Elezioni – Elezioni comunali –
Operazioni elettorali – Voto assistito
Tar Calabria, Catanzaro, xx gennaio 2014, n. xx
Ai sensi del novellato – a seguito dell’art.
9 della l. 271/1991 – art. 41, c. 8, del T.U. 570/1960, l’accertamento
sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire
l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal
funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria
locale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la
piena responsabilità giuridica; il presidente di seggio, pertanto, non è più
tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si
tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto
siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro
organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze
tecniche. Inoltre, per effetto dell’ultimo comma del citato art. 41 – da
leggersi in combinato disposto con il (precedente) comma 6, ove l’esibizione
del certificato sanitario è testualmente definita come "eventuale" –
in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è
obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il
presidente del seggio ha il potere di contestare l'infermità fisica che
autorizza il voto assistito.
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