Strasburgo vs. Palazzaccio: un ulteriore intervento della Corte europea
dei diritti dell’uomo (questa volta con specifico riferimento al diritto
italiano) in tema di maternità surrogata
Secondo la Corte europea dei diritti
dell’uomo, viola l’art. 8 CEDU il rifiuto dell’Italia di trascrivere l’atto di
nascita del minore, procreato attraverso la c.d. maternità surrogata.
La sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia (Sez. II, 27 gennaio 2015),
adottata a maggioranza (si registra l’opinione dissenziente del vice-presidente
italiano e del giudice islandese) si pone in continuità con le sentenze gemelle
Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia (Sez. V, 26 giugno
2014), ma contrasta con la decisione della Cassazione 11 novembre 2011, n.
24001.
Nella sentenza da ultimo citata,
il S.C. , sottolinea che:
a)“il divieto di pratiche di
surrogazione di maternità è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già
la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni
giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana -
costituzionalmente tutelata - della gestante e l'istituto dell'adozione, con il
quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché
soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di
tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle
parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva
di legami biologici con il nato”;
b) “le aperture, registrate in
dottrina, verso alcune forme di maternità surrogata solitamente non riguardano
la surrogazione eterologa, quella cioè realizzata mediante ovociti non
appartenenti alla donna committente, che è priva perciò anche di legame
genetico con il nato, com'è pacifico nel caso in esame; né tantomeno riguardano
le ipotesi in cui neppure il gamete maschile appartiene alla coppia committente,
come nella specie è risultato all'esito degli accertamenti disposti dal
Tribunale. E nemmeno rileva qui domandarsi se siano configurabili (e come
reagiscano, eventualmente, sul divieto penale di surrogazione di maternità ora
previsto dalla legge), fattispecie di maternità surrogata caratterizzate da
intenti di pura solidarietà e perciò tali da escludere qualsiasi lesione della
dignità della madre surrogata, come pure in dottrina si è sostenuto, inerendo
interrogativi siffatti a problematiche non attinenti alla fattispecie in
esame”;
c) “neppure può sostenersi che il
divieto in discussione si pone in contrasto con la tutela del superiore
interesse del minore, da considerare preminente “in tutte le decisioni relative
ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi” ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di New York richiamata nel
ricorso. Il legislatore italiano, invero, ha considerato, non irragionevolmente,
che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che
partorisce e affidando, come detto, all'istituto dell'adozione, realizzata con
le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice
accordo della parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame
biologico. E si tratta di una valutazione operata a monte dalla legge, la quale
non attribuisce al giudice, su tale punto, alcuna discrezionalità da esercitare
in relazione al caso concreto”;
d)“né … è esatta l'affermazione,
…, secondo cui la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Quinta Sezione, avrebbe, nelle
sentenze gemelle emesse il 26 giugno 2014 nei confronti della Francia sui
ricorsi n. 65192/11 (Mennesson c. Francia) e n. 65941/11 (Labassee c. Francia),
affermato il diritto del nato mediante surrogazione di maternità ad essere
riconosciuto come figlio legittimo della coppia committente. Vero è, invece,
che in dette sentenze la Corte
ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento discrezionale ai singoli
Stati sul tema della maternità surrogata, in considerazione dei delicati
interrogativi di ordine etico posti da tale pratica, disciplinata in maniera
diversa nell'ambito dei paesi membri del Consiglio d'Europa, e ha ravvisato il
superamento di detto margine nel difetto di riconoscimento giuridico del
rapporto di filiazione tra il nato e il padre committente allorché quest'ultimo
sia anche padre biologico (difetto di riconoscimento che, rileva la Corte, viola il diritto al rispetto
della vita privata del figlio, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione,
comprendente il diritto all'identità personale sotto il profilo del legame di
filiazione)”.
qui la sentenza della Corte Edu
(in francese)
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