In tema di residenza
(ai sensi del diritto dell’Unione)
Corte di Giustizia UE xx giugno 2014, n. xx
L’articolo 1, lettere j) e k), del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1,
o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione,
che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa
malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato
a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della
disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui
abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro
qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato
membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro principale degli
interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti
pertinenti e tenendo conto della volontà di quest’ultimo, come emerge da tali
fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto
nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale
e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento