali  del  titolare  del
passaporto che vengono  stampati  con  tecnica  digitale.  Tale  film
contiene immagini olografiche trasparenti, e' stampato con inchiostri
speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto.
Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in
caratteri arabi presente sulla pagina ICAO. 
B) Descrizione delle pagine. 
    I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre
lingue italiano, francese ed inglese ad  eccezione  della  pagina  
ICAO nelle lingue italiano, inglese e  francese.  Le  singole  pagine
contengono le diciture ed i simboli grafici cosi' descritti dall'alto
verso il basso: 
    Risguardo di sinistra (seconda di copertina): riporta il testo in
francese ed inglese circa le finalita' del passaporto. 
    Pagina n. 1: contiene il logo della Repubblica  ed  il  testo  in
italiano circa le finalita' del passaporto. In fondo alla pagina,  il
numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi. 
    Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le  seguenti
informazioni: 1. cognome;  2.  nome;  3.  cittadinanza;  4.  data  di
nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8.  data
di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare. 
    Le indicazioni dei  campi  sono  in  testo  trilingue  (italiano,
inglese e francese) stampate in  fase  di  personalizzazione  con  la
stessa tecnica utilizzata per la scrittura  dei  dati  personali.  Lo
spazio inferiore e'  riservato  alla  scrittura  su  due  righe,  con
caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura  ottica  secondo  la
normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno spazio  destinato  alla
stampa  digitale  dell'immagine  del  titolare  del   passaporto.   A
protezione dei dati, dopo la personalizzazione,  viene  applicato  un
film  trasparente  di  sicurezza  con   elementi   olografici   (foil
olografico). 
    Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata  all'Autorita'»,
con  testo  nelle  lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,   secondo
l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Pagina 4: contiene la legenda dei  dati  personali  nelle  lingue
ufficiali   dell'Unione   europea,   secondo   l'ordine    alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Pagine da 5 a 46: pagine riservate ai visti con la  dicitura,  in
alto al centro: «Visti», «Visas», «Visas». 
    Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura  e  conservazione
del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese). 
    Pagina  48:  riproduce  lo  stemma  della  Repubblica   italiana,
contiene le indicazioni relative  all'obbligo  di  restituzione  alla
scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento  o  ritrovamento  del
passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese. 
    Risguardo di destra (terza di copertina):  riporta  l'indicazione
del  numero  delle  pagine  contenute  nel  libretto,  nelle   lingue
ufficiali   dell'Unione   europea,   secondo   l'ordine    alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Nel  passaporto  e'  inserito   un   microprocessore   RF/ID   di
prossimita' (chip) nella  copertina  del  passaporto,  conforme  alla
direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima
di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate,  in
formato interoperativo, l'immagine del volto e le  impronte  digitali
del titolare. Nel chip sono  altresi'  memorizzate  le  informazioni,
gia' presenti sul supporto cartaceo, relative  al  passaporto  ed  al
titolare,  nonche'  i  codici  informatici  per  la   protezione   ed
inalterabilita' dei dati e le informazioni  necessarie  per  renderne
possibile  la  lettura  agli  organi  di  controllo.   Gli   elementi
biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine
di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare
attraverso elementi comparativi direttamente  disponibili  quando  la
legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del
passaporto non saranno conservati in banche di dati. 
                                                           Allegato 2 
 
Caratteristiche essenziali  del  passaporto  di  servizio  a  lettura
  ottica elettronico, nelle  tipologie  di  passaporto  di  servizio,
  passaporto di servizio - funzionario internazionale e passaporto di
  servizio - corriere diplomatico 
 
    Il libretto di passaporto di  servizio  nelle  tre  tipologie  di
passaporto di servizio a lettura ottica  elettronico;  passaporto  di
servizio - funzionario internazionale a lettura  ottica  elettronico;
passaporto di  servizio  -  corriere  diplomatico  a  lettura  ottica
elettronico appena indicate,  presenta  le  seguenti  caratteristiche
essenziali: 
A) Supporto fisico. 
    Dimensioni: Le  dimensioni  del  passaporto  chiuso  sono  di  mm
88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto  dalle  norme
ICAO. 
    Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la  versione
del  libretto  a  48  pagine,  oltre  ai  risguardi   di   copertina.
L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero  di
passaporto in chiaro sono riportati in seconda pagina. 
    Copertina: In materiale speciale,  adatto  alla  laminazione  del
microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID  in  posizione
protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica italiana e
iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono  altresi'  riportati,
con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in  colore  giallo,
la stella della Repubblica  italiana  ed  il  logo  costituito  dalla
lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una
circonferenza. 
    Carta: Per i risguardi in II e III di copertina,  carta  speciale
bianca con fibrille visibili nei colori blu  e  rosso  ed  invisibili
fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso. 
    Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata,
di colore bianco con  fibrille  rosse  visibili  e  fluorescenti,  di
colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti  in  colore  verde
alla lampada di Wood. La  carta  riproduce  in  filigrana  la  «Ninfa
Europa» e contiene un filo di sicurezza. 
    Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a
piu' colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina
sono   riportati   in   lingua   italiana,   francese   ed   inglese,
rispettivamente in alto e in basso, la, denominazione del  passaporto
e l'indicazione del numero della pagine complessive del documento. La
terza di copertina contiene l'indicazione del numero  di  pagine  del
passaporto  nelle  lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,   secondo
l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Pagine interne: la stampa offset delle  pagine  del  libretto  e'
realizzata a piu' colori, alcuni fusi tra di loro a  formare  effetti
di iride. Nelle pagine interne e' rilevabile,  sotto  la  lampada  di
Wood, oltre alla fondino di sicurezza,  lo  stemma  della  Repubblica
italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le  pagine  sono
stampati con colore  blu  nelle  tre  lingue  italiano,  francese  ed
inglese ad eccezione della pagina    ICAO  nelle  lingue  italiano,
inglese e francese. 
    Numerazione:   il   numero   del    passaporto    e'    riportato
tipograficamente  con  caratteri  arabi  in  fondo  alla  pagina   1,
nell'apposito  spazio  ad  esso  riservato  sulla  pagina  2   (ICAO)
destinata alla personalizzazione del passaporto  ed  in  perforazione
dalla 3ª alla 48ª pagina. 
    Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo  a  «catenelle»,  e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori  verde,  bianco  e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada  di  Wood.  Pellicola  (foil
olografico): Un film trasparente di sicurezza e' applicato a caldo  a
protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono
stampati  con  tecnica  digitale.   Tale   film   contiene   immagini
olografiche  trasparenti,  e'  stampato  con  inchiostri  speciali  e
riporta in perforazione il numero di serie del  passaporto.  Il  foil
olografico ha una  forma  tale  da  non  coprire  la  numerazione  in
caratteri arabi presente sulla pagina ICAO. 
B) Descrizione delle pagine. 
    Le singole pagine contengono le diciture  ed  i  simboli  grafici
cosi' descritti dall'alto verso il basso: 
    Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di
sicurezza con effetto iride  e  riporta  le  leggende  relative  alla
denominazione del passaporto. 
    Pagina 1: frontespizio del passaporto  contenente  il  numero  di
registro,  lo  stemma  della  Repubblica,  la   legenda   «Repubblica
italiana» nelle  tre  lingue  italiano,  francese  ed  inglese  e  le
finalita' del documento. 
    In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro
a caratteri arabi. 
    Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le  seguenti
informazioni: 1. cognome;  2.  nome;  3.  cittadinanza;  4.  data  di
nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8.  data
di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare. 
    Le indicazioni dei  campi  sono  in  testo  trilingue  (italiano,
inglese e francese) stampate in  fase  di  personalizzazione  con  la
stessa tecnica utilizzata per la scrittura  dei  dati  personali.  Lo
spazio inferiore e'  riservato  alla  scrittura  su  due  righe,  con
caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura  ottica  secondo  la
normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno spazio  destinato  alla
stampa  digitale  dell'immagine  del  titolare  del   passaporto.   A
protezione dei dati, dopo la personalizzazione,  vigne  applicato  un
film  trasparente  di  sicurezza  con   elementi   olografici   (foil
olografico). 
    Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata  all'Autorita'»,
con  testo  nelle  lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,   secondo
l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Pagina 4: contiene la legenda dei  dati  personali  nelle  lingue
ufficiali   dell'Unione   europea,   secondo   l'ordine    alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Da pagina 5 a 46: pagine riservate ai visti con la  dicitura,  in
alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas». 
    Pagina 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione  del
passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese). 
    Pagina  48:  riproduce  lo  stemma  della  Repubblica   italiana,
contiene le indicazioni relative  all'obbligo  di  restituzione  alla
scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento  o  ritrovamento  del
passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese. 
    Risguardo di destra (terza di copertina):  riporta  l'indicazione
del  numero  delle  pagine  contenute  nel  libretto,  nelle   lingue
ufficiali   dell'Unione   europea,   secondo   l'ordine    alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari. 
    Nel  passaporto  e'  inserito   un   microprocessore   RF/ID   di
prossimita' (chip) nella  copertina  del  passaporto,  conforme  alla
direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima
di 80Kb e di durata di almeno 10 armi. Nel chip sono memorizzate,  in
formato interoperativo, l'immagine del volto e le  impronte  digitali
del titolare. Nel chip sono  altresi'  memorizzate  le  informazioni,
gia' presenti sul supporto cartaceo, relative  al  passaporto  ed  al
titolare,  nonche'  i  codici  informatici  per  la   protezione   ed
inalterabilita' dei dati e le informazioni  necessarie  per  renderne
possibile  la  lettura  agli  organi  di  controllo.   Gli   elementi
biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine
di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare
attraverso elementi comparativi direttamente  disponibili  quando  la
legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del
passaporto non saranno conservati in banche di dati. 
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 



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