venerdì 12 settembre 2014




Divorzio (e separazione personale) - Nuovi compiti per l'ufficiale dello stato civile (in parte differiti)



Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212), Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  per la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile


OMISSIS


Capo II

Procedura di negoziazione assistita da un avvocato

OMISSIS



Art. 5

Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e trascrizione
 
  
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice
civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la
sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un
accordo alla cui redazione ha partecipato. 



Art. 6

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle condizioni di separazione o di divorzio.
 
  1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo'
essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione
consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,
di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del  Comune
in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
dallo  stesso,  dell'accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui
all'articolo 5. 
  4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al
periodo che precede e' competente il  Comune  in  cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del
matrimonio;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;». 


OMISSIS


Capo III


Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio


Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
 
 
  1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello  stato
civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui
e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio,  un  accordo  di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo  3,  primo
comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti
personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far
cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si
procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di
divorzio.  L'accordo  non  puo'  contenere  patti  di   trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al
presente comma. L'accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali
che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le
parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato
ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'  aggiunta
la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di
cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'  aggiunta
la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 
  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della
conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di
scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
642». 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 


OMISSIS



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