Corte di Giustizia UE 12 aprile
2018, n. C-550/16
Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento
familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 2, parte iniziale e
lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Articolo 10,
paragrafo 3, lettera a) – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento
familiare con i suoi genitori – Rifugiato di età inferiore ai diciotto
anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del
deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in cui è
adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta
la sua domanda di ricongiungimento familiare – Data determinante per
valutare lo status di “minore” dell’interessato
Il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e
10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, va
interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi
della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che
aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel
territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo
in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la
maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 aprile 2018
Nella causa C‑550/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den
Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 26 ottobre 2016,
pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2016, nel procedimento
A,
S
contro
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di
sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ed E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 14 settembre 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per A e
S, da N.C. Blomjous e S. Wierink, advocaten;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree e
M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 26 ottobre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2,
parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003,
L 251, pag. 12).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, A e
S, cittadini eritrei, e, dall’altro, lo staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi) (in
prosieguo: il «Segretario di Stato»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di
accordare ad A e S nonché ai loro tre figli minorenni un’autorizzazione di
soggiorno temporanea a fini di ricongiungimento familiare con la loro figlia
maggiore.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/86
3 La
direttiva 2003/86 fissa le condizioni dell’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.
4 I
considerando 2, 4, 6 e da 8 e 10 della direttiva 2003/86 sono così formulati:
«(2) Le misure
in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in
conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita
familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti
in particolare nell’articolo 8 della [convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(...)
(4) Il
ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita
familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo
d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo
fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.
(...)
(6) Al fine di
assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della
vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni
materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
(...)
(8) La
situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione
delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che
impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di
ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro
diritto al ricongiungimento familiare.
(9) Il
ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della
famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni.
(10) Dipende
dagli Stati membri decidere se autorizzare la riunificazione familiare per
parenti in linea diretta ascendente, figli maggiorenni non coniugati, (...)».
5 L’articolo
2 della direttiva 2003/86 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) “cittadino
di un paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi
dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
b) “rifugiato”:
il cittadino di un paese terzo o l’apolide cui sia riconosciuto lo status di
rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967;
c) “soggiornante”:
il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che
chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare;
d) “ricongiungimento
familiare”: l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un
cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al
fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame
familiare sia anteriore;
(...)
f) “minore non
accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai
diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere
accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli
usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il
minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati
membri».
6 L’articolo
3 della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:
«1. La presente
direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di
soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o
superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di
soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di
paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.
2. La presente
direttiva non si applica quando il soggiornante:
a) chiede il
riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata
oggetto di una decisione definitiva;
b) è
autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione
temporanea o ha chiesto l’autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo
ed è in attesa di una decisione sul suo status;
c) è
autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di
protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni
nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l’autorizzazione
a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo
status.
(...)
5. La presente
direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o
mantenere in vigore disposizioni più favorevoli».
7 L’articolo
4, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 dispone quanto segue:
«In virtù della presente direttiva e fatto salvo il
rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per
via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei
seguenti familiari:
a) gli
ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando
sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno
familiare nel paese d’origine;
(...)».
8 L’articolo
5 della direttiva 2003/86 così recita:
«1. Gli Stati membri
determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la
domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità
competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o
dai familiari.
(...)
4. Non appena
possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda
le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto alla persona
che ha presentato la domanda la loro decisione.
In circostanze eccezionali dovute alla complessità della
domanda da esaminare, il termine di cui al comma precedente può essere
prorogato.
La decisione di rifiuto della domanda è debitamente
motivata. Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del
termine di cui al primo comma sono disciplinate dalla legislazione nazionale
dello Stato membro interessato.
5. Nell’esame della
domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore
dei minori».
9 L’articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede che gli Stati membri possono
chiedere alla persona che presenta la domanda di ricongiungimento familiare di
dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio, di un’assicurazione
contro le malattie e di risorse che soddisfino i requisiti elencati dalla
suddetta disposizione.
10 Il
capo V della direttiva 2003/86, intitolato «Ricongiungimento familiare dei
rifugiati», contiene gli articoli da 9 a 12. L’articolo 9, paragrafi 1 e 2,
della direttiva in parola stabilisce quanto segue:
«1. Le disposizioni
del presente capo si applicano al ricongiungimento familiare dei rifugiati
riconosciuti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri
possono limitare l’applicazione delle disposizioni del presente capo ai
rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al loro ingresso».
11 L’articolo
10 della direttiva 2003/86 così recita:
«1. L’articolo 4 si
applica alla definizione di familiari con l’eccezione del terzo comma del
paragrafo 1 di tale articolo che non si applica ai figli dei rifugiati.
2. Gli Stati membri
possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti
all’articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.
3. Se il rifugiato è
un minore non accompagnato, gli Stati membri:
a) autorizzano
l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli
ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
b) possono
autorizzare l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare
del suo tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia
ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli».
12 L’articolo
11 della direttiva 2003/86 è così formulato:
«1. Per quanto
concerne la presentazione e l’esame delle domande si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. Qualora un
rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli
familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare
l’esistenza di tali vincoli, da valutare conformemente alla legislazione
nazionale. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente
dall’assenza di documenti probatori».
13 L’articolo
12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 dispone quanto segue:
«In deroga all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono
al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito
alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova
che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7.
Fatti salvi gli obblighi internazionali, se il
ricongiungimento familiare è possibile in un paese terzo con il quale il
soggiornante/familiare ha legami particolari, gli Stati membri possono chiedere
la prova di cui al primo comma.
Gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato
soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento
familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di
rifugiato».
Direttiva 2011/95/UE
14 Ai
sensi dei considerando 18, 19 e 21 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9):
«(18) Nell’applicare
la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale
importanza all’“interesse superiore del minore”, in linea con la convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare
l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente
presenti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il
benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla
sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o
della maturità del medesimo.
(19) È
necessario ampliare la nozione di “familiari” tenendo conto delle diverse
situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare
all’interesse superiore del minore.
(...)
(21) Il
riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio».
15 L’articolo
2 della direttiva 2011/95 così recita:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
d) “rifugiato”:
cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o
appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui
ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate
e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale
non si applica l’articolo 12;
e) “status di
rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di
un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
(...)».
16 L’articolo
13 della direttiva 2011/95, intitolato «Riconoscimento dello status di
rifugiato», dispone che «[g]li Stati membri riconoscono lo status di rifugiato
al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento
dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III». Tali capi
riguardano, rispettivamente, la valutazione delle domande di protezione
internazionale e i requisiti per essere considerato rifugiato.
Direttiva 2013/32/UE
17 Il
considerando 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 60), è così formulato:
«L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire
una considerazione preminente degli Stati membri nell’applicazione della
presente direttiva, conformemente alla [Carta dei diritti fondamentali] e
[alla] convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.
Nella valutazione dell’interesse superiore del minore, gli Stati membri
dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello
sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato».
18 L’articolo
31 della direttiva 2013/32, intitolato «Procedura di esame», al paragrafo 7
prevede quanto segue:
«Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria
una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali
e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:
a) qualora la
domanda sia verosimilmente fondata;
b) qualora il
richiedente sia vulnerabile ai sensi dell’articolo 22 della direttiva
2013/33/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 96)], o necessiti di garanzie procedurali
particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato».
Diritto dei Paesi Bassi
19 In
forza dell’articolo 29, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), della
Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), ai genitori di un
cittadino straniero, il quale sia un minore non accompagnato ai sensi
dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86, può
essere concesso un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo, ai sensi
dell’articolo 28 di detta legge, se, al momento dell’ingresso del cittadino
straniero in parola, essi facevano parte della sua famiglia nucleare e se sono
arrivati nei Paesi Bassi contemporaneamente a tale cittadino o lo hanno
raggiunto entro i tre mesi successivi al rilascio, a favore di quest’ultimo, di
un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi di tale articolo 28.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
20 La
figlia di A e di S è arrivata nei Paesi Bassi, non accompagnata, quando era
ancora minorenne. Il 26 febbraio 2014, ha presentato domanda di asilo e il 2
giugno 2014 ha raggiunto la maggiore età.
21 Con
decisione del 21 ottobre 2014, il Segretario di Stato ha concesso
all’interessata un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido per cinque
anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo.
22 Il
23 dicembre 2014, l’organizzazione VluchtelingenWerk Midden-Nederland ha
presentato in nome della figlia di A e di S una domanda di permesso di
soggiorno temporaneo per i genitori di quest’ultima nonché per i suoi tre
fratelli minorenni, ai fini del ricongiungimento familiare.
23 Con
decisione del 27 maggio 2015, il Segretario di Stato ha respinto tale domanda
con la motivazione che, alla data di presentazione della stessa, la figlia di A
e di S era maggiorenne. Il reclamo proposto avverso tale decisione è stato
dichiarato infondato con decisione del 13 agosto 2015.
24 Il
3 settembre 2015, A e S hanno proposto ricorso avverso tale rigetto dinanzi al
rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi).
25 A
sostegno del loro ricorso, A e S adducono che dall’articolo 2, parte iniziale e
lettera f), della direttiva 2003/86 si ricava che, al fine di stabilire se una
persona possa essere qualificata come «minore non accompagnato», ai sensi di
tale disposizione, a essere decisiva è la data di ingresso dell’interessato
nello Stato membro in questione. Il Segretario di Stato ritiene, invece, che a
essere determinante sotto tale profilo sia la data di presentazione della
domanda di ricongiungimento familiare.
26 Il
giudice del rinvio rileva che il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi
Bassi) ha dichiarato, con due sentenze del 23 novembre 2015, che il fatto che
un cittadino straniero abbia raggiunto la maggiore età dopo il suo arrivo nei
Paesi Bassi può essere preso in considerazione al fine di stabilire se egli
rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, parte iniziale e lettera
f), della direttiva 2003/86.
27 Il
giudice del rinvio ritiene, a tale proposito, che dall’articolo 2, parte
iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 emerga che, di norma, lo status
di minore non accompagnato debba essere valutato in riferimento al momento
dell’ingresso della persona interessata nel territorio dello Stato membro. È
vero che tale disposizione prevederebbe due eccezioni a tale principio, ossia
quella del minore inizialmente accompagnato che viene in seguito abbandonato e
quella del minore non accompagnato al suo arrivo e che viene in seguito
affidato a un adulto che ne sia responsabile. Tuttavia, le circostanze del caso
di specie non rientrerebbero in nessuna di queste due eccezioni e nulla nel
testo della suddetta disposizione lascerebbe intendere che essa consenta altre
eccezioni a detto principio.
28 In
tale contesto, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se, in caso di ricongiungimento familiare dei
rifugiati, per “minore non accompagnato”, ai sensi dell’articolo 2, parte
iniziale e lettera f), della direttiva [2003/86], si debba intendere anche un
cittadino di un paese terzo o un apolide, d’età inferiore ai diciotto anni, che
arrivi nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un
adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi e che:
– faccia
domanda di asilo,
– in
pendenza della procedura d’asilo nel territorio dello Stato membro raggiunga
l’età di diciotto anni,
– riceva
asilo con efficacia retroattiva dalla data della domanda e
– chieda
successivamente il ricongiungimento familiare».
Sulla questione pregiudiziale
29 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2,
parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato
nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi di tale
disposizione, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età
inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno
Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma
che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e a cui
viene, in seguito, concesso l’asilo con effetto retroattivo alla data della sua
domanda.
30 A
e S ritengono che a tale questione si debba rispondere in senso affermativo,
mentre i governi dei Paesi Bassi e polacco nonché la Commissione europea
sostengono la tesi opposta. Più precisamente, il governo dei Paesi Bassi adduce
che spetta agli Stati membri determinare quale sia il momento rilevante per
stabilire se un rifugiato debba essere considerato un minore accompagnato, ai
sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86. Il governo polacco
e la Commissione,
invece, ritengono che tale momento possa essere individuato sulla base di detta
direttiva. Secondo la
Commissione, tale momento è quello della presentazione della
domanda di ricongiungimento familiare, mentre per il governo polacco è quello
in cui viene adottata la decisione su tale domanda.
31 Occorre
ricordare che lo scopo della direttiva 2003/86, a termini del suo articolo 1, è
quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente
nel territorio degli Stati membri.
32 A
tale riguardo, dal considerando 8 di tale direttiva risulta che essa prevede
per i rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio di tale diritto al
ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un’attenzione
particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone
a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita
familiare.
33 Una
di tali condizioni più favorevoli riguarda il ricongiungimento familiare con
gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato.
34 Mentre,
infatti, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2003/86, la possibilità di un simile ricongiungimento è, di norma, lasciata
alla discrezionalità di ciascuno Stato membro e sottoposta in particolare alla
condizione che gli ascendenti diretti di primo grado siano a carico del
soggiornante e che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese
d’origine, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva prevede,
in deroga a tale principio, per i rifugiati minori non accompagnati, un diritto
a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto né a un margine di
discrezionalità da parte degli Stati membri né alle condizioni stabilite al
suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
35 La
nozione di «minore non accompagnato», che, nell’ambito della direttiva 2003/86,
è utilizzata solo a tale articolo 10, paragrafo 3, lettera a), è definita
all’articolo 2, parte iniziale e lettera f), di tale direttiva.
36 Secondo
quest’ultima disposizione, per «minore non accompagnato», ai fini della
direttiva 2003/86, si intende «il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età
inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza
essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o
agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il
minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati
membri».
37 Tale
disposizione prevede quindi due condizioni, ossia che l’interessato sia
«minore» e che sia «non accompagnato».
38 Sebbene,
per quanto riguarda questa seconda condizione, la suddetta disposizione si
riferisca al momento dell’ingresso dell’interessato nel territorio dello Stato
membro in questione, da questa stessa disposizione si ricava tuttavia che
devono essere prese in considerazione anche circostanze successive, e ciò in
due ipotesi. In tal senso, un minore non accompagnato al momento del suo
ingresso, il quale venga successivamente affidato a un adulto che ne sia
responsabile in base alla legge o agli usi, non soddisfa questa seconda condizione,
mentre un minore inizialmente accompagnato, il quale venga in seguito
abbandonato, è considerato non accompagnato e pertanto la soddisfa.
39 Per
quanto concerne la prima di queste due condizioni illustrate al punto 37 della
presente sentenza, l’unica in esame nel procedimento principale, l’articolo 2,
parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 si limita a indicare che
l’interessato deve essere «d’età inferiore ai diciotto anni», senza precisare
in quale momento tale condizione debba essere soddisfatta.
40 Tuttavia,
da quest’ultima circostanza non discende affatto che spetti a ciascuno Stato
membro decidere di quale momento tener conto per valutare se detta condizione
sia soddisfatta.
41 Si
deve infatti ricordare che, conformemente alla necessità di garantire tanto
l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di
uguaglianza, una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun
espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione
del suo senso e della sua portata, deve di norma essere oggetto, nell’intera
Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo
conto, in particolare, del contesto della disposizione stessa e della finalità
perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 26 luglio 2017, Ouhrami,
C‑225/16, EU:C:2017:590, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
42 A
tale proposito, occorre rilevare, anzitutto, che né l’articolo 2, parte
iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 né l’articolo 10, paragrafo 3,
lettera a), della medesima contengono un richiamo al diritto nazionale o agli
Stati membri, a differenza di altre disposizioni di questa stessa direttiva,
quali l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, il che suggerisce
che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso rimettere alla discrezionalità
di ogni Stato membro la determinazione del momento fino al quale l’interessato
deve essere minore per poter beneficiare del diritto al ricongiungimento
familiare con i suoi genitori, avrebbe previsto un simile rinvio anche in tale
contesto.
43 Inoltre,
l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 impone agli
Stati membri un obbligo positivo preciso, cui corrisponde un diritto
chiaramente definito. Essi sono obbligati, nell’ipotesi prevista da tale
disposizione, ad autorizzare il ricongiungimento familiare degli ascendenti
diretti di primo grado del soggiornante senza disporre di un margine di
discrezionalità.
44 Infine,
non solo la direttiva 2003/86 persegue, in generale, l’obiettivo di favorire il
ricongiungimento familiare e di concedere una protezione ai cittadini di paesi
terzi, in particolare ai minori (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre
2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 69), ma l’articolo
10, paragrafo 3, lettera a), della medesima mira nello specifico a garantire
una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di minori
non accompagnati.
45 Premesso
ciò, se è pur vero che la direttiva 2003/86 non indica espressamente fino a
quale momento un rifugiato debba essere minore per poter beneficiare del
diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3,
lettera a), della medesima, dalla finalità di tale disposizione e dal fatto che
essa non lasci alcun margine di manovra agli Stati membri, nonché dall’assenza
di qualsiasi rinvio al diritto nazionale a tale riguardo, risulta tuttavia che
la determinazione di tale momento non può essere rimessa alla discrezionalità
di ciascuno Stato membro.
46 Occorre
altresì aggiungere che la situazione di cui al procedimento principale non è,
su tale punto, paragonabile a quella, invocata dal governo dei Paesi Bassi, che
ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2014, Noorzia (C‑338/13,
EU:C:2014:2092), e nella quale era in discussione l’articolo 4, paragrafo 5,
della direttiva 2003/86, il quale prevede che «[p]er assicurare una migliore
integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati membri possono imporre un
limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al
massimo pari a ventuno anni, perché il ricongiungimento familiare possa aver
luogo».
47 A
differenza dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86,
infatti, l’articolo 4, paragrafo 5, della medesima ha carattere facoltativo e
lascia inoltre espressamente agli Stati membri un margine di manovra per
stabilire l’età minima del soggiornante e del suo coniuge che essi intendono,
eventualmente, prescrivere allo scopo legittimo di assicurare una migliore
integrazione e di evitare matrimoni forzati. Pertanto, le disparità derivanti
dal fatto che ogni singolo Stato membro è libero di individuare la data cui le
sue autorità devono fare riferimento al fine di stabilire se la condizione relativa
all’età sia soddisfatta sono perfettamente conciliabili con la natura e
l’obiettivo dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86,
contrariamente a quanto avviene per l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della medesima.
48 Per
quanto riguarda più in particolare la questione di quale sia, in definitiva, il
momento con riferimento al quale deve essere valutata l’età di un rifugiato
affinché quest’ultimo possa essere considerato minore, potendo così beneficiare
del diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3,
lettera a), della direttiva 2003/86, detta questione deve essere risolta alla
luce del tenore letterale, della sistematica e dell’obiettivo di tale
direttiva, tenendo conto del contesto normativo nel quale essa si inserisce
nonché dei principi generali del diritto dell’Unione.
49 A
tale proposito, dai punti 38 e 39 della presente sentenza si evince che né il
tenore letterale dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva
2003/86 né quello dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa
consentono da soli di fornire una risposta alla suddetta questione.
50 Quanto
alla sistematica della direttiva 2003/86, occorre rilevare che essa, in forza
del suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), non si applica quando il
soggiornante è un cittadino di paesi terzi che chiede il riconoscimento dello
status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una
decisione definitiva. L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva precisa, da
parte sua, che il capo V della medesima, di cui fa parte l’articolo 10,
paragrafo 3, lettera a), si applica al ricongiungimento familiare dei rifugiati
riconosciuti dagli Stati membri.
51 Sebbene
la possibilità per un richiedente asilo di presentare una domanda di
ricongiungimento familiare sulla base della direttiva 2003/86 sia quindi
soggetta alla condizione che la sua domanda di asilo sia già stata oggetto di
una decisione definitiva positiva, occorre tuttavia constatare che la ratio di
tale condizione risiede chiaramente nel fatto che, prima dell’adozione di una
tale decisione, è impossibile sapere con certezza se l’interessato soddisfi le
condizioni perché gli sia riconosciuto lo status di rifugiato, dal quale a sua
volta dipende il diritto di ottenere un ricongiungimento familiare.
52 A
tale proposito, si deve rammentare che lo status di rifugiato dev’essere
riconosciuto a una persona che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dal
diritto dell’Unione. In forza dell’articolo 13 della direttiva 2011/95, gli
Stati membri riconoscono tale status al cittadino di un paese terzo o
all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in
conformità dei capi II e III di tale direttiva, senza disporre di un potere
discrezionale al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, H.T.,
C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 63).
53 Il
considerando 21 della direttiva 2011/95 precisa, inoltre, che il riconoscimento
dello status di rifugiato è un atto ricognitivo.
54 Pertanto,
dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale conformemente
al capo II della direttiva 2011/95, qualsiasi cittadino di un paese terzo o
apolide che soddisfa i requisiti sostanziali previsti dal capo III di tale
direttiva beneficia di un diritto soggettivo a che gli sia riconosciuto lo
status di rifugiato, e ciò ancora prima che sia stata adottata una decisione
formale al riguardo.
55 Ciò
considerato, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui
all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento
in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui
si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla
maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione
internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di
tale disposizione e contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in
parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere,
a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai
minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di
certezza del diritto.
56 Una
simile interpretazione, infatti, comporterebbe che due rifugiati minori non
accompagnati di pari età che hanno presentato nello stesso momento una domanda
di protezione internazionale potrebbero, per quanto attiene al diritto al
ricongiungimento familiare, essere trattati diversamente a seconda della durata
di trattamento di tali domande, sulla quale essi generalmente non hanno alcuna
influenza e la quale, al di là della complessità delle situazioni in questione,
può dipendere sia dal carico di lavoro delle autorità competenti sia dalle
scelte politiche effettuate dagli Stati membri per quanto concerne l’organico
messo a disposizione di tali autorità e i casi da trattare con priorità.
57 Inoltre,
tenuto conto del fatto che la durata di una procedura di asilo può essere
considerevole e che, segnatamente in periodi di grande affluenza di richiedenti
protezione internazionale, i termini appositamente previsti dal diritto
dell’Unione sono spesso superati, far dipendere il diritto al ricongiungimento
familiare dal momento in cui tale procedura è conclusa potrebbe privare un
parte consistente dei rifugiati che hanno presentato la loro domanda di
protezione internazionale in quanto minori non accompagnati del beneficio di
tale diritto e della protezione che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86 dovrebbe conferire loro.
58 D’altronde,
anziché incitare le autorità nazionali a trattare in via prioritaria le domande
di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati al fine di
tener conto della loro particolare vulnerabilità, possibilità adesso
espressamente prevista dall’articolo 31, paragrafo 7, lettera b), della
direttiva 2013/32, una simile interpretazione potrebbe avere l’effetto
contrario, contrastando con l’obiettivo perseguito sia da tale direttiva sia
dalle direttive 2003/86 e 2011/95 di garantire che, conformemente all’articolo
24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, l’interesse superiore
del minore sia effettivamente considerato preminente dagli Stati membri al
momento dell’applicazione di tali direttive.
59 Peraltro,
detta interpretazione renderebbe del tutto imprevedibile per un minore non
accompagnato che ha presentato una domanda di protezione internazionale la
possibilità di beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi
genitori, il che potrebbe pregiudicare la certezza del diritto.
60 Per
contro, considerare la data di presentazione della domanda di protezione
internazionale come data di riferimento per valutare l’età di un rifugiato ai
fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2003/86 consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a
tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione,
assicurando che il buon esito della domanda di ricongiungimento familiare
dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non
all’amministrazione, quali la durata di trattamento della domanda di protezione
internazionale o della domanda di ricongiungimento familiare (v., per analogia,
sentenza del 17 luglio 2014, Noorzia, C‑338/13, EU:C:2014:2092, punto 17).
61 Posto
che, come sostenuto dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, sarebbe
incompatibile con l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2003/86 che un rifugiato che aveva lo status di minore non
accompagnato al momento della sua domanda ma che è diventato maggiorenne nel
corso della procedura possa invocare il beneficio di tale disposizione senza
alcun limite temporale al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, la
sua domanda per ottenerlo deve senz’altro essere presentata entro un termine
ragionevole. Per determinare un tale termine ragionevole, la soluzione adottata
dal legislatore dell’Unione nel contesto analogo dell’articolo 12, paragrafo 1,
terzo comma, di tale direttiva ha valore indicativo, cosicché occorre ritenere
che la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base dell’articolo
10, paragrafo 3, lettera a), della suddetta direttiva debba, in linea di
principio, in una situazione di tal genere, essere presentata entro un termine
di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato
riconosciuto lo status di rifugiato.
62 Quanto
alle altre date proposte nell’ambito del presente procedimento al fine di valutare
se un rifugiato possa essere considerato minore, occorre constatare, da un
lato, che la data di ingresso nel territorio di uno Stato membro non può, in
linea di principio, essere ritenuta determinante in tal senso, stante il nesso
intrinseco sussistente tra il diritto al ricongiungimento familiare previsto
all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 e lo status
di rifugiato, il cui riconoscimento dipende dalla presentazione di una domanda
di protezione internazionale da parte dell’interessato.
63 Per
quanto riguarda, dall’altro lato, la data di presentazione della domanda di
ricongiungimento familiare e la data della relativa decisione, è sufficiente
ricordare che risulta, in particolare, dal punto 55 della presente sentenza che
il diritto al ricongiungimento familiare previsto all’articolo 10, paragrafo 3,
lettera a), della direttiva 2003/86 non può dipendere dal momento in cui
l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione che riconosce
lo status di rifugiato al soggiornante. Orbene, questo è appunto quanto si
verificherebbe se fosse ritenuta decisiva una di tali date, giacché, come
rilevato ai punti 50 e 51 della presente sentenza, il soggiornante può
presentare una domanda di ricongiungimento familiare solo dopo l’adozione della
decisione con cui gli si riconosce lo status di rifugiato.
64 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione sottoposta dichiarando che il combinato disposto degli articoli 2,
parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2003/86 va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai
sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un
apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso
nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di
asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la
maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.
Sulle spese
65 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
Il combinato disposto degli articoli 2, parte
iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, va interpretato nel senso che deve essere
qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un
cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto
anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione
della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di
asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello
status di rifugiato.
Dal sito http://curia.europa.eu
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