mercoledì 17 settembre 2014




Divorzio (e separazione personale) - Nuovi compiti per l'ufficiale dello stato civile (in parte differiti) – La relazione al disegno di legge di conversione


Disegno di legge n. 1612, d’iniziativa governativa, comunicato alla Presidenza il 12 settembre 2014, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, Senato della Repubblica, XVII legislatura, n. 1612 (stralcio)

OMISSIS

L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
È esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave (con parificazione di regime ai figli minorenni analogamente a quanto previsto all'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile).
L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'articolo 69 dell'ordinamento dello stato civile.
La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È quindi inserito nell'articolo 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.
OMISSIS

Il capo III contiene un unico articolo (articolo 12) che prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.
Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza dei difensori non è obbligatoria.
Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile (e non davanti al tribunale) può aver luogo solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La insussistenza di tali condizioni ostative sarà rappresentata dalle parti all'ufficiale dello stato civile innanzi al quale si concluderà l'accordo nelle forme dell'autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell'ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni.
In presenza dei predetti presupposti, per la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni i coniugi potranno avvalersi delle seguenti facilitazioni. In primo luogo, potranno (come già detto) comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore. Inoltre, potranno scegliere il Comune che preferiscono (purché sia il medesimo per entrambi). Infine, e soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.
Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto dell'accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali.
Con altra disposizione, contenuta nel comma 6, viene modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilendo che il diritto fisso spettante ai comuni per la ricezione degli accordi di separazione o divorzio non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

OMISSIS

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