lunedì 23 aprile 2018


Revoca dell’assenso al rilascio del passaporto

Cons. di Stato, III, 2018


Non è lo status coniugale a limitare la libertà di espatrio, ma l'esigenza di tutela dell'interesse dei figli minori; da ciò deriva che l'autorizzazione del giudice tutelare o, in sua sostituzione, l'assenso dell'altro genitore non hanno il carattere della definitività, ma possono essere revocati e nuovamente accordati, in ragione della mutevolezza dei rapporti tra i genitori con riguardo ai reciproci obblighi nei confronti dei figli minori.

Il  ritiro del passaporto e l'annotazione dell'invalidità per l'espatrio sulla carta d'identità sono provvedimenti a carattere vincolato, in merito alla cui adozione non residua alcuna discrezionalità all'autorità amministrativa, che è invece tenuta ad adottarli sul solo rilievo della mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare o, in sua sostituzione, dell'assenso dell'altro coniuge. Né l’Amministrazione è tenuta ad indagare sulle ragioni per le quali uno dei genitori abbia ritirato il suo consenso all’espatrio: per il ritiro è sufficiente il solo fatto storico costituito dal sopravvenuto mancato assenso da parte dell’altro coniuge, il che comporta l’infondatezza delle doglianze dirette a sostenere l’inconferenza delle ragioni addotte dalla ex consorte per il ritiro del proprio assenso o il difetto di motivazione dell’atto; essendo stato rilasciato sulla base di un presupposto che è venuto meno, il passaporto non può che essere ritirato, venendo altrimenti frustrate le finalità di tutela dei figli minori perseguite dalla legge: ove così non fosse, il titolare del passaporto potrebbe allontanarsi dall’Italia nonostante il mancato assenso del coniuge e la mancata autorizzazione del giudice tutelare [“venuto meno l'assenso dell'altro genitore”, aggiunge il Collegio, “ l’interessato non viene privato in via assoluta del suo diritto all’espatrio, ma è solo tenuto a richiedere l'autorizzazione necessaria mediante ricorso al giudice tutelare, al quale appunto, e non all'autorità amministrativa, sono rimesse dalla legge le valutazioni in ordine alle esigenze di tutela dell'interesse dei figli minori, che operano quale limite alla libertà di espatrio dei genitori”]

Nessun commento:

Posta un commento