Elezioni (di secondo
grado) dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli
provinciali nelle Regioni a statuto ordinario – Propaganda elettorale
CAMERA DEI DEPUTATI – Assemblea –
Seduta di venerdì 19 settembre 2014 – Interpellanza urgente n. 2-00681 degli
On.li Stefano Dambruoso e Mazziotti Di Celso sulle iniziative di competenza per
garantire un corretto svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani. Interviene
il Sottosegretario di Stato Bocci
STEFANO DAMBRUOSO. Signor Presidente, ringrazio anche
il sottosegretario per l'attenzione che vorrà prestare a quanto i
sottoscrittori hanno rappresentato nella breve richiesta che andrò ad illustrare.
OMISSIS
La circolare del Ministero dell'interno n.32 del 2014 sulla legge 7
aprile 2014, n.56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei
consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento
del procedimento elettorale», all'articolo 9, informa che «la legge n.56/2014
non detta norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e
limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina
della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge
n.212 del 1956 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati
di tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette. Si ritiene,
pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di
propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono nella quasi totalità
(fatti salvi i »consiglieri provinciali uscenti«) sindaci o consiglieri in
carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale, di cui all'articolo
9 della legge 22 febbraio 2000, n.28. Detti candidati, da cittadini, possono
compiere attività di propaganda al di fuori delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse
personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle proprie competenze».
Questo tipo di disposizione,
con l'accezione assolutamente ambigua secondo la quale sarebbe ammessa soltanto
una comunicazione «in forma impersonale», contrasta con il diritto di
informazione, di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini, dei
candidati e degli elettori.
Questo tipo di dispositivo,
assunto attraverso circolare, sta generando discriminazioni tra liste e
candidati, tant’è che persino il sito web del comune capoluogo della
città metropolitana di Milano, alla luce della circolare suddetta, ha tratto la
seguente indicazione operativa: «Pertanto, visto che questo sito è promosso dal
comune di Milano, qualunque commento o post pubblicati dai candidati al
consiglio metropolitano verrà prontamente cancellato».
Questo non giustifica
un'interpretazione della legge n.56 del 2014 preclusiva del diritto ad una
partecipazione informata al processo elettorale, peraltro in netto contrasto
con le regole sulla par condicio stabilite dalla legge n.28 del 2000.
A questo punto, quindi, le
chiediamo, sottosegretario, che rappresenta il signor Ministro dell'interno,
cosa intenda fare il Governo per quanto di competenza: in primo luogo, per
garantire e tutelare il diritto fondamentale di informazione e libertà di
espressione e per evitare possibili strumentalizzazioni del flusso di
informazioni da parte di terzi; in secondo luogo, per garantire il rispetto e
l'applicazione della legge n.28 del 2000 sulla par condicio; infine,
come ultimo punto, per favorire un processo deliberativo frutto
dell'interazione positiva tra i candidati e il corpo elettorale.
OMISSIS
GIANPIERO BOCCI, Sottosegretario
di Stato per l'interno. Signor Presidente, con l'interpellanza all'ordine
del giorno gli onorevoli Dambruoso e Mazziotti Di Celso richiamano l'attenzione
del Governo, come è stato ricordato, sulla circolare del Ministero dell'interno
n.32 del 2014, nella parte relativa alla materia della propaganda elettorale
per le imminenti elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.
In proposito, chiedono di
conoscere le iniziative che il Governo intende assumere per garantire il
diritto di informazione e la libertà di espressione, nonché per favorire un
processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati ed il
corpo elettorale.
Ai sensi della legge n.56 del
2014, le modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti
elettorali in questione fanno capo agli enti territoriali interessati, che
esercitano la relativa competenza in piena autonomia. Tuttavia, sia in sede
parlamentare sia in un apposito tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri con le associazioni rappresentative delle autonomie
locali, è emersa l'esigenza che, almeno nella fase di prima applicazione della
citata legge n.56, il Ministero dell'interno fornisse il proprio contributo
meramente tecnico sui procedimenti elettorali ivi previsti, attesa
l'opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale.
Di intesa con il suddetto
tavolo di lavoro, presieduto dal sottosegretario per gli affari regionali, è
stata predisposta la circolare ministeriale citata dagli onorevoli
interpellanti, al solo fine di agevolare il compimento degli adempimenti
elettorali, alla luce della loro particolare novità, ferma restando la facoltà
delle amministrazioni destinatarie del documento di assumere differenti
determinazioni.
Riguardo allo specifico tema
della propaganda elettorale, nella circolare si esprime l'avviso che, in
ragione della relativa esiguità e della peculiarità del corpo elettorale,
costituito – come del resto è stato ricordato – dai soli amministratori locali,
alle elezioni di cui trattasi non sia applicabile la disciplina della propaganda
tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n.212 del 1956, tesa a rendere
note le liste e i candidati a tutti gli elettori partecipanti alle elezioni. La
circolare, poi, richiama l'applicabilità alle elezioni in questione, come ad
ogni altra consultazione elettorale o referendaria, dell'articolo 9 della legge
n.28 del 2000, che fa divieto alle amministrazioni pubbliche, e quindi in
questo caso agli amministratori locali, di svolgere, nell'esercizio delle loro
funzioni, attività di comunicazione nel periodo elettorale, ad eccezione di
quelle effettuate in forma impersonale. Si tratta di un richiamo opportuno e
pertinente, atteso che i candidati sono, nella quasi totalità, sindaci o
consiglieri comunali in carica. Risulta particolarmente avvertita, quindi,
l'esigenza di evitare che le attività di comunicazione da essi poste in essere,
attraverso canali istituzionali, forniscano una rappresentazione suggestiva e
comunque non neutrale, a fini elettorali, delle proprie capacità gestionali e
decisionali. D'altra parte, viene ricordato, anche, che detti candidati, da
cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano
utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti.
Ciò chiarito sui contenuti
della circolare, rappresento che, in ogni caso, le restanti modalità di
propaganda elettorale non possono che essere assolutamente libere, non essendo
regolate da alcuna norma di legge. Di conseguenza, ogni singolo candidato potrà
svolgere la più varia attività di propaganda, compresa l'indizione di riunioni
pubbliche, sempre – si ribadisce – al di fuori delle proprie funzioni
istituzionali.
Infine, in ordine al quesito
relativo alla necessità di garantire il rispetto e l'applicazione della legge
n.28 del 2000 sulla par condicio, informo che l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ha espresso l'avviso che la natura della consultazione
elettorale non diretta e la particolare tipologia del corpo elettorale attivo e
passivo coinvolto sono elementi che concorrono a ritenere non applicabile alle
consultazioni in questione la disciplina in materia dell'accesso alle emittenti
radiotelevisive, recata dalla predetta legge n.28.
Resta ferma, ovviamente,
l'applicazione dei principi generali a tutela del pluralismo informativo e,
segnatamente, dei principi di completezza, correttezza e imparzialità
dell'informazione, laddove le emittenti radiotelevisive, nazionali e locali,
dovessero dare copertura informativa alle competizioni elettorali in questione.
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