Revoca dell’assenso
al rilascio del passaporto
Cons. di Stato, III, 2018
Non è lo status coniugale a limitare la
libertà di espatrio, ma l'esigenza di tutela dell'interesse dei figli minori;
da ciò deriva che l'autorizzazione del giudice tutelare o, in sua sostituzione,
l'assenso dell'altro genitore non hanno il carattere della definitività, ma
possono essere revocati e nuovamente accordati, in ragione della mutevolezza
dei rapporti tra i genitori con riguardo ai reciproci obblighi nei confronti
dei figli minori.
Il ritiro del passaporto e l'annotazione
dell'invalidità per l'espatrio sulla carta d'identità sono provvedimenti a
carattere vincolato, in merito alla cui adozione non residua alcuna
discrezionalità all'autorità amministrativa, che è invece tenuta ad adottarli
sul solo rilievo della mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare o, in
sua sostituzione, dell'assenso dell'altro coniuge. Né l’Amministrazione è
tenuta ad indagare sulle ragioni per le quali uno dei genitori abbia ritirato
il suo consenso all’espatrio: per il ritiro è sufficiente il solo fatto storico
costituito dal sopravvenuto mancato assenso da parte dell’altro coniuge, il che
comporta l’infondatezza delle doglianze dirette a sostenere l’inconferenza
delle ragioni addotte dalla ex consorte per il ritiro del proprio assenso o il
difetto di motivazione dell’atto; essendo stato rilasciato sulla base di un
presupposto che è venuto meno, il passaporto non può che essere ritirato,
venendo altrimenti frustrate le finalità di tutela dei figli minori perseguite
dalla legge: ove così non fosse, il titolare del passaporto potrebbe
allontanarsi dall’Italia nonostante il mancato assenso del coniuge e la mancata
autorizzazione del giudice tutelare [“venuto meno l'assenso dell'altro
genitore”, aggiunge il Collegio, “ l’interessato non viene privato in via
assoluta del suo diritto all’espatrio, ma è solo tenuto a richiedere
l'autorizzazione necessaria mediante ricorso al giudice tutelare, al quale
appunto, e non all'autorità amministrativa, sono rimesse dalla legge le valutazioni
in ordine alle esigenze di tutela dell'interesse dei figli minori, che operano
quale limite alla libertà di espatrio dei genitori”]
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