Violazione del
diritto dell’Unione e patologia dell’atto
amministrativo
Tar Emilia Romagna xxx 2014, n. xxx
OMISSIS
Il Collegio ritiene che l’azione proposta dalla ricorrente ex
art. 21 septies L. n. 241 del 1990 non possa essere accolta. La norma,
nell’unico comma che la compone, prescrive che: “E' nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto
assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.”
Da un’attenta lettura della disposizione si evince che tale
tipologia di “illegittimità forte”, così individuata in quanto più grave, negli
effetti, rispetto all’ordinaria patologia dell’atto amministrativo sfociante
nell’illegittimità e nel conseguente necessario annullamento dello stesso da
parte del giudice amministrativo o della stessa P.A., costituisce ipotesi
eccezionale rispetto all’ordinaria invalidità dell’atto, con conseguente sua
concreta applicazione solo nei casi espressamente indicati nella norma che l’ha
innovativamente introdotta nel testo della legge sul procedimento
amministrativo e, quindi, nel vigente diritto amministrativo positivo.
Anche la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della
questione è ferma nel ritenere che le ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo di cui all’art. 21-septies L. n. 241 del 1990 costituiscano un numerus
clausus, con conseguente inapplicabilità della suddetta disposizione
all’infuori dei casi riferibili a: 1) atto amministrativo sprovvisto degli
elementi essenziali; 2) atto adottato da organismo pubblico in difetto assoluto
di attribuzioni; 3) atto adottato in violazione o elusione del giudicato; 4) in
tutti gli altri casi in cui la legge prevede specificamente la nullità
dell’atto amministrativo.
OMISSIS
Il Collegio ritiene – sul punto condividendo il largamente
maggioritario indirizzo della giurisprudenza amministrativa sul punto – che la
violazione del diritto comunitario da parte dell’atto amministrativo implichi
solo un vizio di legittimità dello stesso, con conseguente semplice
annullabilità dell’atto, stante che il vizio consistente nella violazione di
norma del diritto comunitario non rientra – come si è visto- tra i casi
espressamente elencati nell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990 …. La stessa giurisprudenza
ha inoltre rilevato che “…quando la norma comunitaria è entrata a far parte
integrante dell’ordinamento giuridico interno, essa gode del medesimo regime di
illegittimità-annullabilità degli atti amministrativi non conformi alle altre
norme dell’ordinamento giuridico nazionale, per cui, se si consentisse al
Giudice adito (o all’Amministrazione, al di fuori dell’esercizio del potere di
autotutela) la disapplicazione delle norme processuali che impongono
l’impugnazione a pena di decadenza, si creerebbe una discriminazione alla
rovescia a danno delle norme nazionali, invece sottoposte a quel regime.” (v. …).
Ancora, altra condivisibile giurisprudenza ha sostenuto che la
violazione, da parte dell'atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti
al diritto comunitario (primario o derivato), comporti una illegittimità
dell'atto da inquadrare nell'ambito dell'annullabilità, con conseguente
applicabilità, nei suoi confronti, delle ordinarie regole sostanziali e
processuali in materia di efficacia, di inoppugnabilità per decorso dei termini
di impugnazione e di non disapplicabilità dell'atto in sede di giurisdizione
amministrativa …. Il Collegio deve quindi conclusivamente rilevare che, al di
fuori delle tassative ipotesi eccezionali previste dall’art. 21 septies L. n.
241 del 1990, la violazione di una norma comunitaria, da parte di un
provvedimento amministrativo, comporta l’onere, in capo al soggetto
interessato, di impugnare detto provvedimento entro l’ordinario termine
decadenziale, al fine di poterne ottenere l’annullamento in sede
giurisdizionale.
OMISSIS
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