sabato 7 giugno 2014





In tema di residenza (ai sensi del diritto dell’Unione)


Corte di Giustizia UE xx giugno 2014, n. xx




L’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro principale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest’ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.



Dal sito http://curia.europa.eu

Nessun commento:

Posta un commento