Corte di Giustizia UE 9 luglio 2015, n. C-153/14
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 7,
paragrafo 2 – Ricongiungimento familiare – Misure di
integrazione – Normativa nazionale che impone ai familiari di un cittadino
di un paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro interessato
l’obbligo di superare un esame di integrazione civica per poter entrare sul territorio
di detto Stato membro – Costi di un tale esame – Compatibilità
L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma,
della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che
gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi superino
un esame di integrazione civica, come quello di cui ai procedimenti principali,
che comprende la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della
società dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse
spese, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini
sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni
di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. In circostanze
come quelle dei procedimenti principali, tali condizioni, nei limiti in cui non
consentono di prendere in considerazione le circostanze particolari che
impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e
fissano l’importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo
elevato, rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto
al ricongiungimento familiare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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