Corte di Giustizia UE 10 settembre 2014, n. C-491/13
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Articoli 6, 7 e 12 –
Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio – Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti
previsti da tale direttiva – Margine di discrezionalità delle autorità
competenti
L’articolo 12 della direttiva 2004/114/CE
del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei
cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato
membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di
paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in
tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i
requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di
detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno
dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a
giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.
Dal
sito http://curia.europa.eu
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