venerdì 24 luglio 2015





Diritto di accesso e rifiuto di atti d’ufficio

Cass. pen. xx 2015 (ud. xx 2015), n. xx


Tra le norme che disciplinano l'attività dei pubblici ufficiali rientra il disposto dell'art. 25 della l. 241/1990, che, stabilendo che il diritto di accesso si esercita mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi, costituisce, in capo ai pubblici ufficiali, il dovere di consentire sia l'uno che l'altra. L'ignoranza del contenuto precettivo della suddetta norma si risolve in ignoranza della legge penale, alla quale non può in alcun modo annettersi efficacia esimente, non trattandosi certamente, in considerazione della chiarezza della norma e della qualificazione tecnico-professionale di un pubblico ufficiale, per di più con funzioni dirigenziali, di una disposizione la cui ignoranza possa essere considerata inevitabile.

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