Cons. di Stato, I, xx marzo 2014, n. xx (parere
interlocutorio), Quesito relativo all’applicazione
dell’art. 17 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 2802 del 06/11/2013 con il quale il
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco
Bellomo;
PREMESSO:
Con il quesito in oggetto il Ministero dell’Interno si rivolge
a questo Consiglio di Stato per conoscere l’esatta interpretazione ed
applicazione dell’art. 17 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il quale stabilisce
che “1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione
copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati
all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha
o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di
iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a
quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se
egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di
residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno
inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel
caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati,
l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà
indicare un comune a sua scelta”.
Il Ministero riferisce che è invalsa la prassi – giustificata
dalla rilevanza pubblicistica della trascrizione – che alla trasmissione degli
atti formati all’estero possano provvedere gli interessati, presentandoli
direttamente all’ufficiale dello stato civile competente.
Tale prassi è stata, però, messa in discussione dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, che ha espresso il parere
secondo cui la disposizione debba trovare letterale applicazione, sancendo
l’esclusiva competenza dell’Autorità diplomatica o consolare.
Pertanto, il Ministero domanda lumi sulle istruzioni da dare
agli ufficiali di Stato civile che si trovino dinanzi a documentazione presentata
dagli interessati, onde contemperare l’esigenza di certezza con quella di non
aggravamento del procedimento.
CONSIDERATO:
La Sezione
ritiene che il quesito, per come è formulato, manchi di alcuni elementi di
fatto necessari per un’adeguata soluzione.
Ad esempio, quando il Ministero fa riferimento alla
“variabilità e diversità delle possibili fattispecie concrete”, non chiarisce a
quali elementi tale variabilità si riferisca e come essi possano influire su un
problema di carattere generale, che non pare modulabile in concreto, ammettendo
soltanto una secca alternativa (positiva o negativa) sulla legittimazione dei
privati interessati a presentare direttamente la documentazione pertinente.
Né viene indicato – e si comprende – quali sarebbero gli “oneri
non indispensabili in punto di diritto” imposti agli ufficiali di stato civile
da una procedura letteralmente fedele al disposto normativo.
È opportuno, dunque, invitare il Ministero a chiarire tali
punti, nonché a prendere posizione sulle argomentazioni addotte dall’autorità
giudiziaria a sostegno della soluzione opposta a quella seguita dalla prassi
amministrativa, anticipando sin d’ora che l’unica giustificazione possibile a
tale prassi, estranea all’ambito letterale e sistematico della disposizione da
applicare, può essere ravvisata nel principio di sussidiarietà orizzontale, non
essendo sufficiente – come ovvio – invocare generiche e sempre esistenti
esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
La Sezione
ritiene opportuno, altresì, acquisire sulla questione in esame il parere del
Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari esteri.
P.Q.M.
Sospende l’emanazione del parere in attesa degli adempimenti di
cui in motivazione, da trasmettere anche sul file elettronico in cui sono
formati.
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