venerdì 17 luglio 2015





Sentenza della Corte di Giustizia sulla Direttiva 2004/38/CE

Corte di Giustizia UE xx luglio 2015, n. xx

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a) – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Risorse economiche sufficienti – Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese terzo – Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all’ottenimento di risorse economiche sufficienti»




1)      L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell’Unione dal detto Stato membro.

2)      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell’Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.






Dal sito http://curia.europa.eu

Nessun commento:

Posta un commento