venerdì 6 giugno 2014




Elezioni – Elezioni comunali – Operazioni elettorali – Voto assistito




Tar Calabria, Catanzaro, xx gennaio 2014, n. xx


Ai sensi del novellato – a seguito dell’art. 9 della l. 271/1991 – art. 41, c. 8, del T.U. 570/1960, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica; il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche. Inoltre, per effetto dell’ultimo comma del citato art. 41 – da leggersi in combinato disposto con il (precedente) comma 6, ove l’esibizione del certificato sanitario è testualmente definita come "eventuale" – in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il presidente del seggio ha il potere di contestare l'infermità fisica che autorizza il voto assistito.

Nessun commento:

Posta un commento