Diritto di cronaca e
diritto di accesso
Cons. di Stato, IV, 12 agosto 2016, n. 3631
Il diritto di cronaca è presupposto fattuale
del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che
legittima l’appellante all’accesso invocato ai sensi della l. 241/1990 [osserva
il Collegio: “il sistema nel suo complesso dà luogo a vari tipi d’accesso, con
diverse finalità e metodi d’approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli
soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri. Tali livelli, nel
sistema della legge n. 241 saranno più ampi quando riguardano la partecipazione
di un soggetto ad un procedimento amministrativo o ad un processo
amministrativo già in atto, oppure quando l’accesso riguardi «… documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici…»; ma richiederanno pur sempre, nel sistema della
legge n. 241, una posizione legittimante nei termini richiesti da quella
disciplina. È allora ben chiaro che il diritto d’accesso ex legge n. 241 agli
atti amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace,
oltre che ai limiti di cui all’art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa
disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare
un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività
indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti”]
Occorre evitare ogni generalizzazione sul
rapporto tra diritto d’accesso e libertà di informare. Il nesso di
strumentalità tra le due figure, che pure esiste, si sostanzia non già
reputando il diritto di accesso qual presupposto necessario della libertà
d’informare, ma nel suo esatto opposto. È il riconoscimento giuridico di questa
che, in base alla concreta regolazione del primo, diviene il presupposto di
fatto affinché si realizzi la libertà d’informarsi. Sicché è pur vero che in
linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata
giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto
giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi;
tuttavia, occorre pur sempre tener presente l’ambito soggettivo e quello
oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela
sottesa all’accesso, presupponendo un interesse personale e concreto,
strumentale all’accesso; cosicché non è consentito dilatare l’ambito
applicativo della normativa garantista di cui all’art. 22 della l. 241/1990
FATTO e DIRITTO
1. – Il dott. G.R. assume d’esser giornalista e data business
editor del periodico W., per il quale cura vari articoli ed
inchieste sulla finanza pubblica.
In tal sua qualità, in data 23 marzo 2015, egli ha chiesto al
Ministero dell’economia e delle finanze di accedere ed estrarre copia di «… tutti
i contratti ISDA Master Agreement, Master Service Agreement e Mandate
Agreement, … “contratti in derivati”, relativi Term Sheet e qualsiasi altro
documento connesso, attualmente in essere…» tra l’Italia e diciannove
istituti di credito stranieri. In subordine, egli ha chiesto d’accedere ai «… 13
contratti in derivati attualmente in vigore tra lo Stato italiano… e banche e
istituti finanziari…, per i quali è ancora presenta la clausola di recesso
anticipato…». Tanto perché la testata W., tenuto conto sia
dell’inchiesta parlamentare in corso e dell’attualità di esso, ha deciso di «… avviare
un’inchiesta giornalistica… sul tema…». A suo dire, sussiste l’interesse ad
accedere ai documenti stessi per esercitare il diritto di cronaca ex art. 21
Cost., mentre questi «… sono necessari al fine di divulgare informazioni di
utilità sociale… (e) … non sono tra quelli considerati riservati…»
da tal P.A.
2. – Il Ministero è rimasto inerte sull’istanza attorea.
Sicché il dott. R. ha adito il TAR Lazio, a seguito del
silenzio così serbato e con il ricorso n. 6692/2015 RG, al fine d’accedere ai
citati documenti e di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenerne
l’ostensione e l’esibizione ex art. 116, c. 4, c.p.a. Il dott. R., premettendo
cenni su tali contratti in derivati tra Stato e istituti finanziari e sulla
trasparenza dei dati sulla spesa pubblica, deduce l’assenza di divieti, nella
fonte primaria e nel combinato disposto dell’art. 7 del DM 5 gennaio 2012 e
dell’art. 3 del DM 13 ottobre 1995 n. 561, all’accesso di tali atti o alla loro
divulgazione.
L’adito TAR, con sentenza n. 13250 del 24 novembre 2015, ha
respinto la pretesa attorea, con la condanna alle spese di lite. In
particolare, il TAR ha ritenuto che: a) –la posizione di giornalista del dott.
R. e l’interesse dei potenziali lettori ad una maggior informazione sui
contratti in derivati non sono elementi sufficienti a fondare una
legittimazione qualificata all’accesso; b) – l’effetto di tale divulgazione è
pregiudizievole sulle attività in derivati, con svantaggio competitivo di Stato
ed istituti nel mercato relativo.
3. – Appella quindi il dott. R., con il ricorso in epigrafe,
deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per: A) – non aver riconosciuto,
in capo a lui, un interesse rilevante e differenziato a tal accesso
(strumentale alla libertà d’informazione garantita e riconosciuta agli organi
di stampa) nonché in considerazione degli obblighi di buona fede e di
collaborazione cui è tenuta la
P.A. verso il privato; B) – la falsa rappresentazione dei
fatti di causa, essendo stato chiesto un numero delimitato di atti (individuati
in modo specifico secondo quanto già reso pubblico in esito a detta indagine
parlamentare), non preordinato ad un controllo generalizzato dell’attività
amministrativa; C) – l’illegittimità del diniego tacito circa taluni affermati
e non dimostrati effetti pregiudizievoli sulle attività in derivati; D) –
l’illegittima condanna alle spese di lite. Resiste in giudizio il Ministero
intimato, che insiste per il difetto di legittimazione dell’appellante
all’accesso e per l’infondatezza del presente gravame.
All’udienza camerale del 14 luglio 2016, su conforme richiesta
delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
4. – L’appello è fondato limitatamente alla statuizione sulle
spese del giudizio, per il resto non potendo esser condiviso, anche se la
sentenza del Tribunale amministrativo merita, in punto di motivazione, le
precisazioni che si esporranno.
4.1 In primo luogo, occorre sgomberare il campo da
argomentazioni che, ad avviso del Collegio, non riguardano in maniera decisiva
il thema decidendum.
Per quanto riguarda le controdeduzioni dell’Amministrazione
appellata, si rammenti che, nel caso in esame, l’odierno appellante ha agito a
seguito del silenzio serbato dalla P.A. sulla sua istanza d’accesso. Sicché non
dura fatica il Collegio a reputare l’assunto della difesa erariale, sullo scopo
dell’accesso per svolgere un controllo generalizzato dell’azione amministrativa
e sull’effetto pregiudizievole dell’eventuale ostensione dei richiesti
contratti in derivati sul mercato relativo, nulla più che un argomento
difensionale. Ma ciò si risolve nella inammissibile –secondo ricevuti princìpi-
sostituzione d’un concreto provvedimento di diniego, mai emanato, con uno
scritto difensivo che, volto a surrogare una inespressa volontà della P.A., che
potrebbe pure avere opinioni più articolate al riguardo.
Per altro verso, con riguardo a quanto deduce l’appellante, è
ben noto al Collegio, ma altrettanto non pertinente ai presenti fini, l’arresto
di questo Consiglio (cfr. Cons. St., V, 17 marzo 2015 n. 1370), secondo cui «… il
diritto di accesso … è collegato a una riforma di fondo dell’ Amministrazione,
ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa desumibili dall’art. 97 Cost., che s’inserisce a
livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini
rispetto all’organizzazione e alla attività… amministrativa quale strumento di
prevenzione e contrasto sociale ad abusi e illegalità…», poiché nella
specie si controverte non sulla ratio generale dell’accesso, ma della
sua utilizzabilità da parte dell’appellante nella concreta situazione per cui è
causa e nel contesto normativo della legge n. 241, invocato dall’appellante
medesimo.
Invero, il punto centrale della presente controversia è e
resta, avendo voluto l’appellante adoperare proprio lo strumento ex artt. 22 e
ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 deducendo la propria libertà di informarsi
per informare, la soggezione del diritto di accesso, come ivi delineato, alle
stringenti regole colà previste e, quindi, la legittimazione dell’appellante al
loro uso e, di conseguenza, ai rimedi che l’ordinamento appresta a garanzia di
questo.
Di ciò il TAR ha dato buona contezza, laddove ha precisato che,
se fosse «… sufficiente l’esercizio dell’attività giornalistica ed il fine
di svolgere un’inchiesta… su una determinata tematica per ritenere, per ciò
solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso…
(della P.A.) …, sol perché genericamente riconducibili all’oggetto di detta
“inchiesta”, si finirebbe per introdurre una sorta di inammissibile azione
popolare sulla trasparenza dell’azione amministrativa che la normativa
sull’accesso non conosce…».
4.2 In altri termini, l’istanza di accesso proposta in via
amministrativa dall’appellante e la conseguente domanda giudiziale vanno
valutate, per saggiare la legittimità del diniego (rectius: silenzio)
opposto dall’Amministrazione alla luce dell’invocato disposto normativo, senza
poter prendere in considerazione la successiva evoluzione della disciplina
normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di
conoscenza dei relativi atti.
Non sfugge al Collegio come dottrina e giurisprudenza abbiano
svolto un'opera di ridefinizione della formula dell'art. 21 Cost., giungendo a
configurare una libertà di cronaca ed una più ampia libertà d’informare. Ciò ha
comportato da tempo il consolidamento dell'autonomia della libertà di
informazione, in sé e rispetto alla libertà di opinione e di stampa, ma
soprattutto la maturazione della differenza tra profilo attivo e profilo
passivo della libertà stessa. In particolare, per quel che qui concerne, il
primo profilo si sostanzia nella libertà d’informare (cioè di comunicare e
diffondere idee e notizie), il secondo, che attiene ai destinatari
dell’informazione, si specifica nella libertà di esser informati, ma, si badi,
come mero risvolto passivo della libertà d’informare, oltre che nella libertà
di accedere alle informazioni.
L'elaborazione più significativa, cui ha dato luogo
l'interpretazione evolutiva dell'art. 21 Cost., si rinviene senz'altro sul
profilo passivo della libertà d’informazione.
Al riguardo, l’attenzione s’è incentrata anzitutto sulle posizioni
soggettive inerenti alla libertà di informarsi, con particolare riguardo sia
all'interesse a ricevere le notizie in circolazione e non coperte da segreto
o da riservatezza, sia all'interesse a ricercare le notizie. Tralasciando
il primo interesse, poiché esula dall’oggetto del presente giudizio, più
complessa è la fisionomia dell'interesse a ricercare le notizie, che
l’appellante in sostanza ha azionato in questa sede. V’è, per vero, una stretta
interdipendenza tra quell'interesse e l'attività di chi divulga le
informazioni, tant’è che la giurisprudenza, anche antica, di questa Sezione si
è espressa (cfr. Cons. St., IV, 6 maggio 1996 n. 570; cfr., più di recente,
id., 22 settembre 2014 n. 4748) sulla posizione qualificata e differenziata
degli organi di stampa (e, quindi, dei giornalisti) circa la conoscenza (del
contenuto) degli atti detenuti dalla P.A. Si richiama, da ultimo, anche il
nuovo approdo «… dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa
una compiuta evoluzione verso una società dell’ informazione e della conoscenza
(cfr. Direttiva 2003/98/CE) …».
4.3 Tuttavia, se è vera la relazione giuridica tra chi informa
e chi viene informato, non solo non si può legittimamente predicare l’esistenza
d’un diritto soggettivo in capo ai destinatari tale addirittura da condizionare
la posizione di chi informa pure nei contenuti e nel risultato, ma non si
ravvisa, nel corpo dello stesso art. 21 Cost., il fondamento di un generale
diritto di accesso alle fonti notiziali, al di là del concreto regime normativo
che, di volta in volta e nell’equilibrio dei molteplici e talvolta non
conciliabili interessi in gioco, regolano tal accesso.
In altre parole, occorre evitare ogni generalizzazione sul
rapporto tra diritto d’accesso e libertà di informare. Il nesso di
strumentalità tra le due figure, che pure esiste, si sostanzia non già
reputando, come fa l’appellante, il diritto di accesso qual presupposto
necessario della libertà d’informare, ma nel suo esatto opposto. È il
riconoscimento giuridico di questa che, in base alla concreta regolazione del
primo, diviene il presupposto di fatto affinché si realizzi la libertà
d’informarsi.
Sicché, come ha a suo tempo detto la Sezione, è pur vero che «…
in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata
giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto
giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi…».
Tuttavia, «… occorre… pur sempre tener presente l’ambito soggettivo e quello
oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela
sottesa all’accesso, presupponendo… un interesse personale e concreto,
strumentale all’accesso…». Pertanto «… non è consentito dilatare
l’ambito applicativo della normativa garantista di cui al citato art. 22 della
legge n. 241…».
Ciò non significa che v’è un diniego generale al diritto di
accesso alle fonti per l’informazione, né che il diritto ad essere informati si
esaurisca nella libertà d’informarsi come mero risvolto fattuale della libertà d’informare.
Vuol dire piuttosto che va condotta un'indagine circa la
consistenza della situazione legittimante all’accesso e che la relativa
valutazione va articolata a seconda della disciplina normativa di riferimento,
che varia in significative parti sia con riguardo ai caratteri della posizione
legittimante (l’interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata” di cui alla legge n. 241), sia dei vari
presidi che la legge pone verso l’accesso generalizzato (non collegato, cioè,
ad un interesse qualificato e differenziato o comunque volto a un controllo
diffuso sull’attività dei pubblici poteri). In particolare sul versante dei
rapporti con i pubblici poteri, il legislatore non sconta limiti generali nel
prevedere in favore dei cittadini una serie più o meno ampia di diritti ad
essere informati, come avviene, per esempio, con le regole di pubblicità ex
art. 29 del Dlg 14 marzo 2013 n. 33.
E’ fondamentale sottolineare, al riguardo, che l'evoluzione
della legislazione in materia, che pure è via via sempre più aperta alle
esigenze di trasparenza dell'azione pubblica, ha portato a configurare le
diverse forme di accesso più che a guisa di un unico e globale diritto
soggettivo di accesso agli atti e documenti in possesso dei pubblici poteri,
come un insieme di sistemi di garanzia per la trasparenza, tra loro
diversificati pur con inevitabili sovrapposizioni. Sicché s’avrà una maggiore o
minore estensione della legittimazione soggettiva, a seconda della più o meno diretta
strumentalità della conoscenza, incorporata negli atti e documenti oggetto
d’accesso, rispetto ad un interesse protetto e differenziato, diverso dalla
mera curiosità del dato, di colui che esprime sì il bisogno di accedere, ma con
le modalità previste dalla specifica disciplina normativa invocata.
In altri termini, è da considerare che il sistema nel suo
complesso dà luogo a vari tipi d’accesso, con diverse finalità e metodi
d’approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza
dei pubblici poteri. Tali livelli, nel sistema della legge n. 241 –che
costituisce il parametro normativo di riferimento nel presente giudizio-
saranno più ampi quando riguardano la partecipazione di un soggetto ad un
procedimento amministrativo (art. 7, c. 1; art. 8, c. 2, lett. b; art. 10,
lett. a) della l. 241/1990) o ad un processo amministrativo già in atto (art.
116, c. 2, c.p.a.: cfr., p. es., Cons. St., III, 14 marzo 2013 n. 1533), oppure
quando l’accesso riguardi «… documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…» (art.
24, c. 7 della legge n. 241); ma richiederanno pur sempre, nel sistema della
legge n. 241, una posizione legittimante nei termini richiesti da quella disciplina.
È allora ben chiaro che il diritto d’accesso ex legge n. 241 agli atti
amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre
che ai limiti di cui all’art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa disamina
della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un
proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività
indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Come si è detto,
il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma
non è di per sé solo la posizione che legittima l’appellante all’accesso
invocato ai sensi della legge n. 241.
Né sembri tutto ciò in contrasto con la c.d. “società
dell’informazione” cui a livello europeo tende (cfr. considerando n. 2) la dir.
n. 2003/98/CE, poiché, al di là dell’enfasi così manifestata, tale fonte
comunque non esclude, nei ben noti ed ovvi limiti di ragionevolezza e
proporzionalità, regimi nazionali che possano delimitare l’accesso anche con
riferimento alla titolarità di una posizione legittimante).
Diversi sono i presupposti che connotano i casi di c.d.
“accesso civico” ex art. 5 del Dlg 33/2013 (anche nel testo previgente alla
novella del 2016), che tuttavia presuppongono la sussistenza di un obbligo di
pubblicazione (cfr. funditus Cons. St., VI, 20 novembre 2013 n. 5515).
E ancora diversi sono i presupposti che disciplinano l’accesso
ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di
accesso da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33
del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l’accesso ai limiti
previsti dall’articolo 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i
limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto
dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi
previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le
peculiairtà della posizione legittimante del richiedente.
In conclusione, l’appello è da respingere per la non dimostrata
sussistenza, nel caso di specie, da parte dell’appellante di una posizione
legittimante ai sensi e nei termini di cui alla legge n. 241.
5. – Viceversa, l’appello è da condividere, laddove è diretto
contro la condanna alle spese di giudizio di primo grado.
Infatti, sul punto la statuizione del TAR non può essere
condivisa, e ciò per due ordini di ragioni. Il primo: è stata l’inerzia del
Ministero intimato a provocare la lite, su un’iniziativa d’accesso che lo
stesso TAR ha definito «… ispirata all’apprezzabile fine di svolgere
attività di informazione a vantaggio della pubblica opinione…», dunque non
pretestuosa. Il secondo: l’infondatezza della pretesa azionata discende non ictu
oculi, ma da una vicenda in sé normativamente complessa e connotata da
arresti di giurisprudenza e da avvisi della dottrina non univoci e tuttora in
divenire, inerenti ad aspetti seri e delicati a rilevanza costituzionale. Per
l’una ragione e per l’altra, quindi, sussistevano fin dall’inizio i giustificati
motivi per compensare integralmente dette spese, donde la riforma della
sentenza appellata sul punto.
6. – L’appello va accolto in tali limiti, ma la complessità
della questione e la parziale soccombenza suggeriscono l’integrale
compensazione, tra le parti, pure delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV),
definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 52/2016 RG in epigrafe),
lo accoglie limitatamene al capo della sentenza di primo grado relativo alla
condanna alle spese, che sul punto va riformata, e lo respinge per il resto con
la conferma della sentenza di primo grado e con le precisazioni di cui alla
presente sentenza.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento