Corte di Giustizia UE 10 aprile
2018, n. C-191/16
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli
18 TFUE e 21 TFUE – Estradizione verso gli Stati Uniti d’America
di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera
circolazione – Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato
terzo – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Divieto di
estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione
della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione
dell’impunità – Proporzionalità – Informazione dello Stato membro di
origine del cittadino dell’Unione
1) Il diritto dell’Unione deve
essere interpretato nel senso che in un caso come quello di cui al procedimento
principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di
estradizione verso gli Stati Uniti d’America, è stato arrestato, ai fini
dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra
nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha
esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione europea, e che
detta richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo
sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25
giugno 2003.
2) In un caso come quello di cui al
procedimento principale in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una
richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, nell’ambito
dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti
d’America, del 25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta,
gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso
che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione,
sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i
cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale estradizione mentre non
consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in
grado le autorità competenti dello Stato membro, di cui tale persona è
cittadino, di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo
e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
10 aprile 2018
Nella causa C‑191/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht
Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), con decisione del 18 marzo
2016, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2016, nel procedimento
Romano Pisciotti
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L.
da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits e C. G. Fernlund
(relatore), presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J.–C. Bonichot,
S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos et
M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 12 luglio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per
R. Pisciotti, da R. Karpenstein, Rechtsanwalt;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti,
assistiti da F. Fellenberg, Rechtsanwalt;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, da M. Browne, L. Williams, E. Creedon e
A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, barrister;
– per il
governo ungherese, da M. M. Tátrai e M. Z. Fehér, in
qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman, M. A. M. de
Ree e M. Gijzen, in qualità di agenti;
– per il
governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, M. Nowak e K. Majcher, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 21 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18,
primo comma, TFUE.
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il
sig. Romano Pisciotti, cittadino italiano, e la Bundesrepublik
Deutschland (Repubblica federale di Germania) in merito a una
richiesta di estradizione riguardante tale cittadino, rivolta a detto Stato
membro dagli Stati Uniti d’America.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
L’accordo UE-USA
3 L’accordo
sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25
giugno 2003 (GU 2003, L 181, pag. 27; in prosieguo, l’«accordo
UE-USA»), al suo articolo 1, così recita:
«Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposizioni
del presente accordo, a prevedere l’intensificazione della cooperazione
nell’ambito dei pertinenti rapporti in materia di estradizione tra gli Stati
membri e gli Stati Uniti d’America che disciplinano l’estradizione degli autori
di reati».
4 L’accordo
UE-USA, al suo articolo 10, intitolato «Richiesta di estradizione o di consegna
da parte di più Stati», prevede quanto segue:
«1. Se lo Stato
richiesto riceve dallo Stato richiedente e da uno o più altri Stati una
richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o
per reati diversi, l’autorità di esecuzione dello Stato richiesto decide a
quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
2. Se uno Stato
membro richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti
d’America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto
europeo, relative alla stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi,
l’autorità competente dello Stato membro richiesto decide a quale Stato consegnerà
eventualmente la persona. A tale scopo l’autorità competente è l’autorità
esecutiva dello Stato membro richiesto qualora, in base al trattato bilaterale
di estradizione in vigore tra gli Stati Uniti e lo Stato membro, si tratti
della stessa autorità che decide su richieste concorrenti; se ciò non è
previsto nel trattato bilaterale di estradizione l’autorità competente è
designata dallo Stato membro interessato in base all’articolo 19.
3. Nel prendere le
decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto valuta tutti i fattori
pertinenti, compresi, ma non solo, i fattori già specificati nel trattato di
estradizione applicabile e, qualora questi non siano già specificati, i fattori
seguenti:
a) se la
richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;
b) il luogo in cui è
stato commesso ciascuno dei reati;
c) gli interessi
rispettivi degli Stati richiedenti;
d) la gravità dei
reati;
e) la cittadinanza
della vittima;
f) la
possibilità di eventuale estradizione successiva fra gli Stati richiedenti, e
g) l’ordine
cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti».
5 L’articolo
17 dell’accordo UE-USA, intitolato «Inderogabilità», prevede quanto segue:
«1. Il presente accordo
lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre motivi di
rifiuto riguardo ad una questione non disciplinata dal presente accordo che è
prevista a norma del trattato bilaterale di estradizione in vigore tra uno
Stato membro e gli Stati Uniti d’America.
2. Lo Stato richiesto
e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato
richiesto [o sentenze definitive di natura vincolante] possono impedire
l’adempimento dell’obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel
pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione».
La decisione quadro 2002/584/GAI
6 Le
norme del diritto dell’Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia comprendono la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
Diritto tedesco
La
Costituzione tedesca
7 L’articolo
16, paragrafo 2, del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(Costituzione della Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 (BGBl
1949, 1), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento
principale (in prosieguo, la «Costituzione»), così dispone:
«Nessun cittadino tedesco può essere estradato
all’estero. Una disciplina derogatoria può essere adottata dalla legge per
l’estradizione verso uno Stato membro (...) o una corte internazionale, purché
siano garantiti i principi dello Stato di diritto».
Il trattato di estradizione Germania-Stati Uniti
8 L’Auslieferungsvertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika
(trattato di estradizione tra la
Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d’America),
del 20 giugno 1978 (BGBl. 1980 II, pag. 646; in prosieguo: il «trattato di
estradizione Germania-Stati Uniti»), al suo articolo 7, paragrafo 1, prevede
quanto segue:
«Le parti contraenti non hanno l’obbligo di estradare i
propri cittadini (...)».
L’IRG
9 Il
Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sull’assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982, (BGBl.
1982 I, pag. 2071), nella versione applicabile ai fatti di cui al
procedimento principale (in prosieguo: l’«IRG»), al suo articolo 12, intitolato
«Concessione dell’estradizione», così recita:
«(…) l’estradizione può essere concessa solo se il
giudice l’ha dichiarata ammissibile».
10 L’articolo
13 dell’IRG, intitolato «Competenza ratione materiae», al suo paragrafo 1, così
dispone:
«Le decisioni giudiziarie sono emesse (...)
dall’Oberlandesgericht [Tribunale superiore del Land, Germania]. Le decisioni
dell’Oberlandesgericht [Tribunale superiore del Land] sono inoppugnabili
(...)».
11 Ai
sensi dell’articolo 23 dell’IRG, intitolato «Decisione sulle eccezioni
dell’imputato»:
«L’Oberlandesgericht [Tribunale superiore del Land]
decide in merito alle eccezioni sollevate dall’imputato avverso il mandato
d’arresto emesso a fini di estradizione o contro la sua esecuzione».
12 L’articolo
74, paragrafo 1, dell’IRG così recita:
«Il Ministero tedesco della Giustizia e della Tutela dei
consumatori si pronuncia sulle domande di assistenza giudiziaria straniere e
sulla presentazione di domande di assistenza a Stati esteri in accordo con il
Ministero tedesco degli Affari esteri e con altri ministeri federali, il cui
ambito di attività è interessato dall’assistenza giudiziaria (…)».
Il codice penale
13 L’articolo
7, paragrafo 2, dello Strafgesetzbuch (codice penale, BGBl. 1998 I,
pag. 3322) prevede che il diritto penale tedesco è applicabile ai fatti
commessi al di fuori della Germania qualora l’atto sia sanzionato nello Stato
in cui è stato commesso o qualora il luogo in cui l’atto è stato commesso non
rientri nella competenza di nessun giudice penale, e quando il suo autore era
straniero al momento dei fatti, è stato ritrovato nel territorio nazionale e,
benché la legge sull’estradizione ne autorizzi l’estradizione in base al tipo
di reato, non è estradato poiché non è stata presentata alcuna richiesta di
estradizione entro un termine ragionevole o essa è stata respinta oppure
l’estradizione non può essere eseguita.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il
sig. Pisciotti è cittadino italiano. Dal 2007 è indagato negli Stati Uniti
per avere partecipato a concertazioni e intese anticoncorrenziali ed è stato
oggetto di una richiesta di estradizione da parte delle autorità americane ai
fini dell’esercizio dell’azione penale.
15 Il
26 agosto 2010 sono stati emessi nei suoi confronti un mandato di arresto della
US District Court for the Southern District of Florida in Fort Lauderdale
(Tribunale federale degli Stati Uniti d’America per il distretto giudiziario
meridionale dello Stato della Florida di Fort Lauderdale) nonché un atto di
accusa del grand jury di tale giurisdizione. Il sig. Pisciotti era
accusato di aver aderito a un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti
commerciali di società costruttrici di tubi marini che avevano falsato la
concorrenza ripartendosi il mercato della vendita di tali tubi in Florida
(Stati Uniti) e altrove, tra il 1999 e la fine del 2006.
16 Il
17 giugno 2013 durante lo scalo all’aeroporto di Francoforte sul Meno
(Germania) del suo volo in provenienza dalla Nigeria e diretto in Italia, il
sig. Pisciotti è stato posto in stato di arresto dagli agenti della
polizia federale tedesca.
17 Il
18 giugno 2013 il sig. Pisciotti è stato condotto presso l’Amtsgericht
Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno,
Germania) per dare seguito alla richiesta di arresto presentata dagli Stati
Uniti d’America. Egli ha dichiarato di opporsi a un’estradizione informale
semplificata.
18 Sulla
base di un’ordinanza dell’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale
superiore del Land di Francoforte sul Meno, Germania) del 24 giugno 2013, il
sig. Pisciotti è stato trattenuto in custodia cautelare ai fini
dell’estradizione. Il 7 agosto 2013 gli Stati Uniti d’America hanno trasmesso
alla Repubblica federale di Germania la richiesta formale di estradizione.
19 Il
16 agosto 2013 l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del
Land di Francoforte sul Meno) ha disposto il mantenimento della custodia
cautelare del sig. Pisciotti ai fini di una formale estradizione.
20 Con
ordinanza del 22 gennaio 2014, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale
superiore del Land di Francoforte sul Meno) ha dichiarato legittima
l’estradizione del sig. Pisciotti.
21 Il
6 febbraio 2014 il sig. Pisciotti ha adito il Bundesverfassungsgericht
(Corte costituzionale federale, Germania) chiedendo l’adozione di un
provvedimento provvisorio volto a impedire l’esecuzione dell’ordinanza
dell’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land di
Francoforte sul Meno) del 22 gennaio 2014. Il Bundesverfassungsgericht (Corte
costituzionale federale) ha respinto tale domanda con ordinanza del 17 febbraio
2014.
22 Con
lettera del 26 febbraio 2014, il sig. Pisciotti ha dichiarato al
Bundesministerium der Justiz (Ministero della Giustizia federale, Germania) che
la sua estradizione sarebbe stata contraria al diritto dell’Unione in quanto
un’applicazione testuale e limitata ai cittadini tedeschi dell’articolo 16,
paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione, avrebbe violato il divieto
generale di discriminazione.
23 Il
17 marzo 2014 la Repubblica
federale di Germania ha autorizzato l’estradizione del sig. Pisciotti,
divenuta esecutiva il 3 aprile 2014.
24 Lo
stesso 17 marzo, il sig. Pisciotti ha proposto un ricorso dinanzi al
Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania) al fine di
dichiarare la responsabilità della Repubblica federale di Germania per aver
autorizzato la sua estradizione e ottenere la condanna di tale Stato membro al
risarcimento dei danni.
25 Il
sig. Pisciotti, poiché ha ammesso la propria colpevolezza nell’ambito del
procedimento penale condotto nei suoi confronti negli Stati Uniti, è stato
condannato a una pena detentiva di due anni, sulla quale è stato computato il
periodo di detenzione di nove mesi e mezzo trascorso in Germania, nonché a una
pena pecuniaria di 50 000 dollari USA (USD) (circa EUR 40 818).
Il sig. Pisciotti ha scontato la sua pena detentiva negli Stati Uniti fino
al suo rilascio in data 14 aprile 2015.
26 Il
giudice del rinvio precisa che, secondo la giurisprudenza del
Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), incombe alla
Repubblica federale di Germania l’obbligo, derivante dagli articoli 1,
paragrafo 3, e 20, paragrafo 3, della Costituzione, di effettuare un proprio
controllo di legittimità sulla concessione dell’estradizione e di osservare
eventuali vincoli di diritto internazionale. Esso aggiunge che il
Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) ha stabilito, in
particolare nel caso del sig. Pisciotti, l’inapplicabilità del divieto di
discriminazioni in base alla cittadinanza di cui all’articolo 18 TFUE alle
relazioni con Stati terzi in materia di estradizione, poiché tale settore non
rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
27 Il
giudice del rinvio afferma di ritenere, contrariamente al
Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), che il diritto
dell’Unione sia applicabile alla presente causa. Esso sottolinea che il
sig. Pisciotti, nel fare scalo a Francoforte sul Meno, in occasione del
suo volo proveniente dalla Nigeria diretto in Italia, si è avvalso del diritto
alla libera circolazione conferito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
Inoltre, l’estradizione del medesimo verso gli Stati Uniti potrebbe, a suo
avviso, rientrare nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione
anche in forza dell’accordo UE-USA.
28 Il
giudice del rinvio si chiede se, in tale contesto, l’articolo 17, paragrafo 2,
dell’accordo in parola possa, tuttavia, essere interpretato nel senso che
introduca un’eccezione all’applicazione del diritto dell’Unione e possa quindi
giustificare una discriminazione effettuata in base alla cittadinanza. Ciò
nondimeno, esso è incline a ritenere che una siffatta giustificazione sia
esclusa, alla luce del diritto primario dell’Unione.
29 In
caso di violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica federale
di Germania, tale giudice intende sapere se questa sia «sufficientemente
qualificata» per dar luogo a un diritto al risarcimento. Esso dichiara di
propendere per una risposta affermativa sottolineando che, a suo avviso, tale
Stato membro disponeva nel caso di specie soltanto di un margine di
discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente. Lo
stesso nutre tuttavia dubbi al riguardo, tanto più che non esisteva una
giurisprudenza della Corte sulla questione al momento dell’adozione della
decisione da parte della Repubblica federale di Germania.
30 In
tale contesto, il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) a) Se
l’estradizione tra uno Stato membro e uno Stato terzo costituisca una materia
che, indipendentemente dal singolo caso, non ricade mai nell’ambito di
applicazione ratione materiae dei trattati, cosicché nell’applicazione
(testuale) di una norma costituzionale (nel caso di specie: l’articolo 16,
paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), che vieta solamente
l’estradizione dei propri cittadini verso Stati terzi, il divieto di
discriminazione, previsto dal diritto dell’Unione e sancito dall’articolo 18,
primo comma, TFUE, non deve essere preso in considerazione.
b) in caso di
risposta affermativa alla questione sub a): se occorra rispondere diversamente
alla prima questione, in caso di estradizione tra uno Stato membro e gli Stati
Uniti d’America in base all’accordo [UE-USA].
2) Nella
misura in cui non si escluda a priori l’applicazione dei trattati riguardo
all’estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d’America:
Se l’articolo 18, primo comma, TFUE e la relativa
giurisprudenza pertinente della Corte debbano essere interpretati nel senso che
uno Stato membro violi indebitamente il divieto di discriminazione di cui
all’articolo 18, primo comma, TFUE qualora esso, basandosi su una norma
costituzionale (nel caso di specie: l’articolo 16, paragrafo 2, primo periodo,
della Costituzione), nell’ambito di una richiesta di estradizione di Stati
terzi, riservi un trattamento diverso ai propri cittadini rispetto a cittadini
di altri Stati membri (...), disponendo l’estradizione solo per questi ultimi.
3) Qualora nei
casi succitati si confermi una violazione del divieto generale di
discriminazione di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE:
Se la giurisprudenza della Corte debba essere intesa nel
senso che, in un caso come quello in esame, in cui la concessione
dell’estradizione da parte dell’autorità competente presuppone necessariamente
un controllo di legittimità attraverso un procedimento giudiziario, il cui
esito però vincola l’autorità solamente se l’estradizione è dichiarata
illegittima, possa sussistere una violazione qualificata già nell’ambito di una
semplice violazione del divieto di discriminazione di cui all’articolo 18,
primo comma, TFUE oppure occorra una violazione manifesta.
4) Nel caso in
cui una violazione manifesta non sia necessaria:
Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello in
esame, occorra pertanto già negarsi una violazione sufficientemente grave e
manifesta quando, in assenza di una giurisprudenza della Corte sulla
fattispecie concreta (nel caso in esame: l’applicabilità ratione materiae del
divieto generale di discriminazione di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE,
nell’ambito dell’estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti
d’America), il vertice esecutivo nazionale possa invocare, a sostegno della sua
decisione, la conformità con decisioni precedentemente emesse da giudici
nazionali aventi il medesimo oggetto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il
diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che rientri nell’ambito
di applicazione di tale diritto la situazione di un cittadino dell’Unione che,
in un caso come quello di cui al procedimento principale, è stato oggetto di
una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti ai sensi dell’accordo
UE-USA ed è stato arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale
richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza.
32 Al
riguardo, una volta che una richiesta di estradizione, come quella di cui al
procedimento principale, è effettuata nell’ambito dell’accordo UE-USA
successivamente alla sua entrata in vigore, si deve constatare che tale accordo
è ad essa applicabile.
33 Inoltre
occorre rammentare che, nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15,
EU:C:2016:630, punto 30), vertente su una richiesta di estradizione da parte di
uno Stato terzo con il quale l’Unione non ha concluso alcun accordo di
estradizione, la Corte
ha dichiarato che, se è vero che in mancanza di un siffatto accordo le norme in
materia di estradizione sono di competenza degli Stati membri, ciò non toglie
che le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo
18 TFUE, in combinato disposto con le norme del Trattato FUE sulla
cittadinanza dell’Unione, comprendono quelle rientranti nell’esercizio della
libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale
conferita dall’articolo 21 TFUE.
34 Occorre,
quindi, osservare che, alla luce di tale sentenza, la situazione di un
cittadino dell’Unione quale il sig. Pisciotti, di cittadinanza italiana,
che si è avvalso del suo diritto di circolare liberamente nell’Unione facendo
scalo in Germania in occasione del suo viaggio di ritorno dalla Nigeria,
rientra nell’ambito di applicazione dei Trattati, ai sensi dell’articolo
18 TFUE. La circostanza che, al momento del suo arresto, egli fosse
unicamente in transito in Germania non è idonea a inficiare tale constatazione.
35 Pertanto,
occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto dell’Unione
dev’essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui al
procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una
richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti, è stato arrestato, ai fini
dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra
nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha
esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione, e che detta
richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo UE-USA.
Sulla seconda questione
36 Con
la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in un
caso come quello illustrato al punto 35 della presente sentenza, l’articolo
18 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato
membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale,
tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi
l’estradizione di questi ultimi mentre non consente quella dei propri
cittadini.
37 Occorre
esaminare la seconda questione alla luce dell’accordo UE-USA.
38 A
tal riguardo si deve osservare che tale accordo, avente ad oggetto, ai sensi
del suo articolo 1, l’intensificazione della cooperazione tra l’Unione e gli
Stati Uniti d’America nell’ambito dei rapporti in essere tra gli Stati membri e
tale Stato terzo in materia di estradizione, non disciplina la questione, in
quanto tale, di un’eventuale differenza di trattamento da parte dello Stato
richiesto, tra i propri cittadini e quelli di altri Stati. Inoltre, ad
eccezione del suo articolo 13 riguardante la pena di morte, tale accordo non
prevede specifici motivi di rifiuto dell’estradizione.
39 Tuttavia,
l’articolo 17 dell’accordo UE-USA, al suo paragrafo 1, prevede espressamente,
che uno Stato membro, quale Stato richiesto, ha la facoltà di addurre, a norma
del trattato bilaterale di estradizione tra tale Stato e gli Stati Uniti
d’America, un motivo di rifiuto dell’estradizione riguardo a una questione non
disciplinata da detto accordo. Quanto al trattato di estradizione Germania‑Stati
Uniti, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo consente
agli Stati contraenti di non estradare i propri cittadini.
40 Inoltre,
ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo UE-USA, se i principi
costituzionali dello Stato richiesto sono idonei a ostacolare l’adempimento del
suo obbligo di estradizione e se né l’accordo UE-USA né il trattato bilaterale
applicabile consentono di risolvere la questione, lo Stato richiesto e lo Stato
richiedente si consultano.
41 Tale
articolo 17 consente dunque, in linea di principio, che uno Stato membro
riservi, sulla base vuoi di disposizioni di un accordo bilaterale, vuoi di
norme del suo diritto costituzionale, una sorte specifica ai suoi cittadini
nazionali vietando la loro estradizione.
42 Ciò
premesso, è altresì necessario che tale facoltà sia esercitata conformemente al
diritto primario e, in particolare, alle norme del Trattato FUE in materia di
parità di trattamento e di libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione.
43 Pertanto,
l’applicazione da parte di uno Stato membro, sulla base dell’articolo 17,
paragrafo 1 o 2, dell’accordo UE-USA, di una norma riguardante il rifiuto di
estradizione contenuta in un accordo bilaterale tra uno Stato membro e gli
Stati Uniti d’America, quale l’articolo 7, paragrafo 1, del trattato di
estradizione Germania-Stati Uniti, o ancora di una disposizione come l’articolo
16 della Costituzione, a norma della quale nessun cittadino tedesco è
estradato, deve essere conforme al Trattato FUE, segnatamente ai suoi articoli
18 e 21.
44 A
tal proposito, la Corte
ha stabilito che norme nazionali di uno Stato membro sull’estradizione, che
introducono una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia
cittadino di detto Stato membro o cittadino di un altro Stato membro, nei
limiti in cui conducono a non accordare ai cittadini di altri Stati membri che
si sono recati sul territorio dello Stato richiesto la protezione di cui
beneficiano i cittadini di tale ultimo Stato membro, sono idonee a incidere
sulla libertà dei primi di circolare nell’Unione (v., in tal senso, sentenza
del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 32).
45 Ne
consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, la disparità di trattamento consistente nel consentire
l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di uno Stato
membro diverso dallo Stato membro richiesto, come il sig. Pisciotti, si
traduce in una restrizione della libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo
21 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15,
EU:C:2016:630, punto 33).
46 Una
siffatta restrizione deve fondarsi su considerazioni oggettive e deve essere
proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito (v., in particolare,
sentenze del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291,
punto 83 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15,
EU:C:2016:630, punto 34).
47 La Corte ha riconosciuto che
l’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso
un reato si colloca nel quadro della prevenzione della criminalità e della
lotta contro tale fenomeno. Tale obiettivo deve essere considerato legittimo
nel diritto dell’Unione, nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, TUE
(v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15,
EU:C:2016:630, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).
48 Tuttavia,
misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all’articolo
21 TFUE, possono essere giustificate da considerazioni oggettive soltanto
se necessarie ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire
e soltanto nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti
mediante misure meno restrittive (sentenze del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e
Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 88 e giurisprudenza ivi citata, nonché
del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 38).
49 Il
sig. Pisciotti fa valere che, dato che la Repubblica federale di
Germania prevede nel suo diritto nazionale, all’articolo 7, paragrafo 2, del
codice penale, la possibilità di perseguire sul suo territorio una persona,
originaria di un altro Stato membro, qualora l’estradizione non possa essere
eseguita, questo primo Stato membro era tenuto a scegliere tale soluzione meno
restrittiva e a non estradarlo. Il governo tedesco censura però
l’interpretazione di tale disposizione su cui riposa l’argomento in parola.
50 Nel
caso di specie, tuttavia, occorre unicamente chiedersi se la Repubblica federale di
Germania potesse agire nei confronti del sig. Pisciotti in maniera meno
pregiudizievole per l’esercizio del suo diritto alla libera circolazione,
prospettandone la consegna alla Repubblica italiana invece di estradarlo verso
gli Stati Uniti d’America.
51 Al
riguardo, la Corte
ha dichiarato che occorre preferire lo scambio di informazioni con lo Stato
membro di cui l’interessato ha la cittadinanza nell’ottica di fornire,
all’occorrenza, alle autorità di tale Stato membro l’opportunità di emettere un
mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Pertanto,
quando a uno Stato membro, nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione
avente la cittadinanza di un altro Stato membro, viene presentata una richiesta
di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro
ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato
membro di cui tale soggetto ha la cittadinanza e, se del caso, a consegnargli
tale cittadino su domanda di quest’ultimo Stato membro, conformemente alle
disposizioni della decisione quadro 2002/584, a condizione che tale Stato
membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale
persona per fatti commessi al di fuori del suo territorio nazionale (v., in tal
senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti
48 e 50).
52 Tale
soluzione, benché delineata, come risulta dal punto 46 della sentenza del 6
settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), in un contesto che si
caratterizzerebbe per la mancanza di accordi internazionali in materia di
estradizione tra l’Unione e lo Stato terzo interessato, è idonea ad applicarsi
in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui
l’accordo UE‑USA conferisce allo Stato membro richiesto la facoltà di non
estradare i propri cittadini.
53 Tale
conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto da taluni
governi che hanno presentato osservazioni, secondo cui, in sostanza, la
priorità accordata a una domanda di consegna in base a un mandato d’arresto
europeo rispetto a una richiesta di estradizione emessa dagli Stati Uniti
d’America priverebbe di effetti la norma, di cui all’articolo 10, paragrafi 2 e
3, dell’accordo UE-USA, a mente della quale l’autorità competente dello Stato
membro richiesto, in caso di simili richieste concorrenti, determina lo Stato a
cui la persona sarà consegnata in base a tutti i fattori pertinenti.
54 Invero,
l’eventualità che la procedura di cooperazione richiamata al punto 51 della
presente sentenza ostacoli una richiesta di estradizione verso uno Stato terzo
dando priorità a un mandato d’arresto europeo, e ciò nell’ottica di un’azione
meno lesiva dell’esercizio del diritto di libera circolazione (v., in tal
senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto
49), non ha carattere automatico. Pertanto, al fine di salvaguardare
l’obiettivo di evitare il rischio di impunità dell’interessato per i fatti che
gli sono contestati nella richiesta di estradizione, occorre che il mandato di
arresto europeo eventualmente emesso da un Stato membro diverso dallo Stato
membro richiesto verta quantomeno sui medesimi fatti e che, come emerge dal
punto 50 della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15,
EU:C:2016:630), lo Stato membro che emette tale mandato sia competente, in
forza del suo diritto, a perseguire tale persona per fatti di tal genere quando
questi ultimi sono commessi al di fuori del suo territorio.
55 Nella
fattispecie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue
conclusioni, emerge dal fascicolo a disposizione della Corte, nonché
dall’udienza, che le autorità consolari della Repubblica italiana sono state
tenute informate della situazione del sig. Pisciotti precedentemente
all’esecuzione della domanda di estradizione di cui al procedimento principale,
senza che le autorità giudiziarie italiane abbiano emesso un mandato d’arresto
europeo nei confronti di tale persona.
56 Occorre
pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che, in un caso come
quello di cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione,
oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti, nell’ambito
dell’accordo UE-USA, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta,
gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso
che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione,
sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i
cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale estradizione mentre non
consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in
grado le autorità competenti dello Stato membro, di cui tale persona è
cittadino, di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo
e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.
Sulle questioni terza e quarta
57 Tenuto
conto della risposta fornita alla seconda questione, non è necessario esaminare
la terza e la quarta questione.
Sulle spese
58 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) Il diritto
dell’Unione deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello di
cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una
richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, è stato arrestato,
ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino
rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso
ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione europea, e
che detta richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo
sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25
giugno 2003.
2) In un caso come
quello di cui al procedimento principale in cui un cittadino dell’Unione,
oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America,
nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati
Uniti d’America, del 25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione
di tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto
operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i
suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale
estradizione mentre non consente quella dei propri cittadini, una volta che ha
preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro, di
cui tale persona è cittadino, di chiederne la consegna nell’ambito di un
mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna
misura in tal senso.
Dal sito http://curia.europa.eu
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