sabato 27 settembre 2014








Elezioni (di secondo grado) dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali nelle Regioni a statuto ordinario – Propaganda elettorale


CAMERA DEI DEPUTATI – Assemblea – Seduta di venerdì 19 settembre 2014 – Interpellanza urgente n. 2-00681 degli On.li Stefano Dambruoso e Mazziotti Di Celso sulle iniziative di competenza per garantire un corretto svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani. Interviene il Sottosegretario di Stato Bocci


 STEFANO DAMBRUOSO. Signor Presidente, ringrazio anche il sottosegretario per l'attenzione che vorrà prestare a quanto i sottoscrittori hanno rappresentato nella breve richiesta che andrò ad illustrare.

OMISSIS


 La circolare del Ministero dell'interno n.32 del 2014 sulla legge 7 aprile 2014, n.56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale», all'articolo 9, informa che «la legge n.56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n.212 del 1956 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati di tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette. Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono nella quasi totalità (fatti salvi i »consiglieri provinciali uscenti«) sindaci o consiglieri in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale, di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze».
Questo tipo di disposizione, con l'accezione assolutamente ambigua secondo la quale sarebbe ammessa soltanto una comunicazione «in forma impersonale», contrasta con il diritto di informazione, di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini, dei candidati e degli elettori.
Questo tipo di dispositivo, assunto attraverso circolare, sta generando discriminazioni tra liste e candidati, tant’è che persino il sito web del comune capoluogo della città metropolitana di Milano, alla luce della circolare suddetta, ha tratto la seguente indicazione operativa: «Pertanto, visto che questo sito è promosso dal comune di Milano, qualunque commento o post pubblicati dai candidati al consiglio metropolitano verrà prontamente cancellato».
Questo non giustifica un'interpretazione della legge n.56 del 2014 preclusiva del diritto ad una partecipazione informata al processo elettorale, peraltro in netto contrasto con le regole sulla par condicio stabilite dalla legge n.28 del 2000.
A questo punto, quindi, le chiediamo, sottosegretario, che rappresenta il signor Ministro dell'interno, cosa intenda fare il Governo per quanto di competenza: in primo luogo, per garantire e tutelare il diritto fondamentale di informazione e libertà di espressione e per evitare possibili strumentalizzazioni del flusso di informazioni da parte di terzi; in secondo luogo, per garantire il rispetto e l'applicazione della legge n.28 del 2000 sulla par condicio; infine, come ultimo punto, per favorire un processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati e il corpo elettorale.

OMISSIS

GIANPIERO BOCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, con l'interpellanza all'ordine del giorno gli onorevoli Dambruoso e Mazziotti Di Celso richiamano l'attenzione del Governo, come è stato ricordato, sulla circolare del Ministero dell'interno n.32 del 2014, nella parte relativa alla materia della propaganda elettorale per le imminenti elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.
In proposito, chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere per garantire il diritto di informazione e la libertà di espressione, nonché per favorire un processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati ed il corpo elettorale.
Ai sensi della legge n.56 del 2014, le modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in questione fanno capo agli enti territoriali interessati, che esercitano la relativa competenza in piena autonomia. Tuttavia, sia in sede parlamentare sia in un apposito tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, è emersa l'esigenza che, almeno nella fase di prima applicazione della citata legge n.56, il Ministero dell'interno fornisse il proprio contributo meramente tecnico sui procedimenti elettorali ivi previsti, attesa l'opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale.
Di intesa con il suddetto tavolo di lavoro, presieduto dal sottosegretario per gli affari regionali, è stata predisposta la circolare ministeriale citata dagli onorevoli interpellanti, al solo fine di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali, alla luce della loro particolare novità, ferma restando la facoltà delle amministrazioni destinatarie del documento di assumere differenti determinazioni.
Riguardo allo specifico tema della propaganda elettorale, nella circolare si esprime l'avviso che, in ragione della relativa esiguità e della peculiarità del corpo elettorale, costituito – come del resto è stato ricordato – dai soli amministratori locali, alle elezioni di cui trattasi non sia applicabile la disciplina della propaganda tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n.212 del 1956, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutti gli elettori partecipanti alle elezioni. La circolare, poi, richiama l'applicabilità alle elezioni in questione, come ad ogni altra consultazione elettorale o referendaria, dell'articolo 9 della legge n.28 del 2000, che fa divieto alle amministrazioni pubbliche, e quindi in questo caso agli amministratori locali, di svolgere, nell'esercizio delle loro funzioni, attività di comunicazione nel periodo elettorale, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale. Si tratta di un richiamo opportuno e pertinente, atteso che i candidati sono, nella quasi totalità, sindaci o consiglieri comunali in carica. Risulta particolarmente avvertita, quindi, l'esigenza di evitare che le attività di comunicazione da essi poste in essere, attraverso canali istituzionali, forniscano una rappresentazione suggestiva e comunque non neutrale, a fini elettorali, delle proprie capacità gestionali e decisionali. D'altra parte, viene ricordato, anche, che detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti.
Ciò chiarito sui contenuti della circolare, rappresento che, in ogni caso, le restanti modalità di propaganda elettorale non possono che essere assolutamente libere, non essendo regolate da alcuna norma di legge. Di conseguenza, ogni singolo candidato potrà svolgere la più varia attività di propaganda, compresa l'indizione di riunioni pubbliche, sempre – si ribadisce – al di fuori delle proprie funzioni istituzionali.
Infine, in ordine al quesito relativo alla necessità di garantire il rispetto e l'applicazione della legge n.28 del 2000 sulla par condicio, informo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso l'avviso che la natura della consultazione elettorale non diretta e la particolare tipologia del corpo elettorale attivo e passivo coinvolto sono elementi che concorrono a ritenere non applicabile alle consultazioni in questione la disciplina in materia dell'accesso alle emittenti radiotelevisive, recata dalla predetta legge n.28.
Resta ferma, ovviamente, l'applicazione dei principi generali a tutela del pluralismo informativo e, segnatamente, dei principi di completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione, laddove le emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, dovessero dare copertura informativa alle competizioni elettorali in questione.

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