Trascrizione di atto
di nascita, formato all’estero, con (doppia) maternità – Una (discutibile)
sentenza della Corte d’Appello di Torino
Corte d’Appello Torino 29 ottobre 2014
L’Ufficiale dello Stato civile di .. con nota ..
a seguito di trasmissione del Consolato Generale d’Italia di Barcellona,
respingeva la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore … n. a
Barcellona il …, in quanto atto contrario all’ordine pubblico italiano.
Dal certificato di
nascita … del Comune di Barcellona risulta che le sigg.re …, cittadina
spagnola, e .., cittadina italiana, sono considerate, per diritto spagnolo,
madri del minore .. ( “ figlio matrimoniale delle comparenti”). La sig.ra .. ha donato gli ovuli per il concepimento di .. …,
mentre la sig.ra .. ha portato avanti la gravidanza e il parto; il
minore è cittadino spagnolo.
Le ricorrenti, …hanno contratto matrimonio in
Spagna in data …...
Con ricorso … le sigg.re … proponevano reclamo ex
art. 96 DRR n. 396\2000, avverso il diniego espresso dall’Ufficiale di Stato
Civile chiedendo: l’accertamento del rapporto di filiazione tra il minore … e
la sig.ra .. ex art. 33 L. 218\95; la dichiarazione della sussistenza dei
requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato Italiano dell’atto di
nascita del minore e del conseguente diritto, di quest’ultimo, alla
trascrizione nei Pubblici Registri dell’Anagrafe di T.
Con decreto in data 21.10.2013 il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso rilevando, che il procedimento avviato ex art. 96 DPR 396\2000,
strumentale al compimento di un’attività di tipo amministrativo, non sia previsto per ottenere una pronuncia di accertamento
del rapporto di filiazione tra le ricorrenti e il minore né per il riconoscimento della cittadinanza italiana
di quest’ultimo dovendosi, a questo fine, promuovere un ordinario giudizio di
cognizione.
Sulla domanda di accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento dello Stato Italiano dell’atto di nascita del minore .., il Tribunale respingeva la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero rilevando la contrarietà all’ordine pubblico ( art 18 DPR 396\2000).
In particolare il Giudice di prime cure ha rilevato: …
Sulla domanda di accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento dello Stato Italiano dell’atto di nascita del minore .., il Tribunale respingeva la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero rilevando la contrarietà all’ordine pubblico ( art 18 DPR 396\2000).
In particolare il Giudice di prime cure ha rilevato: …
Avverso il decreto hanno proposto reclamo le
ricorrenti rilevando come il provvedimento si manifesti illegittimo: …
Le reclamanti chiedono,
previa revoca del decreto impugnato, di accertare e dichiarare il rapporto di
filiazione tra il minore e la sig.ra … ex art.33 L. 218\95; di rilevare che
sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato Italiano
dell’atto di nascita del minore e del conseguente diritto di quest’ultimo ad
acquisire la nazionalità italiana; di ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile
di T. di provvedere alla trascrizione e\o annotazione nei Pubblici Registri
dell’Anagrafe dell’atto di nascita del minore con ogni consequenziale
provvedimento di legge ritenuto opportuno per la tutela di ….
Sul primo e il secondo motivo del reclamo, la
questione, per l’oggetto che la connota (rifiuto di trascrizione da parte
dell’ufficiale di stato civile), deve essere affrontata sotto il profilo della
legittimazione e della norma applicabile.
OMISSIS
Ne consegue che la richiesta di trascrizione
formulata dalla sig.ra .., in qualità di esercente la potestà sul minore ..,
integra gli estremi di cui all’art. 17 DRP 396\2000.
…
…
Per le considerazioni sopra svolte il primo e il
secondo motivo di reclamo devono essere accolti.
Quanto al terzo, quarto e quinto motivo si
osserva quanto segue.
Ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell’atto di nascita del minore rappresentato dalla sig.ra .., occorre valutare se ciò integri violazione dell’ordine pubblico.
Ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell’atto di nascita del minore rappresentato dalla sig.ra .., occorre valutare se ciò integri violazione dell’ordine pubblico.
Il giudice di prime cure ha rilevato che la
trascrizione sia contraria all’ordine pubblico inteso come insieme di principi
desumibili dalla Carta Costituzionale o comunque fondanti l’intero assetto
ordinamentale, fra i quali le norme in materia di filiazione che fanno espresso
riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie.
OMISSIS
Nella specie occorre
valutare se l’atto di nascita del minore …, nato da inseminazione eterologa,
figlio, secondo la legge spagnola sia della madre che lo ha partorito che della
partner di sesso femminile coniugata con la prima, non sia contrario all’ordine
pubblico e ancora, se l’omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla
formazione di una “famiglia“ secondo la legge italiana .
OMISSIS
Dunque l’unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, rientra tra le formazioni
sociali di cui parla l’articolo 2 Costituzione, destinataria di riconoscimento
giuridico con connessi diritti e doveri secondo una gradazione rimessa alla
scelta del legislatore.
La
Cassazione (n. 4184\2012) ha ribadito che il matrimonio fra
persone dello stesso sesso non è inesistente né invalido, per contrasto con
nome imperative, ma improduttivo di effetti giuridici in Italia per l’assenza
di una norma specifica e l’inesistenza di una fattispecie matrimoniale; …
OMISSIS
Quanto alle tecniche seguite dalle ricorrenti per
la nascita del minore deve richiamarsi la recente sentenza della Corte
Costituzionale ( n. 162 del 9.4.2014) che ha dichiarato l’illegittimità degli
artt. 4, comma 3, nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto al
ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo, qualora sia
diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assoluta e
irreversibile e dell’art. 9 commi 1 e 3, limitatamente al richiamo al divieto
di cui all’art 4 comma 3 e 12 comma 1, norme che vietano la fecondazione eterologa.
La pronuncia ha ribadito, sotto il profilo sostanziale
dei valori e dei principi, l’estensione del confine della “vita familiare“ che
sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati sia naturalmente
sia con la procreazione assistita anche eterologa.
OMISSIS
Il concetto di ordine
pubblico deve essere declinato con riferimento all’interesse del minore.
Ai fini del riconoscimento o meno dei
provvedimenti giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario riguardo
all’interesse superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989) ribadito in
ambito comunitario con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze
straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall’art. 23 del Reg CE
n 2201\2003 il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all’ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto
dell’interesse superiore del figlio.
Nel caso in questione non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di
garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni,
nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che
la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la
circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con
riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere
legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra
genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, un vincolo al
disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito
fra la co-madre e un figlio.
Non competono al giudice nell’ambito della
presente procedura effettuare ulteriori valutazioni di merito.
In una fattispecie analoga devono richiamarsi due recenti sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle quali è stata condannata la Francia, …
In una fattispecie analoga devono richiamarsi due recenti sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle quali è stata condannata la Francia, …
La
CorteEDU ha riconosciuto all’unanimità, che non vi sia stata
violazione dell’articolo 8 della Convenzione in relazione al diritto dei
ricorrenti al rispetto della loro vita familiare ma ha affermato, che la
violazione si realizzi in relazione al diritto dei minori al rispetto della
loro vita privata. La Corte
ha precisato come il rifiuto da parte delle autorità Francesi di non
riconoscere valore legale al rapporto di parentela costituisce indubbiamente
una” ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare”.
OMISSIS
In altra pronuncia della Corte Europea (
19.2.2013 X e altri c. Austria) su ricorso del partner di una coppia femminile
omosessuale di adottare il figlio naturale dell’altro partner, la Corte ha affermato che “la
relazione esistente tra una coppia omosessuale che convive di fatto in maniera
stabile rientra nella nozione di vita familiare così come quella di una coppia
eterosessuale che si trova nella stessa situazione: quando minore vive insieme
a loro la vita familiare comprende anche quest’ultimo”.
La mancata trascrizione
dell’atto di nascita, limita e comprime il diritto all’identità personale del
minore … e il suo status nello Stato Italiano; sul territorio italiano il
minore non avrebbe alcuna relazione parentale né con la signora .. nè con i
parenti della stessa.
Il minore non avrebbe un esercente la
responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con
riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative; oltre
all’incertezza giuridica in cui si troverebbe nella società italiana il minore
verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia
della Sig.ra …
Il pregiudizio per il minore risulta ancora più
evidente atteso che le ricorrenti si sono divorziate consensualmente con
sentenza … del Tribunale di prima istanza di Barcellona; il minore sulla base
di un accordo sottoscritto dalle parti in data 21 ottobre 2013 è affidato ad
entrambe le parti con condivisione delle responsabilità genitoriali come
conseguenza del carattere congiunto della potestà (sarà necessario il consenso
di entrambe per prendere ed eseguire le decisioni più importanti relative ad
educazione salute e spostamenti all’estero ).In tale situazione la mancata
trascrizione del certificato di nascita comporterebbe anche conseguenze
rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore e la signora …, che in
Italia non avrebbe titolo per spostarsi e tenere con sé il minore.
Compito del Giudice come ribadito dalle pronunce
della Corte di giustizia che recano in epigrafe:“ Diritti concreti ed effettivi
non teorici illusori “, è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i
diritti previsti dalla legge; non può affermarsi, nel
caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un
legame attraverso il quale si esprime il diritto al proprio status di figlio.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.Le spese di lite devono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
Accoglie il reclamo e per l’effetto ordina all’ufficiale dello stato civile di T. di trascrivere l’atto di nascita di …
Compensa fra le parti le spese di lite.
OMISSIS
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