mercoledì 24 settembre 2014



DAL SITO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
Cognome dei figli
L'Assemblea della Camera ha approvato, il 24 settembre 2014, un testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 360 e abb.), volto a modificare la disciplina di attribuzione del cognome ai figli. Il provvedimento passa ora al Senato.
informazioni aggiornate a mercoledì, 24 settembre 2014
Il testo unificato, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, modifica la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, prevedendo la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno.
In particolare, il provvedimento prevede che al figlio nato nel matrimonio, su accordo dei genitori, possa essere attribuito uno dei seguenti cognomi:
  • il cognome del padre;
  • il cognome della madre;
  • il cognome di entrambi, nell’ordine concordato.
Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori.
La stessa regola varrà per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore, ne assume il cognome e laddove l'altro genitore effettui il riconoscimento in un secondo momento (tanto volontariamente quanto a seguito di accertamento giudiziale), il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso.
Il testo unificato inoltre:
  • stabilisce che i figli degli stessi genitori, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest’ultimo;
  • prevede che il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori potrà a sua volta trasmetterne al proprio figlio solo uno, potendo liberamente scegliere quale dei due;
  • disciplina l'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne;
  • garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.
La riforma si applicherà solo alle dichiarazioni di nascita successive all'entrata in vigore di un apposito regolamento attuativo, da adottarsi entro dodici mesi.
In via transitoria sarà possibile aggiungere il cognome materno ai figli minorenni nati o adottati prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo: sono necessari il consenso di entrambi i genitori e del figlio minorenne, qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

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