lunedì 23 giugno 2014





Cons. di Stato, I, xx marzo 2014, n. xx (parere interlocutorio), Quesito relativo all’applicazione dell’art. 17 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396


LA SEZIONE
Vista la relazione n. 2802 del 06/11/2013 con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:
Con il quesito in oggetto il Ministero dell’Interno si rivolge a questo Consiglio di Stato per conoscere l’esatta interpretazione ed applicazione dell’art. 17 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il quale stabilisce che “1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta”.
Il Ministero riferisce che è invalsa la prassi – giustificata dalla rilevanza pubblicistica della trascrizione – che alla trasmissione degli atti formati all’estero possano provvedere gli interessati, presentandoli direttamente all’ufficiale dello stato civile competente.
Tale prassi è stata, però, messa in discussione dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, che ha espresso il parere secondo cui la disposizione debba trovare letterale applicazione, sancendo l’esclusiva competenza dell’Autorità diplomatica o consolare.
Pertanto, il Ministero domanda lumi sulle istruzioni da dare agli ufficiali di Stato civile che si trovino dinanzi a documentazione presentata dagli interessati, onde contemperare l’esigenza di certezza con quella di non aggravamento del procedimento.
CONSIDERATO:
La Sezione ritiene che il quesito, per come è formulato, manchi di alcuni elementi di fatto necessari per un’adeguata soluzione.
Ad esempio, quando il Ministero fa riferimento alla “variabilità e diversità delle possibili fattispecie concrete”, non chiarisce a quali elementi tale variabilità si riferisca e come essi possano influire su un problema di carattere generale, che non pare modulabile in concreto, ammettendo soltanto una secca alternativa (positiva o negativa) sulla legittimazione dei privati interessati a presentare direttamente la documentazione pertinente.
Né viene indicato – e si comprende – quali sarebbero gli “oneri non indispensabili in punto di diritto” imposti agli ufficiali di stato civile da una procedura letteralmente fedele al disposto normativo.
È opportuno, dunque, invitare il Ministero a chiarire tali punti, nonché a prendere posizione sulle argomentazioni addotte dall’autorità giudiziaria a sostegno della soluzione opposta a quella seguita dalla prassi amministrativa, anticipando sin d’ora che l’unica giustificazione possibile a tale prassi, estranea all’ambito letterale e sistematico della disposizione da applicare, può essere ravvisata nel principio di sussidiarietà orizzontale, non essendo sufficiente – come ovvio – invocare generiche e sempre esistenti esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
La Sezione ritiene opportuno, altresì, acquisire sulla questione in esame il parere del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari esteri.
P.Q.M.
Sospende l’emanazione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione, da trasmettere anche sul file elettronico in cui sono formati.
 


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