Libertà di espatrio,
ai sensi della Direttiva 2004/38, e limitazioni al diritto, ex l. 1185/1967
Cons. di Stato, III, xx luglio 2015, n. xx
L’elencazione delle ipotesi di deroga alla
libertà di circolazione, ex art. 27 della direttiva 2004/38/CE, non è esaustiva
né tassativa, ma solo esemplificativa.
Nel sistema delineato dall’art. 3, lett. d),
della l. 1185/1967, il divieto di espatrio – imposto ope legis e non a
discrezione dell’autorità amministrativa - è manifestamente preordinato alla
esecuzione della condanna penale e specificamente ha lo scopo di garantire che
il condannato non sfugga all’esecuzione della pena recandosi in luoghi
sottratti alla sovranità dello Stato italiano. L’esigenza di assicurare
l’effettività dell’esecuzione della pena riveste per lo Stato un interesse di
grado certamente non minore di quello alla generica prevenzione di illeciti con
misure rimesse alla discrezionalità di organi amministrativi.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha subìto una condanna
penale ad un anno di reclusione, con sentenza del Tribunale xx, confermata
dalla Corte d’Appello xx e ulteriormente confermata e resa definitiva dalla
Corte di Cassazione il xx
Il 2 agosto 2013 il P.M. competente ha emesso l’ordine di
esecuzione della pena e contestualmente ne ha disposta la sospensione ai sensi
dell’art. 656, comma 5, c.p.p., per dar modo all’interessato di presentare una
istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.
Lo stesso giorno 2 agosto 2013 la Questura di Roma, luogo
di residenza dell’interessato, ha provveduto al ritiro del suo passaporto ed
all’apposizione sulla sua carta d’identità della dicitura «documento non
valido per l’espatrio». Ciò è stato fatto con l’intento di applicare il
disposto della legge n. 1185/1967, art. 3, lettera (d) a norma del quale
«non possono ottenere il passaporto (....) coloro che debbano espiare una
pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda
(...)».
2. Il 28 febbraio 2014, mentre l’esecuzione
della pena era ancora sospesa in attesa delle decisioni del Tribunale di
Sorveglianza circa la concessione delle misure alternative alla detenzione,
l’interessato ha fatto istanza alla Questura di Roma chiedendo che sulla sua
carta d’identità l’annotazione «documento non valido per l’espatrio»
venisse integrata con la specificazione che tale restrizione della validità del
documento opera solo per i Paesi extra-Schengen, ovvero non membri
dell’Unione Europea.
La richiesta era argomentata in punto di diritto – e
corroborata da allegati pareri legali – con la tesi che
nel vigente diritto dell’Unione Europea, in forza dei princìpi di “libertà di
circolazione” e di “cittadinanza europea”, gli Stati membri non possono porre
limiti alla circolazione dei propri cittadini all’interno dell’Unione.
Con atto del xx, prot. xx, la Questura di Roma ha
comunicato la sua argomentata risposta negativa.
3. L’interessato ha impugnato l’atto della Questura davanti al
T.A.R. del Lazio (xx) ampiamente sviluppando le tesi giuridiche già esposte
nella sua istanza.
Con sentenza n. 8015/2014, pubblicata
il 23 luglio 2014, il T.A.R. ha rigettato il ricorso. In sintesi, ha affermato
che il diritto della U.E. non impedisce agli Stati membri di porre limitazioni
alla libertà di circolazione dei rispettivi cittadini per adeguate ragioni di
ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e in questa luce si debbono ritenere
consentite anche le limitazioni intese a garantire che le condanne penali siano
effettivamente eseguite.
4. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio,
ulteriormente sviluppando le proprie tesi. Resiste l’Amministrazione
dell’Interno con memorie dell’Avvocatura dello Stato.
L’appello (insieme al quale non era stata proposta domanda
cautelare) è stato discusso alla udienza odierna; in tale occasione il
difensore dell’appellante ha chiarito che sussiste ancora l’interesse alla
decisione, benché nel frattempo il divieto di espatrio sia cessato.
L’appello viene pertanto in decisione.
5. La controversia si concentra essenzialmente
intorno all’interpretazione della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38 CE sulla
libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione.
Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
(a) l’art. 4 il quale fra l’altro dispone: «ogni cittadino
dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di
validità ... [ha] il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per
recarsi in un altro Stato membro»;
(b) l’art. 5 il quale fra l’altro dispone «gli Stati membri
ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta
d'identità o di un passaporto in corso di validità»;
(c) l’art. 27 il quale fra l’altro dispone: «1. ... gli
Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un
cittadino dell'Unione ... per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini
economici. - 2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati
esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei
riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali
non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. - Il
comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.
Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di
prevenzione generale non sono prese in considerazione.»
6. Nel caso in esame, la Questura di Roma ha
apposto sulla carta d’identità dell’interessato la dicitura «documento non
valido per l’espatrio» con la manifesta intenzione di renderla non
utilizzabile ai sensi degli artt. 4 e 5 della direttiva n. 38 e così impedire,
di fatto, all’interessato di recarsi in qualsiasi altro Paese dell’Unione
Europea sino a che durasse l’impedimento.
Che quell’annotazione sulla carta d’identità produca tale
effetto non dovrebbe essere controverso, se è vero che l’interessato ha chiesto
che venisse rettificata, e, avuto un diniego, si è rivolto alla giustizia
amministrativa. Proprio questa impugnativa sottintende
che in questo contesto la parola “espatrio” indichi l’uscita dal
territorio nazionale italiano verso uno Stato estero, appartenente o meno alla
UE (e non l’uscita dalla UE verso uno Stato non membro). Gli ulteriori scritti
della difesa dell’appellante sembrano sostenere il contrario, ma queste
prospettazioni sono in contraddizione logica con l’impostazione iniziale della
controversia.
Peraltro la
Corte di cassazione penale, con sentenza del xx, su ricorso
dell’attuale appellante relativamente all’incidente di esecuzione da lui
sollevato con riferimento alle stesse questioni di cui al presente contenzioso,
ha confermato che la legge n. 1185/1967 comporta un divieto assoluto di
espatrio intendendosi per tale ogni uscita dallo Stato italiano, anche se in
direzione di altro Stato membro della UE.
Forse si potrebbe discutere se e fino a che punto la dicitura «documento
non valido per l’espatrio» sia vincolante nei confronti dello Stato estero
cui l’interessato si rivolga per accedervi (ed invero, per principio generale
ciascuno Stato, ove lo ritenga, è libero di ammettere nel proprio territorio
uno straniero anche contro la volontà dello Stato di provenienza), ma si tratta
di questione estranea alla materia del contendere nel presente giudizio e
comunque non rilevante. Per quanto qui interessa è sufficiente prendere atto
che l’annotazione «documento non valido per l’espatrio» è lesiva se non
altro perché fa venire meno per gli altri Stati della UE l’obbligo di
ammissione derivante dall’art. 5 della direttiva.
7. Ugualmente non pare controverso che l’interessato, in quanto
condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione, fosse soggetto
al divieto di espatrio previsto dalla legge n. 1185/1967, art. 3, lettera (d),
ancorché l’esecuzione della pena fosse temporaneamente sospesa in applicazione
dell’art. 656, comma 5, c.p.p.. Sull’applicazione del divieto di espatrio in
una simile situazione di fatto questa Sezione si è pronunciata con sentenza n.
3348/2012 e lo stesso appellante se ne mostra persuaso, avendo cura di
sottolineare che la tesi da lui ora sostenuta è diversa: e cioè che la
direttiva n. 38, a suo dire, fa prevalere sul divieto la libertà di
circolazione all’interno della UE.
8. Ciò premesso, si passa ora al merito
della questione se il principio della libertà di circolazione dei cittadini
della UE all’interno della stessa Unione prevalga sul divieto di espatrio di
cui alla legge n. 1185/1987.
Si è visto sopra che l’art. 27 della
direttiva n. 38 consente alcune deroghe, prevedendo che uno Stato membro possa
limitare la libertà di circolazione di un cittadino della UE «per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
Ci si chiede se questa disposizione sia
astrattamente riferibile al caso in esame, e, in caso affermativo, se nella
fattispecie sussistessero in concreto le condizioni ivi stabilite.
9. Ad avviso del Collegio, l’art. 27
non è pertinente alla fattispecie (anche se non del tutto irrilevante, come si
vedrà appresso).
Esso infatti si riferisce alla potestà discrezionale
della p. A. di uno Stato membro, di disporre limiti alla libertà di
circolazione tra un Paese e l’altro della U.E. con un provvedimento
amministrativo ad hoc e ad personam, in funzione preventiva, per
ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Quindi
nell’art. 27 le prescrizioni limitative della discrezionalità sono chiaramente
riferite a questo genere di provvedimenti: è questo il caso delle disposizioni
per cui «la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti» e «il comportamento personale deve
rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della società».
Né l’art. 27, né altre disposizioni
della direttiva, menzionano le restrizioni alla libertà personale inerenti o
preordinate all’esecuzione di una condanna penale passata in giudicato. Ma il
fatto che non siano menzionate non può essere interpretato come espressione
della volontà di renderle recessive rispetto al principio della libertà di
circolazione nella UE.
Vale in proposito il criterio logico dell’ “argumentum a
fortiori”. Se il principio della libertà di circolazione può essere
sacrificato a giudizio discrezionale di un’autorità amministrativa allo scopo
di tutelare preventivamente la pubblica sicurezza, a maggior ragione la
deroga si deve ritenere consentita se si presenta come una implicazione
naturale – ovvero imposta ope legis - dell’esecuzione di una condanna
penale, passata in giudicato, a una pena limitativa della libertà personale.
Mentre l’art. 27 conferma che il
principio della libertà di circolazione non ha un valore assoluto, ed è invece
suscettibile di deroghe per giustificate ragioni, le considerazioni ora svolte
dimostrano che l’elencazione delle ipotesi di deroga non è esaustiva né
tassativa, ma solo esemplificativa.
10. Nel sistema della legge n. 1185/1967, art. 3, lettera (d),
il divieto di espatrio – imposto ope legis e non a discrezione
dell’autorità amministrativa - è manifestamente preordinato alla esecuzione
della condanna penale e specificamente ha lo scopo di garantire che il
condannato non sfugga all’esecuzione della pena recandosi in luoghi sottratti
alla sovranità dello Stato italiano. L’esigenza di assicurare l’effettività
dell’esecuzione della pena riveste per lo Stato un interesse di grado
certamente non minore di quello alla generica prevenzione di illeciti con
misure rimesse alla discrezionalità di organi amministrativi.
Su questo punto si può richiamare una decisione della Corte
Europea dei Diritti Umani, n. 41199/06 del 26 aprile-26 luglio 2011 (M. contro
Svizzera).
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
La singolarità del caso giustifica la compensazione delle
spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
rigetta l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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