Corte di Giustizia UE xx gennaio 2015, (cause riunite) n. xx
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori
migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 7, paragrafo
2, lettera c) – Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale
tra Stati membri – Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato
membro – Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro
Stato membro – Domanda di concessione di una prestazione di
vecchiaia – Diniego
L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale
relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno
degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici
nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei
due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione e che non figura
nell’allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione
di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione
dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.
Dal sito http://curia.europa.eu
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