mercoledì 7 gennaio 2015





Trascrizione di atto di nascita, formato all’estero, con  (doppia) maternità – Una (discutibile) sentenza della Corte d’Appello di Torino


Corte d’Appello Torino 29 ottobre 2014


L’Ufficiale dello Stato civile di .. con nota .. a seguito di trasmissione del Consolato Generale d’Italia di Barcellona, respingeva la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore … n. a Barcellona il …, in quanto atto contrario all’ordine pubblico italiano.
Dal certificato di nascita … del Comune di Barcellona risulta che le sigg.re …, cittadina spagnola, e .., cittadina italiana, sono considerate, per diritto spagnolo, madri del minore .. ( “ figlio matrimoniale delle comparenti”). La sig.ra .. ha donato gli ovuli per il concepimento di .. …, mentre la sig.ra .. ha portato avanti la gravidanza e il parto; il minore è cittadino spagnolo.
Le ricorrenti, …hanno contratto matrimonio in Spagna in data …...
Con ricorso … le sigg.re … proponevano reclamo ex art. 96 DRR n. 396\2000, avverso il diniego espresso dall’Ufficiale di Stato Civile chiedendo: l’accertamento del rapporto di filiazione tra il minore … e la sig.ra .. ex art. 33 L. 218\95; la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato Italiano dell’atto di nascita del minore e del conseguente diritto, di quest’ultimo, alla trascrizione nei Pubblici Registri dell’Anagrafe di T.
Con decreto in data 21.10.2013 il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso rilevando, che il procedimento avviato ex art. 96 DPR 396\2000, strumentale al compimento di un’attività di tipo amministrativo, non sia previsto per ottenere una pronuncia di accertamento del rapporto di filiazione tra le ricorrenti e il minore né per il riconoscimento della cittadinanza italiana di quest’ultimo dovendosi, a questo fine, promuovere un ordinario giudizio di cognizione.
Sulla domanda di accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento dello Stato Italiano dell’atto di nascita del minore .., il Tribunale respingeva la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero rilevando la contrarietà all’ordine pubblico ( art 18 DPR 396\2000).
In particolare il Giudice di prime cure ha rilevato: …
Avverso il decreto hanno proposto reclamo le ricorrenti rilevando come il provvedimento si manifesti illegittimo: …
Le reclamanti chiedono, previa revoca del decreto impugnato, di accertare e dichiarare il rapporto di filiazione tra il minore e la sig.ra … ex art.33 L. 218\95; di rilevare che sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato Italiano dell’atto di nascita del minore e del conseguente diritto di quest’ultimo ad acquisire la nazionalità italiana; di ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile di T. di provvedere alla trascrizione e\o annotazione nei Pubblici Registri dell’Anagrafe dell’atto di nascita del minore con ogni consequenziale provvedimento di legge ritenuto opportuno per la tutela di ….
Sul primo e il secondo motivo del reclamo, la questione, per l’oggetto che la connota (rifiuto di trascrizione da parte dell’ufficiale di stato civile), deve essere affrontata sotto il profilo della legittimazione e della norma applicabile.
OMISSIS
Ne consegue che la richiesta di trascrizione formulata dalla sig.ra .., in qualità di esercente la potestà sul minore .., integra gli estremi di cui all’art. 17 DRP 396\2000.
Per le considerazioni sopra svolte il primo e il secondo motivo di reclamo devono essere accolti.
Quanto al terzo, quarto e quinto motivo si osserva quanto segue.
Ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell’atto di nascita del minore rappresentato dalla sig.ra .., occorre valutare se ciò integri violazione dell’ordine pubblico.
Il giudice di prime cure ha rilevato che la trascrizione sia contraria all’ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta Costituzionale o comunque fondanti l’intero assetto ordinamentale, fra i quali le norme in materia di filiazione che fanno espresso riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie.
OMISSIS
Nella specie occorre valutare se l’atto di nascita del minore …, nato da inseminazione eterologa, figlio, secondo la legge spagnola sia della madre che lo ha partorito che della partner di sesso femminile coniugata con la prima, non sia contrario all’ordine pubblico e ancora, se l’omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una “famiglia“ secondo la legge italiana .
OMISSIS
Dunque l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, rientra tra le formazioni sociali di cui parla l’articolo 2 Costituzione, destinataria di riconoscimento giuridico con connessi diritti e doveri secondo una gradazione rimessa alla scelta del legislatore.
La Cassazione (n. 4184\2012) ha ribadito che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è inesistente né invalido, per contrasto con nome imperative, ma improduttivo di effetti giuridici in Italia per l’assenza di una norma specifica e l’inesistenza di una fattispecie matrimoniale; …
OMISSIS
Quanto alle tecniche seguite dalle ricorrenti per la nascita del minore deve richiamarsi la recente sentenza della Corte Costituzionale ( n. 162 del 9.4.2014) che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 3, nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto al ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo, qualora sia diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assoluta e irreversibile e dell’art. 9 commi 1 e 3, limitatamente al richiamo al divieto di cui all’art 4 comma 3 e 12 comma 1, norme che vietano la fecondazione eterologa. La pronuncia ha ribadito, sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l’estensione del confine della “vita familiare“ che sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati sia naturalmente sia con la procreazione assistita anche eterologa.
OMISSIS
Il concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all’interesse del minore.
Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario riguardo all’interesse superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989) ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall’art. 23 del Reg CE n 2201\2003 il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto dell’interesse superiore del figlio.
Nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio.
Non competono al giudice nell’ambito della presente procedura effettuare ulteriori valutazioni di merito.
In una fattispecie analoga devono richiamarsi due recenti sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle quali è stata condannata la Francia, …
La CorteEDU ha riconosciuto all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in relazione al diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare ma ha affermato, che la violazione si realizzi in relazione al diritto dei minori al rispetto della loro vita privata. La Corte ha precisato come il rifiuto da parte delle autorità Francesi di non riconoscere valore legale al rapporto di parentela costituisce indubbiamente una” ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare”.
OMISSIS
In altra pronuncia della Corte Europea ( 19.2.2013 X e altri c. Austria) su ricorso del partner di una coppia femminile omosessuale di adottare il figlio naturale dell’altro partner, la Corte ha affermato che “la relazione esistente tra una coppia omosessuale che convive di fatto in maniera stabile rientra nella nozione di vita familiare così come quella di una coppia eterosessuale che si trova nella stessa situazione: quando minore vive insieme a loro la vita familiare comprende anche quest’ultimo”.
La mancata trascrizione dell’atto di nascita, limita e comprime il diritto all’identità personale del minore … e il suo status nello Stato Italiano; sul territorio italiano il minore non avrebbe alcuna relazione parentale né con la signora .. nè con i parenti della stessa.
Il minore non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative; oltre all’incertezza giuridica in cui si troverebbe nella società italiana il minore verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della Sig.ra …
Il pregiudizio per il minore risulta ancora più evidente atteso che le ricorrenti si sono divorziate consensualmente con sentenza … del Tribunale di prima istanza di Barcellona; il minore sulla base di un accordo sottoscritto dalle parti in data 21 ottobre 2013 è affidato ad entrambe le parti con condivisione delle responsabilità genitoriali come conseguenza del carattere congiunto della potestà (sarà necessario il consenso di entrambe per prendere ed eseguire le decisioni più importanti relative ad educazione salute e spostamenti all’estero ).In tale situazione la mancata trascrizione del certificato di nascita comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore e la signora …, che in Italia non avrebbe titolo per spostarsi e tenere con sé il minore.
Compito del Giudice come ribadito dalle pronunce della Corte di giustizia che recano in epigrafe:“ Diritti concreti ed effettivi non teorici illusori “, è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i diritti previsti dalla legge; non può affermarsi, nel caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un legame attraverso il quale si esprime il diritto al proprio status di figlio.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
                                                                                 P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
Accoglie il reclamo e per l’effetto ordina all’ufficiale dello stato civile di T. di trascrivere l’atto di nascita di …
Compensa fra le parti le spese di lite.

OMISSIS

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