venerdì 9 gennaio 2015




In tema di nomofilachia


Cass. 9 gennaio 2015, n. 174


Mediante un’adeguata e dettagliata motivazione, i giudici di merito possono disattendere la giurisprudenza della Cassazione,  prodottasi sulla materia

            La sentenza richiama Corte cost. 230/2012, in cui il Giudice delle leggi rileva(va): “L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite “aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma – come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto”.
           
Secondo il S.C., peraltro, in presenza  dell’overruling (1), rimane integro il (principio del) legittimo affidamento della parte.



(1)“…per overruling deve intendersi il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma giuridica o di un sistema di norme dal carattere, se non proprio repentino, quantomeno inatteso o privo, comunque, di preventivi segnali anticipatori sul suo manifestarsi; segnali che possono essere quelli di un, pur larvato, dibattito dottrinale o di qualche significativo intervento giurisprudenziale sul tema oggetto di indagine”: Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17402. In dottrina, si veda SANTANGELI, La tutela del legittimo affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, tra la cristallizzazione delle decisioni e l’istituto del prospective overruling, con particolare riguardo al precedente in materia processuale, in www.judicium.it
           


Nessun commento:

Posta un commento