Corte di Giustizia UE 4 settembre 2014, n. C-474/12
Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera
circolazione dei lavoratori – Non discriminazione – Articolo 346,
paragrafo 1, lettera b), TFUE – Tutela degli interessi essenziali della
sicurezza di uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede
che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato il
commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza
di detto Stato membro
Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE
devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato
membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle
società che intendono esercitare attività nell’ambito del commercio di armi e
munizioni militari e in quello della mediazione nell’acquisto e nella vendita
di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza
legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza
abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice
del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell’articolo
346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa
possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo
di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
Dal sito http://curia.europa.eu
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