Diritto di accesso e rifiuto di atti d’ufficio
Cass. pen.
xx 2015 (ud. xx 2015), n. xx
Tra le norme che disciplinano l'attività dei pubblici ufficiali rientra
il disposto dell'art. 25 della l. 241/1990, che, stabilendo che il diritto di
accesso si esercita mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti
amministrativi, costituisce, in capo ai pubblici ufficiali, il dovere di
consentire sia l'uno che l'altra. L'ignoranza del contenuto precettivo della suddetta
norma si risolve in ignoranza della legge penale, alla quale non può in alcun
modo annettersi efficacia esimente, non trattandosi certamente, in
considerazione della chiarezza della norma e della qualificazione
tecnico-professionale di un pubblico ufficiale, per di più con funzioni
dirigenziali, di una disposizione la cui ignoranza possa essere considerata
inevitabile.
Nessun commento:
Posta un commento