Elezioni (dei membri) del Parlamento europeo (spettanti all’Italia).
Rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale
della soglia d sbarramento
Cons. di Stato, V, 23 agosto 2016, n. 3673
E’ rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli
articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis)
e n. 2) e 22, primo comma della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (nel testo introdotto
dall’articolo 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10) nella parte in cui
prevede: a)che l'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2)
dell’articolo 20 e dopo aver determinato la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi; b) che il riparto dei seggi fra
le liste avviene in favore delle sole liste che abbiano superato sul piano
nazionale la richiamata soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti
validamente espressi; c) che l'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo
comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati in applicazione
delle previsioni di cui al precedente articolo 21 (e quindi, con applicazione
della richiamata soglia di sbarramento).
FATTO
IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE RILEVANTE AI FINI DELLA DECISIONE.
La presente ordinanza di rimessione ha ad oggetto la
legittimità costituzionale della normativa vigente relativa all’elezione della
delegazione italiana al Parlamento europeo, cioè la legge 24 gennaio 1979, n.
18, così come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 - “Modifiche
alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia” -, nella parte in cui stabilisce
che l’Ufficio elettorale nazionale “individua le liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi”
(articolo 21, comma 1, n. 1-bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18) e “procede
al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista […]” (articolo 21, comma 1, n. 2
della medesima legge n. 18 del 1979).
Il sistema introdotto dalla legge italiana consegue
all’esercizio della facoltà, prevista per gli Stati membri dell’Unione europea
nell’Atto di Bruxelles (Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE,
Euratom del 20 settembre 1976, nel testo risultante a seguito della decisione
del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002),
di introdurre soglie di sbarramento nella misura massima del cinque per
cento all’interno delle rispettive legislazioni nazionali per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo.
I FATTI ALL’ORIGINE DELLA CONTROVERSIA E I MOTIVI
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e
iscritto al n. 9609 dell’anno 2014, gli odierni appellanti, premesso di aver
rivestito la qualità di candidati per la lista Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale alle elezioni del Parlamento europeo svoltesi il 25 maggio 2014,
nonché di elettori, hanno impugnato l’atto di proclamazione dei candidati
eletti, non avendo lo stesso assegnato alcun seggio alla propria lista, che
pure era riuscita a conseguire a livello nazionale 1.006.513 voti, pari al 3,66
per cento, così ripartiti:
- I circoscrizione Italia nord occidentale: 254.453 (3,19%);
- II circoscrizione Italia nord orientale: 174.770 (3,07%);
- III circoscrizione Italia centrale: 260.792 (4,58%);
- IV circoscrizione Italia meridionale: 238.993 (4,15%);
- V circoscrizione Italia insulare: 75.029 (3,30%).
Gli appellanti hanno lamentato che tale esito fosse gravemente
lesivo del loro diritto di elettorato attivo e passivo, invocando a supporto
plurime disposizioni costituzionali e previsioni sancite a livello europeo e
hanno chiesto al giudice adito l’annullamento del suddetto provvedimento di
proclamazione degli eletti ed una nuova ripartizione dei seggi, senza fare
applicazione della soglia di sbarramento al quattro per cento prevista
dall’articolo 21, comma 1, n. 1-bis della legge n. 18 del 1979, previa
rimessione della questione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea.
All’interno dell’unico motivo contenuto nel ricorso sono stati
evidenziati molteplici profili di incostituzionalità, connessi all’assunto per
cui la legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, introducendo una
soglia di sbarramento, lederebbe l’uguaglianza e le libertà del diritto di
elettorato attivo e passivo dei cittadini italiani con conseguente distorsione
della rappresentanza in sede europea: verrebbe vanificata la preferenza
espressa da più di un milione di elettori per la lista Fratelli d’Italia –
Alleanza nazionale in occasione delle elezioni del 25 maggio 2014.
Quest’ultima, infatti, in mancanza di detta soglia di
sbarramento e stando ai risultati delle elezioni avrebbe ottenuto almeno tre
seggi presso il Parlamento europeo ed il vulnus si sarebbe ripetuto
anche con l’applicazione del criterio dei resti, registrando una cifra
elettorale superiore ai resti delle altre liste che hanno raggiunto il 4 per
cento.
Passando all’esame delle singole argomentazioni sviluppate:
- per quanto riguarda l’ordinamento costituzionale italiano, è
stata sottolineata la violazione del principio di partecipazione democratica
(articoli 1, 2 e 49 della Costituzione), del principio di uguaglianza (articolo
3 della Costituzione) e del principio fissato dall’articolo 48 della
Costituzione, secondo cui “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”;
- per quanto riguarda l’ordinamento dell’Unione europea,
l’accento è stato posto sugli articoli 10 e 11 della Costituzione e sui
Trattati, in particolare, l’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, per il
quale “La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale”,
e l’articolo 10, comma 3 del medesimo Trattato, che conferisce a chi ne sia
titolare “il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione”.
Principi questi ritenuti non compatibili con la facoltà
riconosciuta agli Stati membri dall’Atto di Bruxelles di introdurre soglie di
sbarramento nelle legislazioni nazionali per l’elezione dei parlamentari
europei, alla luce, oltretutto, delle innovazioni apportate dal Trattato di
Lisbona entrato in vigore il giorno 1 dicembre 2007.
A sostegno della discriminatorietà delle soglie elettorali,
verso cui ha optato il legislatore italiano, è intervenuta una duplice
considerazione.
Da un lato, rileverebbe l’assegnazione di seggi parlamentari a
stati con popolazioni di modeste dimensioni, tra cui basti citare Malta
(416.000 abitanti), Lussemburgo (508.000 abitanti) e Cipro (840.000 abitanti),
sulla base di un numero di voti inferiore a quello ottenuto in Italia dalla
lista Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale.
Dall’altro, rileverebbe il trattamento riservato ad alcune
minoranze linguistiche, che hanno una garanzia di elezione con un numero di
voti inferiore a quello di liste sotto soglia ai sensi dell’articolo 12, commi
8 e 9 della l. 18 del 1979 (in base alle disposizioni appena richiamate “8.
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi
politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di
lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del
Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi
prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa
circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le
circoscrizioni con lo stesso contrassegno. 9. A tale scopo, nella dichiarazione
di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si
intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le
liste debbono essere reciproche”).
Ai medesimi fini rileverebbe altresì la previsione
dell’articolo 22, commi 2 e 3 della medesima legge n. 18 del 1979 (in base alle
disposizioni appena richiamate, “2. Quando in una circoscrizione sia
costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell’articolo 12, ai
fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo
l’ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un’unica
graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste
collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di
liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più
elevate. 3. Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica
collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste
ha diritto, l’ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che
abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50.000”).
Veniva, altresì, confutata l’obiezione che, proiettando le
dinamiche nazionali nel contesto europeo, insisteva sull’esigenza di evitare
un’eccessiva frammentazione partitica in nome della governabilità e stabilità.
A tal proposito si è osservato che l’organismo assembleare
europeo non è legato da alcun rapporto fiduciario con il potere esecutivo.
Inoltre, all’interno del Parlamento europeo i parlamentari sono
suddivisi per gruppi politici e non nazionali. Non a caso, la stessa legge 24
gennaio 1979, n. 18 fa espresso riferimento ai membri spettanti all’Italia e
non ai rappresentanti l’Italia.
Una conferma degli spiegati rilievi è stata rintracciata nelle
pronunce della Corte costituzionale tedesca, la quale, dapprima, in data 9
novembre 2011, aveva accolto due distinti ricorsi volti a contestare la
legittimità costituzionale della clausola di sbarramento del 5 per cento e del
sistema delle liste bloccate, che disciplinavano l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti alla Germania, e successivamente, in data 26
febbraio 2014, aveva ribadito l’illegittimità costituzionale della soglia di
sbarramento, che il legislatore nazionale aveva reintrodotto nella misura del 3
per cento.
In entrambi i casi, quella Corte ha affermato che la
limitazione della rappresentanza violai principi di uguaglianza del voto e
della pari opportunità tra i partiti politici.
All’udienza del 27 maggio 2015 il Tribunale amministrativo del
Lazio, con ordinanza n. 7613/2015, sospendeva il giudizio “nelle more della
decisione della Corte Costituzionale che ha trattenuto in decisione la
questione di legittimità costituzionale degli art. 21, comma 1, n. 1 bis) e 2)
della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui introducono nelle consultazioni
del Parlamento Europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi,
analoga a quella sollevata dai ricorrenti in questa sede e rimessa dal Tribunale
di Venezia con ordinanza 9 maggio 2014”.
Con sentenza n. 110 del 15 giugno 2015, la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile la suddetta questione.
Con la sentenza n. 13214/2015 (qui impugnata in appello) il
Tribunale amministrativo del Lazio ha, infine, respinto il ricorso e condannato
i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con il ricorso in appello sono state riproposte le medesime
contestazioni avverso la previsione del limite percentuale di cui all’articolo
21, comma 1, n. 1-bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 necessario per
accedere alla ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo.
Le contestazioni e gli argomenti in parola sono stati affidati
a un unico, complesso motivo di doglianza.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno e l’Ufficio elettorale
nazionale presso la Corte
di cassazione i quali hanno concluso nel senso della inammissibilità e/o
dell’infondatezza dell’appello.
Si è costituito in giudizio il Movimento politico ‘Forza
Italia’, nonché i signori Alberto Cirio, Remo Sernagiotto, Alessandra
Mussolini, Barbara Matera e Salvatore Cicu i quali hanno a propria volta
concluso nel senso della inammissibilità e/o dell’infondatezza dell’appello.
Si sono costituiti in giudizio i dottori Nicola Caputo e
Lorenzo Fontana i quali ha anch’essi concluso nel senso della inammissibilità
e/o dell’infondatezza dell’appello.
Si sono poi costituiti in giudizio il NCD (Nuovo Centrodestra),
il PD (partito Democratico) e l’U.D.C. (Unione di Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro), nonché l’onorevole Lorenzo Cesa i quali hanno anch’essi
concluso nel senso della inammissibilità e/o dell’infondatezza dell’appello.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
ASPETTI GENERALI DELLA QUESTIONE
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello
proposto da Giorgia Meloni in qualità di candidata all’elezione dei membri del
Parlamento europeo tenutasi il 25 maggio 2014, nonché di elettrice nell’ambito
della medesima tornata elettorale (e da altri candidati all’elezione dei membri
del Parlamento europeo per la lista ‘Fratelli d’Italia – AN’, nonché da altri
elettori) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti di proclamazione degli
eletti adottati all’esito della richiamata tornata elettorale (secondo gli
appellanti, in particolare, la normativa nazionale che disciplina le elezioni
al Parlamento europeo risulterebbe sotto diversi aspetti lesiva del pertinente
paradigma normativo eurounitario e costituzionale in particolare laddove fissa
una soglia di sbarramento al 4 per cento dei voti validamente espressi).
Il Collegio ritiene che la questione sottoposta al suo giudizio
non possa essere risolta se non previa sottoposizione alla Corte costituzionale
della questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente
infondata) in ordine ad alcune disposizioni primarie rilevanti ai fini della risoluzione
della res controversa.
In particolare, per le ragioni che di seguito si esporranno,
viene fatto di dubitare, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48,
secondo comma della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’articolo 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24
gennaio 1979, n. 18, (‘Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia’), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge
20 febbraio 2009, n. 10 (‘Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia’),
nonché del successivo articolo 22, primo comma per la parte in cui prevedono,
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, una soglia
di sbarramento per le liste le quali non abbiano conseguito, sul piano
nazionale, almeno il quattro per cento dei voti validamente espressi.
CIRCA LA
RILEVANZA E CIRCA I DEDOTTI PROFILI
DI INAMMISSIBILITA’ DELLA QUESTIONE
2. Il Collegio osserva in primo luogo che la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni dinanzi richiamate sub 1
sia rilevante ai fini della definizione del giudizio atteso:
- che gli appellanti hanno allegato (e sul punto non vi è
contestazione) che la lista ‘Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale’ ha
riportato, all’esito della tornata elettorale per cui è causa, nelle cinque
circoscrizioni nazionali, un totale di 1.006.513 voti validi, pari al 3,66 per
cento circa dei voti validamente espressi;
- che la lista in questione si è quindi attestata nel suo
complesso al di sotto della soglia di sbarramento introdotta dalla legge n. 10
del 2009, in tal modo non conseguendo alcun seggio al Parlamento europeo;
- che tuttavia, in assenza delle previsioni di cui alla
richiamata legge n. 10 del 2009 (i.e.: laddove la tornata elettorale si fosse
svolta sulla base delle previgenti disposizioni di cui alla l. 18 del 1979), la
lista in questione avrebbe ottenuto l’attribuzione – sulla base dei voti
conseguiti – di alcuni seggi;
- che in particolare (e alla luce delle deduzioni svolte alle
pagine da 17 a 19 dell’atto di appello e che non risultano contestate in atti),
laddove si fosse fatta applicazione nel caso di specie del sistema dei
quozienti interi e dei più alti resti (e senza applicazione delle soglie di
sbarramento della cui legittimità qui si discute), la lista elettorale
‘Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale’ si sarebbe vista attribuire tre dei
settantatre seggi complessivamente spettanti all’Italia nell’ambito del Parlamento
UE;
- che, pertanto, la vicenda per cui è causa non può essere
definita indipendentemente dalla risoluzione delle questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni di legge la cui applicazione ha in concreto
impedito alla lista elettorale ‘Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale’ di
ottenere l’attribuzione di seggi.
2.1. Sempre per ciò che riguarda la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale che qui viene in rilievo (nonché per ciò che
riguarda gli altri presupposti e condizioni per la proposizione della
questione), il Collegio osserva che la
Corte costituzionale è stata già investita per due volte
dello scrutinio di costituzionalità delle disposizioni di cui qui si discute.
Tuttavia nessuna delle due pronunce (ambedue di inammissibilità)
che hanno definito i relativi giudizi sembrano recare preclusioni alla
proposizione della questione che qui viene sollevata.
2.1.1. Per quanto riguarda, in primo luogo, il caso deciso con
la sentenza (di inammissibilità) della Corte costituzionale n. 271 del 2010, si
osserva che il caso in questione risulta oggettivamente diverso da quello che
qui viene in rilievo e che le statuizioni rese dalla Corte costituzionale con
tale pronuncia non incidono sulla rilevanza della questione che qui viene
sollevata.
Si osserva al riguardo:
- che, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 271
del 2010, non solo non veniva in rilievo la questione in se della legittimità
costituzionale dell’introduzione della soglia di sbarramento di cui alla l. n.
10 del 2009, ma addirittura il presupposto stesso per la sottoposizione alla
Corte della questione di legittimità costituzionale del riformulato articolo 21
della l. n. 18 del 1979 era appunto rappresentato dalla ritenuta (e qui non
condivisa) manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
della disposizione in esame per la parte in cui la stessa introduce(va) la più
volte richiamata soglia di sbarramento;
- che, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 271
del 2010, si faceva invero questione della controversa legittimità
costituzionale del richiamato articolo 21 nella parte in cui non consente anche
alle liste escluse dalla soglia nazionale di sbarramento di partecipare
all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti (si tratta di
una questione evidentemente diversa da quella che qui rileva, la quale involge
in radice la legittimità costituzionale dell’introduzione di una soglia di
sbarramento in quanto tale).
2.1.2. Per quanto riguarda, poi, il caso deciso con la sentenza
(anch’essa di inammissibilità) della Corte costituzionale n. 110 del 2015, si
osserva che il caso in questione risulta del pari oggettivamente diverso da
quello che qui viene in rilievo e che, parimenti, le statuizioni rese dalla
Corte costituzionale con tale pronuncia non incidono sulla rilevanza della
questione che qui viene sollevata.
Si osserva al riguardo:
- che la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale (ordinario) di Venezia per difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione. Al riguardo la Corte costituzionale ha
osservato che il mero riferimento operato dal giudice rimettente all’interesse
all’accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future
consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun’altra
specifica indicazione, non può essere considerato motivazione sufficiente né
plausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea ai fini
dell’ammissibilità dell'azione di legittimità costituzionale. Al riguardo la Corte costituzionale ha
sottolineato che le vicende elettorali relative all’elezione dei membri
italiani del Parlamento europeo possono (e debbono) essere sottoposte agli
ordinari rimedi giurisdizionali (e, segnatamente, quelli previsti dagli
articoli 130 e 132 Cod. proc. amm.), nel cui ambito può svolgersi ogni
accertamento relativo alla tutela del diritto di voto nonché sollevarsi
incidentalmente questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano;
- che il caso definito con la richiamata sentenza n. 110 del
2015 è evidentemente diverso da quello che qui rileva. Nel caso in esame,
infatti, non solo la questione è stata sollevata nell’ambito di un giudizio
proposto dai candidati direttamente e concretamente lesi dall’applicazione
delle disposizioni della cui legittimità si discute; ma – per di più – la
questione è stata sollevata nell’ambito di un giudizio ritualmente proposto
dinanzi al giudice munito di giurisdizione e piena potestas decidendi in
relazione alle posizioni giuridiche e alle pretese che vengono fatte valere.
2.2. Ancora per quanto riguarda la rilevanza ai fini del
decidere della richiamata questione di legittimità costituzionale, il Collegio
osserva che non può in alcun modo aderirsi alla lettura costituzionalmente
orientata dell’articolo 21 della l. 18 del 1979 proposta dagli appellanti.
Essi suggeriscono un’interpretazione della disposizione da
ultimo richiamata secondo cui occorrerebbe comunque ammettere al riparto dei
seggi le liste che (al pari di quella espressa dagli appellanti) non abbiano
raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento, ma che abbiano comunque
riportato i maggiori resti.
Al riguardo ci si limita ad osservare che la proposta
interpretazione collide in modo insanabile con la lettera del più volte
richiamato articolo 21, comma 1, n. 2) della l. 18 del 1979 il quale limita in
modo testuale ed espresso (e insuscettibile di interpretazioni di sorta) il
riparto dei seggi alle sole liste di cui al precedente n. 1-bis) (i.e.:
alle sole liste che abbiano superato la più volte richiamata soglia di
sbarramento).
Pertanto, l’ipotizzata lettura costituzionalmente orientata
della disposizione non può essere condivisa e la questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni dinanzi richiamate resta rilevante ai fini
del decidere.
2.3. Il Collegio osserva altresì che si può qui prescindere dai
motivi di appello rivolti avverso l’ordinanza del primo giudice n. 12581 del
2014 con la quale era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio (così
come delle eccezioni di inammissibilità e di infondatezza sollevate in
relazione a tali motivi).
Al riguardo (e rinviando alla decisione di merito ogni
ulteriore statuizione sul punto) ci si limita ad osservare che gli odierni
appellanti – i quali avevano contestato già in primo grado la legittimità della
richiamata ordinanza – hanno comunque proceduto ad integrare il contraddittorio
entro il termine a tal fine fissato del 21 febbraio 2015 (in tal senso la
documentazione versata agli atti del primo grado in data 4 marzo 2015).
2.4. Il Collegio osserva poi che si può qui prescindere dai
motivi di appello con i quali si è censurato di fatto il comportamento del
primo giudice il quale avrebbe impiegato un tempo eccessivo per definire il
primo grado del presente giudizio, con conseguente violazione dei principi di
concentrazione e celerità che necessariamente devono ispirare il rito
elettorale.
Al riguardo (e rinviando anche in tal caso alla decisione di
merito ogni ulteriore statuizione sul punto) ci si limita ad osservare che il
motivo in questione – di cui è in ogni caso dubbia la stessa ammissibilità –
non incide sul merito della res controversa.
2.5. Ancora per ciò che riguarda l’ammissibilità della dedotta
questione di legittimità costituzionale, deve escludersi – contrariamente a
quanto osservato dal Movimento politico ‘Forza Italia’ che tale questione (e
con essa il ricorso in appello) sia inammissibile per carenza del requisito di
incidentalità per avere nella sostanza gli appellanti introdotto una c.d. ‘lis
ficta’.
Al riguardo ci si limita ad osservare che, pur risultando la
dedotta questione di costituzionalità del tutto centrale ai fini della
definizione della res controversa, non può tuttavia affermarsi che l’eventuale
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale sia idonea ad esaurire la
tutela richiesta (in tal modo violando il generale divieto del ricorso diretto
di costituzionalità).
Si osserva sotto tale aspetto:
- che vi è un’apprezzabile diversità nei petita e nelle causae
petendi del ricorso principale (nel cui ambito si fa questione della
legittimità dei verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale
nazionale e degli atti di proclamazione degli eletti) e del richiesto giudizio
di costituzionalità (nel cui ambito si fa questione della conformità a
Costituzione della disposizione di legge che ha introdotto una soglia di
sbarramento del 4 per cento nell’ambito del procedimento per l’elezione dei
membri italiani del Parlamento europeo);
- che, se (per un verso) è vero che per gli appellanti
qualificatisi quali cittadini elettori l’eventuale vantaggio connesso
all’invocata declaratoria di incostituzionalità si limiterebbe alla sola
rimozione delle disposizioni censurate dall’ordinamento, per altro verso è ben
diversa la posizione vantata dagli appellanti qualificatisi come candidati alla
tornata elettorale per cui è causa. E’ evidente infatti che tali appellanti
aspirino a conseguire un’utilità di carattere mediato (la proclamazione quali
eletti e il conseguimento del seggio, previa verifica degli ulteriori
presupposti e condizioni) che è ulteriore e diversa rispetto a quella – di
carattere immediato e diretto - connessa all’invocata rimozione delle
disposizioni sospette di incostituzionalità.
2.6. Ancora, non può essere condivisa l’eccezione sollevata dal
dottor Nicola Caputo e dal dottor Lorenzo Fontana i quali ipotizzano
l’inammissibilità della dedotta questione di legittimità costituzionale per
carenza di un interesse concreto ed attuale alla sua proposizione.
I dottori Caputo e Fontana (i quali richiamano le statuizioni
rese dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014) osservano che le
elezioni che si sono svolte in applicazione delle disposizioni della cui
legittimità qui si discute rappresenterebbero un ‘fatto concluso’, ragione per
cui gli appellanti non potrebbero aspirare – neppure in caso di accoglimento
della dedotta questione di legittimità costituzionale - a un diverso esito
della medesima consultazione. Il che paleserebbe la carenza di interesse in
capo a loro di dedurre la richiamata questione di legittimità costituzionale.
L’eccezione non può essere condivisa: i) sia perché gli
appellanti aspirano a un atto di proclamazione degli eletti di diverso
contenuto; ii) sia perché gli appellanti che sono cittadini elettori
mirano a conseguire l’utilità di esprimere il proprio voto per le elezioni dei
membri italiani del Parlamento europeo con modalità pienamente espressive del
principio di legittimazione democratica; iii) sia – infine – perché se
si accedesse alla tesi prospettata dai dottori Caputo e Fontana si perverrebbe
all’effetto (invero paradossale) per cui le disposizioni che regolano i
procedimenti elettorali non potrebbero mai costituire oggetto di questione di
costituzionalità in via incidentale (e ciò, in quanto una siffatta questione
non potrebbe che essere dedotta nella vigenza del mandato dei candidati eletti
nella vigenza delle disposizioni della cui legittimità si discute, il che
comporterebbe la permanente carenza di un interesse diretto ed attuale a
sollevare una siffatta questione).
2.7. Sempre per quanto riguarda l’ammissibilità della dedotta
questione di costituzionalità, il Collegio osserva che la sua articolazione non
implica la paventata invasione degli spazi decisionali riservati all’interpositio
legislatoris, né postula una pronuncia di carattere additivo da parte della
Corte costituzionale.
Al riguardo ci si limita ad osservare che, laddove venissero
espunte dall’ordinamento le parti della novella del 2010 oggetto di censura, il
meccanismo elettorale per le elezioni dei membri spettanti all’Italia del
Parlamento europeo tornerebbe ad essere governato dalle disposizioni di cui
alla l. n. 18 del 1979 nella sua originaria formulazione (i.e.: da un corpus
normativo completo ed autoesecutivo), senza determinare lacune legislative di
sorta che abbisognino di un (naturalmente, pur sempre possibile) ulteriore
intervento del legislatore.
2.8. Il dottor Lorenzo Fontana ha poi eccepito
l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica nei propri confronti del
ricorso di primo grado.
L’eccezione in questione appare prima facienon fondata
in quanto l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti del
dottor Fontana (nella sua qualità di candidato eletto per il Parlamento europeo)
sembra essere stata correttamente operata dai ricorrenti in primo grado in
attuazione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale n. 12581/2014
(la quale aveva disposto tale integrazione – anche con il mezzo dei pubblici
proclami – in favore “di tutti gli eletti che non risultano essere stati
ritualmente chiamati in giudizio con il ricorso introduttivo”).
2.9. Il Nuovo Centrodestra ha eccepito l’inammissibilità
dell’appello in quanto gli appellanti si sarebbero inammissibilmente limitati a
riproporre i medesimi motivi di diritto già sollevati in primo grado con
l’articolazione di censure generiche e lesive del principio di specificità dei
motivi di censura.
Il motivo non può essere condiviso in quanto l’esame dei motivi
articolati dagli odierni appellanti in entrambi i gradi del giudizio palesa che
essi risultino caratterizzati da u sufficiente grado di specificità.
I motivi in questione, pur nella loro linearità, non difettano
del requisito della specificità: ed infatti, nell’articolare tali motivi gli
odierni appellanti hanno sic et simpliciter lamentato che le elezioni
del 2014 per i membri italiani del Parlamento europeo si siano svolte sulla
base di una disciplina primaria che sembra viziata sotto numerosi profili di
incostituzionalità.
2.10. Neppure può essere condivisa l’eccezione sollevata dal
Nuovo Centrodestra secondo cui l’appello in epigrafe sarebbe inammissibile per
violazione del divieto di bis in idem, stante la sentenza di questo
Consiglio di Stato n. 926 del 2015 che ha dichiarato inammissibile l’appello n.
232/2015 proposto avverso l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio n. 12581 del 2014 che aveva disposto l’integrazione del
contraddittorio processuale di primo grado.
Il Collegio si limita ad osservare al riguardo che la
richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 926 del 2015 non ha
definito in modo integrale il giudizio di primo grado, ma ha deciso sulla sola
questione relativa alla diretta impugnabilità in giudizio dell’ordinanza con
cui il primo giudice aveva disposto l’integrazione del contraddittorio
processuale.
CIRCA LA
NON MANIFESTA INFONDATEZZA
3. Nel merito, il Collegio ritiene in primo luogo che le
disposizioni di cui agli articoli 21, comma primo, n. 1-bis) e 2) (per
come risultanti dalla novella di cui alla l. 10 del 2009) e 22, comma primo
della l. 18 del 1979 risultino lesivi del generale principio del fondamento
democratico delle istituzioni rappresentative (articolo 1, secondo comma della
Costituzione), del generale principio di ragionevolezza (tradizionalmente
ricondotto all’ambito applicativo dell’articolo 3 della Costituzione), nonché
del principio di adeguata rappresentatività del voto di cui all’articolo 48
della Costituzione.
Con la presente ordinanza di rimessione si darà invero per
acquisita la conformità della scelta operata dal legislatore del 2010 con il
pertinente paradigma disciplinare UE (e, in particolare, con il richiamato
‘Atto di Bruxelles’ del 1976 e successive modifiche).
Il Collegio ritiene quindi che possa essere rinviato al merito
l’esame degli argomenti con cui gli appellanti dubitano della stessa conformità
del richiamato ‘Atto di Bruxelles’ con i sopravvenuti principi e disposizioni
di cui al Trattato di Lisbona (ratificato in Italia con la legge 2 agosto 2008,
n. 130).
3.1. Non sfugge al Collegio il consolidato orientamento della
Corte costituzionale secondo cui l’articolo 48 della Costituzione sancisce in
primo luogo la salvaguardia delle prerogative del voto, non incidendo in modo
diretto sulla disciplina dei sistemi elettorali, la quale resta demandata all’interpositio
legislatoris e la cui disciplina non può ordinariamente costituire oggetto
di scrutinio di costituzionalità, se non in caso di palese irragionevolezza.
Al riguardo il primo giudice ha correttamente richiamato
l’orientamento secondo cui la determinazione delle formule e dei sistemi
elettorali rappresenta un ambito nel quale si esprime con un massimo grado di
evidenza “la politicità della scelta legislativa”, la quale può pertanto essere
ritenuta censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando
risulti manifestamente irragionevole (sul punto –ex multis -_ Corte
cost., ord. 260 del 2002).
Il Collegio ritiene tuttavia che le disposizioni censurate
comportino una compressione dei principi di piena democraticità e pluralismo
del sistema rappresentativo che non rinvengono un’adeguata ratio
giustificatrice nel perseguimento di concomitanti finalità di interesse
generale e che, quindi, sembrano travalicare i limiti propri del ragionevole
esercizio dell’interpositio legislatoris.
3.2. La questione è stata affrontata (e risolta in senso
diverso da quello qui proposto) dalla sentenza di questo Consiglio n.
4786/2011.
Qui di seguito si richiameranno le ragioni che avevano indotto
questo Consiglio a dichiarare la manifesta infondatezza della questione (in
quanto esaustivamente rappresentative delle ragioni a sostegno della
legittimità costituzionale delle disposizioni introduttive della richiamata
soglia di sbarramento) e, in seguito, le ragioni che inducono invece il
Collegio a propendere per l’opposta soluzione.
3.2.1. Con la richiamata decisione del 2011 questo Giudice di
appello aveva affermato
- che l’introduzione ad opera della l. 10 del 2009 della più
volte richiamata clausola di sbarramento non colliderebbe con le coordinate
costituzionali “in quanto persegue la ragionevole finalità di evitare
un'eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare attraverso
l'esclusione delle forze politiche che non dimostrino sul campo il possesso di
un'adeguata rappresentatività”;
- che il richiamato meccanismo rinviene un puntuale fondamento
nella decisione del Consiglio 76/787 CECA/CEE/EURATOM, come modificata dalla
decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE la quale, appunto,
riconosce la possibilità ai Paesi membri di introdurre una soglia minima di
sbarramento per l'attribuzione dei seggi, entro il limite del cinque per cento
dei suffragi validamente espressi, senza prevedere alcun tipo di correttivo a
beneficio delle forze politiche che non la raggiungano;
- che la normativa comunitaria, lungi dal considerare il
principio di proporzionalità incompatibile con la fissazione di una clausola di
sbarramento, considererebbe l'introduzione del quorum quale correttivo utile
onde accrescere la stabilità degli organi elettivi;
- che non condurrebbe ad un diverso esito la sottolineatura dei
principi di libertà, pluralismo e rappresentatività democratica sanciti dal
Trattati di Nizza e di Lisbona, “posto che detti cardini ordinamentali non
toccano in modo specifico la materiale elettorale e, comunque, non ostano ad
una scelta normativa tesa a razionalizzare la rappresentanza parlamentare con
l'introduzione di un correttivo al principio di proporzionalità teso a
scongiurare il rischio di dispersione del voto e di frammentazione delle forze
politiche nazionali”;
- che la democraticità e il pluralismo del sistema
rappresentativo non sarebbero lesi dalla previsione di quorum elettorali o di
limitazioni alla rappresentanza delle forze politiche concorrenti in una
competizione elettorale. Ciò, in quanto “il sistema della proporzionalità
pura [è] uno dei possibili sistemi utilizzabili dal legislatore, suscettibile
di deroga mediante temperamenti alla fedele traduzione in seggi dei consensi
che favoriscano la governabilità e la razionalizzazione del consenso”;
- che la scelta di prevedere detta soglia di sbarramento nella
misura del 4 per cento non inficerebbe poi l'eguaglianza del diritto di voto di
cui è menzione all’articolo 48 della Costituzione e non innescherebbe una
disparità di trattamento dei candidati in contrasto con l'articolo 51 della
Costituzione. Ciò, in quanto “la differenziazione operata tra i candidati e
le liste di appartenenza non è, infatti, frutto di una discriminazione
legislativa aprioristica ma rappresenta la conseguenza fisiologica
dell'espressione della volontà sovrana degli elettori”;
- che, in definitiva, “la scelta di fissare una soglia di
rappresentatività mir[erebbe] al ragionevole scopo di assicurare la presenza in
Parlamento europeo di forze politiche che abbiano un ruolo adeguato nel sistema
politico nazionale e che, come tali, siano idonee a concorrere in modo adeguato
al processo di formazione delle scelte politiche in ambito europeo”.
3.2.1. Ad avviso del Collegio gli argomenti dinanzi richiamati
(i quali, si ripete, espongono in modo analitico ed esaustivo le ragioni che
militerebbero per la legittimità costituzionale delle rinovellate disposizioni
di cui agli articoli 21, comma primo, numeri 1-bis) e 2) e 22, comma primo della
l. 18 del 1979) non sono condivisibili.
3.3. E’ vero che il più volte richiamato ‘Atto di Bruxelles’
(nella sua formulazione attuale) sembra legittimare – a talune condizioni –
l’introduzione nell’ambito delle leggi elettorali nazionali per le elezioni al
Parlamento europeo di soglie di sbarramento, ma ciò non vuol dire che siffatte
previsioni siano sempre e comunque legittime, in specie quando risultino
compressive dei principi costituzionali in tema di rappresentatività
democratica senza che a ciò corrisponda lo scopo di perseguire in modo
effettivo valori di pari rilievo.
Si osserva, in particolare, che la richiamata compressione (che
comunque viene realizzata da disposizioni che privano larghe fasce
dell’elettorato di adeguata rappresentanza – si tratta del ben 6,08 per cento
dei voti validamente espressi nella tornata elettorale per cui è causa -) non
può dirsi realmente giustificata dall’obiettivo di limitare la frammentazione
delle forze politiche e quindi di garantire una maggiore stabilità agli organi
elettivi.
E ciò per almeno due ragioni.
3.3.1. In primo luogo – come è stato condivisibilmente
osservato dagli appellanti – il predicato obiettivo di garantire la stabilità
degli organi elettivi non si attaglia al caso delle elezioni dei rappresentanti
nazionali al Parlamento europeo, stante l’assenza di un vincolo propriamente
fiduciario che caratterizza i rapporti fra il Parlamento e la Commissione europea.
Ed infatti, nonostante l’evoluzione degli ultimi decenni abbia
rafforzato il ruolo del Parlamento europeo nella nomina della Commissione, non
può individuarsi fra tali Istituzioni la sussistenza di un vincolo propriamente
fiduciario (né il voto di approvazione di cui all’articolo 17 paragrafo 7 del
TUE è in alcun modo assimilabile al voto di fiducia tipicamente riscontrabile
nell’ambito delle forme di governo parlamentari).
Ne consegue che l’addotta giustificazione appare inconferente e
comunque incongrua rispetto alla forma di governo delle Istituzioni europee e
perciò che le disposizioni della cui legittimità costituzionale si discute
sembrano recare una compressione ingiustificata e la sostanziale esclusione
dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell’elettorato senza che ciò
risulti giustificato – e, in qualche misura, ‘controbilanciato’ - dalla
predicata finalità di accrescere per tale via la stabilità degli organi
elettivi legati da un vincolo fiduciario all’istituzione parlamentare (la
fascia di elettorato coinvolta è pari al 6,08 per cento dei voti espressi nella
tornata elettorale del 2014 [per un totale di 1.673.780] e al 13,22 dei voti
espressi nella tornata elettorale del 2009 [per un totale di 4.037.31 voti – in
tal senso la narrativa della sentenza della Corte costituzionale n. 110 del
2015 -]).
3.3.2. Non è inoltre irrilevante notare che la Corte costituzionale tedesca
(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) ha per ben due volte fra il novembre
del 2011 e il febbraio del 2014 dichiarato la contrarietà a Costituzione delle
disposizioni nazionali che introducevano una soglia di sbarramento (dapprima
nella misura del 5 per cento e successivamente nella più ridotta misura del 3
per cento) per le elezioni al Parlamento europeo.
Il BVerfG ha affermato al riguardo che l’introduzione di
una siffatta soglia di sbarramento si pone in contrasto con il generale
principio di uguaglianza e rappresenta un ostacolo a un'equa rappresentanza
popolare nell’elezione del Parlamento UE (nell’ambito di un sistema che,
secondo la stessa Corte costituzionale tedesca, non presenta invero il rischio
di un “eccessivo pluralismo”).
Naturalmente, la pronuncia delBVerfG non rappresenta di
per sé un indice univoco dell’illegittimità costituzionale nel diritto interno
delle disposizioni qui oggetto di censura, ma in ogni caso essa reca importanti
e analoghi argomenti in favore della tesi - qui condivisa - secondo cui la
compressione del principio di rappresentanza popolare – il quale rinviene nella
piena valorizzazione del voto un suo tipico corollario - non può essere
ammessa, in Paesi di simile concezione della democrazia rappresentativa e
comunque delle Istituzioni europee, se non in presenza di valide ragioni
giustificatrici (tale non essendo il perseguimento del preteso obiettivo di
stabilità degli organi elettivi in ambito UE).
3.3.3. Vi è una seconda ragione per cui alla compressione dei
principi costituzionali in tema di rappresentatività democratica realizzata
dalle disposizioni della cui legittimità si discute (disposizioni che
introducono una soglia di sbarramento particolarmente elevata) non corrisponde
lo scopo di perseguire valori di pari rilievo costituzionale (fra cui quello di
perseguire la migliore governabilità in ambito UE).
La ragione in parola può essere agevolmente colta partendo dal
dato della diversità in ambito UE dei sistemi elettorali per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo e dal dato di fatto rappresentato dalla scelta
(operata da numerosi Stati membri) di non avvalersi della possibilità da ultimo
riconosciuta dalla decisione del Consiglio del 2002 di modifica della
precedente decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom.
In particolare, sussistendo un panorama normativo
comparativamente variegato in ambito UE, la scelta del legislatore nazionale di
introdurre una soglia di sbarramento in misura particolarmente elevata (pari al
4 per cento)
- per un verso risulta comprimere in modo immediato e diretto
il più volte richiamato principio della piena rappresentatività democratica del
voto
- ma per altro verso non consente di raggiungere, nell’ambito
nazionale, il predicato obiettivo della migliore governabilità (i.e.: il
concomitante obiettivo che solitamente viene richiamato quale ragionevole
contraltare dell’integrale affermazione del principio della piena
rappresentatività). E ciò in quanto la scelta sul punto operata dal legislatore
italiano (per così dire, in senso ‘monadologico’) non risulta comunque idonea a
conseguire il richiamato obiettivo, ostandovi le concomitanti legislazioni
degli altri stati membri i quali – decidendo di non introdurre una siffatta
clausola – finiscono per emulsionare e per rendere inefficace la scelta in tal
senso compiuta dal legislatore nazionale.
L’orientamento – che qui non è condiviso – il quale giustifica
la richiamata compressione in ragione del conseguimento di una migliore
governabilità sembra muovere dal non condivisibile intento di traslare sul
piano UE ragioni, principi e metodiche che possono avere una ragione
giustificatrice nella scala nazionale e in rapporto alla forma di governo
interna, ma che la perdono del tutto se ricondotte sulla scala dell’Unione,che
è a ventotto Stati.
4. Non può essere infine condiviso l’argomento del Movimento
politico Forza Italia secondo cui sussisterebbe una insanabile contraddizione
fra (da un lato) la negazione della centralità del Parlamento UE nell’ambito
del procedimento legislativo eurounitario e (dall’altro) la censurata, mancata
valorizzazione della volontà dell’elettorato nella sua composizione.
In senso contrario, è nota l’evoluzione dell’ordinamento UE che
muove nella sempre maggiore valorizzazione sia del ruolo del Parlamento nel
processo normativo UE (in tal senso la generalizzazione della c.d. ‘procedura
di codecisione’ che oggi assurge al rango di procedura decisionale ordinaria ai
sensi degli articoli 289 294 del TFUE), sia della piena democraticità e legittimazione
democratica che deve caratterizzarlo (in tal senso l’articolo 14, paragrafo 2
del TUE, secondo cui il Parlamento UE “il Parlamento europeo è composto di
rappresentanti dei cittadini dell'Unione” e secondo cui “La
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale,
con una soglia minima di sei membri per Stato membro”
5. In definitiva, la scelta normativa tradottasi nell’adozione
dei più volte richiamati articoli 21 e 22 della l. 18 del 1979 sembra porsi in
contrasto
i) con l’articolo 1, comma secondo della Costituzione, per la
parte in cui comporta l’introduzione di disposizioni che limitano in modo
irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità rappresentato dalla
piena valorizzazione del voto;
ii) con l’articolo 3 della Costituzione, per la parte in cui
detta scelta normativa comporta un regolamento irragionevole dei diversi
interessi e valori che vengono in rilievo, comportando una compressione dei
principi di piena democraticità e pluralismo del sistema rappresentativo che
non rinviene un’adeguata ratio giustificatrice nel perseguimento di
concomitanti finalità di interesse generale.
iii) con l’articolo 48, secondo comma, della Costituzione (e
segnatamente con il principio di eguaglianza del voto) per la parte in cui la
ridetta scelta normativa finisce per determinare la sostanziale esclusione
dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell’elettorato senza che ciò
risulti giustificato – e, in qualche misura, ‘controbilanciato’ - dalla
predicata finalità di accrescere per tale via la stabilità degli organi
elettivi legati da un vincolo fiduciario all’istituzione parlamentare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli
articoli 1, secondo comma, 3 e 48 secondo comma della Costituzione la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 21, primo comma, n. 1-bis)
e n. 2) e 22, primo comma della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (nel testo
introdotto dall’articolo 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10) nella parte in
cui prevede;
- - che l'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2)
dell’articolo 20 e dopo aver determinato la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;
- che il riparto dei seggi fra le liste avviene in favore delle
sole liste che abbiano superato sul piano nazionale la richiamata soglia di
sbarramento del 4 per cento dei voti validamente espressi;
- che l'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma
del precedente articolo, proclama eletti i candidati in applicazione delle
previsioni di cui al precedente articolo 21 (e quindi, con applicazione della
richiamata soglia di sbarramento).
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni prescritte nell'articolo 23 della legge dell'11 marzo1953, n. 87
(articoli 1 e 2 del regolamento della Corte Costituzionale 16 marzo 1956);
Dispone la sospensione del presente giudizio.
Spese al definitivo.
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