giovedì 5 giugno 2014




Sull’impugnazione delle circolari

Cons. di Stato, IV, xx febbraio 2014, n. xx

ORDINANZA

OMISSIS
Con sentenza n. 7395 del 2012 il TAR LAZIO dichiarava inammissibili i ricorsi, proposti dagli attuali appellanti, per carenza dell’interesse ad impugnare:
-la risoluzione del 3 aprile 2008 n. 10/DF (prot. n. 2888) del Ministero dell’economia e delle finanze in base alla quale, la categoria dei soggetti iscritti all’albo degli agrotecnici, sarebbe tra quelle legittimate ( al pari delle categorie dei Geometri e dei Geometri laureati e dei Periti agrari) allo svolgimento delle attività in materia di atti catastali ai sensi dell’art. 145, comma 96, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 26, comma 7-ter d.l. 248 del 2007, nonché al compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare.
-la circolare dell’Agenzia del Territorio 14 aprile 2008 n. 3 (prot. n. 28606) con la quale si è ritenuto, con interpretazione autentica, che l’art. 26, comma 7-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, avesse abilitato anche i soggetti iscritti nell’albo professionale degli agrotecnici a redigere e sottoscrivere atti catastali di cui all’art. 8 l. n. 679/1969 ed agli artt. 5 e 7 d.p.r. n. 650/1972.
OMISSIS
A fronte dell’orientamento prevalente ( ex plurimis Cass. civ., Sez. Un. n. 23031/2007) che ritiene non impugnabile la circolare interpretativa, in quanto avente natura di “parere della P.A.”, né innanzi al giudice amministrativo, né innanzi al giudice ordinario, “non essendo atto di esercizio di potestà amministrativa” e sussistendo, pertanto, in ordine ad essa, “un difetto assoluto di giurisdizione”, va segnalato un altro indirizzo di questo Consiglio che appare preferibile e che evidenzia come la circolare, pur qualificandosi come mero atto interno alla P.A., può realizzare, in riferimento ai suoi atti applicativi, profili di eccesso di potere deducibili con ricorso dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 177 del 2011).
OMISSIS
In conclusione, sussistono i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza che impongono al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 – aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 - per contrasto con gli artt. 3, 77, comma secondo e 97, comma secondo, della Costituzione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), visto l’art. 23 della legge 11.3.1953 n.87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 – aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 - per contrasto con gli artt. 3, 77, comma secondo e 97, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che “il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni”, sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
OMISSIS

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