giovedì 11 settembre 2014




Corte di Giustizia UE 4 settembre 2014, n. C-474/12

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei lavoratori – Non discriminazione – Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato il commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro




Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell’ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell’acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.



Dal sito http://curia.europa.eu

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